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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 956/2023 vertente
TRA
, P.IVA: in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Ugo
Cavalcanti, presso lo studio dell'avv. Andrea Borsani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
e
, CF. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Paola (CS), via Pitagora n. 47, presso lo studio dell'avv. Chiara Orilio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'atto di appello. L'appello è fondato e va accolto.
pagina 1 di 6
1.1. Sulla inammissibilità dell'opposizione promossa dal contribuente in primo grado, eccepita dall . Controparte_2
La doglianza è fondata e va accolta.
Con la presente azione giudiziaria, l ha impugnato la Controparte_2 sentenza n. 494/2023, emessa nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 659/2023 e depositata il 21.6.2023, con la quale il Giudice di pace di Paola aveva accolto l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da avverso il Controparte_1 sollecito di pagamento n. 003028AQ22000000461, dell'importo di € 94,00, ritenendo prescritto il diritto del ad ottenere il pagamento della fornitura Controparte_3 dell'acqua potabile per l'anno 2014.
In primo luogo, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il giudice del gravame dichiarasse inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione proposta in primo grado dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un mero sollecito di pagamento, privo del carattere di esecutività e di lesività e, dunque, non autonomamente impugnabile, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma Controparte_1 integrale della sentenza gravata, deducendo, tra l'altro, l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento in quanto contenente una pretesa creditoria ben definita a carico del contribuente tale da fondare l'interesse a promuovere un'azione di tutela.
L'appello è fondato, risultando meritevole di accoglimento il primo motivo di doglianza esposto dalla parte appellante.
Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) espressamente definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato.
Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi (tariffe) che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione;
sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato.
In questo senso si è espressa Corte Cost. n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una
pagina 2 di 6 prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”.
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel d.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
In particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006.
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto che la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa – salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 – mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, non v'è prova dell'emissione di un valido titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici per l'anno 2014, richiesti dall al contribuente nell'interesse del Controparte_4 CP_3
.
[...]
Invero, risulta agli atti che l ha emesso nei confronti Controparte_2 di , nell'interesse dell'ente creditore rappresentato dal Controparte_1 CP_3
un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 94,00 per il servizio idrico
[...] integrato erogato nell'anno 2014 (allegato al fascicolo di parte appellata), privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché pagina 3 di 6 della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L. n. 160/2019).
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa da ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Controparte_1 per carenza di interesse ad agire.
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. 34388/2022).
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 494/2023 pubblicata il
21.06.2023, pronunciata dal Giudice di pace di Paola nell'ambito del procedimento n. 659/2023, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da avverso il sollecito di pagamento n. 003028AQ22000000461, per Controparte_1 carenza di interesse ad agire.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante.
In ogni caso, è appena il caso di rilevare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in pagina 4 di 6 tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (v. Cass., n. 23627/2018, in motivazione).
2. Sulle spese di lite.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, sia con riferimento al primo grado di giudizio che con riferimento al presente giudizio di gravame, secondo i parametri medi di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, applicabile ratione temporis, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
È opportuno ricordare, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del
12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007).
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 494/2023 del 21.06.2023, emessa dal Giudice di pace di Paola, dichiara inammissibile l'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da avverso il Controparte_1 sollecito di pagamento n. 003028AQ22000000461 emesso nei suoi confronti dall' ; Controparte_2
pagina 5 di 6
2. condanna alla rifusione in favore dell Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 740,00, di cui € 278,00 a titolo di compensi per l'attività prestata nel primo grado di giudizio ed € 462,00 a titolo di onorari per il presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Paola il 26.11.2025
IL GIUDICE
dott. Luigi Varrecchione
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