Art. 6. 1. Al comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "al risanamento" sono sostituite dalle seguenti: "al ripiano".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 78, comma 2, del citato D.Lgs. n. 77 / 1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 78 (Soggetti della procedura di risanamento). - 1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 78, comma 2, del citato D.Lgs. n. 77 / 1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 78 (Soggetti della procedura di risanamento). - 1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto".