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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2416/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cutro - Piazza Del Popolo Snc 88842 Cutro KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica ON CR In Liquidazione - 03008380796
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004275700000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate SC, Comune di Cutro, Consorzio di Bonifica ON CR e Agenzia Entrate di NZ, avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249004275700/000, dell'importo complessivo di Euro 69.807, per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto TARI, IMU, tasse automobilistiche, consorzio di bonifica ed IRPEF.
Eccepiva:
-nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella e difetto di motivazione;
- intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento contenuta nelle cartelle di pagamento per quanto riguardava TARI, IMU, Consorzio di bonifica, tasse automobilistiche ed IRPEF risalenti agli anni 2007,
2010 e 2013, tutte sottopste al termine quinquennale di prescrizione;
- nullità ed inesistenza dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione della descrizione dei tributi e delle sanzioni accessorie richieste .
- violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973.
Chiedeva annullare l'intimazone di pagamento e dichiarare illegittime le pretese degli Enti creditori.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate e precisava che il termine di prescrizione per i tributi erariali era decennale. Deduceva che l'avviso di accertamento esecutivo nr TDY01T102106/2018, notificato il 7.01.2019, anno d'imposta 2013, era stato impugnato davanti a questa Corte con ricorso nr. 1372/2019 RGR e attualmente il giudizio, dopo ben due sentenze di primo e secondo grado favorevoli all'Ufficio, si trovava pendente in Cassazione con nr 5496/2024 RG e, quindi, non era proponibile alcuna eccezione di prescrizione.
Evidenziava, poi:
- che la ricorrente aveva già contestato altra parte di riscossione frazionata dello stesso avviso di accertamento sotteso all'intimazione di pagamento nr 0302029001705391, con ricorso tutt'ora pendente (RGR nr 3228/2019);
- che aveva contestato l'affidamento a titolo di iscrizione provvisoria COMUNIC. ADR. NRO.
RIF. 63019015949065005 (2013) emessa in pendenza di giudizio in relazione allo stesso avviso di accertamento esecutivo, con ricorso RGR nr 1288/2024 notificato all'Ufficio in data 15.03.2024.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica ON CR ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva rigettare il ricorso stante l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Cutro e sosteneva di avere notificato gli avvisi di accertamento nei termini e di avere trasmesso, nel rispetto del termine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ovvero a quello nel corso del quale il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, i ruoli ordinari.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia che essendo stata impugnata un'intimazione di pagamento spetta all'Agenzia delle Entrate SC fornire la prova della notifica degli atti presupposti.
L'Agente della SC non ha fornito in merito nessuna prova.
Ha depositato, infatti, semplicemente la copia delle cartelle di pagamento e non ha prodotto le relative prove di notifica.
Ha sostenuto l'esistenza di altra intimazione senza fornire, anche qui, nessuna documentazione al riguardo. L'unica prova esistente nel presente procedimento è stata fornita da Agenzia Entrate, la quale ha evidenziato che l'avviso di accertamento n. TDY01T102106/2018, anno d'imposta 2013, è stato oggetto di impugnazione ed il ricorso è tuttora pendente presso la Corte di Cassazione-fatto non contestato dalla ricorrente-.
Ora, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
L'intimazione di pagamento è pertanto nulla, eccetto che nella parte in cui si riferisce all'avviso di accertamento n. TDY01T102106/2018.
Il ricorso, conclusivamente, va accolto nei limiti sin qui evidenziati.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della parziale soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
rigetta il ricorso relativamente all'avviso di accertamento n. TDY01T102106/2018 e lo accoglie nel resto.
Spese compensate.
Così deciso alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Presidente e Relatore
RI GO
.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2416/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - NZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cutro - Piazza Del Popolo Snc 88842 Cutro KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica ON CR In Liquidazione - 03008380796
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004275700000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate SC, Comune di Cutro, Consorzio di Bonifica ON CR e Agenzia Entrate di NZ, avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249004275700/000, dell'importo complessivo di Euro 69.807, per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto TARI, IMU, tasse automobilistiche, consorzio di bonifica ed IRPEF.
Eccepiva:
-nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella e difetto di motivazione;
- intervenuta prescrizione della richiesta di pagamento contenuta nelle cartelle di pagamento per quanto riguardava TARI, IMU, Consorzio di bonifica, tasse automobilistiche ed IRPEF risalenti agli anni 2007,
2010 e 2013, tutte sottopste al termine quinquennale di prescrizione;
- nullità ed inesistenza dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione della descrizione dei tributi e delle sanzioni accessorie richieste .
- violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973.
Chiedeva annullare l'intimazone di pagamento e dichiarare illegittime le pretese degli Enti creditori.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate e precisava che il termine di prescrizione per i tributi erariali era decennale. Deduceva che l'avviso di accertamento esecutivo nr TDY01T102106/2018, notificato il 7.01.2019, anno d'imposta 2013, era stato impugnato davanti a questa Corte con ricorso nr. 1372/2019 RGR e attualmente il giudizio, dopo ben due sentenze di primo e secondo grado favorevoli all'Ufficio, si trovava pendente in Cassazione con nr 5496/2024 RG e, quindi, non era proponibile alcuna eccezione di prescrizione.
Evidenziava, poi:
- che la ricorrente aveva già contestato altra parte di riscossione frazionata dello stesso avviso di accertamento sotteso all'intimazione di pagamento nr 0302029001705391, con ricorso tutt'ora pendente (RGR nr 3228/2019);
- che aveva contestato l'affidamento a titolo di iscrizione provvisoria COMUNIC. ADR. NRO.
RIF. 63019015949065005 (2013) emessa in pendenza di giudizio in relazione allo stesso avviso di accertamento esecutivo, con ricorso RGR nr 1288/2024 notificato all'Ufficio in data 15.03.2024.
Si costituiva il Consorzio di Bonifica ON CR ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva rigettare il ricorso stante l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Cutro e sosteneva di avere notificato gli avvisi di accertamento nei termini e di avere trasmesso, nel rispetto del termine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ovvero a quello nel corso del quale il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, i ruoli ordinari.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia che essendo stata impugnata un'intimazione di pagamento spetta all'Agenzia delle Entrate SC fornire la prova della notifica degli atti presupposti.
L'Agente della SC non ha fornito in merito nessuna prova.
Ha depositato, infatti, semplicemente la copia delle cartelle di pagamento e non ha prodotto le relative prove di notifica.
Ha sostenuto l'esistenza di altra intimazione senza fornire, anche qui, nessuna documentazione al riguardo. L'unica prova esistente nel presente procedimento è stata fornita da Agenzia Entrate, la quale ha evidenziato che l'avviso di accertamento n. TDY01T102106/2018, anno d'imposta 2013, è stato oggetto di impugnazione ed il ricorso è tuttora pendente presso la Corte di Cassazione-fatto non contestato dalla ricorrente-.
Ora, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
L'intimazione di pagamento è pertanto nulla, eccetto che nella parte in cui si riferisce all'avviso di accertamento n. TDY01T102106/2018.
Il ricorso, conclusivamente, va accolto nei limiti sin qui evidenziati.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della parziale soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NZ, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
rigetta il ricorso relativamente all'avviso di accertamento n. TDY01T102106/2018 e lo accoglie nel resto.
Spese compensate.
Così deciso alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Presidente e Relatore
RI GO
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