Art. 3.
Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di sei mesi per i residenti all'estero.
Sono valide le domande e le documentazioni gia' presentate.
Le domande e le documentazioni, debitamente legalizzate, sono presentate in carta libera.
Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di sei mesi per i residenti all'estero.
Sono valide le domande e le documentazioni gia' presentate.
Le domande e le documentazioni, debitamente legalizzate, sono presentate in carta libera.