Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1223
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione protratta per sei mesi

    Il Tribunale ha rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, innanzi al presidente del Tribunale di NA nella procedura di separazione consensuale RG.N. 851/2023, omologata con decreto del 09/03/2023.

  • Accolto
    Esclusione ricostituzione comunione materiale e spirituale

    Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Accordo sull'assegnazione della proprietà esclusiva alla moglie

    L'immobile verrà assegnato in proprietà piena ed esclusiva, per espressa volontà ex art. 1376 c.c. dei coniugi, alla moglie, SI.ra , nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, completa di tutti gli arredi e complementi che la compongono. Il SI. NA NT si impegna a cedere e trasferire alla sig.ra , la quota pari a 50/100 della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sopra descritto, rinunciando all'ipoteca legale sul predetto bene, e ciò solo nel caso in cui la sig.ra otterrà l'accollo del mutuo e quindi la banca libererà il sig. NT dalla intestazione del mutuo stesso. La sig.ra a fronte di tale cessione, si accolla il residuo mutuo fondiario, contratto con l'istituto di credito CP_1, tenendo indenne e comunque manlevando il sig. NT da qualsiasi obbligazione discendente e dipendente da tale titolo.

  • Accolto
    Affido condiviso e collocamento presso la madre

    I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi delle minori, con collocamento presso la madre e l'abitazione della stessa in Castelnuovo Rangone (MO), Via della Chiesa n. 48, presso cui verrà fissata la loro residenza anagrafica; le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli.

  • Accolto
    Contributo mensile per mantenimento figli

    Il sig. NA NT, in ragione della volontà di gestire congiuntamente alla sig.ra i figli, si impegna a corrispondere alla medesima una somma mensile complessiva pari ad € 305,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, importo già rivalutato, in via anticipata il giorno 20 (venti) di ogni mese, con decorrenza dal mese di Giugno 2025, e verrà rivalutata ogni anno in proporzione alle variazioni del costo della vita per operai ed impiegati accertate dalla ISTAT nell'anno precedente, avendo come base di riferimento il mese di Giugno 2025.

  • Accolto
    Suddivisione spese straordinarie

    I coniugi precisano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere nella misura del 60% a carico del sig. NA NT e del 40% a carico della sig.ra , secondo anche quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di NA.

  • Rigettato
    Autosufficienza economica dei coniugi

    Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano espressamente di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1223
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1223
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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