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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. seconda, sentenza 20/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda composta dai signori dr. Giovanni Ilarda, Presidente relatore dr.ssa Luisa Turco, Giudice, dr. Salvatore Crispino Sanfilippo, Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1291/2023 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Ricorrente 1 P.IVA Difensore 1 1 ( ) difesa da (CF_1) ed elettivamente domiciliata presso Email_1,
nei confronti di
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, elettivamente domiciliata presso Email_2,
Difensore 2 CF_2Agenzia delle entrate – Riscossione, difesa da ( ) ed Email_3elettivamente domiciliata presso ,
avverso il seguente atto impugnato
- cartella di pagamento n. 29120210016491332000 per IRAP dell'anno 2017.
Motivi della decisione
La società ricorrente, costituita in giudizio a mezzo del liquidatore avente i requisiti di legge per l'assistenza tecnica in giudizio, ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione, che si sono costituiti, una cartella di pagamento di somme iscritte ruolo per omesso versamento dell'I.R.A.P. dell'anno 2017 ritenuta dovuta (oltre le sanzioni) dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione presentata dalla stessa società nell'anno 2018 che aveva formato oggetto di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 1973, n. 600.
Il primo motivo di ricorso con il quale vengono dedotti vizi di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento. La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con un secondo motivo di ricorso la società deduce la “non debenza del tributo” perché, nonostante l'avventa l'indicazione, per mero errore, nella dichiarazione oggetto del controllo automatizzato, di versamenti effettuati in acconto, il credito d'imposta derivante dall'erronea indicazione di tali versamenti non era stato utilizzato in compensazione.
La prospettazione, non accompagnata da alcun logica argomentativa, né giuridica, né fattuale è in sé oscura, rendendo necessaria, sulla base della documentazione disponibile in atti, la preliminare ricostruzione della fattispecie ritenuta generatrice del debito d'imposta attraverso l'individuazione delle ragioni sulle quali l'amministrazione aveva ritenuto di poter fondare la pretesa impositiva, non risultando tali ragioni indicate chiaramente, né tanto meno giustificate sul piano giuridico, neppure nelle controdeduzioni della stessa amministrazione.
Nonostante il difetto di autosufficienza esplicativa del motivo di ricorso e delle controdeduzioni, dalle prospettazioni della società ricorrente, dall'esame della cartella di pagamento e dalle controdeduzioni dell'amministrazione è possibile ricavare:
- che per l'anno 2017 a carico della società non era maturato alcun debito per I.R.A.P.;
- che nella dichiarazione presentata dalla società nell'anno 2018 erano stati indicati versamenti in acconto sull'I.R.A.P. dovuta per l'anno 2017 in realtà non effettuati;
- che, per effetto dell'indicazione nella dichiarazione di versamenti in acconto su un debito d'imposta a titolo di I.R.A.P. per l'anno 2017 successivamente risultato inesistente, la società avrebbe comunque formalmente acquisito un credito di imposta pari all'ammontare degli inesistenti versamenti in acconto indicati;
- che essendo, però, i versamenti in acconto indicati nella dichiarazione della società inesistenti anche il credito d'imposta, che solo formalmente ne era derivato, era inesistente, il che avrebbe comportato, secondo l'amministrazione, il sorgere di un debito d'imposta della società a titolo di I.R.A.P. dell'anno 2017 pari all'ammontare del credito d'imposta inesistente formalmente derivante dall'indicazione di inesistenti versamenti in acconto effettuati.
Ricostruiti in questi termini l'oggetto del contendere ed il thema decidendum, il motivo di ricorso con il quale la società contesta la sussistenza di un proprio debito I.R.A.P. per l'anno 2017 è fondato, perché l'argomentazione sulla base della quale l'amministrazione finanziaria ha ritenuto di potere individuare un debito d'imposta in ragione dell'inesistenza dei versamenti in acconto e del credito d'imposta della società è priva di fondamento logico e giuridico.
L'inesistenza di un credito d'imposta a titolo di I.R.A.P. dell'anno 2017, infatti, non trasforma il credito (inesistente) in un debito;
l'indicazione di inesistenti versamenti effettuati in acconto sull'imposta dovuta per l'anno 2017 e la conseguente inesistenza di un effettivo credito d'imposta maturato in tale anno non fanno sorgere alcun debito d'imposta per lo stesso anno, mancando del tutto, per quell'anno, il presupposto d'imposta; l'inesistenza del credito d'imposta impedisce soltanto l'efficacia di una eventuale compensazione dell'insistente credito con un debito tributario di un anno successivo: solo per l'imposta dovuta per tale successivo anno l'inesistenza del credito d'imposta e la conseguente inefficacia della compensazione potranno assumere rilevanza fiscale.
Il carattere assorbente del motivo di ricorso scrutinato esclude l'esigenza di esaminare anche il secondo motivo con il quale la società, in via di logica subordinazione, ha eccepito l'intervenuta estinzione del debito oggetto dell'atto impugnato per confusione ex art. 50, co. 2, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 (codice antimafia). Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, anche per la fase cautelare, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna l'Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente che liquida in euro 1.300,00, oltre accessori di legge, ivi comprese le spese della fase cautelare.
Agrigento 12.1.2026.
Il Presidente estensore Giovanni Ilarda
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento Sezione seconda composta dai signori dr. Giovanni Ilarda, Presidente relatore dr.ssa Luisa Turco, Giudice, dr. Salvatore Crispino Sanfilippo, Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1291/2023 avente ad oggetto
ricorso proposto da
Ricorrente 1 P.IVA Difensore 1 1 ( ) difesa da (CF_1) ed elettivamente domiciliata presso Email_1,
nei confronti di
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, elettivamente domiciliata presso Email_2,
Difensore 2 CF_2Agenzia delle entrate – Riscossione, difesa da ( ) ed Email_3elettivamente domiciliata presso ,
avverso il seguente atto impugnato
- cartella di pagamento n. 29120210016491332000 per IRAP dell'anno 2017.
Motivi della decisione
La società ricorrente, costituita in giudizio a mezzo del liquidatore avente i requisiti di legge per l'assistenza tecnica in giudizio, ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione, che si sono costituiti, una cartella di pagamento di somme iscritte ruolo per omesso versamento dell'I.R.A.P. dell'anno 2017 ritenuta dovuta (oltre le sanzioni) dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione presentata dalla stessa società nell'anno 2018 che aveva formato oggetto di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 1973, n. 600.
Il primo motivo di ricorso con il quale vengono dedotti vizi di notifica dell'atto impugnato, è privo di fondamento. La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Con un secondo motivo di ricorso la società deduce la “non debenza del tributo” perché, nonostante l'avventa l'indicazione, per mero errore, nella dichiarazione oggetto del controllo automatizzato, di versamenti effettuati in acconto, il credito d'imposta derivante dall'erronea indicazione di tali versamenti non era stato utilizzato in compensazione.
La prospettazione, non accompagnata da alcun logica argomentativa, né giuridica, né fattuale è in sé oscura, rendendo necessaria, sulla base della documentazione disponibile in atti, la preliminare ricostruzione della fattispecie ritenuta generatrice del debito d'imposta attraverso l'individuazione delle ragioni sulle quali l'amministrazione aveva ritenuto di poter fondare la pretesa impositiva, non risultando tali ragioni indicate chiaramente, né tanto meno giustificate sul piano giuridico, neppure nelle controdeduzioni della stessa amministrazione.
Nonostante il difetto di autosufficienza esplicativa del motivo di ricorso e delle controdeduzioni, dalle prospettazioni della società ricorrente, dall'esame della cartella di pagamento e dalle controdeduzioni dell'amministrazione è possibile ricavare:
- che per l'anno 2017 a carico della società non era maturato alcun debito per I.R.A.P.;
- che nella dichiarazione presentata dalla società nell'anno 2018 erano stati indicati versamenti in acconto sull'I.R.A.P. dovuta per l'anno 2017 in realtà non effettuati;
- che, per effetto dell'indicazione nella dichiarazione di versamenti in acconto su un debito d'imposta a titolo di I.R.A.P. per l'anno 2017 successivamente risultato inesistente, la società avrebbe comunque formalmente acquisito un credito di imposta pari all'ammontare degli inesistenti versamenti in acconto indicati;
- che essendo, però, i versamenti in acconto indicati nella dichiarazione della società inesistenti anche il credito d'imposta, che solo formalmente ne era derivato, era inesistente, il che avrebbe comportato, secondo l'amministrazione, il sorgere di un debito d'imposta della società a titolo di I.R.A.P. dell'anno 2017 pari all'ammontare del credito d'imposta inesistente formalmente derivante dall'indicazione di inesistenti versamenti in acconto effettuati.
Ricostruiti in questi termini l'oggetto del contendere ed il thema decidendum, il motivo di ricorso con il quale la società contesta la sussistenza di un proprio debito I.R.A.P. per l'anno 2017 è fondato, perché l'argomentazione sulla base della quale l'amministrazione finanziaria ha ritenuto di potere individuare un debito d'imposta in ragione dell'inesistenza dei versamenti in acconto e del credito d'imposta della società è priva di fondamento logico e giuridico.
L'inesistenza di un credito d'imposta a titolo di I.R.A.P. dell'anno 2017, infatti, non trasforma il credito (inesistente) in un debito;
l'indicazione di inesistenti versamenti effettuati in acconto sull'imposta dovuta per l'anno 2017 e la conseguente inesistenza di un effettivo credito d'imposta maturato in tale anno non fanno sorgere alcun debito d'imposta per lo stesso anno, mancando del tutto, per quell'anno, il presupposto d'imposta; l'inesistenza del credito d'imposta impedisce soltanto l'efficacia di una eventuale compensazione dell'insistente credito con un debito tributario di un anno successivo: solo per l'imposta dovuta per tale successivo anno l'inesistenza del credito d'imposta e la conseguente inefficacia della compensazione potranno assumere rilevanza fiscale.
Il carattere assorbente del motivo di ricorso scrutinato esclude l'esigenza di esaminare anche il secondo motivo con il quale la società, in via di logica subordinazione, ha eccepito l'intervenuta estinzione del debito oggetto dell'atto impugnato per confusione ex art. 50, co. 2, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 (codice antimafia). Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, anche per la fase cautelare, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna l'Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente che liquida in euro 1.300,00, oltre accessori di legge, ivi comprese le spese della fase cautelare.
Agrigento 12.1.2026.
Il Presidente estensore Giovanni Ilarda