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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 210 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Faticoni Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_1
RE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento sede di Latina del 23.09.2022 di sospensione e/o revoca della prestazione INVCIV CP_1
n.07027526 percepito dalla ricorrente e, per l'effetto, la condanna dell' alla erogazione CP_1 dell'importo della pensione di inabilità dal gennaio 2023 sino all'attualità e per i ratei a seguire
– è infondata e deve essere rigettata.
3. La ricorrente è stata titolare della pensione di invalidità civile con decorrenza dal 24.10.2017.
L' ha inoltrato la convocazione a visita di revisione con nota del 2.6.2022. CP_1
A riscontro di tale convocazione la ricorrente ha comunicato a mezzo del proprio legale di non essere tenuta a presenziare per aver già compiuto i 67 anni di età, con automatica trasformazione della pensione di invalidità in assegno sociale.
Risulta inoltrato dall provvedimento del 23.9.2022 con il quale l'istituto dichiara la CP_1 sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione.
4. Con il presente giudizio la difesa attorea ha impugnato l'indicata sospensione e chiesto la condanna alla erogazione dell'importo della pensione di inabilità dal gennaio 2023, dichiarando la mancata erogazione a partire da tale data.
5. Si è costituito l rappresentando che la prestazione non era mai stata revocata, bensì, CP_1 trasformata in assegno sociale al compimento del 67 anno di età nel giugno 2020.
Ha allegato alla memoria di costituzione i cedolini di pagamento.
Ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso.
6. In sede di note di prima udienza la difesa attorea ha rappresentato che “dal Mod. CP_2 relativo all'annualità 2023 che si deposita la sig.ra avrebbe dovuto percepire a Parte_1 titolo di prestazioni VO e INVCIV la somma totale di euro 986,56 ed invece dall'estratto conto corrente postale intestato alla ricorrente, che si deposita , si evince che la ricorrente ha ricevuto un pagamento parziale e cioè mediamente ogni mese a partire dal gennaio 2023 ha
2 percepito la somma di euro 784,47 e pertanto una differenza in difetto di euro 200,00 circa mensili”.
Ha insistito pertanto per il rigetto del ricorso.
7. Orbene, è evidente, rispetto al petitum immediato e mediato del ricorso che la domanda attorea non possa essere accolta.
Il ricorso ha difatti ad oggetto unicamente la richiesta di ripristino della prestazione la quale, invero, come emerge dalla documentazione in atti, non è mai stata revocata.
Le doglianze afferenti il quantum della prestazione avanzate in sede di note del 23.1.2025 e del
16.10.2025 esulano pertanto dall'oggetto del presente giudizio.
8. Spese irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , (R.G. 210/2023 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa
[...] CP_1 respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 210 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Faticoni Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_1
RE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento sede di Latina del 23.09.2022 di sospensione e/o revoca della prestazione INVCIV CP_1
n.07027526 percepito dalla ricorrente e, per l'effetto, la condanna dell' alla erogazione CP_1 dell'importo della pensione di inabilità dal gennaio 2023 sino all'attualità e per i ratei a seguire
– è infondata e deve essere rigettata.
3. La ricorrente è stata titolare della pensione di invalidità civile con decorrenza dal 24.10.2017.
L' ha inoltrato la convocazione a visita di revisione con nota del 2.6.2022. CP_1
A riscontro di tale convocazione la ricorrente ha comunicato a mezzo del proprio legale di non essere tenuta a presenziare per aver già compiuto i 67 anni di età, con automatica trasformazione della pensione di invalidità in assegno sociale.
Risulta inoltrato dall provvedimento del 23.9.2022 con il quale l'istituto dichiara la CP_1 sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione.
4. Con il presente giudizio la difesa attorea ha impugnato l'indicata sospensione e chiesto la condanna alla erogazione dell'importo della pensione di inabilità dal gennaio 2023, dichiarando la mancata erogazione a partire da tale data.
5. Si è costituito l rappresentando che la prestazione non era mai stata revocata, bensì, CP_1 trasformata in assegno sociale al compimento del 67 anno di età nel giugno 2020.
Ha allegato alla memoria di costituzione i cedolini di pagamento.
Ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso.
6. In sede di note di prima udienza la difesa attorea ha rappresentato che “dal Mod. CP_2 relativo all'annualità 2023 che si deposita la sig.ra avrebbe dovuto percepire a Parte_1 titolo di prestazioni VO e INVCIV la somma totale di euro 986,56 ed invece dall'estratto conto corrente postale intestato alla ricorrente, che si deposita , si evince che la ricorrente ha ricevuto un pagamento parziale e cioè mediamente ogni mese a partire dal gennaio 2023 ha
2 percepito la somma di euro 784,47 e pertanto una differenza in difetto di euro 200,00 circa mensili”.
Ha insistito pertanto per il rigetto del ricorso.
7. Orbene, è evidente, rispetto al petitum immediato e mediato del ricorso che la domanda attorea non possa essere accolta.
Il ricorso ha difatti ad oggetto unicamente la richiesta di ripristino della prestazione la quale, invero, come emerge dalla documentazione in atti, non è mai stata revocata.
Le doglianze afferenti il quantum della prestazione avanzate in sede di note del 23.1.2025 e del
16.10.2025 esulano pertanto dall'oggetto del presente giudizio.
8. Spese irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , (R.G. 210/2023 ), ogni contraria domanda, eccezione e difesa
[...] CP_1 respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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