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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1795/2020 depositato il 30/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 44/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 03/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010101735 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010101735 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010101735 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta all'atto di appello e alle conclusioni e ne chiede l'accoglimento; chiede, inoltre, condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio e con distrazione a suo favore.
Resistente/Appellato: si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e conclusioni e ne chiede l'accoglimento, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'avviso di accertamento n. TVM010101735 per l'anno d'imposta 2010 notificato il 7 agosto 2015 al sig. Ricorrente_1 per l'imputazione del reddito di capitale accertato a carico della società “Società_1 Srl” nella quale egli deteneva una quota del 30,25%. Avverso la pronuncia della CTP di Lecce, proponeva gravame il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Si precisa che, con avviso di accertamento n. TVM030103383/2013 l'Ufficio aveva accertato a carico della società “Società_1 Srl”, per l'anno 2010, maggiori ricavi pari ad € 600.000,00, imputati poi al sig. Ricorrente_1, con l'accertamento n. TVM010101735/2015 in ragione della quota di partecipazione qualificata da egli detenuta nella società (reddito imponibile di € 90.242,00); con l'accertamento societario, inoltre, erano stati recuperati minori costi per € 58.677,00. La Ctp di Lecce, con la sentenza n. 44/04/2020 depositata il 3 gennaio 2020, riteneva confermava l'attribuzione al socio di maggiori ricavi in relazione ad
€ 600.000,00 accertati in capo alla società.
Accadeva invero, che L'Agenzia delle entrate, il 5 novembre e il 27 dicembre 2013, notificava alla Società_1 s. r.l., esercente lavori di meccanica generale (poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce n.
30 del 2 luglio 2018) tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2008, 2010 e 2011, accertava maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva.
In particolare, per il 2010 venivano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati per euro 600.000,00 ed oggetto di rettifica in diminuzione del conto ricavi relativo alla cliente Società_2 s.p.a.
Avverso i tre avvisi di accertamento la società proponeva distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Lecce la quale, con separate sentenze (nn. 2190, 2191 e 2192 del 2015) li accoglieva. Contro tali sentenze l'Ufficio proponeva separati appelli. La CTR con la sentenza, previa riunione, rigettava i gravami relativi agli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2008 e 2011; invece, accoglieva parzialmente il gravame relativo al 2010, ritenendo legittimo il recupero a tassazione dell'importo di euro 600.000,00.
Avverso tale sentenza entrambe le parti proponevano ricorsi per cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 15 aprile 2025, Presidente x ha affermato quanto segue:
“L'Ufficio – come riportato nel processo verbale di constatazione (p.v.c.), riprodotto, in parte qua, nel ricorso – recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, ricavi per euro 600.000,00 per i quali la società aveva rettificato in diminuzione il conto ricavi relativo al cliente Società_2. Secondo la società la rettifica doveva contestualizzarsi in ragione di un accordo transattivo intercorso con la cliente in data 4 dicembre
2009. Sosteneva, in proposito, che in sede transattiva la cliente aveva riconosciuto, con riferimento ai prodotti venduti nel 2009, un ulteriore importo di euro 1.600.000,00, oltre Iva, per far fronte ai maggiori costi che essa deducente aveva dovuto sopportare, stante l'aumento dei prezzi dei materiali necessari per produrre quanto alla stessa venduto (componenti destinati al settore delle macchine). L'importo riconosciuto era stato, pertanto, imputato a «recupero extra-costi materiali 2008». Per accordo tra le parti, tuttavia, mentre euro 1.000.000,00 oltre Iva, erano stati corrisposti una tantum nel 2009, la somma residua di euro 600.000,00 era stata corrisposta maggiorando, nel 2010, i prezzi di listino. La contribuente sosteneva, pertanto, che per dare riscontro contabile a tale accordo, nel 2009 aveva contabilizzato l'intera somma di euro 1.600.000,00 come sopravvenienza attiva che aveva concorso alla formazione del reddito, sebbene euro 600.000,00 non fossero stati né pagati né fatturati;
che, di conseguenza, alla data del 28 dicembre 2010, poiché detta somma risultava contabilizzata e tassata nel 2009, aveva provveduto allo storno della stessa dal conto ricavi per evitare che scontasse una seconda volta la tassazione di Ires
e Irap. A fronte di tale ricostruzione, l'Ufficio evidenziava, nel citato p.v.c., che dalle fatture di vendita del
2010 non poteva evincersi in alcun modo come e quando l'ulteriore importo di euro 600.000,00 fosse stato recuperato, se non presuntivamente per volumi di vendita effettuati. La CTR, esaminando la questione posta dalle parti, rilevava che l'ipotesi evasiva denunciata dall'Ufficio era fondata in quanto il conto ricavi era stato stornato, nonostante, secondo la tecnica contabile, il conto clienti avrebbe dovuto essere movimentato al momento della fatturazione;
che, così facendo, si era determinato una riduzione anomala dei ricavi che la contribuente non aveva giustificato;
che le evidenze contabili smentivano l'assunto secondo il quale si era trattato di una mera operazione contabile;
che non vi era alcuna documentazione utile o significativa – quali mastrini di contabilità, bilancio, scritture sul libro giornale o fatture riepilogative – idonea a giustificare l'operazione contabile irregolare;
che, pertanto, la medesima restava tale a fronte di generiche e fumose spiegazioni prive di riscontri. Deve evidenziarsi sul punto che l'Ufficio, con l'appello, aveva contestato che dalle fatture di vendita del 2010 non si evinceva come e quando detto importo fosse stato recuperato, stante la sua mancata evidenziazione. La CTR ha rilevato che la contribuente aveva rettificato il conto ricavi dell'anno 2010, stornando l'importo di euro 600.000,00, pacificamente corrisposto dalla Società_2 nell'anno di competenza, e così sottraendolo alla tassazione ai fini Ires, Irap e Iva e realizzando l'ipotesi evasiva descritta dall'Ufficio. Ha aggiunto che la ricostruzione contabile proposta non aveva trovato alcun riscontro nei documenti. In particolare, la CTR ha ritenuto legittima la tassazione dell'importo nel 2010, anche ai fini dell'Iva, rilevando che non trovava giustificazione contabile la rettifica del conto ricavi che aveva portato a sottrarre a tassazione, ai fini Ires,
Irap e Iva, l'importo di euro 600.000,00; inoltre ha fatto corretta applicazione del principio di competenza, essendo pacifico che si trattava di somme fatturate e corrisposte in quell'anno e non avendo trovato riscontro la diversa ricostruzione prospettata dalla contribuente. Ha rilevato, infatti, che le risultanze contabili contrastavano con la ricostruzione proposta;
che la consulenza contabile era lacunosa e non apportava documentazione utile a corroborare l'operazione contabile irregolare”.
Questo Collegio ritiene di far buon uso delle statuizioni di cui all'ordinanza della Suprema Corte, non trovando alcuna giustificazione contabile alla rettifica del conto ricavi che aveva portato a sottrare a tassazione l'importo di €600.000.
Per quanto attiene alla questione inerente la presunzione giurisprudenziale circa gli utili extracontabili percepiti e non dichiarati dal socio negli organismi a ristretta base societaria, si rappresenta come la stessa sia oramai pacifica, affermandosi che: «In tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo
(Cassazione, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33976) e che «Nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti
» (Cassazione, Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5073).
Anche a seguito della riforma Cartabia, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale rimane valida e rafforzata dalla giurisprudenza, con un focus sulla prova contraria ancora più stringente per il socio, che deve dimostrare l'accantonamento/reinvestimento di maggiori utili accertati, non bastando la semplice negazione o la prova di non aver ricevuto bonifici, ma servono fatti documentati che escludano l'appropriazione.
La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre
2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica, né tantomeno inverte, l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria.
I principi secondo cui l'accertamento si basa sulla ristrettezza della compagine, che implica controllo reciproco, e non viola il divieto di doppia presunzione, dovendo il socio provare la destinazione alternativa degli utili, sono stati ribaditi, da Cass Sez. 5 n. 21158 del 29/07/2024 secondo cui: “ In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto”.
Ed anche da Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10004 del 16/04/2025 secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società”.
A rafforzare tali principi di diritto è intervenuta una recente Cassazione sez. 5 n. 7815 del 24.03.2025 secondo cui: “Per l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soci di una società a “ristretta base azionaria”, fondata sul disposto di cui all'art. 39, primo comma, lett. d) del d.p.r. n.
600/1973 – non è necessario che tra i soci stessi sussista un legame di parentela, né è ostativo che la società stessa rivesta la natura di società per azioni, essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale che implica in sé di norma un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio”.
Per le ragioni suddette, corretto appare l'operato dell'Ufficio, dovendosi confermare l'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente n. TVM010101735/2015.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 1.000,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1795/2020 depositato il 30/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 44/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 03/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010101735 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010101735 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010101735 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta all'atto di appello e alle conclusioni e ne chiede l'accoglimento; chiede, inoltre, condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio e con distrazione a suo favore.
Resistente/Appellato: si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e conclusioni e ne chiede l'accoglimento, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'avviso di accertamento n. TVM010101735 per l'anno d'imposta 2010 notificato il 7 agosto 2015 al sig. Ricorrente_1 per l'imputazione del reddito di capitale accertato a carico della società “Società_1 Srl” nella quale egli deteneva una quota del 30,25%. Avverso la pronuncia della CTP di Lecce, proponeva gravame il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Si precisa che, con avviso di accertamento n. TVM030103383/2013 l'Ufficio aveva accertato a carico della società “Società_1 Srl”, per l'anno 2010, maggiori ricavi pari ad € 600.000,00, imputati poi al sig. Ricorrente_1, con l'accertamento n. TVM010101735/2015 in ragione della quota di partecipazione qualificata da egli detenuta nella società (reddito imponibile di € 90.242,00); con l'accertamento societario, inoltre, erano stati recuperati minori costi per € 58.677,00. La Ctp di Lecce, con la sentenza n. 44/04/2020 depositata il 3 gennaio 2020, riteneva confermava l'attribuzione al socio di maggiori ricavi in relazione ad
€ 600.000,00 accertati in capo alla società.
Accadeva invero, che L'Agenzia delle entrate, il 5 novembre e il 27 dicembre 2013, notificava alla Società_1 s. r.l., esercente lavori di meccanica generale (poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce n.
30 del 2 luglio 2018) tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2008, 2010 e 2011, accertava maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva.
In particolare, per il 2010 venivano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati per euro 600.000,00 ed oggetto di rettifica in diminuzione del conto ricavi relativo alla cliente Società_2 s.p.a.
Avverso i tre avvisi di accertamento la società proponeva distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Lecce la quale, con separate sentenze (nn. 2190, 2191 e 2192 del 2015) li accoglieva. Contro tali sentenze l'Ufficio proponeva separati appelli. La CTR con la sentenza, previa riunione, rigettava i gravami relativi agli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2008 e 2011; invece, accoglieva parzialmente il gravame relativo al 2010, ritenendo legittimo il recupero a tassazione dell'importo di euro 600.000,00.
Avverso tale sentenza entrambe le parti proponevano ricorsi per cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 15 aprile 2025, Presidente x ha affermato quanto segue:
“L'Ufficio – come riportato nel processo verbale di constatazione (p.v.c.), riprodotto, in parte qua, nel ricorso – recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, ricavi per euro 600.000,00 per i quali la società aveva rettificato in diminuzione il conto ricavi relativo al cliente Società_2. Secondo la società la rettifica doveva contestualizzarsi in ragione di un accordo transattivo intercorso con la cliente in data 4 dicembre
2009. Sosteneva, in proposito, che in sede transattiva la cliente aveva riconosciuto, con riferimento ai prodotti venduti nel 2009, un ulteriore importo di euro 1.600.000,00, oltre Iva, per far fronte ai maggiori costi che essa deducente aveva dovuto sopportare, stante l'aumento dei prezzi dei materiali necessari per produrre quanto alla stessa venduto (componenti destinati al settore delle macchine). L'importo riconosciuto era stato, pertanto, imputato a «recupero extra-costi materiali 2008». Per accordo tra le parti, tuttavia, mentre euro 1.000.000,00 oltre Iva, erano stati corrisposti una tantum nel 2009, la somma residua di euro 600.000,00 era stata corrisposta maggiorando, nel 2010, i prezzi di listino. La contribuente sosteneva, pertanto, che per dare riscontro contabile a tale accordo, nel 2009 aveva contabilizzato l'intera somma di euro 1.600.000,00 come sopravvenienza attiva che aveva concorso alla formazione del reddito, sebbene euro 600.000,00 non fossero stati né pagati né fatturati;
che, di conseguenza, alla data del 28 dicembre 2010, poiché detta somma risultava contabilizzata e tassata nel 2009, aveva provveduto allo storno della stessa dal conto ricavi per evitare che scontasse una seconda volta la tassazione di Ires
e Irap. A fronte di tale ricostruzione, l'Ufficio evidenziava, nel citato p.v.c., che dalle fatture di vendita del
2010 non poteva evincersi in alcun modo come e quando l'ulteriore importo di euro 600.000,00 fosse stato recuperato, se non presuntivamente per volumi di vendita effettuati. La CTR, esaminando la questione posta dalle parti, rilevava che l'ipotesi evasiva denunciata dall'Ufficio era fondata in quanto il conto ricavi era stato stornato, nonostante, secondo la tecnica contabile, il conto clienti avrebbe dovuto essere movimentato al momento della fatturazione;
che, così facendo, si era determinato una riduzione anomala dei ricavi che la contribuente non aveva giustificato;
che le evidenze contabili smentivano l'assunto secondo il quale si era trattato di una mera operazione contabile;
che non vi era alcuna documentazione utile o significativa – quali mastrini di contabilità, bilancio, scritture sul libro giornale o fatture riepilogative – idonea a giustificare l'operazione contabile irregolare;
che, pertanto, la medesima restava tale a fronte di generiche e fumose spiegazioni prive di riscontri. Deve evidenziarsi sul punto che l'Ufficio, con l'appello, aveva contestato che dalle fatture di vendita del 2010 non si evinceva come e quando detto importo fosse stato recuperato, stante la sua mancata evidenziazione. La CTR ha rilevato che la contribuente aveva rettificato il conto ricavi dell'anno 2010, stornando l'importo di euro 600.000,00, pacificamente corrisposto dalla Società_2 nell'anno di competenza, e così sottraendolo alla tassazione ai fini Ires, Irap e Iva e realizzando l'ipotesi evasiva descritta dall'Ufficio. Ha aggiunto che la ricostruzione contabile proposta non aveva trovato alcun riscontro nei documenti. In particolare, la CTR ha ritenuto legittima la tassazione dell'importo nel 2010, anche ai fini dell'Iva, rilevando che non trovava giustificazione contabile la rettifica del conto ricavi che aveva portato a sottrarre a tassazione, ai fini Ires,
Irap e Iva, l'importo di euro 600.000,00; inoltre ha fatto corretta applicazione del principio di competenza, essendo pacifico che si trattava di somme fatturate e corrisposte in quell'anno e non avendo trovato riscontro la diversa ricostruzione prospettata dalla contribuente. Ha rilevato, infatti, che le risultanze contabili contrastavano con la ricostruzione proposta;
che la consulenza contabile era lacunosa e non apportava documentazione utile a corroborare l'operazione contabile irregolare”.
Questo Collegio ritiene di far buon uso delle statuizioni di cui all'ordinanza della Suprema Corte, non trovando alcuna giustificazione contabile alla rettifica del conto ricavi che aveva portato a sottrare a tassazione l'importo di €600.000.
Per quanto attiene alla questione inerente la presunzione giurisprudenziale circa gli utili extracontabili percepiti e non dichiarati dal socio negli organismi a ristretta base societaria, si rappresenta come la stessa sia oramai pacifica, affermandosi che: «In tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo
(Cassazione, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33976) e che «Nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti
» (Cassazione, Ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5073).
Anche a seguito della riforma Cartabia, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale rimane valida e rafforzata dalla giurisprudenza, con un focus sulla prova contraria ancora più stringente per il socio, che deve dimostrare l'accantonamento/reinvestimento di maggiori utili accertati, non bastando la semplice negazione o la prova di non aver ricevuto bonifici, ma servono fatti documentati che escludano l'appropriazione.
La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre
2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica, né tantomeno inverte, l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria.
I principi secondo cui l'accertamento si basa sulla ristrettezza della compagine, che implica controllo reciproco, e non viola il divieto di doppia presunzione, dovendo il socio provare la destinazione alternativa degli utili, sono stati ribaditi, da Cass Sez. 5 n. 21158 del 29/07/2024 secondo cui: “ In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto”.
Ed anche da Cass. Sez. 5, ordinanza n. 10004 del 16/04/2025 secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società”.
A rafforzare tali principi di diritto è intervenuta una recente Cassazione sez. 5 n. 7815 del 24.03.2025 secondo cui: “Per l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soci di una società a “ristretta base azionaria”, fondata sul disposto di cui all'art. 39, primo comma, lett. d) del d.p.r. n.
600/1973 – non è necessario che tra i soci stessi sussista un legame di parentela, né è ostativo che la società stessa rivesta la natura di società per azioni, essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale che implica in sé di norma un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utile extrabilancio”.
Per le ragioni suddette, corretto appare l'operato dell'Ufficio, dovendosi confermare l'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente n. TVM010101735/2015.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 1.000,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.