TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1980 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Schiavone (c.f.
), presso il suo studio elett.te domiciliato in Casal di Principe, alla via Cesare C.F._2
Battisti n. 21, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., sedente in Milano, Controparte_1 P.IVA_1 alla via San Prospero n. 4, e per essa la special servicer (c.f. - P.IVA ), CP_2 CP_1 P.IVA_2 con sede in LECCE, alla via Lodi n. 38, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Clara Gualtieri (c.f. ) con studio in Milano, alla Piazza IV C.F._3
Novembre n. 4, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in Email_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 18/11/2025, aveva luogo, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la discussione orale tra le parti, le quali concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva formale e tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
10/01/2024, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro
22.910,10, oltre interessi e spese della procedura, in favore della società nella Controparte_1 dichiarata qualità di cessionaria del credito originariamente sorto in capo a Parte_2 surrogatasi all'originator a seguito della liquidazione Controparte_3 dell'indennizzo di cui alla polizza assicurativa n. 354586, abbinata al contratto di finanziamento n.
69000014629.
L'opponente, eccepita l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e disconosciuto il rapporto contrattuale, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva l'opposta, la quale, diffusamente argomentando a sostegno della infondatezza giuridico- fattuale della prospettazione offerta da parte opponente, concludeva per la conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e competenze, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.
2. Dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con ordinanza resa ex art. 648 c.p.c. in data 12/12/2024, il giudice assegnava termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediaconciliazione obbligatoria e rinviava, per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità, alla udienza del 13/03/2025, nella quale l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda monitoria, contestando la competenza territoriale dell'organismo di mediazione adito.
Il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di memorie conclusive.
All'udienza del 18/11/2025, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e la decisione veniva riservata nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
3. Assume carattere assorbente la questione della procedibilità della domanda.
Il tentativo di mediazione è stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, sotto il profilo della competenza territoriale dell'organismo di mediazione adito.
2 A norma dell'art. 4, comma 1, d. lgs. 28/2010, la domanda di mediazione è depositata, da una delle parti, presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente.
Come ampiamente chiarito dalla circolare ministeriale del 27/11/2013, all'indomani dell'intervento riformatore di cui al decreto legge 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, “la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia”.
La previsione normativa – la cui ratio è quella di favorire l'agevole partecipazione delle parti alla procedura compositiva, anche in funzione deflattiva, e di evitare forme di abuso derivanti dalla distanza, potenzialmente significativa, intercorrente tra la sede dell'organismo adito e il luogo di residenza delle parti o la sede dei loro interessi (cfr. Trib. Lodi, 17/01/2025 n. 23) – richiede, dunque, che vi sia corrispondenza tra la sede dell'organismo di mediazione ed il luogo del giudice competente, operando un collegamento, ai fini della localizzazione dell'organismo territorialmente competente, con il foro della controversia, in modo che sia dapprima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza e, quindi, l'organismo cui accedere in fase conciliativa.
Il criterio di competenza territoriale è, allora, rispettato soltanto quando si esperisca la procedura di mediazione dinanzi ad un organismo avente sede in uno dei comuni compresi nel circondario del
Tribunale territorialmente competente per la controversia.
Ne deriva, quale logico corollario, che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non abbia competenza territoriale non produca alcun effetto, salvo che tale competenza territoriale risulti derogata su accordo delle parti (cfr. Trib. Milano, 13/01/2023 n. 220;
Cass. 02/09/2015 n. 17480).
4. Parte opposta ha presentato domanda di mediazione presso l'organismo IT DR.
Durante il primo incontro, l'opponente, rilevata l'assenza di qualsivoglia criterio di collegamento territoriale tra l'organismo, avente sede legale in Torino, alla via Re Umberto n. 77, e la circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord, sollevava eccezione di incompetenza ratione loci, reiterandola, poi, in giudizio, ai fini della declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria.
Il mediatore designato respingeva la censura e, confermando la propria competenza territoriale in ragione di “un accordo di convenzione ex art. 7 dlgs 28/10 e smi con l'organismo Ad resolution srl
… regolarmente depositato presso il Ministero” (cfr. verbale di mediazione), di fatto ammetteva che, almeno al tempo della presentazione dell'istanza di mediazione, l'organismo IT non annoverasse tra le sue dislocazioni secondarie, alcuna sede operativa diretta nella circoscrizione del
3 Tribunale di Napoli Nord, nella quale si serviva, invece, di sedi in convenzione con CP_4
[...]
benché sia erroneo il riferimento normativo (art. 7, comma 2, lett. c) non del d.lgs. 28/2010
[...] ma del D.M. 180/2010, comunque abrogato), non si dubita che gli organismi di mediazione siano facultati a stipulare tra loro protocolli di intesa in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, con precipuo obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t), D.M. 150/2023, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web.
L'art. 17, comma 1, lett. g) D.M. citato prevede che siano resi accessibili al pubblico “gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi”.
Le convenzioni tra organismi soggiacciono, dunque, a specifici obblighi di trasparenza e pubblicità, teleologicamente orientati a garantirne l'immediata reperibilità e consultazione, anche online.
L'opposta, nonostante l'aspra e tempestiva contestazione di parte opponente, non ha documentato il corretto incardinamento del procedimento di mediazione presso una sede territorialmente competente, avendo affidato il riscontro delle proprie asserzioni esclusivamente al verbale dell'incontro di mediazione dell'11/02/2025, tenutosi in videoconferenza, ed al regolamento dell'organismo, dai quali, tuttavia, non è in alcun modo ricavabile quale sia il comune, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord, nel quale abbia sede, anche convenzionata, l'organismo adito.
Il verbale di mediazione si limita ad indicare, quale luogo dell'incontro, “AEQUITAS DR - Sede competente tribunale di NAPOLI NORD c/o la sede convenzionata dell'organismo CP_5
[...
.
È evidente che tale locuzione, pur evocando una astratta coincidenza territoriale tra la sede operativa dell'organismo ed il foro giudiziale, non consenta di individuare, in concreto, la specifica ubicazione dello sportello di mediazione incaricato.
L'opposta non ha offerto ulteriori elementi dai quali poter argomentare la regolare attivazione del procedimento di mediazione: non ha prodotto l'accordo intercorso tra IT DR e Ad TI
S.r.l., grazie al quale sarebbe stato possibile verificare la preesistenza della convezione rispetto al deposito dell'istanza di mediazione, nonché l'esistenza e l'esatta ubicazione della sede convenzionata territorialmente competente;
non ha depositato l'istanza di mediazione, dalla quale poter accertare quale fosse “la sede IT competente per territorio” indicata al momento della presentazione della domanda (art.
3.2 regolamento di mediazione: “Nella domanda sono indicati il Tribunale
4 competente e conseguentemente la sede IT competente per territorio”); non ha versato in atti l'invito a partecipare al primo incontro, contenente l'indicazione della sede presso la quale sono state convocate le parti (cfr. art. 8 d.lgs. 28/2010).
Nella memoria conclusiva autorizzata, l'opposta ribadisce che l'incontro di mediazione è stato regolarmente espletato innanzi ad Aequistas DR – sede competente per il Tribunale di Napoli Nord
c/o la sede convenzionata dell'organismo Ad TI S.r.l., senza tuttavia precisare, nemmeno in tale occasione, l'indirizzo della sede attivata e, dunque, il luogo fisico presso il quale era stato programmato l'incontro, pur se poi espletato con modalità telematiche (cfr. Trib. Marsala, 30/12/2021
n. 1001).
Costituisce elemento del tutto irrilevante ed incapace di paralizzare l'eccezione di improcedibilità la circostanza che l'incontro si sia svolto a distanza, atteso che il collegamento audiovisivo da remoto rappresenta semplicemente una modalità di partecipazione al procedimento, rimessa alla volontà delle parti (cfr. art.
8-bis e 8-ter d.lgs. 28/2010) e non strumentalmente utilizzabile per derogare alla disposizione di cui all'art. 4 d.lgs. 28/2010 (cfr. Trib. Grosseto, 04/06/2025 n. 458; Trib. Agrigento,
22/07/2024, n. 1091; Trib. Messina, 05/02/2025 n. 194; Trib. Aosta, 11/07/2025 n. 143).
La partecipazione telematica, pur eliminando le difficoltà organizzative dello spostamento fisico delle parti, non incide sulla regola di competenza, non ne muta i criteri di individuazione, non ne vanifica la portata.
L'attivazione della stanza virtuale per il collegamento telematico non sana, dunque, l'incompetenza territoriale, né rende superflua la verifica della esistenza e della ubicazione della sede secondaria nella circoscrizione del Tribunale competente a conoscere la lite.
La creditrice opposta non ha, in definitiva, fornito prova di aver attivato il procedimento di mediazione innanzi ad una sede territorialmente competente, con la conseguenza che, difettando il consenso derogatorio di parte opponente, il procedimento di mediazione azionato risulta inefficace e, pertanto, inidoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lsg. 28/2010 (cfr.
Tribunale di Marsala, 14/02/2024 n. 138).
Va osservato che, avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione,
è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione o disporre la riassunzione del procedimento innanzi all'organismo competente, essendo tale facoltà prevista solo nel caso in cui la mediazione sia stata instaurata prima del giudizio (cfr. Trib.
Lecce, 01/07/2025 n. 2127).
Alla pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale consegue la revoca del decreto ingiuntivo
(Cass. Sez. Unite, 18 settembre 2020 n. 19596).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
5 5. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opponente, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione, in quanto non è stata compiuta alcuna attività di carattere istruttorio e non sono state depositate memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta da come Controparte_1 rapp.ta, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 100/2024, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord il 10/01/2024;
2. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del bollo e del contributo unificato.
Aversa, 26/11/2025
Il G.O.P. dott.ssa Margherita Annunziata
6