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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906/2025 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
, nata a [...], il [...], codice Parte_1 fiscale elettivamente domiciliata in Gela, via Parioli n. 56, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Stefania Valente, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
contro
:
nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
, e ivi elettivamente domiciliato, in via Malta n.73/d, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato Giorgio Cannata, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza di comparizione del giorno 30 ottobre 2025, le parti hanno precisato, congiuntamente, le conclusioni, come da verbale in atti, e il giudice delegato ha rimesso la causa in decisione;
il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 19.06.2025, Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti di esponendo: di avere contratto
[...] Parte_2 matrimonio concordatario con il predetto, a Caltanissetta, il giorno 09.10.2009, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 248, parte II, serie A, anno 2009; che dall'unione sono nati due figli, (il 10.11.2011) ed (il giorno 07.07.2015); che, Per_1 Per_2 con sentenza n. 180/2024 del 19.02.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Caltanissetta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, successivamente, non vi è stata riconciliazione.
Ha concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché: “Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori…; collocare i due figli, ed , presso la mamma…; Per_2 Per_1 Per_2 stabilire che possa vedere ed intrattenersi con i due figli quando vorrà, in Parte_2 accordo con la ricorrente e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori nonché nel rispetto della loro volontà…; stabilire a carico di il contributo al Parte_2 mantenimento dei due figli nella somma mensile di € 600,00, e cioè € 300,00 per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat/Foi…; stabilire, altresì, che Parte_2 sia onerato del 50% delle spese straordinarie…; Stabilire che l'assegno unico universale per i due figli sia percepito per l'intero da;
Stabilire che i coniugi possano Parte_3 richiedere i documenti validi per l'espatrio includendovi i figli nel caso desiderino fare una vacanza all'estero con i bambini;
Con vittoria di spese e compensi” (cfr. pagg. 17-18 del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del giorno 28.10.2025, sono comparsi la ricorrente, con il relativo difensore, e personalmente, rappresentando che, Parte_2 successivamente alla notificazione del ricorso, è stato raggiunto un accordo tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio;
indi, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, è stato disposto un rinvio del procedimento, al fine di consentire la costituzione ex art. 473 bis.16 c.p.c. del resistente.
Con comparsa di risposta depositata in pari data 28.10.2025, si è, quindi, costituito in giudizio chiedendo la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui all'accordo già Parte_2 depositato dalla ricorrente in data 24.10.2025.
Alla successiva udienza del 30.10.2025, i difensori hanno rappresentato l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e hanno domandato, concordemente, la pronuncia della
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo depositato dalla ricorrente in data Parte_2
24.10.2025, che di seguito si trascrivono:
“2) Conferma dell'affidamento condiviso dei due figli minori, e , ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con stabile domiciliazione degli stessi presso la mamma nell'abitazione di viale della
Regione n. 42/G in Caltanissetta, o in altro diverso domicilio che Parte_1 sceglierà in futuro;
3) Nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale di Parte_4 perché è stata riconsegnata ai legittimi proprietari (genitori della ricorrente) e quindi non più esistente;
4) Diritto di Amico di vedere ed intrattenersi con i due figli quando vorrà, in accordo Parte_2 con la ricorrente e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori nonché nel rispetto della loro volontà.
Stante il suo attuale domicilio a Pescara, dove lavora e quindi l'impossibilità di vedere e tenere
i figli durante la settimana, il padre potrà trascorrere con i figli, nel rispetto delle loro esigenze
e della loro volontà, e con obbligo di comunicare alla madre almeno una settimana prima eventuali variazioni, un intero fine settimana, in maniera alternata, dal venerdì alle ore 7.45 accompagnando i figli a scuola, sino alle ore 20.00 della domenica. Durante le vacanze natalizie per una settimana consecutiva in modo che i figli trascorrano con il padre un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo quello del Capodanno, e così di seguito.
Durante le vacanze Pasquali per cinque giorni consecutivi in modo che trascorrano con il padre un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo e così di seguito. Durante le vacanze estive per tre settimane consecutive da concordarsi tra i genitori entro il giorno 15 maggio di ogni anno, nonché il giorno del compleanno paterno e quello della Festa del Papà
(si veda piano genitoriale – doc. 26 allegato al ricorso).
Stesso diritto di trascorrere il periodo di vacanze estive con i due figli è riconosciuto a
[...]
, la quale comunicherà il periodo scelto e la durata della vacanza entro Parte_1 il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno. Durante questi più lunghi periodi di permanenza di ed con l'uno o l'altro genitore, saranno garantiti almeno due contatti telefonici Per_1 Per_2 giornalieri (anche tramite videochiamate) tra i minori ed il genitore che in quel periodo non si trova con loro;
5) Esercizio del diritto congiunto della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione demandate al genitore collocatario della prole;
3 6) si obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei due Parte_2 figli, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat/Foi, entro il giorno cinque di ogni mese, versandola in via indiretta sul c/c intestato
a ; Parte_1
7) si obbliga altresì al versamento delle spese straordinarie per i due figli, Parte_2 previamente concordate tra i coniugi, nella misura del 50%, intendendosi per spese straordinarie quelle stabilite nel protocollo stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di
Caltanissetta e la Presidenza del Tribunale in data 16.10.2018 e quelle che sono attualmente in essere così come comunicate al coniuge da;
Parte_1
8) L'assegno umico universale erogato dall'INPS per i due figli, sarà interamente percepito da
quale genitore domiciliatario dei due figli minori;
Parte_1
9) e rimangono fiscalmente e in via esclusiva a carico di CP_1 CP_2 [...]
, la quale potrà scaricare in via esclusiva tutte le spese sostenute per i Parte_1 due figli;
10) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio, sia propri che per entrambi i figli;
11) e rinunziano a qualsiasi forma di Parte_1 Parte_2 mantenimento l'uno nei confronti dell'altra essendo entrambi economicamente indipendenti, sia oggi che per il futuro;
12) Entrambi i coniugi si obbligano a rispettare le superiori condizioni e, relativamente a quelle di diritto di visita e di intrattenimento con i figli, i genitori potranno anche prendere accordi diversi tra loro in base ad esigenza sopravvenute e sempre nel rispetto della volontà e degli impegni dei due figli:
13) Spese compensate tra le parti”.
Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione, previo parere del pubblico ministero.
Il pubblico ministero interveniente ha espresso parere favorevole.
2. Così esposti i fatti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
Ed invero, con sentenza n. 180/2024 del 19.02.2024, passata in giudicato, il Tribunale di
Caltanissetta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (cfr. sentenza di separazione in atti) ed è pacifica la protrazione ininterrotta di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine annuale dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. D'altra parte, il tempo trascorso consente altresì di ritenere che la
4 comunione di vita spirituale e materiale tra le parti sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostruita.
Ancora, le condizioni concordate, come sopra riportate, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, rispondenti all'interesse dei figli minori, in quanto idonee a garantire l'accesso a un'effettiva bigenitorialità
e, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e a Caltanissetta, il giorno 09.10.2009, trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del predetto comune al n. 248, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni di cui al sopra riportato accordo tra le parti.
3. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse concordemente richiesto.
All'Ufficiale di Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 906/2025 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a Caltanissetta, il giorno 09.10.2009, trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del predetto comune al n. 248, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA interamente le spese processuali tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 14 novembre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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