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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3943/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL RA
AT ON, C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUGLI C.F._2
MANUELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
20/10/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 12 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c,
innanzi al presidente del Tribunale di NA nella procedura di separazione consensuale RG.N. 851/2023, omologata con decreto del 09/03/2023 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ L'immobile costituente la casa coniugale, acquistato con quote pari a 50/100 ciascuno tra i coniugi, in forza dell'atto pubblico stipulato in data 06 Maggio 2009 con atto a ministero Notaio rep. N° 4298 raccolta n° 3262, Registrato in Persona_1
NA (doc. 3) è costituito da una porzione di fabbricato identificato al NCEU del
Comune di Castelnuovo Rangone comprendente:
pagina 2 di 12 - appartamento al primo piano composto da ingresso, pranzo soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, disimpegno e balcone, (foglio 4, map. 391, sub. 17, Via Damiano
Chiesa n. 48/1, p.1, int. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 5, RC Euro 387,34);
- autorimessa pertinenziale al piano terra, tra i confini area cortiliva comune, atrio di ingresso comune (foglio 4, map. 391, sub. 10, Via Damiano Chiesa n. 48/B, p.T, cat. C/6,
cl. 7, mq. 27, RC Euro 75,30);
A fronte dell'acquisto del predetto immobile, veniva acceso mutuo press - CP_1
filiale di Maranello - in data 06/05/2009 per l'importo di € 110.000,00, il cui residuo, alla data del 15/08/2025, ammonta ad Euro 65.232,06, per il quale risulta esservi ipoteca iscritta sull'immobile adibito a casa coniugale (doc. 4);
Tale immobile verrà assegnato in proprietà piena ed esclusiva, per espressa volontà ex art. 1376 c.c. dei coniugi, alla moglie, SI.ra , nello stato di fatto e di Parte_1
diritto in cui attualmente si trova, completa di tutti gli arredi e complementi che la compongono.
Il SI. NT NA, C.F , nato a [...] il [...] e C.F._2
residente in [...], per l'effetto di tale pattuizione si impegna a cedere e trasferire alla sig.ra , C.F. , Parte_1 C.F._1
nata NA (MO) il 30/01/1984 e residente in [...], Via Della
Chiesa n. 48/1, che accetta, la quota pari a 50/100 della piena ed esclusiva proprietà
dell'immobile sopra descritto, rinunciando all'ipoteca legale sul predetto bene, e ciò solo nel caso in cui la sig.ra otterrà l'accollo del mutuo e quindi la banca libererà il Parte_1
sig. NT dalla intestazione del mutuo stesso. Si precisa che tale cessione e trasferimento viene effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e che esso è
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
pagina 3 di 12 Si precisa che la sig.ra a fronte di tale cessione, si accolla il residuo mutuo Parte_1
fondiario, contratto con l'istituto di credito mutuo presso - filiale di CP_1
Maranello - in data 06/05/2009 per l'importo di € 110.000,00, il cui residuo, alla data del
15/05/2025, ammontante ad oggi, ad Euro 66.194,08, tenendo indenne e comunque manlevando il SI. NT da qualsiasi obbligazione discendente e dipendente da tale titolo.
Per effetto di tale cessione, la sig.r diventerà proprietaria per l'intero Parte_1
della porzione immobiliare in questione, a fronte del pagamento della somma complessiva di € 72.000,00, che verranno corrisposti in favore del sig. NT, alle seguenti condizioni:
- € 10.000,00 (diecimila/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare all'atto del deposito del presente ricorso per divorzio congiunto;
- a far data dal 15/06/2025 accollo unilaterale da parte della sig.ra dell'importo Parte_1
intero delle rate di mutuo a scadere sino al rogito definitivo (comprensivo della quota del
50% del sig. NA NT in tali mesi da considerarsi ai fini dell'importo complessivo della somma riconosciuta ed erogata dalla sig.r ); Parte_1
- saldo del residuo importo riconosciuto in favore del sig. NT - di cui al debito iniziale di € 72.000,00 - detratto il predetto acconto di € 10.0000,00, nonché il 50% delle rate di muto versate dalla sig.ra nei mesi decorrenti dal 15/06/2025 al rogito Parte_1
definitivo, impegnandosi quest'ultima a richiedere il relativo conteggio in tempo utile per la stipula dell'atto pubblico;
Le parti concordano quanto segue con riferimento all'atto di cessione di proprietà
dell'immobile:
pagina 4 di 12 a. Il presente ricorso viene depositato avendo l'istituto confermato che libererà il CP_1
sig. NA NT da ogni obbligo derivante dal mutuo ipotecario sulla casa coniugale contestualmente al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile gravato, atto con il quale l'acquirente signor andrà ad accollarsi l'intero residuo del mutuo Parte_1
stesso, per cui la cessione della quota è subordinata alla liberazione dalla garanzia ipotecaria residua (doc. 5).
b. L'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato entro 30 giorni, dalla comunicazione della sentenza di divorzio, presso Notaio indicato dalla SI.ra , con contestuale Parte_1
liberatoria da parte della Banca mutuante del sig. NT da ogni obbligo inerente alla garanzia ipotecaria residua;
c. Avendone diritto, i coniugi chiederanno di fruire delle esenzioni fiscali ex l.74/87 e di ogni eventuale beneficio connesso al trasferimento, in quanto rientrante nell'accordo di divorzio;
d. Il possesso, ad ogni conseguente effetto attivo e passivo a favore ed a carico della parte acquirente, è dato a decorrere dalla data di stipula del rogito.
e. L'immobile promesso sarà trasferito, nella suddetta quota, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto all'acquirente, con ogni annesso, connesso, accesso,
recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi, infissi, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con le servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti, in particolare con i patti ed i limiti convenuti o richiamati nel sopra citato titolo di provenienza.
f. La sig.ra per parte propria, a definizione di ogni rapporto di natura Parte_1
economico-patrimoniale derivante dal matrimonio, a far data dal 15/06/2025 si è accollata unilateralmente il residuo debito per il mutuo ipotecario contratto dai coniugi con la facendosi perciò carico integralmente di tutte le rate a scadere. CP_1
pagina 5 di 12 g. I mobili costituenti l'arredo del domicilio coniugale verranno assegnati in proprietà
esclusiva alla moglie;
h. Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile in favore della SI.ra e Parte_1
per l'accollo del mutuo a carico della SI.ra saranno interamente a carico di Parte_1
quest'ultima;
i. Il signor NT dichiara di rinunciare ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale nascente dal presente atto, esonerando da ogni responsabilità il Conservatore dei Registri
Immobiliari, subordinatamente alla liberatoria da parte della Banca mutuante del sig.
NT da ogni obbligo inerente alla garanzia ipotecaria residua;
Le parti si riportano alle altre condizioni di cui alla separazione che rimangono invariate;
Il conto corrente cointestato n. 0028/000001848862 acceso press rimarrà CP_1
attivo per far confluire le somme del mutuo suddetto e il sig. NT si impegna a variare l'intestazione del conto corrente che sarà pertanto ad unica intestazione della sig.
, impegnandosi pertanto a sostenere le relative spese di tale operazione;
Parte_1
Le parti dichiarano di aver suddiviso al 50% le somme di cui al buono fruttifero postale intestato ad ( tipologia BFP 4x4) di Euro 10.000,00 (oltre interessi) Parte_1
addebitato sul libretto di risparmio postale n. 000040105745;
I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori in modo che la Per_2 Per_3
responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi delle minori, con collocamento presso la madre e l'abitazione della stessa in Castelnuovo Rangone (MO), Via della Chiesa n. 48, presso cui verrà fissata la loro residenza anagrafica;
le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo,
tenuto conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli;
pagina 6 di 12 Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo in merito alla co-gestione dei figli prevedendo alternanza settimanale presso l'abitazione del padre e della madre come di seguito indicato:
a) dal lunedì mattina sino al mercoledì mattina (con relativo pernottamento) presso l'abitazione materna con gestione diretta dei figli da parte della madre stessa;
dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina (con relativo pernottamento) presso l'abitazione paterna con gestione diretta dei figli da parte del padre;
un week end a fine settimana dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera prima di cena, riaccompagnando i figli presso il genitore che si occuperà di gestirli per la settimana successiva;
b) durante le vacanze di Natale, i genitori concorderanno la preferenza dei giorni da alternarsi tra i genitori, sia per le festività natalizie (giorni 24, 25 e 26) che di Capodanno
(31 e 1) ad anni alterni, dandosi comunicazione del giorno prescelto entro la fine del mese di novembre, compatibilmente con le esigenze dei figli;
c) Per le vacanze estive, da intendersi dalla fine dell'anno scolastico e sino al nuovo inizio,
i genitori si alterneranno per un periodo di 15 giorni ciascuno, dandosi comunicazione delle settimane prescelte, anche non consecutive, entro la fine del mese di aprile;
la settimana di ferragosto sarà trascorsa dai figli con il padre e la madre ad anni alterni;
d) I genitori concordano che le festività extra infrasettimanali calendarizzate verranno tra di loro alternate previo tempestivo accordo tra i medesimi;
qualora per motivi inerenti le esigenze dei figli (ad esempio malattia o causa di forza maggiore) non sia possibile per il padre o la madre trascorrere il weeekend o i giorni assegnati, in base all'organizzazione dei minori e le esigenze dei genitori, si impegnano reciprocamente a far recuperare tali periodi di tempo non goduti;
pagina 7 di 12 Le modalità di visita su indicate dovranno essere esercitate nel pieno rispetto degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, ricreativi, sportivi e formativi di e Per_2
, concordando comunque con l'altro genitore ogni modalità nell'esercizio di tale Per_3
diritto.
Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé i figli, potrà esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana.
Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi per iscritto il domicilio ed il recapito dei minori relativo al luogo di villeggiatura;
inoltre durante il periodo di vacanza ciascun genitore si impegna a far raggiungere telefonicamente i figli dall'altro genitore;
eventuali viaggi all'estero dei minori dovranno essere oggetto di espresso accordo tra i genitori;
Qualora uno dei coniugi intenda portare i figli all'estero sarà necessario il consenso dell'altro genitore circa la meta di destinazione e la situazione igienica / sanitaria / politica e di sicurezza sociale del paese visitato e della singola località;
Entrambi i genitori autorizzano l'altro genitore a espatriare con i figli fatto salvo quanto previsto al punto precedente;
Entrambi i genitori, qualora intraprendano o abbiano intrapreso relazioni affettive, si impegnano a far frequentare o introdurre l'ingresso in casa alla presenza dei minori solo allorquando la relazione avrà assunto un minimum di stabilità, e non si configuri come una mera relazione occasionale o una conoscenza superficiale, al fine di evitare ai minori di affezionarsi inutilmente a persone che in seguito non rivedrà e subire traumi emotivi;
pagina 8 di 12 Il sig. NA NT, in ragione della volontà di gestire congiuntamente alla sig.ra Parte_1
i figli, si impegna a corrispondere alla medesima una somma mensile
[...]
complessiva pari ad € 305,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, importo già rivalutato, in via anticipata il giorno 20 (venti) di ogni mese, con decorrenza dal mese di Giugno 2025, e verrà rivalutata ogni anno in proporzione alle variazioni del costo della vita per operai ed impiegati accertate dalla ISTAT nell'anno precedente, avendo come base di riferimento il mese di Giugno 2025. Tale somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie al seguente IBAN:
[...];
I coniugi precisano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere nella misura del 60% a carico del sig. NA NT e del 40% a carico della sig.ra , secondo anche quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Parte_1
NA:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese di trasporto pubblico, e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche relative a masters e/o corsi di studio/specializzazione, anche all'estero, imposte da istituti privati;
b) corsi di studio/specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 9 di 12 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, lingua, attività artistica, informatica;
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, iscrizione a palestre e/o centri sportivi, partecipazione a gare e tornei sportivi, abbigliamento sportivo;
c) spese di custodia (baby sitter); d) viaggi anche di istruzione anche all'estero; e) spese per feste di compleanno, attività di svago e paghetta settimanale;
f) spese per acquisto pc, tablets, attrezzature elettroniche, futuri mezzi di locomozione;
g) telefono cellulare, ricariche telefoniche;
h) spese per il conseguimento della patente di guida, spese di bollo, assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari e farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, d) cure non convenzionali, e) farmaci particolari.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altra in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, etc) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha pagina 10 di 12 fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
L'assegno unico per i figli verrà integralmente percepito dalla sig.r ; Parte_1
I figli sono a carico fiscalmente delle parti al 50%;
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano espressamente di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
I coniugi saranno liberi di variare il domicilio e la residenza dandosene comunicazione scritta e si prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio di passaporto e carta d'identità
valida per l'espatrio per loro e i figli;
Le spese legali del presente procedimento verranno sostenute dai coniugi in parti uguali,
mentre le spese vive verranno corrisposte integralmente dal sig. NT, quale compensazione con l'importo arretrato della rivalutazione Istat sul mantenimento dovuto da Aprile 2024 ad oggi. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
EL AN il 23/05/2010 fra nata a Parte_1
EN (MO) il 30/01/1984 e ON AT nato a [...] il
06/12/1979 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL AN
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 5 Parte II Serie A
pagina 11 di 12 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3943/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL RA
AT ON, C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUGLI C.F._2
MANUELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
20/10/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 12 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c,
innanzi al presidente del Tribunale di NA nella procedura di separazione consensuale RG.N. 851/2023, omologata con decreto del 09/03/2023 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ L'immobile costituente la casa coniugale, acquistato con quote pari a 50/100 ciascuno tra i coniugi, in forza dell'atto pubblico stipulato in data 06 Maggio 2009 con atto a ministero Notaio rep. N° 4298 raccolta n° 3262, Registrato in Persona_1
NA (doc. 3) è costituito da una porzione di fabbricato identificato al NCEU del
Comune di Castelnuovo Rangone comprendente:
pagina 2 di 12 - appartamento al primo piano composto da ingresso, pranzo soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, disimpegno e balcone, (foglio 4, map. 391, sub. 17, Via Damiano
Chiesa n. 48/1, p.1, int. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 5, RC Euro 387,34);
- autorimessa pertinenziale al piano terra, tra i confini area cortiliva comune, atrio di ingresso comune (foglio 4, map. 391, sub. 10, Via Damiano Chiesa n. 48/B, p.T, cat. C/6,
cl. 7, mq. 27, RC Euro 75,30);
A fronte dell'acquisto del predetto immobile, veniva acceso mutuo press - CP_1
filiale di Maranello - in data 06/05/2009 per l'importo di € 110.000,00, il cui residuo, alla data del 15/08/2025, ammonta ad Euro 65.232,06, per il quale risulta esservi ipoteca iscritta sull'immobile adibito a casa coniugale (doc. 4);
Tale immobile verrà assegnato in proprietà piena ed esclusiva, per espressa volontà ex art. 1376 c.c. dei coniugi, alla moglie, SI.ra , nello stato di fatto e di Parte_1
diritto in cui attualmente si trova, completa di tutti gli arredi e complementi che la compongono.
Il SI. NT NA, C.F , nato a [...] il [...] e C.F._2
residente in [...], per l'effetto di tale pattuizione si impegna a cedere e trasferire alla sig.ra , C.F. , Parte_1 C.F._1
nata NA (MO) il 30/01/1984 e residente in [...], Via Della
Chiesa n. 48/1, che accetta, la quota pari a 50/100 della piena ed esclusiva proprietà
dell'immobile sopra descritto, rinunciando all'ipoteca legale sul predetto bene, e ciò solo nel caso in cui la sig.ra otterrà l'accollo del mutuo e quindi la banca libererà il Parte_1
sig. NT dalla intestazione del mutuo stesso. Si precisa che tale cessione e trasferimento viene effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e che esso è
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
pagina 3 di 12 Si precisa che la sig.ra a fronte di tale cessione, si accolla il residuo mutuo Parte_1
fondiario, contratto con l'istituto di credito mutuo presso - filiale di CP_1
Maranello - in data 06/05/2009 per l'importo di € 110.000,00, il cui residuo, alla data del
15/05/2025, ammontante ad oggi, ad Euro 66.194,08, tenendo indenne e comunque manlevando il SI. NT da qualsiasi obbligazione discendente e dipendente da tale titolo.
Per effetto di tale cessione, la sig.r diventerà proprietaria per l'intero Parte_1
della porzione immobiliare in questione, a fronte del pagamento della somma complessiva di € 72.000,00, che verranno corrisposti in favore del sig. NT, alle seguenti condizioni:
- € 10.000,00 (diecimila/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare all'atto del deposito del presente ricorso per divorzio congiunto;
- a far data dal 15/06/2025 accollo unilaterale da parte della sig.ra dell'importo Parte_1
intero delle rate di mutuo a scadere sino al rogito definitivo (comprensivo della quota del
50% del sig. NA NT in tali mesi da considerarsi ai fini dell'importo complessivo della somma riconosciuta ed erogata dalla sig.r ); Parte_1
- saldo del residuo importo riconosciuto in favore del sig. NT - di cui al debito iniziale di € 72.000,00 - detratto il predetto acconto di € 10.0000,00, nonché il 50% delle rate di muto versate dalla sig.ra nei mesi decorrenti dal 15/06/2025 al rogito Parte_1
definitivo, impegnandosi quest'ultima a richiedere il relativo conteggio in tempo utile per la stipula dell'atto pubblico;
Le parti concordano quanto segue con riferimento all'atto di cessione di proprietà
dell'immobile:
pagina 4 di 12 a. Il presente ricorso viene depositato avendo l'istituto confermato che libererà il CP_1
sig. NA NT da ogni obbligo derivante dal mutuo ipotecario sulla casa coniugale contestualmente al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile gravato, atto con il quale l'acquirente signor andrà ad accollarsi l'intero residuo del mutuo Parte_1
stesso, per cui la cessione della quota è subordinata alla liberazione dalla garanzia ipotecaria residua (doc. 5).
b. L'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato entro 30 giorni, dalla comunicazione della sentenza di divorzio, presso Notaio indicato dalla SI.ra , con contestuale Parte_1
liberatoria da parte della Banca mutuante del sig. NT da ogni obbligo inerente alla garanzia ipotecaria residua;
c. Avendone diritto, i coniugi chiederanno di fruire delle esenzioni fiscali ex l.74/87 e di ogni eventuale beneficio connesso al trasferimento, in quanto rientrante nell'accordo di divorzio;
d. Il possesso, ad ogni conseguente effetto attivo e passivo a favore ed a carico della parte acquirente, è dato a decorrere dalla data di stipula del rogito.
e. L'immobile promesso sarà trasferito, nella suddetta quota, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto all'acquirente, con ogni annesso, connesso, accesso,
recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi, infissi, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con le servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti, in particolare con i patti ed i limiti convenuti o richiamati nel sopra citato titolo di provenienza.
f. La sig.ra per parte propria, a definizione di ogni rapporto di natura Parte_1
economico-patrimoniale derivante dal matrimonio, a far data dal 15/06/2025 si è accollata unilateralmente il residuo debito per il mutuo ipotecario contratto dai coniugi con la facendosi perciò carico integralmente di tutte le rate a scadere. CP_1
pagina 5 di 12 g. I mobili costituenti l'arredo del domicilio coniugale verranno assegnati in proprietà
esclusiva alla moglie;
h. Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile in favore della SI.ra e Parte_1
per l'accollo del mutuo a carico della SI.ra saranno interamente a carico di Parte_1
quest'ultima;
i. Il signor NT dichiara di rinunciare ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale nascente dal presente atto, esonerando da ogni responsabilità il Conservatore dei Registri
Immobiliari, subordinatamente alla liberatoria da parte della Banca mutuante del sig.
NT da ogni obbligo inerente alla garanzia ipotecaria residua;
Le parti si riportano alle altre condizioni di cui alla separazione che rimangono invariate;
Il conto corrente cointestato n. 0028/000001848862 acceso press rimarrà CP_1
attivo per far confluire le somme del mutuo suddetto e il sig. NT si impegna a variare l'intestazione del conto corrente che sarà pertanto ad unica intestazione della sig.
, impegnandosi pertanto a sostenere le relative spese di tale operazione;
Parte_1
Le parti dichiarano di aver suddiviso al 50% le somme di cui al buono fruttifero postale intestato ad ( tipologia BFP 4x4) di Euro 10.000,00 (oltre interessi) Parte_1
addebitato sul libretto di risparmio postale n. 000040105745;
I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori in modo che la Per_2 Per_3
responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi delle minori, con collocamento presso la madre e l'abitazione della stessa in Castelnuovo Rangone (MO), Via della Chiesa n. 48, presso cui verrà fissata la loro residenza anagrafica;
le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo,
tenuto conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli;
pagina 6 di 12 Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo in merito alla co-gestione dei figli prevedendo alternanza settimanale presso l'abitazione del padre e della madre come di seguito indicato:
a) dal lunedì mattina sino al mercoledì mattina (con relativo pernottamento) presso l'abitazione materna con gestione diretta dei figli da parte della madre stessa;
dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina (con relativo pernottamento) presso l'abitazione paterna con gestione diretta dei figli da parte del padre;
un week end a fine settimana dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera prima di cena, riaccompagnando i figli presso il genitore che si occuperà di gestirli per la settimana successiva;
b) durante le vacanze di Natale, i genitori concorderanno la preferenza dei giorni da alternarsi tra i genitori, sia per le festività natalizie (giorni 24, 25 e 26) che di Capodanno
(31 e 1) ad anni alterni, dandosi comunicazione del giorno prescelto entro la fine del mese di novembre, compatibilmente con le esigenze dei figli;
c) Per le vacanze estive, da intendersi dalla fine dell'anno scolastico e sino al nuovo inizio,
i genitori si alterneranno per un periodo di 15 giorni ciascuno, dandosi comunicazione delle settimane prescelte, anche non consecutive, entro la fine del mese di aprile;
la settimana di ferragosto sarà trascorsa dai figli con il padre e la madre ad anni alterni;
d) I genitori concordano che le festività extra infrasettimanali calendarizzate verranno tra di loro alternate previo tempestivo accordo tra i medesimi;
qualora per motivi inerenti le esigenze dei figli (ad esempio malattia o causa di forza maggiore) non sia possibile per il padre o la madre trascorrere il weeekend o i giorni assegnati, in base all'organizzazione dei minori e le esigenze dei genitori, si impegnano reciprocamente a far recuperare tali periodi di tempo non goduti;
pagina 7 di 12 Le modalità di visita su indicate dovranno essere esercitate nel pieno rispetto degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, ricreativi, sportivi e formativi di e Per_2
, concordando comunque con l'altro genitore ogni modalità nell'esercizio di tale Per_3
diritto.
Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé i figli, potrà esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana.
Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi per iscritto il domicilio ed il recapito dei minori relativo al luogo di villeggiatura;
inoltre durante il periodo di vacanza ciascun genitore si impegna a far raggiungere telefonicamente i figli dall'altro genitore;
eventuali viaggi all'estero dei minori dovranno essere oggetto di espresso accordo tra i genitori;
Qualora uno dei coniugi intenda portare i figli all'estero sarà necessario il consenso dell'altro genitore circa la meta di destinazione e la situazione igienica / sanitaria / politica e di sicurezza sociale del paese visitato e della singola località;
Entrambi i genitori autorizzano l'altro genitore a espatriare con i figli fatto salvo quanto previsto al punto precedente;
Entrambi i genitori, qualora intraprendano o abbiano intrapreso relazioni affettive, si impegnano a far frequentare o introdurre l'ingresso in casa alla presenza dei minori solo allorquando la relazione avrà assunto un minimum di stabilità, e non si configuri come una mera relazione occasionale o una conoscenza superficiale, al fine di evitare ai minori di affezionarsi inutilmente a persone che in seguito non rivedrà e subire traumi emotivi;
pagina 8 di 12 Il sig. NA NT, in ragione della volontà di gestire congiuntamente alla sig.ra Parte_1
i figli, si impegna a corrispondere alla medesima una somma mensile
[...]
complessiva pari ad € 305,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, importo già rivalutato, in via anticipata il giorno 20 (venti) di ogni mese, con decorrenza dal mese di Giugno 2025, e verrà rivalutata ogni anno in proporzione alle variazioni del costo della vita per operai ed impiegati accertate dalla ISTAT nell'anno precedente, avendo come base di riferimento il mese di Giugno 2025. Tale somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie al seguente IBAN:
[...];
I coniugi precisano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere nella misura del 60% a carico del sig. NA NT e del 40% a carico della sig.ra , secondo anche quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Parte_1
NA:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese di trasporto pubblico, e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche relative a masters e/o corsi di studio/specializzazione, anche all'estero, imposte da istituti privati;
b) corsi di studio/specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 9 di 12 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, lingua, attività artistica, informatica;
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, iscrizione a palestre e/o centri sportivi, partecipazione a gare e tornei sportivi, abbigliamento sportivo;
c) spese di custodia (baby sitter); d) viaggi anche di istruzione anche all'estero; e) spese per feste di compleanno, attività di svago e paghetta settimanale;
f) spese per acquisto pc, tablets, attrezzature elettroniche, futuri mezzi di locomozione;
g) telefono cellulare, ricariche telefoniche;
h) spese per il conseguimento della patente di guida, spese di bollo, assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari e farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, d) cure non convenzionali, e) farmaci particolari.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altra in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, etc) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha pagina 10 di 12 fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
L'assegno unico per i figli verrà integralmente percepito dalla sig.r ; Parte_1
I figli sono a carico fiscalmente delle parti al 50%;
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano espressamente di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
I coniugi saranno liberi di variare il domicilio e la residenza dandosene comunicazione scritta e si prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio di passaporto e carta d'identità
valida per l'espatrio per loro e i figli;
Le spese legali del presente procedimento verranno sostenute dai coniugi in parti uguali,
mentre le spese vive verranno corrisposte integralmente dal sig. NT, quale compensazione con l'importo arretrato della rivalutazione Istat sul mantenimento dovuto da Aprile 2024 ad oggi. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
EL AN il 23/05/2010 fra nata a Parte_1
EN (MO) il 30/01/1984 e ON AT nato a [...] il
06/12/1979 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL AN
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 5 Parte II Serie A
pagina 11 di 12 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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