Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Meridiem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Millefiori, Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Millefiori in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Provincia di Lecce, non costituita in giudizio;
Istituto di Istruzione Superiore AM CI Gallipoli, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Pellicciari e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’esecuzione
del (e l’esatta ottemperanza al) giudicato formatosi sulla sentenza inter partes di codesto On.le T.A.R. Puglia Lecce, Sezione Prima, n. 1045/2024, resa a definizione del giudizio ivi iscritto al n. 731/2023 r.g., pubblicata in data 04 ottobre 2024, notificata in data 07 ottobre 2024 e non appellata; con conseguente condanna della Regione Puglia alla sollecita esecuzione dei dicta portati dalla predetta sentenza inter partes n. 1045/2024; nonché per la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, co. 4, lett. d), c.p.a. per l’ipotesi di (denegata) perdurante inottemperanza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Meridiem s.r.l. il 18/04/2025:
per l’accertamento e declaratoria di nullità ex comb. disp. art. 21-septies L. n. 241/1990 e art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a. ovvero, ove del caso con conversione del rito:
-dell’atto dirigenziale (A.D.) n. 104 del 21/02/2025 a firma della Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia (trasmesso alla Meridiem s.r.l. con nota pec prot. n.107097/2025 del 27/02/2025), recante a oggetto “Esecuzione della Sentenza del Tar Lecce n. 1045/2024 per mancato appello”;
- del “Rende Noto prot. n. 61309 del 04.02.2025” (pubblicato nel BURP n. 13 del 13/02/2025 e mai in precedenza comunicato alla Meridiem s.r.l.), richiamato nel suddetto A.D. n. 104/2025;
- solo ove occorra e in quanto richiamate nell’A.D. n. 104/2025, della nota dell’Avvocatura regionale prot. n. 0486091/2024 del 07/10/2024 e della nota di riscontro del Servizio Amministrazione del Patrimonio n. 581898 del 25/11/2024, nonché dell’ulteriore nota regionale prot. n. 185488/2025 del 08/04/2025;
-di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Meridiem s.r.l. il 20/06/2025:
per l’accertamento e declaratoria di nullità ex comb. disp. art. 21-septies L. n. 241/1990 e art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a. ovvero, ove del caso con conversione del rito, per l’annullamento ex comb. disp. art. 21-octies L. n. 241/1990 e art. 29 c.p.a.
-dell’Atto Dirigenziale (A.D.) n. 299 del 13/05/2025 a firma della Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia (trasmesso alla Meridiem s.r.l. con nota pec prot. n. 253474/2025 del 14/05/2025), recante a oggetto «Bene immobile appartenente al demanio della Regione Puglia-Ramo Ferroviario, denominato “Casa Cantoniera in Gallipoli (LE)” censito al FG. 46 P.LLA 1105 SUB 1. Approvazione avviso pubblico per la presentazione di offerte per la concessione migliorativa»;
- dell’“Avviso pubblico” approvato con tale A.D. n. 299/2025 e ad esso materialmente allegato;
- solo ove occorrer possa, di tutti gli allegati al ridetto A.D. n. 299/2025 e, segnatamente, della c.d. “Relazione tecnico descrittiva dell’immobile Casa cantoniera al km 053+348 della linea F.S.E. Lecce - Gallipoli, sita in Gallipoli (LE) e censita nel NCEU Fg. 46, P.lla 1105 sub. 1” e dello “Schema di contratto di Concessione Migliorativa”, nonché delle osservazioni al Rende Noto del 04/02/2025 presentate dalla Dirigente del Settore 3 della Città di Gallipoli (richiamate nello stesso A.D. e già versate in atti dalla Difesa comunale in allegato alla relativa memoria di costituzione depositata in data 10/05/2025);
-di tutti quinti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Meridiem s.r.l. il 04/11/2025:
per l’accertamento e la declaratoria di nullità, ex comb. disp. art. 21-septies L. n. 241/1990 e art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a., ovvero, ove del caso con conversione del rito, per l’annullamento, ex comb. disp. art. 21-octies L. n. 241/1990 e art. 29 c.p.a.
-dell’Atto Dirigenziale (A.D.) n. 465 del 31/07/2025 (conosciuto, mediante notifica, in data 05/08/2025) a firma della Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia, recante a oggetto «CIG: B6D62849D0 Procedura di gara aperta per la Concessione migliorativa di Bene immobile appartenente al demanio della Regione Puglia- Ramo Ferroviario, denominato “Casa Cantoniera in Gallipoli (LE)” censito al FG. 46 P.LLA 1105 SUB 1. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione e pubblicazione esiti conclusivi A.D. n. 299/2025 Piattaforma telematica EmPulia»;
-di tutti quanti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi compresa la concessione-contratto ove già stipulata;
- solo ove occorrer possa, del “Verbale del 11.07.2025” della Commissione di gara;
- nonché della deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2025, n. 1179 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 70 del 01/09/2025), recante “Autorizzazione al trasferimento a titolo gratuito, in favore del Comune di Gallipoli, quale Ente Territoriale che ne ha fatto richiesta, dei beni dismessi, del demanio ferroviario regionale, ai sensi della L.R. 26.04.1995 N. 27” e dei relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, in particolare, il c.d. “documento istruttorio” allegato a tale d.G.r.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Superiore AM CI -Gallipoli, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Regione Puglia e del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IE OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 36, co. 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-la società ricorrente, con istanza del 02.09.2019 e successiva richiesta del 07.10.2021 (ICDF-9-2021) ha presentato alla Regione Puglia, domanda per l’acquisto e/o la concessione in uso della Casa Cantoniera della Linea Gallipoli – Lecce e relative pertinenze – fg. 46, p.llla 1105 (fabbricato) e p.lle 1762 e 1270 (terreni);
-la Regione Puglia, contrariamente all’auspicio riposto dalla ricorrente al riscontro e quindi alla pubblicazione della propria istanza sul BURP, ha provveduto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Regionale, 02.11.2011, n. 23 “ Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”,
dell’analoga istanza presentata in data 28.10.2022, per i medesimi beni demaniali dall’Istituto Scolastico A. CI.
-detto provvedimento e tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali allo stesso, sono stati impugnati dinanzi a questo T.A.R. che con sentenza n. n. 1045 del 4 ottobre 2024, nel rilevare che:
“l’istanza presentata dal controinteressato, dalla quale si evincerebbe il richiamo alla procedura a canone agevolato, non contiene alcun riferimento all’art. 20 del Regolamento, come invece sostenuto dalla Regione Puglia. Non si comprendono, pertanto, le ragioni e l’iter procedimentale che hanno indotto la Regione Puglia ad inquadrare l’istanza della CI nel campo applicativo dell’art. 20 del citato regolamento. Né di ausilio, per comprendere l’iter logico giuridico con il quale l’Amministrazione Regionale si è determinata al diverso inquadramento delle istanze di assegnazione ricevute sono la nota prot. 2244 del 21.02.2023 e la nota prot. 5587del 09.05.2023 (all.ti 1 e 2 al ricorso). Ciò in quanto dalle stesse, al di là del mero riferimento alla qualifica soggettiva, pubblica e privata, dei richiedenti in uso il bene demaniale, non è dato comprendere alla luce di quali dati e di quali circostanze l’Amministrazione abbia inteso determinarsi per il diverso inquadramento delle istanze medesime. Ciò anche e soprattutto in considerazione del fatto che tanto i soggetti privati che pubblici possono avvalersi, per espressa previsione normativa, della procedura di cui all’art.5 del Regolamento citato. A ciò si aggiungono le ulteriori risultanze documentali in atti. Il riferimento, in particolare, è al Rende noto, pubblicato nel BURP n. 15 del09.02.2023, con cui si è provveduto alla pubblicazione dell’istanza presentata dall’Istituto Scolastico; rende noto questo contenente l’espresso richiamo, sia in oggetto che in parte motiva, all’art. 5 del Regolamento Regionale. Non si comprende poi l’iter procedimentale assunto dall’Amministrazione resistente neppure sotto il profilo dell’omessa pubblicazione dell’istanza presentata dalla ricorrente. Ciò in considerazione dell’anteriorità della stessa rispetto a quella, poi resa pubblica, inviata dall’Istituto Scolastico CI e del fatto che la richiesta della Meridiem s.r.l. ricomprendesse beni ulteriori - terreni - a quelli assegnati al controinteressato. A ciò si aggiunga, poi, che se per un verso l’Amministrazione Regionale sembra escludere la sussistenza, in concreto, della concorrenzialità delle istanze a lei pervenute, e di conseguenza l’applicazione dell’art. 22 del Regolamento (nota prot.5587 del 09.05.2023, all. 1 al ricorso), per altro verso, l’affermazione non trova conforto, quantomeno con sufficiente chiarezza, nei documenti in atti. L’assunto dell’Amministrazione Regionale sembra, infatti, contraddetto dal contenuto della nota prot. n. 2224 del 21.03.2023 la quale, nel giustificare la preferenza per l’istanza proveniente dall’Istituto Scolastico, richiama quella “preliminare selezione delle domande” sotto il profilo della “maggior garanzia di proficua utilizzazione” del bene per “la tutela degli interessi pubblici cui la Regione è preposta” prevista proprio dall’art. 22 del Regolamento (all. 2 al ricorso). Né, per quanto in atti, al di là del mero richiamo al dato letterale dell’art. 22 citato, risulta che l’Ente Regionale abbia compiuto approfondimenti istruttori sulle caratteristiche delle istanze presentate. A nulla, rileva in senso contrario, il riferimento delle difese della resistente e del controinteressato alle valutazioni compiute dall’Ente regionale, a valle, della scelta operata in favore dell’Istituto Scolastico” e, nel constatare che “ La condotta dell’Ente regionale appare ancor più contraddittoria se si tiene conto, per quanto in atti, del fatto che: l’istanza presentata dalla ricorrente, come sopradetto, è ben precedente a quella del concorrente Istituto Scolastico e ha riguardato particelle ulteriori e diverse-1762 e 1270(terreni) - rispetto a quelle poi assegnate al controinteressato. Terreni quest’ultimi rispetto a quali sussisteva e sussiste tutt’ora l’obbligo dell’Amministrazione Regionale di provvedere all’evasione dell’istanza”, ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione e, per l’effetto, ha annullato tutti i provvedimenti gravati ivi richiamati, con salvezza del riesercizio del potere, emendato dai vizi procedimentali riscontrati.
Tutto quanto premesso, con il ricorso in esame, la società ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 1045 del 2024 sopra richiamata, deducendo i seguenti motivi:
-violazione artt. 24 e 111 Cost. nonché art. 1, 2, comma 1, e 112, comma 1, c.p.a.; violazione art. 47 CDFUE e artt. 6 e 13 CEDU; mancata esecuzione del giudicato; violazione del principio di effettività
Della tutela giurisdizionale e del giusto processo; violazione del dovere di conformazione dell’attività amministrativa alle statuizioni giurisdizionali.
Con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 18.04.2025, il gravame è stato esteso agli atti adottati dalla Regione Puglia e, in particolare, all’atto dirigenziale n. 104 del 21.02.2025 avente ad oggetto “ Esecuzione della Sentenza del TAR Lecce n. 1045/2024 per mancato appello” e al rende noto prot. n. 61309 del 04.02.2025, deducendone la nullità per violazione e/o elusione del giudicato e, comunque, l’annullamento in considerazione delle plurime censure ivi formulate.
Con un secondo atto di motivi aggiunti del 20.06.2025, la ricorrente ha impugnato l’atto dirigenziale n. 299 del 13.05.2025, avente ad oggetto “ Bene immobile appartenente al demanio della Regione Puglia – Ramo Ferroviario, denominato “Casa Cantoniera in Gallipoli (LE)” censito al FG. 46, P.LLA 1105 SUB 1. Approvazione avviso pubblico per la presentazione di offerte per la concessione migliorativa”, chiedendone la nullità ai sensi dell’art. 21- septies della Legge n. 241 del 1990 e/o l’annullamento per invalidità autonoma e/o derivata in considerazione delle censure ivi formulate.
Con ulteriori motivi aggiunti del 04.11.2025 la ricorrente ha censurato, per invalidità derivata, la legittimità degli atti della procedura di gara, conclusasi con l’autorizzazione al trasferimento, in favore del Comune di Gallipoli, del demanio ferroviario regionale di che trattasi.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e il Comune di Gallipoli, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame e dei motivi aggiunti proposti sotto plurimi profili e, nel merito, insistendo per l’infondatezza del gravame.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti.
Alla camera di consiglio del 14.01.2026 la causa è stata introitata in decisione.
Tutto quanto premesso, il Tribunale rileva che il ricorso introduttivo di ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata è divenuto, in parte, improcedibile per sopravvenuto carenza di interesse.
Infatti la citata sentenza del TAR Lecce n. 1045/2024 ha annullato gli atti adottati dalla Regione inerenti alla concessione in favore dell’Istituto scolastico “AM CI”, facendo salvo il riesercizio del potere alla stregua delle indicazioni ivi indicate.
L’atto dirigenziale n. 104 del 21.02.2025 e tutti i successivi atti e provvedimenti connessi e consequenziali allo stesso, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza delle eccezioni in rito, prospettate dalla resistente e dal controinteressato, e delle plurime censure sollevate dalla ricorrente, valgono a dare esecuzione al dictum giudiziale richiamato, dovendosi, di contro, valutare il contegno dell’Ente Regionale alla luce delle censure poste dalla ricorrente nella sede ordinaria del giudizio.
Per quanto esposto va dichiarata, sul punto, improcedibile la domanda volta all’ottemperanza della sentenza n. 1045/2024 e va contestualmente disposta la conversione del rito dell’ottemperanza in rito ordinario per la trattazione di tutte le restanti questioni proposte con motivi aggiunti, la cui udienza pubblica sarà fissata previa produzione di istanza di fissazione udienza a cura della parte più diligente.
Di contro invece, il ricorso introduttivo deve ritenersi fondato quanto alle statuizioni relative all’istanza presentata dalla ricorrente con riferimento alle particelle ulteriori e diverse rispetto a quelle identificative della casa cantoniera - p.lle n. 1762 e 1270 (terreni) - rispetto alle quali sussisteva e sussiste tutt’ora l’obbligo dell’Amministrazione regionale di provvedere - come statuito in sentenza - all’evasione della richiesta.
La Regione Puglia, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. 1045/2024 di questo Tribunale in favore della parte ricorrente, provvedendo all’evasione dell’istanza di acquisto e/o concessione delle p.lle n. 1762 e 1270 nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio, poi, riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
La regolazione delle spese di lite della presente fase va rinviata alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
-quanto al ricorso introduttivo lo dichiara, in parte, improcedibile, e, per il resto lo accoglie nei termini di cui in motivazione;
-dispone la conversione di rito, quanto ai tre atti di motivi aggiunti proposti, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la trattazione secondo il rito ordinario ad una udienza pubblica da fissarsi previa produzione di istanza di fissazione udienza a cura della parte più diligente.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IE OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE OS | IO SC |
IL SEGRETARIO