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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, NO CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 695/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.587/2023”
TRA
), elettivamente domiciliato in Matera vico Parte_1 CodiceFiscale_1
XX Settembre n. 25, presso lo studio dell'avv. Angela Galetta
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
– APPELLANTE –
CONTRO
(c.f.: ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Matera alla Via Cappelluti n.35, presso studio avv.Attilio Lo Murno (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._3
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 8/10/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato in data 28/5/2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 587 resa il 28/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera che, accogliendo parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 352/19 di pagamento della somma di €
1 4.536,65, lo aveva condannato a versare il minore importo di € 1.539, a saldo dei com- pensi spettanti allo Controparte_2 ristrutturazione dell'immobile sito in Matera alla via Fiorentini
[...]
129/130, effettivamente espletate dal suddetto studio sino al momento della revoca dell'incarico, ivi compreso l'onorario determinato dalle variazioni strutturali intervenute in fase di esecuzione, oltre rifusione degli oneri legali e del contributo unificato.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'inesattezza della determinazione del saldo, sul presupposto per il quale il primo giudice nel quantificare il credito residuo, avrebbe sottratto l'importo calcolato dal consulente tecnico come non dovuto dall'importo dell'ingiunzione di pagamento, senza tenere conto dell'anticipazione sui lavori della seconda fase già versata e sarebbe, peraltro incorso nell'errore di detrarre dall'importo lordo ingiunto di € 3.489,00 la somma di € 1.950,00, al netto di IVA e ac- cessori, rappresentativa della quota di lavori non eseguiti, ciò che incide sull'esattezza del calcolo della differenza dovuta. Ha contestato altresì la statuizione di condanna alle spese, in forza del rilievo per il quale l'accoglimento parziale dell'opposizione con re- voca del decreto ingiuntivo opposto e riduzione in via giudiziale del credito azionabile avrebbero imposto la compensazione delle stesse, stante la parziale soccombenza reci- proca e l'insussistenza del diritto della controparte a vedersi rimborsato il contributo unificato, non avendo ella sostenuto tale onere nel giudizio di opposizione. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il ha chiesto quantificarsi il saldo residuo in € Pt_1
31,24, ovvero nel diverso importo di € 1.014,84 (ottenuto dalla differenza tra la somma ingiunta e il valore lordo dei lavori incompiuti) e per l'effetto la condanna della
contro
- parte alla restituzione della maggiore somma ricevuta per effetto della provvisoria ese- cutorietà del decreto ingiuntivo revocato, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio.
Lo , nel costituirsi, ha contestato le avverse deduzioni, eccepen- Controparte_1 do l'attinenza degli esborsi già corrisposti dal alla prima fase dei lavori, eccetto la Pt_1 somma di € 1.000,00 versata in acconto sulla seconda fase e correttamente detratta dalla fattura n. 14/2019. Ha poi rimarcato l'incensurabilità della pronuncia impugnata in or- dine alla statuizione sulle spese e ha spiegato appello incidentale, avendo contestato la riduzione del credito, adducendo come la contestata incompiutezza dei lavori (nella spe- cie l'omessa regolarizzazione amministrativa delle difformità relative alla scala interna,
2 ascrivibile al solo committente) fosse dipesa esclusivamente dalla decisione dell'appellante di revocare l'incarico, sicché avrebbe avuto diritto alla percezione inte- grale del compenso pattuito per la seconda fase ed ha concluso per la conferma del de- creto ingiuntivo opposto con condanna di controparte al pagamento di € 3.489,00, oltre spese della fase monitoria e del doppio grado di giudizio.
Giova preliminarmente evidenziare l'inammissibilità del primo motivo di gravame pro- posto dal relativo all'adempimento (seppur parziale, ovvero con esclusione di soli Pt_1
€ 31,24) dell'obbligazione dedotta in giudizio per effetto delle somme già corrisposte allo , di importo maggiore rispetto a quanto con- Controparte_1 venuto nel contratto di prestazione di opera professionale. Tale allegazione, da qualifi- carsi come compensazione impropria (dipendendo dallo stesso rapporto giuridico e con- siderata incontroversa tra le parti la parcellizzazione dell'attività professionale con spe- cifica previsione dei compensi per le varie fasi) avrebbe dovuto essere svolta con l'opposizione al decreto ingiuntivo e in ogni caso entro il termine per le preclusioni as- sertive, previsto dall'art. 320 terzo comma c.p.c..
Di contro il nell'atto introduttivo del giudizio ha soltanto eccepito Pt_1
l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) della controparte rispetto all'incarico con- ferito, senza dedurre di avere già versato quanto dovuto allo studio professionale, po- nendo tale questione tardivamente con le note conclusive del 15/9/2023 e non avendo neanche nel corso delle operazioni peritali fatto menzione dei pregressi ulteriori paga- menti eseguiti in favore dello a scomputo di Controparte_1 quanto dovuto per la seconda fase dell'incarico, oltre l'acconto di € 1.000 corrisposto, al punto da avere dichiarato la sua disponibilità in sede transattiva al pagamento della metà della somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento (cfr. relazione di consulenza tecni- ca in atti). Pt Ciò premesso, nella specie é incontroverso che con lettera di incarico del 31/5/2016 abbia commissionato allo studio di ingegneria la progettazione e la direzione dei
[...] lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, ripartiti in tre fasi con com- penso pattuito, rispettivamente di € 6.000, € 6.500 ed € 1.500, oltre IVA, accessori e compensi ulteriori da concordarsi per eventuali prestazioni aggiuntive. È altresì inconte- stato e provato documentalmente che il committente abbia versato alla controparte a mezzo bonifici bancari gli importi di € 3.806, € 5.075 a titolo di acconto e di € 4.473
3 con causale di saldo della seconda fase, ma che prima del completamento dei lavori, lo stesso abbia esercitato la facoltà di recesso, a norma dell'art. 2237 c.c..
In ragione di tanto, si reputa condivisibile la tesi dell'appellante secondo la quale il compenso previsto per la seconda fase non è dovuto integralmente, essendo emerso dal- le risultanze istruttorie che alla data del 17/1/2019, in cui il committente aveva esercita- to il recesso dal contratto, le attività oggetto dell'incarico professionale non erano, pur limitatamente, ultimate. Rileva sul punto la deposizione resa dal titolare della ditta ese- cutrice dei lavori il quale con dichiarazioni univoche, circostanziate e Testimone_1 riscontrate dall'ausiliare del giudice nel corso delle operazioni peritali, ha riferito come a gennaio 2019 le porte interne, gli elementi di pertinenza dei servizi igienici e le infer- riate esterne non fossero stati ancora montati, mentre le opere di pitturazione non ancora eseguite, a nulla rilevando che si tratterebbe di lavori che, considerati singolarmente, sa- rebbero di edilizia libera, atteso che il professionista avrebbe comunque dovuto in pro- seguo effettuare sulla base della previsione contrattuale la direzione dei lavori e il coor- dinamento della sicurezza in tale fase esecutiva.
Il consulente tecnico, con un'analisi che si reputa di condividere in quanto fondata sol- tanto su basi documentali, ha smentito le dichiarazioni del teste sulla Testimone_2 conclusione dei lavori relativi ai bagni già nell'agosto del 2018, rilevando l'effettiva in- compiutezza di talune opere (le porte interne e un lavabo in uno dei bagni, i lavori di pitturazione mai intrapresi, la non esaustività delle attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza) l'ultimazione delle quali sarebbe dovuta avvenire nella seconda fase, presupponendo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità previsto nella terza fase dell'incarico il completamento di tutti i lavori edili a livello ar- chitettonico, strutturale e di finitura.
Peraltro, non può dal deposito della relazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 65 comma sesto D.P.R. 380/2001 presso i competenti uffici comunali e regionali, avvenuta nel settembre del 2018, trarsi argomento per desumere l'integrale assolvimento delle prestazioni professionali relative alla seconda fase, essendo la chiusura del titolo edilizio subordinata alla comunicazione di fine lavori.
Né può ritenersi ostativa la circostanza dedotta dall'appellato del recesso ad nutum del committente, rilevandosi dalla previsione negoziale che il saldo della seconda fase fosse dovuto entro due mesi dall'ultimazione dei lavori, ciò che induce a desumere la conclu-
4 sione di un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto un'obbligazione di risultato ed avendo il esercitato la facoltà riconosciuta dall'art.2237 c.c., prima Pt_1 dell'integrale assolvimento dell'incarico. Pertanto, nessun rilievo spiega l'argomento addotto dallo a sostegno dell'appello incidentale Controparte_1 CP_1 in ordine alla decisione unilaterale del committente di interrompere il rapporto ed alla correttezza della prestazione professionale da lui svolta, in conformità delle previsioni contrattuali, nonché sulla ascrivibilità al committente della scelta di realizzare una scala in ferro in difformità del progetto depositato, ciò che avrebbe imposto la presentazione di istanza di sanatoria con conseguente non addebitabilità al professionista dell'omessa integrale esecuzione dell'incarico conferito.
Va rimarcato all'uopo che nel contratto d'opera intellettuale la previsione del mancato guadagno dovuto al professionista nell'ipotesi di recesso del committente, contraria- mente a quanto previsto dall'art.2227 c.c. in tema di lavoro autonomo, presuppone che le parti contraenti abbiano pattuito esplicitamente il ristoro di tale pregiudizio (cfr. Cass.
Civ. Sez.I ord. 29/10/2024 n.27938), laddove nella specie non vi era alcuna clausola ne- goziale che comportasse il diritto dello studio professionale alla percezione del mancato guadagno in caso di recesso del committente.
Tuttavia, si osserva dalle dichiarazioni rese dal titolare della ditta costruttrice come la scala interna sia stata realizzata solo dopo la revoca del mandato e in difformità al pro- getto redatto dallo studio incaricato, sicché nella valutazione dell'opera professionale svolta e della percentuale dell'incarico che possa ritenersi realmente espletato non pos- sono considerarsi le mancate modifiche apportate al progetto per la scala interna di ac- cesso al piano superiore e la relativa sanatoria, trattandosi di prestazione professionale che l'appellato non era tenuto ad espletare per ultimare la seconda fase. Da ciò consegue che deve essere rideterminata la misura del compenso, in rapporto a quanto convenuto complessivamente dalle parti per l'espletamento dell'incarico inerente alla seconda fase.
Di contro, merita accoglimento il motivo di impugnazione proposto dal con riferi- Pt_1 mento alla mancata sottrazione dall'importo dovuto dallo stesso non solo di € 1.950,00, ma altresì dell'IVA e del contributo previdenziale su tale somma con rideterminazione del residuo debito in € 1.014,84, dal momento che il primo giudice ha erroneamente sot- tratto dal credito oggetto del decreto ingiuntivo l'importo di € 1.950,00, senza conside- rare tali accessori.
5 La valutazione per un verso dell'opera professionale effettivamente espletata rispetto al compenso previsto per l'integrale espletamento dell'attività, in ragione della non ricon- ducibilità all'appellato della mancata sanatoria della scala in ferro e per altro verso della maggior somma da sottrarre a quella ingiunta al lordo degli accessori, in accoglimento del secondo motivo di gravame spiegato dal consente di operare una compensa- Pt_1 zione dei rispettivi crediti e di quantificare l'importo dovuto allo Controparte_1
nella misura indicata nella sentenza impugnata con correlativa condanna
[...] dell'appellato a restituire le eventuali maggiori somme riscosse per effetto dell'esecutività del decreto ingiuntivo revocato.
Non può trovare accoglimento, infatti, l'ulteriore motivo di gravame, inerente alla rego- lamentazione delle spese processuali: infatti, il parziale accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo comporta che gli oneri della fase monitoria siano sostenuti dal ricorrente, avendo lo stesso agito in giudizio per somma solo in parte non dovuta, ma non esclude certo la soccombenza dell'opponente, nei cui confronti è stata comunque accertata l'esistenza di un'obbligazione di minore importo non adem- piuta, ciò che integra gli estremi previsti dall'art. 91 c.p.c. e, nei limiti della ritenuta fondatezza della domanda di controparte, giustifica la condanna del al pagamento Pt_1 delle spese del giudizio di opposizione, ivi comprese quelle relative al contributo unifi- cato.
Viceversa, il parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale con conferma della pronuncia impugnata integra gli estremi della soccombenza reciproca, tale da imporre, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.587 resa il 28/11/2023 dal
Giudice di Pace di Matera, proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
28/5/2024 a , così provvede nel contraddittorio tra Controparte_1 le parti:
6 - in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, conferma la pronuncia di condanna del alla corresponsione in favore dello Pt_1 Controparte_1
della somma di € 1.539,00, oltre interessi moratori dalla data di matu-
[...] razione del credito, nonché alla rifusione delle spese legali relative al primo grado;
- condanna lo alla restituzione delle maggiori Controparte_1 somme percepite dal in esecuzione del decreto ingiuntivo n.352/2019 emesso dal Pt_1
Giudice di Pace di Matera;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Matera, il 3/12/2025.
Il Giudice
NO Catalani
7
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, NO CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 695/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.587/2023”
TRA
), elettivamente domiciliato in Matera vico Parte_1 CodiceFiscale_1
XX Settembre n. 25, presso lo studio dell'avv. Angela Galetta
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
– APPELLANTE –
CONTRO
(c.f.: ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Matera alla Via Cappelluti n.35, presso studio avv.Attilio Lo Murno (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._3
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 8/10/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato in data 28/5/2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 587 resa il 28/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera che, accogliendo parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 352/19 di pagamento della somma di €
1 4.536,65, lo aveva condannato a versare il minore importo di € 1.539, a saldo dei com- pensi spettanti allo Controparte_2 ristrutturazione dell'immobile sito in Matera alla via Fiorentini
[...]
129/130, effettivamente espletate dal suddetto studio sino al momento della revoca dell'incarico, ivi compreso l'onorario determinato dalle variazioni strutturali intervenute in fase di esecuzione, oltre rifusione degli oneri legali e del contributo unificato.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'inesattezza della determinazione del saldo, sul presupposto per il quale il primo giudice nel quantificare il credito residuo, avrebbe sottratto l'importo calcolato dal consulente tecnico come non dovuto dall'importo dell'ingiunzione di pagamento, senza tenere conto dell'anticipazione sui lavori della seconda fase già versata e sarebbe, peraltro incorso nell'errore di detrarre dall'importo lordo ingiunto di € 3.489,00 la somma di € 1.950,00, al netto di IVA e ac- cessori, rappresentativa della quota di lavori non eseguiti, ciò che incide sull'esattezza del calcolo della differenza dovuta. Ha contestato altresì la statuizione di condanna alle spese, in forza del rilievo per il quale l'accoglimento parziale dell'opposizione con re- voca del decreto ingiuntivo opposto e riduzione in via giudiziale del credito azionabile avrebbero imposto la compensazione delle stesse, stante la parziale soccombenza reci- proca e l'insussistenza del diritto della controparte a vedersi rimborsato il contributo unificato, non avendo ella sostenuto tale onere nel giudizio di opposizione. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il ha chiesto quantificarsi il saldo residuo in € Pt_1
31,24, ovvero nel diverso importo di € 1.014,84 (ottenuto dalla differenza tra la somma ingiunta e il valore lordo dei lavori incompiuti) e per l'effetto la condanna della
contro
- parte alla restituzione della maggiore somma ricevuta per effetto della provvisoria ese- cutorietà del decreto ingiuntivo revocato, oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio.
Lo , nel costituirsi, ha contestato le avverse deduzioni, eccepen- Controparte_1 do l'attinenza degli esborsi già corrisposti dal alla prima fase dei lavori, eccetto la Pt_1 somma di € 1.000,00 versata in acconto sulla seconda fase e correttamente detratta dalla fattura n. 14/2019. Ha poi rimarcato l'incensurabilità della pronuncia impugnata in or- dine alla statuizione sulle spese e ha spiegato appello incidentale, avendo contestato la riduzione del credito, adducendo come la contestata incompiutezza dei lavori (nella spe- cie l'omessa regolarizzazione amministrativa delle difformità relative alla scala interna,
2 ascrivibile al solo committente) fosse dipesa esclusivamente dalla decisione dell'appellante di revocare l'incarico, sicché avrebbe avuto diritto alla percezione inte- grale del compenso pattuito per la seconda fase ed ha concluso per la conferma del de- creto ingiuntivo opposto con condanna di controparte al pagamento di € 3.489,00, oltre spese della fase monitoria e del doppio grado di giudizio.
Giova preliminarmente evidenziare l'inammissibilità del primo motivo di gravame pro- posto dal relativo all'adempimento (seppur parziale, ovvero con esclusione di soli Pt_1
€ 31,24) dell'obbligazione dedotta in giudizio per effetto delle somme già corrisposte allo , di importo maggiore rispetto a quanto con- Controparte_1 venuto nel contratto di prestazione di opera professionale. Tale allegazione, da qualifi- carsi come compensazione impropria (dipendendo dallo stesso rapporto giuridico e con- siderata incontroversa tra le parti la parcellizzazione dell'attività professionale con spe- cifica previsione dei compensi per le varie fasi) avrebbe dovuto essere svolta con l'opposizione al decreto ingiuntivo e in ogni caso entro il termine per le preclusioni as- sertive, previsto dall'art. 320 terzo comma c.p.c..
Di contro il nell'atto introduttivo del giudizio ha soltanto eccepito Pt_1
l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) della controparte rispetto all'incarico con- ferito, senza dedurre di avere già versato quanto dovuto allo studio professionale, po- nendo tale questione tardivamente con le note conclusive del 15/9/2023 e non avendo neanche nel corso delle operazioni peritali fatto menzione dei pregressi ulteriori paga- menti eseguiti in favore dello a scomputo di Controparte_1 quanto dovuto per la seconda fase dell'incarico, oltre l'acconto di € 1.000 corrisposto, al punto da avere dichiarato la sua disponibilità in sede transattiva al pagamento della metà della somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento (cfr. relazione di consulenza tecni- ca in atti). Pt Ciò premesso, nella specie é incontroverso che con lettera di incarico del 31/5/2016 abbia commissionato allo studio di ingegneria la progettazione e la direzione dei
[...] lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, ripartiti in tre fasi con com- penso pattuito, rispettivamente di € 6.000, € 6.500 ed € 1.500, oltre IVA, accessori e compensi ulteriori da concordarsi per eventuali prestazioni aggiuntive. È altresì inconte- stato e provato documentalmente che il committente abbia versato alla controparte a mezzo bonifici bancari gli importi di € 3.806, € 5.075 a titolo di acconto e di € 4.473
3 con causale di saldo della seconda fase, ma che prima del completamento dei lavori, lo stesso abbia esercitato la facoltà di recesso, a norma dell'art. 2237 c.c..
In ragione di tanto, si reputa condivisibile la tesi dell'appellante secondo la quale il compenso previsto per la seconda fase non è dovuto integralmente, essendo emerso dal- le risultanze istruttorie che alla data del 17/1/2019, in cui il committente aveva esercita- to il recesso dal contratto, le attività oggetto dell'incarico professionale non erano, pur limitatamente, ultimate. Rileva sul punto la deposizione resa dal titolare della ditta ese- cutrice dei lavori il quale con dichiarazioni univoche, circostanziate e Testimone_1 riscontrate dall'ausiliare del giudice nel corso delle operazioni peritali, ha riferito come a gennaio 2019 le porte interne, gli elementi di pertinenza dei servizi igienici e le infer- riate esterne non fossero stati ancora montati, mentre le opere di pitturazione non ancora eseguite, a nulla rilevando che si tratterebbe di lavori che, considerati singolarmente, sa- rebbero di edilizia libera, atteso che il professionista avrebbe comunque dovuto in pro- seguo effettuare sulla base della previsione contrattuale la direzione dei lavori e il coor- dinamento della sicurezza in tale fase esecutiva.
Il consulente tecnico, con un'analisi che si reputa di condividere in quanto fondata sol- tanto su basi documentali, ha smentito le dichiarazioni del teste sulla Testimone_2 conclusione dei lavori relativi ai bagni già nell'agosto del 2018, rilevando l'effettiva in- compiutezza di talune opere (le porte interne e un lavabo in uno dei bagni, i lavori di pitturazione mai intrapresi, la non esaustività delle attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza) l'ultimazione delle quali sarebbe dovuta avvenire nella seconda fase, presupponendo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità previsto nella terza fase dell'incarico il completamento di tutti i lavori edili a livello ar- chitettonico, strutturale e di finitura.
Peraltro, non può dal deposito della relazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 65 comma sesto D.P.R. 380/2001 presso i competenti uffici comunali e regionali, avvenuta nel settembre del 2018, trarsi argomento per desumere l'integrale assolvimento delle prestazioni professionali relative alla seconda fase, essendo la chiusura del titolo edilizio subordinata alla comunicazione di fine lavori.
Né può ritenersi ostativa la circostanza dedotta dall'appellato del recesso ad nutum del committente, rilevandosi dalla previsione negoziale che il saldo della seconda fase fosse dovuto entro due mesi dall'ultimazione dei lavori, ciò che induce a desumere la conclu-
4 sione di un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto un'obbligazione di risultato ed avendo il esercitato la facoltà riconosciuta dall'art.2237 c.c., prima Pt_1 dell'integrale assolvimento dell'incarico. Pertanto, nessun rilievo spiega l'argomento addotto dallo a sostegno dell'appello incidentale Controparte_1 CP_1 in ordine alla decisione unilaterale del committente di interrompere il rapporto ed alla correttezza della prestazione professionale da lui svolta, in conformità delle previsioni contrattuali, nonché sulla ascrivibilità al committente della scelta di realizzare una scala in ferro in difformità del progetto depositato, ciò che avrebbe imposto la presentazione di istanza di sanatoria con conseguente non addebitabilità al professionista dell'omessa integrale esecuzione dell'incarico conferito.
Va rimarcato all'uopo che nel contratto d'opera intellettuale la previsione del mancato guadagno dovuto al professionista nell'ipotesi di recesso del committente, contraria- mente a quanto previsto dall'art.2227 c.c. in tema di lavoro autonomo, presuppone che le parti contraenti abbiano pattuito esplicitamente il ristoro di tale pregiudizio (cfr. Cass.
Civ. Sez.I ord. 29/10/2024 n.27938), laddove nella specie non vi era alcuna clausola ne- goziale che comportasse il diritto dello studio professionale alla percezione del mancato guadagno in caso di recesso del committente.
Tuttavia, si osserva dalle dichiarazioni rese dal titolare della ditta costruttrice come la scala interna sia stata realizzata solo dopo la revoca del mandato e in difformità al pro- getto redatto dallo studio incaricato, sicché nella valutazione dell'opera professionale svolta e della percentuale dell'incarico che possa ritenersi realmente espletato non pos- sono considerarsi le mancate modifiche apportate al progetto per la scala interna di ac- cesso al piano superiore e la relativa sanatoria, trattandosi di prestazione professionale che l'appellato non era tenuto ad espletare per ultimare la seconda fase. Da ciò consegue che deve essere rideterminata la misura del compenso, in rapporto a quanto convenuto complessivamente dalle parti per l'espletamento dell'incarico inerente alla seconda fase.
Di contro, merita accoglimento il motivo di impugnazione proposto dal con riferi- Pt_1 mento alla mancata sottrazione dall'importo dovuto dallo stesso non solo di € 1.950,00, ma altresì dell'IVA e del contributo previdenziale su tale somma con rideterminazione del residuo debito in € 1.014,84, dal momento che il primo giudice ha erroneamente sot- tratto dal credito oggetto del decreto ingiuntivo l'importo di € 1.950,00, senza conside- rare tali accessori.
5 La valutazione per un verso dell'opera professionale effettivamente espletata rispetto al compenso previsto per l'integrale espletamento dell'attività, in ragione della non ricon- ducibilità all'appellato della mancata sanatoria della scala in ferro e per altro verso della maggior somma da sottrarre a quella ingiunta al lordo degli accessori, in accoglimento del secondo motivo di gravame spiegato dal consente di operare una compensa- Pt_1 zione dei rispettivi crediti e di quantificare l'importo dovuto allo Controparte_1
nella misura indicata nella sentenza impugnata con correlativa condanna
[...] dell'appellato a restituire le eventuali maggiori somme riscosse per effetto dell'esecutività del decreto ingiuntivo revocato.
Non può trovare accoglimento, infatti, l'ulteriore motivo di gravame, inerente alla rego- lamentazione delle spese processuali: infatti, il parziale accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo comporta che gli oneri della fase monitoria siano sostenuti dal ricorrente, avendo lo stesso agito in giudizio per somma solo in parte non dovuta, ma non esclude certo la soccombenza dell'opponente, nei cui confronti è stata comunque accertata l'esistenza di un'obbligazione di minore importo non adem- piuta, ciò che integra gli estremi previsti dall'art. 91 c.p.c. e, nei limiti della ritenuta fondatezza della domanda di controparte, giustifica la condanna del al pagamento Pt_1 delle spese del giudizio di opposizione, ivi comprese quelle relative al contributo unifi- cato.
Viceversa, il parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale con conferma della pronuncia impugnata integra gli estremi della soccombenza reciproca, tale da imporre, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.587 resa il 28/11/2023 dal
Giudice di Pace di Matera, proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
28/5/2024 a , così provvede nel contraddittorio tra Controparte_1 le parti:
6 - in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, conferma la pronuncia di condanna del alla corresponsione in favore dello Pt_1 Controparte_1
della somma di € 1.539,00, oltre interessi moratori dalla data di matu-
[...] razione del credito, nonché alla rifusione delle spese legali relative al primo grado;
- condanna lo alla restituzione delle maggiori Controparte_1 somme percepite dal in esecuzione del decreto ingiuntivo n.352/2019 emesso dal Pt_1
Giudice di Pace di Matera;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Matera, il 3/12/2025.
Il Giudice
NO Catalani
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