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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 754/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Edoardo Maglio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Maglio in Perugia, via Caporali n.23, in forza di procura rilasciata su foglio unito all'atto di citazione in riassunzione;
-Attore in riassunzione=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lanfranco Bricca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Pontani n.14, giusta procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione;
-Convenuto in riassunzione=
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Per l'attore in riassunzione come all'atto di citazione in riassunzione;
Per parte convenuta in riassunzione come da note del 15.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.8.2004 conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Perugia al fine di sentir accertare che il convenuto Parte_1
aveva realizzato alla base della scarpata posta a confine tra le rispettive proprietà un fossato, prima inesistente, che aveva determinato il dissesto della scarpata con conseguente scalzamento del terreno posto sotto la fondazione del manufatto esistente sulla proprietà dell'attore, motivo per cui chiedeva al convenuto la rimozione dell'opera di escavazione, la costruzione di un muro di sostegno in cemento armato e la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a seguito dell'attività illecita, ai sensi degli artt. 2043 cod. civile e 632 cod. penale.
Radicatosi il contraddittorio resisteva alla domanda deducendo che si era Parte_1
limitato ad una mera ripulitura del fosso di scolo campestre preesistente e che era stato l'attore a realizzare un terrapieno, con sovrastante un edificio, in violazione della normativa sulle distanze (art. 873 cod. civile), oltre a convogliare gli scoli del proprio fondo sulla scarpata in violazione dell'art. 913 cod. civile.
In conformità delle deduzioni svolte il convenuto chiedeva la condanna dell'attore a ripristinare l'originario stato dei luoghi -mediante l'arretramento del terrapieno e dei manufatti ivi insistenti- e ad eseguire le opere idonee ad evitare lo scolo dell'acqua ed il movimento franoso del terreno, con condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'attività illecita realizzata.
La causa veniva dapprima sospesa -per consentire la conclusione del procedimento di apposizione di termini pendente dinanzi al Giudice di Pace di Castiglion del Lago- pagina 2 di 10 quindi, una volta riassunta, era istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P.
già svoltosi, la prova testimoniale parzialmente ammessa ed una CT.
Con sentenza n.423/2016 pubblicata il 2.2.2016 il Tribunale di Perugia così statuiva:
- dichiara che la responsabilità della frana oggetto di causa è da attribuire per il 10% al convenuto e per il 90% all'attore ; Parte_1 Controparte_1
- ordina a ciascuna delle due parti di eseguire le opere indicate nella Consulenza
tecnica;
- condanna a pagare a la somma di €.2.121,81 a titolo Parte_1 Controparte_1
di risarcimento dei danni;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza impugnata laddove non aveva riconosciuto che la responsabilità per la frana era da attribuire “esclusivamente” ai lavori effettuati da e -per l'effetto- Parte_1
sentirlo condannare alla costruzione di un muro in cemento armato fondato su una paratia di pali profondi da posizionarsi lungo la linea di confine catastale, ovvero al pagamento delle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno, con rinnovazione della CT disposta nel primo grado di giudizio, siccome erronea.
Con comparsa di risposta contenente appello incidentale si costituiva in giudizio Pt_1
che concludeva per il rigetto dell'appello principale, poiché inammissibile e/o
[...]
infondato; quindi impugnava la sentenza del Tribunale di Perugia nel capo in cui riconosceva la sua responsabilità per la causazione della frana al 10% -con conseguente statuizione di condanna al risarcimento del danno in pari misura- chiedendo che, di contro, fosse accertata l'assenza di ogni responsabilità a suo carico ed accolta la richiesta pagina 3 di 10 di arretramento a distanza di legge del terrapieno, previa demolizione dei manufatti sopra esistenti.
La Corte istruiva la causa mediante rinnovo della CT e, all'esito del deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica, con sentenza n.805/2019 del 23.12.2019
rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.
Proponeva ricorso per la cassazione di detta pronuncia affidandosi a due Parte_1
motivi: con il primo il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360, primo comma n.4 cpc, perché la Corte di Appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale col quale era stato chiesto l'arretramento dei manufatti realizzati da;
con il secondo il ricorrente lamentava Controparte_1
l'omesso esame di elementi istruttori, con conseguente violazione dell'art. 360, primo comma n.5 cpc.
Con ordinanza n.28094/2023 del 5.10.2023 la seconda sezione civile della Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso -dal momento che la Corte distrettuale aveva omesso ogni motivazione sul tema delle distanze e della richiesta di arretramento dei manufatti realizzati da dichiarava assorbito il secondo e cassava Controparte_1
l'impugnata sentenza rinviando alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 cpc, riassumeva il Parte_1
giudizio innanzi all'intestata Corte e, premesse tutte le pronunce sopra indicate, chiedeva che fosse accertato il mancato rispetto delle distanze legali da parte del Controparte_1
–in ordine alla realizzazione del terrapieno ed ai manufatti sullo stesso insistenti- con conseguente condanna dello stesso ad arretrare fino a distanza di legge le opere realizzate, oltre al pagamento delle spese di lite dei due gradi di appello e di quello di legittimità. pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio deducendo la preclusione del giudicato, nel Controparte_1
senso che la statuizione che ordinava di eseguire le opere indicate dal CT era passata in giudicato e che la richiesta di accoglimento dell'appello incidentale era dunque incompatibile con il giudicato.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva che venisse rigettato Controparte_1
l'appello incidentale proposto da , con rifusione delle spese di giudizio, ivi Parte_1
compresa la fase di legittimità
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.6.2024 il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per il deposito di conclusioni,
comparse e note di replica a norma dell'art. 352 cpc.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza, svoltasi in forma telematica, del 19.3.2025.
*****
Osserva innanzitutto questo Collegio che l'ordinanza della Corte Suprema n.28094/2023,
pubblicata il 5.10.2023, ha cassato la sentenza dell'intestata Corte d'appello n.805/19 in ragione del fatto che non era stato esaminato “in alcun modo” l'appello incidentale proposto da , non avendo dedicato la sentenza impugnata “un solo cenno Parte_1
al profilo delle distanze”; in buona sostanza il vizio in cui era (è) incorsa la Corte
distrettuale è quello di omessa motivazione in relazione alla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il rispetto delle distanze dal confine del terrapieno e dei manufatti realizzati da . Controparte_1
Tanto premesso il rilievo che si impone è che ogni altra statuizione deve ritenersi coperta dal giudicato, ed il dato non è di poco conto, poiché la domanda di demolizione e/o di arretramento del terrapieno (e del manufatto che vi insiste) è incompatibile con le altre statuizioni -non impugnate- oramai coperte dal giudicato. pagina 5 di 10 Infatti, ripercorrendo gli accadimenti di causa nella loro esatta scansione, si rileva che il giudice di prime cure, dopo aver determinato le responsabilità delle parti nella causazione della frana, ha ordinato alle stesse “di eseguire le opere indicate nella
consulenza tecnica” (cfr. il dispositivo della sentenza n.423/2016 Trib. Perugia).
Orbene, le opere di cui trattasi consistono nella “risistemazione del versante” (All.7 ,
come richiamato a pag.15 dal primo giudice) ed è del tutto ovvio che non si può
consolidare il versante del terrapieno e, allo stesso tempo, demolirlo (o anche solo arretrarlo), dato che le due operazioni sono tra loro inconciliabili.
In altri termini l'ordine di esecuzione delle opere previste dal CT nominato dal
Tribunale di Perugia, contenuto in una statuizione oramai coperta dal giudicato,
costituisce un limite interno del giudicato stesso, che non può essere più posto in discussione.
Ciò non vuol dire che la Corte distrettuale avesse ritenuto l'esame della questione
(dell'arretramento delle opere ritenute abusive) assorbita dal rigetto delle altre domande,
dato che non ne ha fatto minimamente menzione, ma sia la ratio decidendi che il
decisum della statuizione non impugnata -che aveva ordinato a ciascuna delle due parti di eseguire le opere indicate nella Consulenza tecnica- preclude l'esame di una domanda che si pone come pregiudiziale rispetto all'esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di consolidamento del terrapieno.
Ne deriva che l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da risulterebbe del tutto incompatibile con l'ordine del primo giudice -dato Parte_1
ad entrambe le parti- di risistemazione del versante, visto che non è possibile rinforzare la scarpata e, allo stesso tempo, demolirla.
Tanto premesso e considerato che l'ordine “di eseguire le opere indicate nella consulenza tecnica” è divenuto irrevocabile, la domanda di demolizione/arretramento pagina 6 di 10 del terrapieno non può essere accolta, poiché il limite del giudicato è, sotto tale profilo,
invalicabile.
Da tutto quanto argomentato consegue che l'appello incidentale formulato da
[...]
non può trovare accoglimento. Pt_1
*****
In ogni caso osserva questa Corte che la domanda di è parzialmente Parte_1
infondata anche per un motivo di stretto merito.
Risulta per tabulas che con atto registrato il 15.1.2001 (vedi l'allegato n.2 al ricorso per
ATP del 9.12.2003) e avevano proceduto ad una Controparte_1 Parte_1
permuta tra le particelle 535 e 537, nel senso che il primo aveva ceduto al secondo il terreno agricolo censito al Foglio 55, particella 535, del C.T. del Comune di Castiglion
del Lago, e aveva a sua volta ceduto a la particella Parte_1 Controparte_1
distinta al n.537 (già 39/b) del Foglio 55.
Orbene, il terrapieno di cui si discute in parte insiste proprio sulle particelle contrapposte distinte ai numeri 535 e 537 e dagli atti di causa non risulta che, a decorrere dalla permuta citata, sia mutato lo stato dei luoghi, considerando anche che la sommità del terrapieno era stata interessata da opere di rafforzamento nel 1996, dunque prima dell'atto di permuta (vedi la concessione edilizia n.26/96 allegata al n.1 del ricorso per
ATP).
In buona sostanza si duole delle condizioni della particella n.535 - Parte_1
attualmente di sua proprietà- senza considerare che al momento in cui ne era diventato proprietario aveva la stessa consistenza;
d'altronde non può nemmeno lamentarsi che il terrapieno che in parte occupa la particella n.537 invada la n.535, avuto riguardo al fatto che fino all'anno 2000 la particella n.537 era di sua proprietà e, come sopra esposto, non pagina 7 di 10 risulta che siano intervenuti cambiamenti dello stato dei luoghi successivamente alla permuta.
In effetti il motivo per cui era stata avviata la causa ineriva al movimento franoso asseritamente cagionato dall'ampliamento del canale di scolo e non alla presenza del terrapieno, che in fin dei conti era esistente da anni e rispetto al quale i proprietari frontisti non avevano sollevato precedenti eccezioni, data anche l'incertezza in ordine all'estensione delle rispettive proprietà (e in disparte la considerazione che il terrapieno insisteva in parte sulla particella 535, per tutto il confine con la particella n.534, fin dall'atto di permuta, quindi l'aveva acquistato in tali precise condizioni). Parte_1
Riassumendo, non può dolersi dell'avanzamento del terrapieno sulla Parte_1
particella 535, dal momento che lo stato dei luoghi -rispetto al cambiamento di proprietà
della particella 535- non è mutato (ove si eccettui la questione del piccolo smottamento o movimento franoso), e che lo stesso, fino all'anno 2000, era proprietario della particella 537 su cui oggi insiste parte del terrapieno.
Ne deriva che, anche per tale motivo, la domanda non possa trovare accoglimento.
*****
Ritiene infine questa Corte che sia necessario svolgere una serie di considerazioni inerenti all'oggetto della lite.
Come già rilevato dal CT nominato in prime cure dr. il valore di mercato Per_1
delle particelle di terreno agricolo appartenenti alle parti in causa è assai limitato, dato che oscillerebbe tra i 10-20 euro al metro quadrato, con una valutazione che, in verità,
appare anche troppo generosa, tenuto conto che l'area oggetto di lite è costituita da una scarpata situata in aperta campagna (comunque vedi la risposta al quesito “g”
dell'elaborato del 10.4.13).
pagina 8 di 10 Nella Relazione del 14.6.2018 il CT nominato in grado d'appello dr. rilevava, Per_2
raffrontando lo stato dei luoghi con le foto scattate dai precedenti CT (il dr. CP_2
nominato in sede di ATP, ed il dr. nominato nel giudizio di primo grado), che Per_1
nel corso degli anni non si sono verificate “variazioni significative” (cfr. pag.12), quindi il modesto movimento franoso che aveva interessato le rispettive particelle poste a confine si era arrestato.
Inoltre non è superfluo osservare che nell'area in questione non sono presenti “fenomeni
di instabilità gravitativa profonda”, come evidenziato dalla cartografia ufficiale (cfr.
pag.11 della “Relazione geologica” del dr. , sicché i fenomeni franosi denunciati Per_2
dall'attore sono superficiali ed agevolmente contenibili con gli Controparte_1
interventi ordinati dal primo giudice.
In definitiva, la modestia degli accadimenti, in uno col fatto che si tratta di eventi risalenti al 2003, non paiono giustificare il protrarsi di una lite che è già stata segnata dall'enorme impiego di risorse processuali, e in disparte la considerazione che le statuizioni ormai passate in giudicato appaiono idonee ad una efficiente risistemazione del terrapieno di cui si discute.
*****
Da quanto sopra argomentato deriva che l'appello incidentale proposto nel secondo grado di giudizio non può trovare accoglimento, dato che la domanda trova l'ostacolo del giudicato interno.
Sussistono giustificati motivi, dettati dall'esito complessivo del giudizio e dalla soccombenza parziale reciproca, per compensare interamente le spese di lite del primo grado di appello e della fase svoltasi innanzi alla Suprema Corte.
pagina 9 di 10 Viceversa, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- respinge l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata n.103/12 emessa dal Tribunale di Perugia il 20.9.2012;
- respinge ogni altra domanda;
- visto l'art. 92 c.II° cpc dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di appello e del giudizio di cassazione;
visto l'art.91 cpc condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio che liquida in €.6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché versi un ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Perugia, lì 17 dicembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 754/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Edoardo Maglio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Maglio in Perugia, via Caporali n.23, in forza di procura rilasciata su foglio unito all'atto di citazione in riassunzione;
-Attore in riassunzione=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lanfranco Bricca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Pontani n.14, giusta procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione;
-Convenuto in riassunzione=
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Per l'attore in riassunzione come all'atto di citazione in riassunzione;
Per parte convenuta in riassunzione come da note del 15.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.8.2004 conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di Perugia al fine di sentir accertare che il convenuto Parte_1
aveva realizzato alla base della scarpata posta a confine tra le rispettive proprietà un fossato, prima inesistente, che aveva determinato il dissesto della scarpata con conseguente scalzamento del terreno posto sotto la fondazione del manufatto esistente sulla proprietà dell'attore, motivo per cui chiedeva al convenuto la rimozione dell'opera di escavazione, la costruzione di un muro di sostegno in cemento armato e la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a seguito dell'attività illecita, ai sensi degli artt. 2043 cod. civile e 632 cod. penale.
Radicatosi il contraddittorio resisteva alla domanda deducendo che si era Parte_1
limitato ad una mera ripulitura del fosso di scolo campestre preesistente e che era stato l'attore a realizzare un terrapieno, con sovrastante un edificio, in violazione della normativa sulle distanze (art. 873 cod. civile), oltre a convogliare gli scoli del proprio fondo sulla scarpata in violazione dell'art. 913 cod. civile.
In conformità delle deduzioni svolte il convenuto chiedeva la condanna dell'attore a ripristinare l'originario stato dei luoghi -mediante l'arretramento del terrapieno e dei manufatti ivi insistenti- e ad eseguire le opere idonee ad evitare lo scolo dell'acqua ed il movimento franoso del terreno, con condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'attività illecita realizzata.
La causa veniva dapprima sospesa -per consentire la conclusione del procedimento di apposizione di termini pendente dinanzi al Giudice di Pace di Castiglion del Lago- pagina 2 di 10 quindi, una volta riassunta, era istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P.
già svoltosi, la prova testimoniale parzialmente ammessa ed una CT.
Con sentenza n.423/2016 pubblicata il 2.2.2016 il Tribunale di Perugia così statuiva:
- dichiara che la responsabilità della frana oggetto di causa è da attribuire per il 10% al convenuto e per il 90% all'attore ; Parte_1 Controparte_1
- ordina a ciascuna delle due parti di eseguire le opere indicate nella Consulenza
tecnica;
- condanna a pagare a la somma di €.2.121,81 a titolo Parte_1 Controparte_1
di risarcimento dei danni;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo la riforma della Controparte_1
sentenza impugnata laddove non aveva riconosciuto che la responsabilità per la frana era da attribuire “esclusivamente” ai lavori effettuati da e -per l'effetto- Parte_1
sentirlo condannare alla costruzione di un muro in cemento armato fondato su una paratia di pali profondi da posizionarsi lungo la linea di confine catastale, ovvero al pagamento delle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno, con rinnovazione della CT disposta nel primo grado di giudizio, siccome erronea.
Con comparsa di risposta contenente appello incidentale si costituiva in giudizio Pt_1
che concludeva per il rigetto dell'appello principale, poiché inammissibile e/o
[...]
infondato; quindi impugnava la sentenza del Tribunale di Perugia nel capo in cui riconosceva la sua responsabilità per la causazione della frana al 10% -con conseguente statuizione di condanna al risarcimento del danno in pari misura- chiedendo che, di contro, fosse accertata l'assenza di ogni responsabilità a suo carico ed accolta la richiesta pagina 3 di 10 di arretramento a distanza di legge del terrapieno, previa demolizione dei manufatti sopra esistenti.
La Corte istruiva la causa mediante rinnovo della CT e, all'esito del deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica, con sentenza n.805/2019 del 23.12.2019
rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.
Proponeva ricorso per la cassazione di detta pronuncia affidandosi a due Parte_1
motivi: con il primo il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360, primo comma n.4 cpc, perché la Corte di Appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale col quale era stato chiesto l'arretramento dei manufatti realizzati da;
con il secondo il ricorrente lamentava Controparte_1
l'omesso esame di elementi istruttori, con conseguente violazione dell'art. 360, primo comma n.5 cpc.
Con ordinanza n.28094/2023 del 5.10.2023 la seconda sezione civile della Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso -dal momento che la Corte distrettuale aveva omesso ogni motivazione sul tema delle distanze e della richiesta di arretramento dei manufatti realizzati da dichiarava assorbito il secondo e cassava Controparte_1
l'impugnata sentenza rinviando alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 cpc, riassumeva il Parte_1
giudizio innanzi all'intestata Corte e, premesse tutte le pronunce sopra indicate, chiedeva che fosse accertato il mancato rispetto delle distanze legali da parte del Controparte_1
–in ordine alla realizzazione del terrapieno ed ai manufatti sullo stesso insistenti- con conseguente condanna dello stesso ad arretrare fino a distanza di legge le opere realizzate, oltre al pagamento delle spese di lite dei due gradi di appello e di quello di legittimità. pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio deducendo la preclusione del giudicato, nel Controparte_1
senso che la statuizione che ordinava di eseguire le opere indicate dal CT era passata in giudicato e che la richiesta di accoglimento dell'appello incidentale era dunque incompatibile con il giudicato.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva che venisse rigettato Controparte_1
l'appello incidentale proposto da , con rifusione delle spese di giudizio, ivi Parte_1
compresa la fase di legittimità
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5.6.2024 il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per il deposito di conclusioni,
comparse e note di replica a norma dell'art. 352 cpc.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza, svoltasi in forma telematica, del 19.3.2025.
*****
Osserva innanzitutto questo Collegio che l'ordinanza della Corte Suprema n.28094/2023,
pubblicata il 5.10.2023, ha cassato la sentenza dell'intestata Corte d'appello n.805/19 in ragione del fatto che non era stato esaminato “in alcun modo” l'appello incidentale proposto da , non avendo dedicato la sentenza impugnata “un solo cenno Parte_1
al profilo delle distanze”; in buona sostanza il vizio in cui era (è) incorsa la Corte
distrettuale è quello di omessa motivazione in relazione alla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il rispetto delle distanze dal confine del terrapieno e dei manufatti realizzati da . Controparte_1
Tanto premesso il rilievo che si impone è che ogni altra statuizione deve ritenersi coperta dal giudicato, ed il dato non è di poco conto, poiché la domanda di demolizione e/o di arretramento del terrapieno (e del manufatto che vi insiste) è incompatibile con le altre statuizioni -non impugnate- oramai coperte dal giudicato. pagina 5 di 10 Infatti, ripercorrendo gli accadimenti di causa nella loro esatta scansione, si rileva che il giudice di prime cure, dopo aver determinato le responsabilità delle parti nella causazione della frana, ha ordinato alle stesse “di eseguire le opere indicate nella
consulenza tecnica” (cfr. il dispositivo della sentenza n.423/2016 Trib. Perugia).
Orbene, le opere di cui trattasi consistono nella “risistemazione del versante” (All.7 ,
come richiamato a pag.15 dal primo giudice) ed è del tutto ovvio che non si può
consolidare il versante del terrapieno e, allo stesso tempo, demolirlo (o anche solo arretrarlo), dato che le due operazioni sono tra loro inconciliabili.
In altri termini l'ordine di esecuzione delle opere previste dal CT nominato dal
Tribunale di Perugia, contenuto in una statuizione oramai coperta dal giudicato,
costituisce un limite interno del giudicato stesso, che non può essere più posto in discussione.
Ciò non vuol dire che la Corte distrettuale avesse ritenuto l'esame della questione
(dell'arretramento delle opere ritenute abusive) assorbita dal rigetto delle altre domande,
dato che non ne ha fatto minimamente menzione, ma sia la ratio decidendi che il
decisum della statuizione non impugnata -che aveva ordinato a ciascuna delle due parti di eseguire le opere indicate nella Consulenza tecnica- preclude l'esame di una domanda che si pone come pregiudiziale rispetto all'esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di consolidamento del terrapieno.
Ne deriva che l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da risulterebbe del tutto incompatibile con l'ordine del primo giudice -dato Parte_1
ad entrambe le parti- di risistemazione del versante, visto che non è possibile rinforzare la scarpata e, allo stesso tempo, demolirla.
Tanto premesso e considerato che l'ordine “di eseguire le opere indicate nella consulenza tecnica” è divenuto irrevocabile, la domanda di demolizione/arretramento pagina 6 di 10 del terrapieno non può essere accolta, poiché il limite del giudicato è, sotto tale profilo,
invalicabile.
Da tutto quanto argomentato consegue che l'appello incidentale formulato da
[...]
non può trovare accoglimento. Pt_1
*****
In ogni caso osserva questa Corte che la domanda di è parzialmente Parte_1
infondata anche per un motivo di stretto merito.
Risulta per tabulas che con atto registrato il 15.1.2001 (vedi l'allegato n.2 al ricorso per
ATP del 9.12.2003) e avevano proceduto ad una Controparte_1 Parte_1
permuta tra le particelle 535 e 537, nel senso che il primo aveva ceduto al secondo il terreno agricolo censito al Foglio 55, particella 535, del C.T. del Comune di Castiglion
del Lago, e aveva a sua volta ceduto a la particella Parte_1 Controparte_1
distinta al n.537 (già 39/b) del Foglio 55.
Orbene, il terrapieno di cui si discute in parte insiste proprio sulle particelle contrapposte distinte ai numeri 535 e 537 e dagli atti di causa non risulta che, a decorrere dalla permuta citata, sia mutato lo stato dei luoghi, considerando anche che la sommità del terrapieno era stata interessata da opere di rafforzamento nel 1996, dunque prima dell'atto di permuta (vedi la concessione edilizia n.26/96 allegata al n.1 del ricorso per
ATP).
In buona sostanza si duole delle condizioni della particella n.535 - Parte_1
attualmente di sua proprietà- senza considerare che al momento in cui ne era diventato proprietario aveva la stessa consistenza;
d'altronde non può nemmeno lamentarsi che il terrapieno che in parte occupa la particella n.537 invada la n.535, avuto riguardo al fatto che fino all'anno 2000 la particella n.537 era di sua proprietà e, come sopra esposto, non pagina 7 di 10 risulta che siano intervenuti cambiamenti dello stato dei luoghi successivamente alla permuta.
In effetti il motivo per cui era stata avviata la causa ineriva al movimento franoso asseritamente cagionato dall'ampliamento del canale di scolo e non alla presenza del terrapieno, che in fin dei conti era esistente da anni e rispetto al quale i proprietari frontisti non avevano sollevato precedenti eccezioni, data anche l'incertezza in ordine all'estensione delle rispettive proprietà (e in disparte la considerazione che il terrapieno insisteva in parte sulla particella 535, per tutto il confine con la particella n.534, fin dall'atto di permuta, quindi l'aveva acquistato in tali precise condizioni). Parte_1
Riassumendo, non può dolersi dell'avanzamento del terrapieno sulla Parte_1
particella 535, dal momento che lo stato dei luoghi -rispetto al cambiamento di proprietà
della particella 535- non è mutato (ove si eccettui la questione del piccolo smottamento o movimento franoso), e che lo stesso, fino all'anno 2000, era proprietario della particella 537 su cui oggi insiste parte del terrapieno.
Ne deriva che, anche per tale motivo, la domanda non possa trovare accoglimento.
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Ritiene infine questa Corte che sia necessario svolgere una serie di considerazioni inerenti all'oggetto della lite.
Come già rilevato dal CT nominato in prime cure dr. il valore di mercato Per_1
delle particelle di terreno agricolo appartenenti alle parti in causa è assai limitato, dato che oscillerebbe tra i 10-20 euro al metro quadrato, con una valutazione che, in verità,
appare anche troppo generosa, tenuto conto che l'area oggetto di lite è costituita da una scarpata situata in aperta campagna (comunque vedi la risposta al quesito “g”
dell'elaborato del 10.4.13).
pagina 8 di 10 Nella Relazione del 14.6.2018 il CT nominato in grado d'appello dr. rilevava, Per_2
raffrontando lo stato dei luoghi con le foto scattate dai precedenti CT (il dr. CP_2
nominato in sede di ATP, ed il dr. nominato nel giudizio di primo grado), che Per_1
nel corso degli anni non si sono verificate “variazioni significative” (cfr. pag.12), quindi il modesto movimento franoso che aveva interessato le rispettive particelle poste a confine si era arrestato.
Inoltre non è superfluo osservare che nell'area in questione non sono presenti “fenomeni
di instabilità gravitativa profonda”, come evidenziato dalla cartografia ufficiale (cfr.
pag.11 della “Relazione geologica” del dr. , sicché i fenomeni franosi denunciati Per_2
dall'attore sono superficiali ed agevolmente contenibili con gli Controparte_1
interventi ordinati dal primo giudice.
In definitiva, la modestia degli accadimenti, in uno col fatto che si tratta di eventi risalenti al 2003, non paiono giustificare il protrarsi di una lite che è già stata segnata dall'enorme impiego di risorse processuali, e in disparte la considerazione che le statuizioni ormai passate in giudicato appaiono idonee ad una efficiente risistemazione del terrapieno di cui si discute.
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Da quanto sopra argomentato deriva che l'appello incidentale proposto nel secondo grado di giudizio non può trovare accoglimento, dato che la domanda trova l'ostacolo del giudicato interno.
Sussistono giustificati motivi, dettati dall'esito complessivo del giudizio e dalla soccombenza parziale reciproca, per compensare interamente le spese di lite del primo grado di appello e della fase svoltasi innanzi alla Suprema Corte.
pagina 9 di 10 Viceversa, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede:
- respinge l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata n.103/12 emessa dal Tribunale di Perugia il 20.9.2012;
- respinge ogni altra domanda;
- visto l'art. 92 c.II° cpc dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di appello e del giudizio di cassazione;
visto l'art.91 cpc condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio che liquida in €.6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché versi un ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Perugia, lì 17 dicembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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