CASS
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2025, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI NA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o, comunque, per essere il reato estinto per prescrizione. Deposi ia in Cancelleria Oggi, u' 4 FEB. 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 4429 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, per quanto qui rileva, ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Trani all'esito del giudizio abbreviato, la quale aveva condannato NA NA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989, perché contravveniva al provvedimento del Questore di presentarsi ai carabinieri quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni partita dalla squadra di calcio AS OL. 2. Avverso la sentenza l'imputata, per il ministero del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, che lamenta il vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito non avevo considerato la sopravvenuta inefficacia del cd. "daspo" stante la cancellazione della società AS OL dagli elenchi della Lega calcio, sicché non può assumere alcuna rilevanza il fatto che a giocare fosse la OL sportiva, già AS OL, perché l'invasività delle prescrizioni richiede il rispetto del precetto alla stregua dei principi di tassatività e di determinatezza. 3. Non essendo il ricorso manifestante infondato, deve rilevarsi che il reato è estinto per prescrizione. 4. Come affermato da questa Sezione, il divieto disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa (Sez. 3 , n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, Santamaria, Rv. 276287). Di conseguenza, qualora una determinata squadra di calcio abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che imponeva l'obbligo con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di calcio disputati da tale squadra, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, Faticato, Rv. 275691). Si tratta di principi del tutto condivisibili dai quali il Collegio non intende //, discostarsi. 5. Nel caso di specie, è pacifico che l'ordine del questore imponeva alla ZO l'obbligo di presentarsi ai carabinieri quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni partita dalla squadra di calcio AS OL;
dall'annotazione di servizio dal 17 gennaio 2016, allegata al ricorso, risulta "la squadra di calcio OL RT 1917 (già AS OL e indicata nell'ordinanza della Questura di Taranto A.S.D OL) giocava in casa del Monopoli per il campionato regionale di eccellenza". Per ritenere la sussistenza del reato, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare che, nel caso di specie, si è in presenza di un mero cambio del nome (da AS OL a OL RT 1917) e non di una nuova società sportiva costituita, nella stessa città, per dare continuità alla pratica calcistica, situazione, quest'ultima, che, in forza dei principi dinanzi indicati, esclude la violazione in esame. 6. Deve però rilevarsi che, essendo i fatti commessi il 17 gennaio 2017, in assenza di periodi di sospensione e considerando che la contestata recidiva non è stata computata, alla data odierna è decorso il termine massimo, pari a sette anni e sei mesi;
di conseguenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 7. Ne segue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso il 22/01/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o, comunque, per essere il reato estinto per prescrizione. Deposi ia in Cancelleria Oggi, u' 4 FEB. 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 4429 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, per quanto qui rileva, ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Trani all'esito del giudizio abbreviato, la quale aveva condannato NA NA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989, perché contravveniva al provvedimento del Questore di presentarsi ai carabinieri quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni partita dalla squadra di calcio AS OL. 2. Avverso la sentenza l'imputata, per il ministero del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, che lamenta il vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito non avevo considerato la sopravvenuta inefficacia del cd. "daspo" stante la cancellazione della società AS OL dagli elenchi della Lega calcio, sicché non può assumere alcuna rilevanza il fatto che a giocare fosse la OL sportiva, già AS OL, perché l'invasività delle prescrizioni richiede il rispetto del precetto alla stregua dei principi di tassatività e di determinatezza. 3. Non essendo il ricorso manifestante infondato, deve rilevarsi che il reato è estinto per prescrizione. 4. Come affermato da questa Sezione, il divieto disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa (Sez. 3 , n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, Santamaria, Rv. 276287). Di conseguenza, qualora una determinata squadra di calcio abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che imponeva l'obbligo con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di calcio disputati da tale squadra, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, Faticato, Rv. 275691). Si tratta di principi del tutto condivisibili dai quali il Collegio non intende //, discostarsi. 5. Nel caso di specie, è pacifico che l'ordine del questore imponeva alla ZO l'obbligo di presentarsi ai carabinieri quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni partita dalla squadra di calcio AS OL;
dall'annotazione di servizio dal 17 gennaio 2016, allegata al ricorso, risulta "la squadra di calcio OL RT 1917 (già AS OL e indicata nell'ordinanza della Questura di Taranto A.S.D OL) giocava in casa del Monopoli per il campionato regionale di eccellenza". Per ritenere la sussistenza del reato, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare che, nel caso di specie, si è in presenza di un mero cambio del nome (da AS OL a OL RT 1917) e non di una nuova società sportiva costituita, nella stessa città, per dare continuità alla pratica calcistica, situazione, quest'ultima, che, in forza dei principi dinanzi indicati, esclude la violazione in esame. 6. Deve però rilevarsi che, essendo i fatti commessi il 17 gennaio 2017, in assenza di periodi di sospensione e considerando che la contestata recidiva non è stata computata, alla data odierna è decorso il termine massimo, pari a sette anni e sei mesi;
di conseguenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 7. Ne segue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso il 22/01/2025.