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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 29/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 652 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DE BO e ND BO, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Lonato del Garda (BS) alla Via Cenedella n. 7, giusta mandato in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. MARIACRISTINA ZACCARI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Campobasso, via Cardarelli 34, giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “Piaccia al Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e disattesa ogni azione ed eccezione avversaria: In Via preliminare: • revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e ricorrendo i gravi motivi;
in via principale: previa ogni opportuna declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo pagina 1 di 9 opposto e rigettare le domande tutte di parte opposta perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale: piaccia al Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria, condannare il per le CP_1 ragioni tutte indicate in narrativa al risarcimento dei danni tutti patiti da parte opponente, nella misura di euro
16000,00 o in quella diversa che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, da ritenersi comunque nello scaglione di valore di seguito indicato. In via subordinata: accertata e dichiarato il diritto di parte opponente al risarcimento del danno nella misura di euro 16000,00 o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, porre in compensazione la sopra indicata somme rispetto a Pt_ quanto effettivamente dovuto dal sig. per spese condominiali non pagate, condannando il al CP_1 pagamento del residuo”; per parte opposta: “in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni addotte;
nel merito, rigettare integralmente l'atto di citazione in opposizione, così come proposto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso;
condannare
l'opponente, comunque, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio;
in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opponente, ridurre al minimo il risarcimento richiesto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Larino decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 153/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 6 maggio 2023 nei confronti del condomino per la somma di € 8.091,46, a titolo di oneri Parte_1 condominiali insoluti e, segnatamente, € 6.433,82 per lavori di manutenzione straordinaria come da delibera del 19.8.2019 ed € 1.657,64 per quote ordinarie scadute e non pagate, oneri approvati tutti con delibera condominiale del 12.08.2022.
2. Avverso detto decreto ha spiegato opposizione , eccependo la Parte_1 prescrizione quinquennale delle quote condominiali anteriori alla diffida dell'agosto 2022, nonché “il difetto di idonea assemblea volta ad autorizzare l'amministratore a procedere con l'ingiunzione”. Inoltre, l'opponente ha sostenuto di aver subito, per diversi anni, danni al proprio cortile di pertinenza a causa dello stillicidio di acque piovane e di condensa provenienti dai pluviali condominiali e dai motori esterni dei condizionatori, stimando “in via equitativa un danno per lo stillicidio di euro 1000,00 all'anno”, così vantando “un credito di almeno euro 14.000,000 che potrà essere parzialmente compensato con le spese ingiunte, residuando a suo favore euro 6000,00”.
3. Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 pagina 2 di 9 dell'opposizione.
In particolare, l'opposto, contestate le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, ha evidenziato l'infondatezza della domanda riconvenzionale, deducendo che i lavori di canalizzazione delle acque per eliminare lo stillicidio erano stati programmati e autorizzati dal
, ma che non erano stati eseguiti a causa del comportamento ostativo CP_1 dell'opponente; ha evidenziato, infatti, che con delibera assembleare del 12 agosto 2022 era stata accolta la proposta dello stesso di eseguire a proprie spese i lavori di sistemazione Pt_1 del cortile, entro il limite massimo di euro 4.500,00, con previsione di scomputo della spesa dalla quota straordinaria da lui dovuta, lavori che tuttavia non risultavano essere stati eseguiti dallo stesso opponente. Infine, il ha contestato la sussistenza del danno CP_1 lamentato, evidenziandone l'omessa prova sia in ordine all'an che al quantum.
3. Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e respinte le prove richieste dalle parti, la causa, rinviata per la decisione, è pervenuta in tale fase allo scrivente Magistrato e così trattenuta in decisione.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Giova premettere che nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, con i conseguenziali effetti in punto di riparto dell'onere della prova e di poteri e preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III,
n. 4800 del 1/03/2007).
Per quel che qui interessa, la prova del credito che deve essere offerta dal CP_1 opposto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., consiste nell'esistenza delle delibere di approvazione dei bilanci con relativi riparti e dalla produzione dei bilanci posti al vaglio dell'assemblea (cfr.
Cass. civ., sent. n. 11482 del 30.04.2019 la quale, in motivazione, afferma che “la delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del e legittima non soltanto la CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme CP_1 nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere”). Graverà invece sul condomino opposto la prova dell'esatto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avverso credito. pagina 3 di 9 4.1. Nel caso in esame, l'opposto ha depositato sin dalla fase monitoria le delibere assembleari di approvazione degli oneri richiesti (del 2022 ma anche del 2019) e i relativi bilanci;
dette delibere non risultano essere state oggetto di impugnazione, ma anzi sono state approvate con il voto favorevole dello stesso odierno opponente, né sono emersi profili di nullità delle stesse, sicché le stesse devono ritenersi valide ed efficaci. Ne consegue che, ex latere creditoris, l'onere probatorio risulta pienamente soddisfatto.
4.2. L'opponente, dal suo canto, nel chiedere la revoca del decreto opposto, ha eccepito “la prescrizione quinquennale per le spese precedenti alla diffida dell'agosto del 2022. Parimenti si eccepisce il difetto di idonea assemblea volta ad autorizzare l'amministratore a procedere con l'ingiunzione che ci occupa” (pag. 2 atto di opposizione).
Entrambe le censure, così sinteticamente dedotte dalla parte, sono infondate.
4.2.1. L'eccezione di prescrizione, oltre ad essere stata formulata al limite della sua ammissibilità, stante l'estrema genericità con riguardo al dies a quo (v. Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2016, n. 14662) e senza distinzione rispetto alla diversa natura degli oneri richiesti (sia straordinari che ordinari, come descritti nel ricorso monitorio), è comunque manifestamente infondata. Difatti, come noto, con riguardo alle spese straordinarie, dovute una tantum e non periodicamente, il diritto di credito del Condominio è soggetto al termine decennale ex art. 2946 c.c. con decorrenza, secondo un costante orientamento della giurisprudenza, dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Cass. nn. 11981/1992, 4489/2014); quanto alle spese condominiali ordinarie, le stesse hanno invece natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto nel quale gli stessi sono compresi e dalla relativa contestuale ripartizione (Cass. civ., 25 febbraio 2014, n. 4489). Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine prescrizionale non va individuata nella mera scadenza delle singole rate, né in atti di sollecitazione o diffida, bensì nella data della deliberazione assembleare che approva il rendiconto delle spese e il relativo stato di riparto, atteso che tale deliberazione costituisce il titolo del credito nei confronti del singolo condomino. In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che la delibera di approvazione del rendiconto e del piano di riparto segna il momento in cui il credito diviene certo, liquido ed esigibile, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale (Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2014 n.4489).
Nel caso di specie, i crediti richiesti dal trovano titolo nella delibera Controparte_1 assembleare del 16 agosto 2019, relativa all'approvazione del piano di riparto delle spese per pagina 4 di 9 lavori straordinari, nonché nella delibera del 12 agosto 2022, con cui è stato approvato il bilancio consuntivo relativo alla gestione dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. Ne consegue che la decorrenza del termine di prescrizione - decennale per gli oneri straordinari- deve essere ancorata a tali deliberazioni, di talché alcuna prescrizione può dirsi maturata.
4.2.2. Parimenti infondata si palesa l'eccezione relativa alla mancanza di una deliberazione assembleare che autorizzasse l'amministratore ad agire in via monitoria per il recupero delle quote condominiali.
In iure, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi dovuti in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare. La norma attribuisce, dunque, all'amministratore un potere autonomo, funzionale all'ordinaria gestione del e alla tutela dell'equilibrio CP_1 finanziario dello stesso, sottraendo l'esercizio dell'azione monitoria alla previa deliberazione dell'assemblea.
Fermo ciò, nel caso in esame la stessa assemblea del 12 agosto 2022, oltre ad approvare all'unanimità il bilancio consuntivo e lo stato di riparto per la gestione 1° luglio 2019- 30 giugno 2022, aveva espressamente invitato l'amministratore, decorso un determinato termine dall'approvazione del bilancio e in presenza di condomini morosi, a procedere al recupero coattivo delle somme dovute, sicché è di manifesta evidenza l'infondatezza anche di tale eccezione.
4.3. Proseguendo nelle eccezioni sollevate dall'opponente, lo ha insistito per la revoca
Pt_1 del decreto ingiuntivo evidenziando ancora che, premesso il riconoscimento- in tesi attorea- dell'illegittimità della servitù di stillicidio condominiale sulla sua proprietà con la delibera assembleare del 2022, l'assemblea accettava la proposta dello di provvedere a sue spese
Pt_1 all'eliminazione del problema per un importo massimo di euro 4.500,00, con relativo scomputo “dalla quota straordinaria che lo stesso deve versare per i lavori di manutenzione effettuati”; ha quindi dato conto che “ciò poi non è avvenuto poiché la spesa preventivata di euro 4500 non era sufficiente, poiché ne veniva richiesta una notevolmente maggiore, superiore al doppio”; ciò nondimeno, l'opponente ha sostenuto che “nonostante tale delibera che riconosceva la legittimità delle doglianze dello , l'amministratore, senza una nuova
Pt_1 delibera, ha proposto l'azione giudiziaria per il recupero delle spese condominiali. La mancanza di una delibera contraria a quella che aveva autorizzato lo a eseguire i lavori e
Pt_1 comunque viste le numerose trattative incorse negli anni rendendo in radice illegittimo pagina 5 di 9 l'operato dell'amministratore” (pag. 5 atto di opposizione e così reiterata anche nei successivi scritti difensivi).
Anche tale assunto è infondato.
Come espone lo stesso opponente, l'assemblea accoglieva la proposta dello di Pt_1 eseguire egli stesso i lavori sulla sua proprietà esclusiva nell'importo da lui indicato, detraendo poi la spesa dallo stesso affrontata dalla quota di sua spettanza per lavori straordinari effettuati.
Per sua stessa ammissione e per le ragioni da lui esposte, l'opponente non dava seguito alla proposta da lui avanzata e così accolta dall'assemblea, di talché, mancando il presupposto condizionante lo scomputo dell'importo indicato dalla quota dovuta dallo (vale a dire Pt_1
l'esecuzione dei lavori da parte del ), è giuridicamente e logicamente insostenibile la CP_1 tesi per cui sarebbe stata necessaria una nuova delibera condominiale per procedere al recupero degli oneri condominiali, approvati al primo e separato punto all'ordine del giorno;
difatti, l'importo di euro 4.500,00 sarebbe stato scomputato solo una volta sostenuto dallo e sull'ammontare della quota da lui dovuta per lavori straordinari e non dal complessivo Pt_1 debito per oneri pregressi (come visto, comprensivo anche degli oneri di gestione ordinaria), di talché l'assunto non ha pregio logico.
5. Venendo alla domanda riconvenzionale, vertente sul risarcimento del danno patito a causa dell'asserito illegittimo stillicidio su proprietà esclusiva del condomino opponente, il
Tribunale osserva che la stessa sia infondata per mancata prova dei presupposti risarcitori.
In primo luogo, era onere dell'opponente dimostrare l'illegittimità in iure della servitù di stillicidio gravante sul proprio suolo;
difatti, premesso che l'approvazione da parte dell'assemblea di lavori per la realizzazione di una rete di convogliamento dell'acqua di scolo nelle tubature comunali non implica il riconoscimento, in sé, dell'illegittimità del pregresso stato della servitù, di cui infatti non fa menzione alcuna la delibera assembleare del febbraio
2022, era onere dell'opponente dare prova dell'abusività dell'originaria servitù gravante sulla sua proprietà – che dalla visura in atti, allegata al ricorso monitorio, pare acquistata nel 2014-.
Infatti, rammentato che l'art. 908 c.c. detta una norma dispositiva, sicché è ammessa la costituzione di una servitù di stillicidio, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'illegittimità ab origine della sua costituzione da parte del Condominio, non essendosi neppure confrontato con l'allegazione difensiva riportata da quest'ultimo e contenuta nella propria perizia tecnica, secondo cui lo stillicidio dell'acqua dai pluviali direttamente sui giardini posti al piano terra del fabbricato condominiale fu frutto di una decisione assunta all'unanimità dei condomini, con apposita delibera assembleare, negli anni '90, al fine di preservare le fondazioni dello stabile, pagina 6 di 9 tenuto conto che, in precedenza, lo scarico avveniva nel cavedio sotterraneo dell'immobile.
Ferma tale esiziale lacuna, manca, ad ogni modo, anche la prova del danno conseguenziale asseritamente patito. Infatti, premesso che non è stato neppure allegato il tipo di danno lamentato (se patrimoniale o non patrimoniale), l'unico danno in concreto descritto si rinviene nella dedotta impossibilità di eseguire la pavimentazione dell'area attinta dallo scolo, doglianza esposta anche nella pec del 4.9.2017 inviata all'amministratore dal legale dello (altra è Pt_1 invece la doglianza lì indicata e legata allo stato della facciata, imputata alla cattiva manutenzione della stessa ed estranea, quindi, ai pluviali). Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi che dagli atti prodotti dalle parti è emerso che, a seguito di detta pec del 4.9.2017, il si CP_1 attivava incaricando apposito tecnico il quale, all'esito di sopralluogo, redigeva una propria perizia, datata 21.3.2018, nella quale dava conto dell'esistenza di una servitù condominiale sulla proprietà privata, causa di pozzanghere e ristagni su quest'ultima, che “in caso di pioggia gravano e portano a maggior deterioramento della proprietà dello ”; il tecnico indicava i Pt_1 lavori da fare, da eseguirsi inevitabilmente sulla proprietà privata dello , al fine di Pt_1 convogliare l'acqua all'esterno della proprietà . Il Condominio, deliberata la realizzazione Pt_1 di tali lavori, concluso l'iter amministrativo e nominata la ditta esecutrice e il d.l., non poteva però eseguire le lavorazioni decise per diniego di accesso della ditta esecutrice, da parte dello
, alla sua proprietà. L'odierno opponente, quindi, esponeva le proprie ragioni con pec del Pt_1
17.9.2019, a cui il Condominio replicava con propria PEC, sollecitando il condominio ad esprimere la propria disponibilità a consentire l'accesso alla ditta. Tanto posto e premesso che l'opponente ha depositato in atti una pec del 31.8.2021, non contestualizzata in alcun modo nei propri scritti, di talché non è possibile coglierne la portata, si giunge alla proposta rivolta dallo stesso in assemblea e da quest'ultima accolta, a cui poi lo OR non dava seguito. Pt_1
E allora, da quanto precede appare evidente che, anche volendo considerare l'allegato danno legato alla mancata pavimentazione quale eventuale limitazione al godimento della proprietà- ma così però finendo per supplire alla carenza di allegazione dell'opponente, che nulla in tal senso ha dedotto-, manca, oltre alla prova della concretezza del proposito di pavimentare l'area, ogni sua più concreta descrizione in fatto che ne renda apprezzabile il pregiudizio, difettando altresì ogni indice a supporto della gravità di un tale danno (ad es. anche solo sotto il profilo estetico) (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/06/2024, n. 17758), tenuto conto dell'ampio lasso di tempo decorso dalla delibera assembleare dei lavori, del diniego di accesso della ditta alla sua proprietà e, dipoi, della mancata esecuzione in proprio dei lavori medesimi. pagina 7 di 9 Né l'opponente ha dato prova di effettivi e concreti danni per ammaloramenti derivanti dallo stillicidio: sul punto, non è giuridicamente sostenibile- come fa l'opponente: cfr. pag. 5 comparsa conclusionale dell'opponente- che la perizia del tecnico incaricato dal CP_1 costituisca una “confessione” di quest'ultimo rispetto alla valutazione espressa dal tecnico, secondo cui lo stillicidio sarebbe fonte di deterioramento della proprietà dello , poiché – Pt_1 di tutta evidenza- non proveniente dal stesso, mentre la perizia del tecnico manca CP_1 della descrizione di eventuali danni, limitandosi ad esporre la sua valutazione circa la potenzialità dannosa in sé dello stillicidio. Pertanto, gravando sull'opponente dimostrare quali sarebbero stati in concreto i danni subiti dalla sua proprietà (ad esempio, danni da risalita di umidità, infiltrazioni, ecc.), è agevole rilevarne l'assenza di ogni allegazione sul punto- prima ancora che dimostrazione-, mentre solo con la memoria n. 2 art. 171 ter c.p.c., nell'ambito del capitolo testimoniale n. 6 (“Vero che ad ogni pioggia, il piazzale dello OR si allegava, allagando anche
l'interno dell'appartamento”), l'opponente ha allegato – ancorché genericamente- per la prima volta allagamenti all'interno dell'appartamento, circostanza mai dedotta prima, di talché, trattandosi di fatto principale a dimostrazione del danno-conseguenza, esso è definitivamente precluso dalla sua intempestiva allegazione (cfr. in motivazione par.
2.1. Cassazione civile sez.
II, 14/10/2024, n.26708).
Infine, non può confermarsi l'ordinanza, resa in corso di causa da diverso Giudice, in ordine ad un eventuale danno risarcibile in termini di incidenza dello stillicidio sul prezzo di vendita dell'immobile: invero, un siffatto danno – pure astrattamente ipotizzabile, tenuto conto della presenza della servitù di stillicidio condominiale sulla proprietà individuale- non è mai stato allegato dalla parte opponente, in nessuno dei suoi scritti, di talché un tale pregiudizio (che peraltro avrebbe comunque necessitato di prova) non è in alcun modo ristorabile, perché non allegato, prima ancora che provato dalla parte.
In definitiva, mancando la prova dell'illegittimità della servitù ab origine e, comunque, del danno conseguenziale, l'opposizione, unitamente alla domanda riconvenzionale, è infondata e va respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata nei valori minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione pagina 8 di 9 proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 153/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 6 maggio 2023 dal
Tribunale di Larino;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di , delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 4.237,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 27 dicembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 652 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
DE BO e ND BO, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in Lonato del Garda (BS) alla Via Cenedella n. 7, giusta mandato in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. MARIACRISTINA ZACCARI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Campobasso, via Cardarelli 34, giusta procura in atti;
- OPPOSTO –
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “Piaccia al Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e disattesa ogni azione ed eccezione avversaria: In Via preliminare: • revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e ricorrendo i gravi motivi;
in via principale: previa ogni opportuna declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo pagina 1 di 9 opposto e rigettare le domande tutte di parte opposta perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale: piaccia al Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria, condannare il per le CP_1 ragioni tutte indicate in narrativa al risarcimento dei danni tutti patiti da parte opponente, nella misura di euro
16000,00 o in quella diversa che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, da ritenersi comunque nello scaglione di valore di seguito indicato. In via subordinata: accertata e dichiarato il diritto di parte opponente al risarcimento del danno nella misura di euro 16000,00 o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, porre in compensazione la sopra indicata somme rispetto a Pt_ quanto effettivamente dovuto dal sig. per spese condominiali non pagate, condannando il al CP_1 pagamento del residuo”; per parte opposta: “in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni addotte;
nel merito, rigettare integralmente l'atto di citazione in opposizione, così come proposto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso;
condannare
l'opponente, comunque, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio;
in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opponente, ridurre al minimo il risarcimento richiesto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Larino decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 153/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 6 maggio 2023 nei confronti del condomino per la somma di € 8.091,46, a titolo di oneri Parte_1 condominiali insoluti e, segnatamente, € 6.433,82 per lavori di manutenzione straordinaria come da delibera del 19.8.2019 ed € 1.657,64 per quote ordinarie scadute e non pagate, oneri approvati tutti con delibera condominiale del 12.08.2022.
2. Avverso detto decreto ha spiegato opposizione , eccependo la Parte_1 prescrizione quinquennale delle quote condominiali anteriori alla diffida dell'agosto 2022, nonché “il difetto di idonea assemblea volta ad autorizzare l'amministratore a procedere con l'ingiunzione”. Inoltre, l'opponente ha sostenuto di aver subito, per diversi anni, danni al proprio cortile di pertinenza a causa dello stillicidio di acque piovane e di condensa provenienti dai pluviali condominiali e dai motori esterni dei condizionatori, stimando “in via equitativa un danno per lo stillicidio di euro 1000,00 all'anno”, così vantando “un credito di almeno euro 14.000,000 che potrà essere parzialmente compensato con le spese ingiunte, residuando a suo favore euro 6000,00”.
3. Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 pagina 2 di 9 dell'opposizione.
In particolare, l'opposto, contestate le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, ha evidenziato l'infondatezza della domanda riconvenzionale, deducendo che i lavori di canalizzazione delle acque per eliminare lo stillicidio erano stati programmati e autorizzati dal
, ma che non erano stati eseguiti a causa del comportamento ostativo CP_1 dell'opponente; ha evidenziato, infatti, che con delibera assembleare del 12 agosto 2022 era stata accolta la proposta dello stesso di eseguire a proprie spese i lavori di sistemazione Pt_1 del cortile, entro il limite massimo di euro 4.500,00, con previsione di scomputo della spesa dalla quota straordinaria da lui dovuta, lavori che tuttavia non risultavano essere stati eseguiti dallo stesso opponente. Infine, il ha contestato la sussistenza del danno CP_1 lamentato, evidenziandone l'omessa prova sia in ordine all'an che al quantum.
3. Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e respinte le prove richieste dalle parti, la causa, rinviata per la decisione, è pervenuta in tale fase allo scrivente Magistrato e così trattenuta in decisione.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Giova premettere che nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, con i conseguenziali effetti in punto di riparto dell'onere della prova e di poteri e preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III,
n. 4800 del 1/03/2007).
Per quel che qui interessa, la prova del credito che deve essere offerta dal CP_1 opposto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., consiste nell'esistenza delle delibere di approvazione dei bilanci con relativi riparti e dalla produzione dei bilanci posti al vaglio dell'assemblea (cfr.
Cass. civ., sent. n. 11482 del 30.04.2019 la quale, in motivazione, afferma che “la delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del e legittima non soltanto la CP_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme CP_1 nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della
(perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere”). Graverà invece sul condomino opposto la prova dell'esatto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avverso credito. pagina 3 di 9 4.1. Nel caso in esame, l'opposto ha depositato sin dalla fase monitoria le delibere assembleari di approvazione degli oneri richiesti (del 2022 ma anche del 2019) e i relativi bilanci;
dette delibere non risultano essere state oggetto di impugnazione, ma anzi sono state approvate con il voto favorevole dello stesso odierno opponente, né sono emersi profili di nullità delle stesse, sicché le stesse devono ritenersi valide ed efficaci. Ne consegue che, ex latere creditoris, l'onere probatorio risulta pienamente soddisfatto.
4.2. L'opponente, dal suo canto, nel chiedere la revoca del decreto opposto, ha eccepito “la prescrizione quinquennale per le spese precedenti alla diffida dell'agosto del 2022. Parimenti si eccepisce il difetto di idonea assemblea volta ad autorizzare l'amministratore a procedere con l'ingiunzione che ci occupa” (pag. 2 atto di opposizione).
Entrambe le censure, così sinteticamente dedotte dalla parte, sono infondate.
4.2.1. L'eccezione di prescrizione, oltre ad essere stata formulata al limite della sua ammissibilità, stante l'estrema genericità con riguardo al dies a quo (v. Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2016, n. 14662) e senza distinzione rispetto alla diversa natura degli oneri richiesti (sia straordinari che ordinari, come descritti nel ricorso monitorio), è comunque manifestamente infondata. Difatti, come noto, con riguardo alle spese straordinarie, dovute una tantum e non periodicamente, il diritto di credito del Condominio è soggetto al termine decennale ex art. 2946 c.c. con decorrenza, secondo un costante orientamento della giurisprudenza, dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Cass. nn. 11981/1992, 4489/2014); quanto alle spese condominiali ordinarie, le stesse hanno invece natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto nel quale gli stessi sono compresi e dalla relativa contestuale ripartizione (Cass. civ., 25 febbraio 2014, n. 4489). Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine prescrizionale non va individuata nella mera scadenza delle singole rate, né in atti di sollecitazione o diffida, bensì nella data della deliberazione assembleare che approva il rendiconto delle spese e il relativo stato di riparto, atteso che tale deliberazione costituisce il titolo del credito nei confronti del singolo condomino. In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che la delibera di approvazione del rendiconto e del piano di riparto segna il momento in cui il credito diviene certo, liquido ed esigibile, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale (Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2014 n.4489).
Nel caso di specie, i crediti richiesti dal trovano titolo nella delibera Controparte_1 assembleare del 16 agosto 2019, relativa all'approvazione del piano di riparto delle spese per pagina 4 di 9 lavori straordinari, nonché nella delibera del 12 agosto 2022, con cui è stato approvato il bilancio consuntivo relativo alla gestione dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022. Ne consegue che la decorrenza del termine di prescrizione - decennale per gli oneri straordinari- deve essere ancorata a tali deliberazioni, di talché alcuna prescrizione può dirsi maturata.
4.2.2. Parimenti infondata si palesa l'eccezione relativa alla mancanza di una deliberazione assembleare che autorizzasse l'amministratore ad agire in via monitoria per il recupero delle quote condominiali.
In iure, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi dovuti in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare. La norma attribuisce, dunque, all'amministratore un potere autonomo, funzionale all'ordinaria gestione del e alla tutela dell'equilibrio CP_1 finanziario dello stesso, sottraendo l'esercizio dell'azione monitoria alla previa deliberazione dell'assemblea.
Fermo ciò, nel caso in esame la stessa assemblea del 12 agosto 2022, oltre ad approvare all'unanimità il bilancio consuntivo e lo stato di riparto per la gestione 1° luglio 2019- 30 giugno 2022, aveva espressamente invitato l'amministratore, decorso un determinato termine dall'approvazione del bilancio e in presenza di condomini morosi, a procedere al recupero coattivo delle somme dovute, sicché è di manifesta evidenza l'infondatezza anche di tale eccezione.
4.3. Proseguendo nelle eccezioni sollevate dall'opponente, lo ha insistito per la revoca
Pt_1 del decreto ingiuntivo evidenziando ancora che, premesso il riconoscimento- in tesi attorea- dell'illegittimità della servitù di stillicidio condominiale sulla sua proprietà con la delibera assembleare del 2022, l'assemblea accettava la proposta dello di provvedere a sue spese
Pt_1 all'eliminazione del problema per un importo massimo di euro 4.500,00, con relativo scomputo “dalla quota straordinaria che lo stesso deve versare per i lavori di manutenzione effettuati”; ha quindi dato conto che “ciò poi non è avvenuto poiché la spesa preventivata di euro 4500 non era sufficiente, poiché ne veniva richiesta una notevolmente maggiore, superiore al doppio”; ciò nondimeno, l'opponente ha sostenuto che “nonostante tale delibera che riconosceva la legittimità delle doglianze dello , l'amministratore, senza una nuova
Pt_1 delibera, ha proposto l'azione giudiziaria per il recupero delle spese condominiali. La mancanza di una delibera contraria a quella che aveva autorizzato lo a eseguire i lavori e
Pt_1 comunque viste le numerose trattative incorse negli anni rendendo in radice illegittimo pagina 5 di 9 l'operato dell'amministratore” (pag. 5 atto di opposizione e così reiterata anche nei successivi scritti difensivi).
Anche tale assunto è infondato.
Come espone lo stesso opponente, l'assemblea accoglieva la proposta dello di Pt_1 eseguire egli stesso i lavori sulla sua proprietà esclusiva nell'importo da lui indicato, detraendo poi la spesa dallo stesso affrontata dalla quota di sua spettanza per lavori straordinari effettuati.
Per sua stessa ammissione e per le ragioni da lui esposte, l'opponente non dava seguito alla proposta da lui avanzata e così accolta dall'assemblea, di talché, mancando il presupposto condizionante lo scomputo dell'importo indicato dalla quota dovuta dallo (vale a dire Pt_1
l'esecuzione dei lavori da parte del ), è giuridicamente e logicamente insostenibile la CP_1 tesi per cui sarebbe stata necessaria una nuova delibera condominiale per procedere al recupero degli oneri condominiali, approvati al primo e separato punto all'ordine del giorno;
difatti, l'importo di euro 4.500,00 sarebbe stato scomputato solo una volta sostenuto dallo e sull'ammontare della quota da lui dovuta per lavori straordinari e non dal complessivo Pt_1 debito per oneri pregressi (come visto, comprensivo anche degli oneri di gestione ordinaria), di talché l'assunto non ha pregio logico.
5. Venendo alla domanda riconvenzionale, vertente sul risarcimento del danno patito a causa dell'asserito illegittimo stillicidio su proprietà esclusiva del condomino opponente, il
Tribunale osserva che la stessa sia infondata per mancata prova dei presupposti risarcitori.
In primo luogo, era onere dell'opponente dimostrare l'illegittimità in iure della servitù di stillicidio gravante sul proprio suolo;
difatti, premesso che l'approvazione da parte dell'assemblea di lavori per la realizzazione di una rete di convogliamento dell'acqua di scolo nelle tubature comunali non implica il riconoscimento, in sé, dell'illegittimità del pregresso stato della servitù, di cui infatti non fa menzione alcuna la delibera assembleare del febbraio
2022, era onere dell'opponente dare prova dell'abusività dell'originaria servitù gravante sulla sua proprietà – che dalla visura in atti, allegata al ricorso monitorio, pare acquistata nel 2014-.
Infatti, rammentato che l'art. 908 c.c. detta una norma dispositiva, sicché è ammessa la costituzione di una servitù di stillicidio, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'illegittimità ab origine della sua costituzione da parte del Condominio, non essendosi neppure confrontato con l'allegazione difensiva riportata da quest'ultimo e contenuta nella propria perizia tecnica, secondo cui lo stillicidio dell'acqua dai pluviali direttamente sui giardini posti al piano terra del fabbricato condominiale fu frutto di una decisione assunta all'unanimità dei condomini, con apposita delibera assembleare, negli anni '90, al fine di preservare le fondazioni dello stabile, pagina 6 di 9 tenuto conto che, in precedenza, lo scarico avveniva nel cavedio sotterraneo dell'immobile.
Ferma tale esiziale lacuna, manca, ad ogni modo, anche la prova del danno conseguenziale asseritamente patito. Infatti, premesso che non è stato neppure allegato il tipo di danno lamentato (se patrimoniale o non patrimoniale), l'unico danno in concreto descritto si rinviene nella dedotta impossibilità di eseguire la pavimentazione dell'area attinta dallo scolo, doglianza esposta anche nella pec del 4.9.2017 inviata all'amministratore dal legale dello (altra è Pt_1 invece la doglianza lì indicata e legata allo stato della facciata, imputata alla cattiva manutenzione della stessa ed estranea, quindi, ai pluviali). Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi che dagli atti prodotti dalle parti è emerso che, a seguito di detta pec del 4.9.2017, il si CP_1 attivava incaricando apposito tecnico il quale, all'esito di sopralluogo, redigeva una propria perizia, datata 21.3.2018, nella quale dava conto dell'esistenza di una servitù condominiale sulla proprietà privata, causa di pozzanghere e ristagni su quest'ultima, che “in caso di pioggia gravano e portano a maggior deterioramento della proprietà dello ”; il tecnico indicava i Pt_1 lavori da fare, da eseguirsi inevitabilmente sulla proprietà privata dello , al fine di Pt_1 convogliare l'acqua all'esterno della proprietà . Il Condominio, deliberata la realizzazione Pt_1 di tali lavori, concluso l'iter amministrativo e nominata la ditta esecutrice e il d.l., non poteva però eseguire le lavorazioni decise per diniego di accesso della ditta esecutrice, da parte dello
, alla sua proprietà. L'odierno opponente, quindi, esponeva le proprie ragioni con pec del Pt_1
17.9.2019, a cui il Condominio replicava con propria PEC, sollecitando il condominio ad esprimere la propria disponibilità a consentire l'accesso alla ditta. Tanto posto e premesso che l'opponente ha depositato in atti una pec del 31.8.2021, non contestualizzata in alcun modo nei propri scritti, di talché non è possibile coglierne la portata, si giunge alla proposta rivolta dallo stesso in assemblea e da quest'ultima accolta, a cui poi lo OR non dava seguito. Pt_1
E allora, da quanto precede appare evidente che, anche volendo considerare l'allegato danno legato alla mancata pavimentazione quale eventuale limitazione al godimento della proprietà- ma così però finendo per supplire alla carenza di allegazione dell'opponente, che nulla in tal senso ha dedotto-, manca, oltre alla prova della concretezza del proposito di pavimentare l'area, ogni sua più concreta descrizione in fatto che ne renda apprezzabile il pregiudizio, difettando altresì ogni indice a supporto della gravità di un tale danno (ad es. anche solo sotto il profilo estetico) (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/06/2024, n. 17758), tenuto conto dell'ampio lasso di tempo decorso dalla delibera assembleare dei lavori, del diniego di accesso della ditta alla sua proprietà e, dipoi, della mancata esecuzione in proprio dei lavori medesimi. pagina 7 di 9 Né l'opponente ha dato prova di effettivi e concreti danni per ammaloramenti derivanti dallo stillicidio: sul punto, non è giuridicamente sostenibile- come fa l'opponente: cfr. pag. 5 comparsa conclusionale dell'opponente- che la perizia del tecnico incaricato dal CP_1 costituisca una “confessione” di quest'ultimo rispetto alla valutazione espressa dal tecnico, secondo cui lo stillicidio sarebbe fonte di deterioramento della proprietà dello , poiché – Pt_1 di tutta evidenza- non proveniente dal stesso, mentre la perizia del tecnico manca CP_1 della descrizione di eventuali danni, limitandosi ad esporre la sua valutazione circa la potenzialità dannosa in sé dello stillicidio. Pertanto, gravando sull'opponente dimostrare quali sarebbero stati in concreto i danni subiti dalla sua proprietà (ad esempio, danni da risalita di umidità, infiltrazioni, ecc.), è agevole rilevarne l'assenza di ogni allegazione sul punto- prima ancora che dimostrazione-, mentre solo con la memoria n. 2 art. 171 ter c.p.c., nell'ambito del capitolo testimoniale n. 6 (“Vero che ad ogni pioggia, il piazzale dello OR si allegava, allagando anche
l'interno dell'appartamento”), l'opponente ha allegato – ancorché genericamente- per la prima volta allagamenti all'interno dell'appartamento, circostanza mai dedotta prima, di talché, trattandosi di fatto principale a dimostrazione del danno-conseguenza, esso è definitivamente precluso dalla sua intempestiva allegazione (cfr. in motivazione par.
2.1. Cassazione civile sez.
II, 14/10/2024, n.26708).
Infine, non può confermarsi l'ordinanza, resa in corso di causa da diverso Giudice, in ordine ad un eventuale danno risarcibile in termini di incidenza dello stillicidio sul prezzo di vendita dell'immobile: invero, un siffatto danno – pure astrattamente ipotizzabile, tenuto conto della presenza della servitù di stillicidio condominiale sulla proprietà individuale- non è mai stato allegato dalla parte opponente, in nessuno dei suoi scritti, di talché un tale pregiudizio (che peraltro avrebbe comunque necessitato di prova) non è in alcun modo ristorabile, perché non allegato, prima ancora che provato dalla parte.
In definitiva, mancando la prova dell'illegittimità della servitù ab origine e, comunque, del danno conseguenziale, l'opposizione, unitamente alla domanda riconvenzionale, è infondata e va respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata nei valori minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione pagina 8 di 9 proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 153/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 6 maggio 2023 dal
Tribunale di Larino;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di , delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 4.237,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 27 dicembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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