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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1156/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 21/01/2025 L'avv. Imbriani si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede integrale accoglimento;
impugna quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito poiché prive di riscontro sia in punto di fatto che diritto.
Precisamente con ricorso per decreto ingiuntivo n. 243/2016 emesso dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania, depositato in data 25.11.2016, emesso in data 28.11.2016, depositato in cancelleria in data 30.11.2016, Giudice dott.ssa Rosa Barrella, notificato in data 25.1.2017, a mani, a mezzo UNEP Tribunale di vallo della Lucania (SA), reso esecutivo poiché non opposto in data 6.6.2017, veniva condannato al Parte_1 pagamento della somma contenuta nel decreto ingiuntivo ossia E. 1.437,50 oltre gli interessi dal 2.10.2014 sino alla data del saldo effettivo ed oltre alle spese legali del decreto ingiuntivo che si liquidano in complessivi Euro 140,00 di cui E. 76,00 per spese, E. 216,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 12,5% oltre Iva e CAP ai sensi di legge. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, alle ore 10,55 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 07.01.2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1156 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello al giudice di pace, vertente
TRA
1 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania Parte_1 C.F._1
(SA) al Corso G. Murat, 52 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Loviso, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
APPELLANTE
E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del presidente p.t., sig. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1 CP_2
Castelnuovo di Conza (SA) alla via Madonna della Petrara snc presso lo studio dell'Avv. Angela
Imbriani, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 07.01.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto notificato in data 16.01.2019, la TÀ Parte_2
, in persona del presidente p.t., intimava al sig. , in forza di decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 243/2016 emesso dal Giudice di pace di Vallo della Lucania in data 28.11.2016 e depositato in cancelleria in data 30.11.2016, il pagamento della complessiva somma di € 2.125,29 oltre spese di notifica dell'atto di precetto, imposta di registro e successive spese occorrende, di cui
€ 1.443.76 a titolo di sorta capitale ed interessi legali, € 280,00 a titolo di compenso come liquidato in decreto, € 76,00 a titolo di spese esenti liquidate in decreto, ed € 135,00 quali competenze dell'atto di precetto, oltre spese generali, cassa avvocati e IVA.
Avverso il suddetto atto di precetto proponeva opposizione il sig. , con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato, a mezzo del quale conveniva dinanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Vallo della Lucania la TÀ al fine di sentir Parte_2 dichiarare la nullità dell'opposto precetto, in quanto indicante somme non risultanti dal titolo esecutivo e, in subordine, la nullità o inefficacia del precetto opposto per la somma eccedente rispetto a quella dovuta, oltre al pagamento delle spese e competenze di causa.
Deduceva l'opponente che con il precetto veniva intimato l'adempimento di un obbligo non risultante dal titolo, con la richiesta di pagamento della somma di € 280,00 a titolo di spese legali liquidate in decreto, ossia una somma non indicata dal decreto ingiuntivo n. 243/2016 del Giudice di pace di Vallo della Lucania.
Si costituiva regolarmente in giudizio la TÀ , che Controparte_3
una volta richiesto il rigetto della proposta istanza di sospensione del precetto, chiedeva dichiararsi
2 la nullità della citazione per la mancata o comunque insufficiente esposizione dei fatti e ,nel merito, rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., nella misura di € 1.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Al termine del giudizio, il Giudice di pace di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 8/2020 rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza, il sig. proponeva appello dinanzi a codesto Tribunale, eccependo Parte_1
l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio della letteralità dei titoli di credito e della stessa volontà del Giudice del monitorio in tutte le parti in cui tale sentenza quantifica le anzidette spese legali in un importo diverso da quello complessivo di € 140,00, nonché
l'errata interpretazione del titolo esecutivo e, pertanto, chiedeva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la nullità dell'opposto precetto, intimando tale atto il pagamento di somme non risultanti dal titolo e non determinabili in base al titolo stesso, con particolare riferimento all'importo di euro 280,00 chiesto per spese legali liquidate in decreto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la TÀ , la quale Parte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'atto d'appello per l'estrema genericità dei motivi esposti e la mancanza di argomentazioni idonee a fornire al Giudice d'appello le conclusioni diverse e contrarie cui sarebbe dovuto giungere il Giudice di Pace di Vallo della Lucania. Nel merito, chiedeva rigettarsi il proposto atto d'appello con conseguenziale conferma dell'appellata sentenza, con condanna al pagamento delle spese di giudizio oltre alla condanna specifica per lite temeraria.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 7/1/2025.
Preliminarmente, si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata TÀ , Parte_2 atteso che, pur avendo l'appellante richiamato due diversi decreti monitori (uno per mero errore materiale) è comunque consentito a questo Giudice di cogliere natura, portata e senso della critica.
Per costante giurisprudenza, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr. Cass. Civ. n. 7675 del 19.03.2019).
3 Passando all'esame dei motivi di gravame che, per la evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente, si rileva come gli stessi siano infondati.
Questo Giudice rileva che un titolo esecutivo giudiziale non può essere contestato in sede di opposizione all'esecuzione per motivi che dovevano essere oggetto del giudizio di merito.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame (cfr. Cass. Civ. 3277/2015).
Parte appellante ha contestato l'atto di precetto nella parte in cui viene intimato il pagamento delle spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, rilevando che l'importo complessivamente liquidato nel decreto monitorio fosse pari ad €
140,00 e che, pertanto, non fosse indicato nel titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto la somma di € 280,00 ivi indicata a titolo di compenso.
Tale doglianza, laddove fondata, in considerazione del dato contenuto nel decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere fatta valere dinanzi al Giudice del decreto monitorio con eventuale istanza di correzione materiale e l'interpretazione contenuta nella sentenza di primo grado quanto al conteggio delle spese sulla base della letteralità del titolo (in complessivi euro 140,00 di cui Euro 76,00 per spese ed Euro
216,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 12,5 % oltre cap e iva) sono pienamente condivise da questo giudice. Appare evidente che la somma complessiva liquidata è pari ad euro
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto legittimi tutti gli importi indicati a titolo di spese liquidate in decreto, risultando corretta l'interpretazione della liquidazione operata nell'appellata sentenza.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese, in considerazione della particolarità della vicenda, vengono integralmente compensate fra le parti.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del
24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al
28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo
4 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 19.10.2020 dal sig. Pt_1
nei confronti della TÀ , ogni
[...] Parte_2
avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 8/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Vallo della Lucania;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 21/1/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
5
Verbale udienza del 21/01/2025 L'avv. Imbriani si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede integrale accoglimento;
impugna quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito poiché prive di riscontro sia in punto di fatto che diritto.
Precisamente con ricorso per decreto ingiuntivo n. 243/2016 emesso dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania, depositato in data 25.11.2016, emesso in data 28.11.2016, depositato in cancelleria in data 30.11.2016, Giudice dott.ssa Rosa Barrella, notificato in data 25.1.2017, a mani, a mezzo UNEP Tribunale di vallo della Lucania (SA), reso esecutivo poiché non opposto in data 6.6.2017, veniva condannato al Parte_1 pagamento della somma contenuta nel decreto ingiuntivo ossia E. 1.437,50 oltre gli interessi dal 2.10.2014 sino alla data del saldo effettivo ed oltre alle spese legali del decreto ingiuntivo che si liquidano in complessivi Euro 140,00 di cui E. 76,00 per spese, E. 216,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 12,5% oltre Iva e CAP ai sensi di legge. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente, alle ore 10,55 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 07.01.2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1156 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello al giudice di pace, vertente
TRA
1 (C.F. ) elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania Parte_1 C.F._1
(SA) al Corso G. Murat, 52 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Loviso, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
APPELLANTE
E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del presidente p.t., sig. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1 CP_2
Castelnuovo di Conza (SA) alla via Madonna della Petrara snc presso lo studio dell'Avv. Angela
Imbriani, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 07.01.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di precetto notificato in data 16.01.2019, la TÀ Parte_2
, in persona del presidente p.t., intimava al sig. , in forza di decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 243/2016 emesso dal Giudice di pace di Vallo della Lucania in data 28.11.2016 e depositato in cancelleria in data 30.11.2016, il pagamento della complessiva somma di € 2.125,29 oltre spese di notifica dell'atto di precetto, imposta di registro e successive spese occorrende, di cui
€ 1.443.76 a titolo di sorta capitale ed interessi legali, € 280,00 a titolo di compenso come liquidato in decreto, € 76,00 a titolo di spese esenti liquidate in decreto, ed € 135,00 quali competenze dell'atto di precetto, oltre spese generali, cassa avvocati e IVA.
Avverso il suddetto atto di precetto proponeva opposizione il sig. , con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato, a mezzo del quale conveniva dinanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Vallo della Lucania la TÀ al fine di sentir Parte_2 dichiarare la nullità dell'opposto precetto, in quanto indicante somme non risultanti dal titolo esecutivo e, in subordine, la nullità o inefficacia del precetto opposto per la somma eccedente rispetto a quella dovuta, oltre al pagamento delle spese e competenze di causa.
Deduceva l'opponente che con il precetto veniva intimato l'adempimento di un obbligo non risultante dal titolo, con la richiesta di pagamento della somma di € 280,00 a titolo di spese legali liquidate in decreto, ossia una somma non indicata dal decreto ingiuntivo n. 243/2016 del Giudice di pace di Vallo della Lucania.
Si costituiva regolarmente in giudizio la TÀ , che Controparte_3
una volta richiesto il rigetto della proposta istanza di sospensione del precetto, chiedeva dichiararsi
2 la nullità della citazione per la mancata o comunque insufficiente esposizione dei fatti e ,nel merito, rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., nella misura di € 1.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Al termine del giudizio, il Giudice di pace di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 8/2020 rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza, il sig. proponeva appello dinanzi a codesto Tribunale, eccependo Parte_1
l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio della letteralità dei titoli di credito e della stessa volontà del Giudice del monitorio in tutte le parti in cui tale sentenza quantifica le anzidette spese legali in un importo diverso da quello complessivo di € 140,00, nonché
l'errata interpretazione del titolo esecutivo e, pertanto, chiedeva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la nullità dell'opposto precetto, intimando tale atto il pagamento di somme non risultanti dal titolo e non determinabili in base al titolo stesso, con particolare riferimento all'importo di euro 280,00 chiesto per spese legali liquidate in decreto, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la TÀ , la quale Parte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'atto d'appello per l'estrema genericità dei motivi esposti e la mancanza di argomentazioni idonee a fornire al Giudice d'appello le conclusioni diverse e contrarie cui sarebbe dovuto giungere il Giudice di Pace di Vallo della Lucania. Nel merito, chiedeva rigettarsi il proposto atto d'appello con conseguenziale conferma dell'appellata sentenza, con condanna al pagamento delle spese di giudizio oltre alla condanna specifica per lite temeraria.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 7/1/2025.
Preliminarmente, si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata TÀ , Parte_2 atteso che, pur avendo l'appellante richiamato due diversi decreti monitori (uno per mero errore materiale) è comunque consentito a questo Giudice di cogliere natura, portata e senso della critica.
Per costante giurisprudenza, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr. Cass. Civ. n. 7675 del 19.03.2019).
3 Passando all'esame dei motivi di gravame che, per la evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente, si rileva come gli stessi siano infondati.
Questo Giudice rileva che un titolo esecutivo giudiziale non può essere contestato in sede di opposizione all'esecuzione per motivi che dovevano essere oggetto del giudizio di merito.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame (cfr. Cass. Civ. 3277/2015).
Parte appellante ha contestato l'atto di precetto nella parte in cui viene intimato il pagamento delle spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, rilevando che l'importo complessivamente liquidato nel decreto monitorio fosse pari ad €
140,00 e che, pertanto, non fosse indicato nel titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto la somma di € 280,00 ivi indicata a titolo di compenso.
Tale doglianza, laddove fondata, in considerazione del dato contenuto nel decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere fatta valere dinanzi al Giudice del decreto monitorio con eventuale istanza di correzione materiale e l'interpretazione contenuta nella sentenza di primo grado quanto al conteggio delle spese sulla base della letteralità del titolo (in complessivi euro 140,00 di cui Euro 76,00 per spese ed Euro
216,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 12,5 % oltre cap e iva) sono pienamente condivise da questo giudice. Appare evidente che la somma complessiva liquidata è pari ad euro
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto legittimi tutti gli importi indicati a titolo di spese liquidate in decreto, risultando corretta l'interpretazione della liquidazione operata nell'appellata sentenza.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese, in considerazione della particolarità della vicenda, vengono integralmente compensate fra le parti.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del
24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al
28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo
4 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 19.10.2020 dal sig. Pt_1
nei confronti della TÀ , ogni
[...] Parte_2
avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 8/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Vallo della Lucania;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 21/1/2025
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