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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/11/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 6407/2023
Il Giudice,
- richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27.1.2025 mediante deposito di note scritte;
- dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
- decide la causa, depositando il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa n. 6407/2023 R.G., promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 24.11.2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
Pagina 1 di 12 ), , (C.F. C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in VIA SAN GIUSEPPE C.F._4
38/G 31015 CONEGLIANO, presso l'Avv. CAPRA SANDRA, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato in BORGO CAVOUR N. 51 31100 , presso l'Avv. CP_1
OR RA, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
PER GLI OPPONENTI
Nel merito:
1) per tutti i motivi e le eccezioni sopra dedotti, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, rideterminare la pretesa creditoria avversaria a quanto risulterà di giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze;
con contestuale richiesta di distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria.
Si chiede l'ispezione dei luoghi e/o CTU tecnica per la determinazione del valore locatizio dell'immobile in questione.
Si chiede CTU per la determinazione del canone di locazione di edilizia popolare in base all'ISEE familiare.
Pagina 2 di 12 PER L'OPPOSTA
Ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
In principalità: respingere l'opposizione nonché tutte le domande formulate dai signori Pt_1
, e poiché infondate in fatto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in diritto per i motivi di cui in narrativa e di tutti gli scritti difensivi, e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2005/2023 emesso dal Tribunale di Treviso il 05.09.2023 (R.G. n.
4492/2023).
Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 12 bis del d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal
d.lgs. 10.10.2022 n. 149, condannarsi gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell' di di una somma equitativamente determinata, in misura non superiore CP_2 CP_1
nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Con rigetto delle domande ex adverso formulate in via istruttoria.
In ogni caso: spese e competenze di causa rifuse, oltre ad IVA e Cpa.
Si allega la fattura relativa alle spese sostenute per la procedura di mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_4
2005/2023, emesso nel procedimento monitorio R.G. 4492/2023, con il quale è stato loro ingiunto, in solido, di pagare all'
[...]
Controparte_3
la somma complessiva di € 33.155,65 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'ingiunzione trae origine dal mancato pagamento del canone di locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Conegliano, alla via Vital 57,
Pagina 3 di 12 assegnato a per sé e per il suo nucleo familiare, con contratto di Parte_1
locazione stipulato in data 7.2.2006 con il Comune di Conegliano.
Secondo la prospettazione dell'opposta, a causa della morosità dell'assegnatario, odierno opponente, il adottava in data 24.8.2017 Parte_5
l'ordinanza n. 182 di decadenza dall'assegnazione, in applicazione dell'allora vigente L.R. 10/1996.
Il provvedimento di decadenza veniva notificato in data 5.9.2017, con l'intimazione di rilasciare l'alloggio nei successivi 30 giorni, rilascio che, però, avveniva solo in data 24.9.2022.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, oltre alla somma relativa ai canoni non pagati, che ammonta ad € 217,40 (da maggio 2017 a dicembre 2018), comprende anche la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione dovuta ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c) della L.R. 39/2017, addebitata da luglio 2019 all'effettivo rilascio del settembre 2022, oltre alle spese condominiali non versate e ad altre spese conseguenti documentate.
La somma oggetto del decreto ingiuntivo è richiesta in via solidale nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38 comma 4 della L.R. cit. che, al momento del rilascio dell'immobile, corrispondevano agli attuali opponenti, compagna ( ) e figli ( e Parte_2 Parte_3 Parte_4
) dell'assegnatario: solo a che ha occupato
[...] Parte_4
l'alloggio sino all'11.02.2022, è richiesta la minor somma di € 25.070,79.
Gli opponenti contestano la quantificazione del credito azionato in via monitoria nonché la sussistenza della solidarietà passiva.
Quanto alla somma di € 217,40 per il mancato pagamento dei canoni di locazione, gli opponenti eccepiscono la parziale prescrizione ex art. 2948 c.c., poiché il primo atto interruttivo corrisponderebbe al decreto ingiuntivo,
Pagina 4 di 12 notificato il 19.10.2023: sarebbero, quindi, prescritti i canoni anteriori a ottobre
2018 e, pertanto, sarebbero dovuti solo € 32,61 (3 mesi non prescritti).
Le raccomandate di non proverebbero l'interruzione della prescrizione CP_2
per l'assenza di prova della ricezione.
Gli opponenti contestano altresì la debenza dell'indennità di occupazione, in quanto continuò a richiedere e incassare i canoni di locazione calcolati in CP_2
base all'ISEE fino a giugno 2019 e, quindi, anche dopo la notifica dell'ordinanza di decadenza.
Inoltre, il rilascio dell'alloggio sarebbe avvenuto volontariamente con la consegna delle chiavi da parte di colui il quale, nel verbale di riconsegna, è individuato quale “assegnatario uscente”: tale qualificazione, secondo gli opponenti costituirebbe il riconoscimento della permanenza del titolo.
Inoltre, secondo la prospettazione, l'ordinanza di decadenza non sarebbe mai stata validamente notificata, perché ricevuta da , qualificatasi Parte_6
come “nuora” del destinatario la quale, tuttavia, non era convivente né coniugata con . Parte_3
Pertanto, la decadenza non avrebbe avuto alcuna efficacia.
Infine, secondo gli opponenti, l'indennità richiesta sarebbe sproporzionata rispetto al reale valore locativo dell'immobile, giudicato in stato di degrado, come documentato dalle foto prodotte e, ancora, perché non essendovi stata assegnazione ad altra famiglia, non avrebbe subito alcun danno per il CP_2
mancato incasso dei canoni non pagati dagli opponenti.
Non sussistendo l'occupazione senza titolo, l'opposta avrebbe diritto solo alla somma corrispondente al mancato pagamento dei canoni di locazione, secondo la misura calcolata in base all'ISEE (€ 10,87).
Pagina 5 di 12 Sulle spese condominiali l'opposizione si basa sulla mancanza di prova in quanto non avrebbe prodotto né bilanci condominiali né delibere di CP_2
approvazione delle spese.
Non sussisterebbe poi, secondo gli opponenti, la responsabilità solidale del nucleo familiare.
Sul punto le eccezioni sono le seguenti:
-i figli, minorenni all'atto dell'assegnazione, non hanno sottoscritto alcun contratto;
- la solidarietà prevista dalla legge riguarderebbe solo gli assegnatari e non gli occupanti senza titolo;
- nessuna comunicazione o richiesta di pagamento è mai stata inviata ai presunti coobbligati prima del decreto;
- in ogni caso, anche per loro, sarebbe maturata la prescrizione.
L'opposta chiede il rigetto dell'opposizione, in quanto totalmente infondata, e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto alla notifica dell'ordinanza di decadenza n. 182 del 24.8.2017 l'opposta deduce che essa sia avvenuta, secondo il dettato dell'art. 139 c.p.c., all'indirizzo del destinatario e a persona che si è qualificata come “nuora” del destinatario, quindi come “persona di famiglia” (art. 139 co. 2° c.p.c.).
Con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione, l'opposta ha evidenziato che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, sono state inviate da le CP_2
richieste di pagamento del 16.2.2022 e del 19.8.2022 rispettivamente notificate in data 28.2.2022 e 1.9.2022. Successivamente è stata inviata, da parte del procuratore di a tutti gli odierni opponenti richiesta di pagamento del CP_2
20.4.2023. Nessuna prescrizione, secondo si sarebbe quindi compiuta. CP_2
Pagina 6 di 12 In merito alle somme a titolo di indennità di occupazione, l'opposta afferma che sono state richieste da luglio 2019 a causa della necessità di adeguamento dei sistemi informatici, in seguito all'approvazione del regolamento attuativo della
L.R. 39/2017, che ha sostituito la precedente L.R. 10/1996 e che, comunque, la mancata richiesta dell'indennità di occupazione per il periodo da ottobre 2017 a giugno 2019 non può essere considerata come rinuncia ad un diritto riconosciuto dalla legge.
Infine, l'opposta, deduce che i crediti per le spese condominiali e le altre spese accessorie sono tutti documentati.
Quanto alla contestazione della solidarietà passiva, l'opposta richiama l'art. 22, co. 4 L.R. 10/1996 e l'art. 38, co. 4 L.R. 39/2017, che stabiliscono la solidarietà passiva di tutti i componenti del nucleo familiare per quanto dovuto alla gestione dell'alloggio precisando, altresì, che all'art. 22, comma 5, il Regolamento
Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica 10 agosto 2018, n. 4, è espressamente stabilito che, ai fini dell'indennità di occupazione, “rientra tra gli occupanti senza titolo anche l'assegnatario decaduto dall'assegnazione”.
Con ordinanza del 22.3.2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e è stata rinviata la causa per consentire alle parti di espletare la mediazione obbligatoria, ai fini della procedibilità della domanda.
Con ordinanza del 4.10.2024, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate, data la natura documentale della causa, e ritenuta, di conseguenza, la stessa matura per la decisione, è stato fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 429 c.p.c.
Scaduto il detto termine la causa viene decisa.
Pagina 7 di 12 * * *
La pretesa creditoria dell'opposta è fondata, seppure la somma complessiva richiesta debba essere, in parte minima, ridotta.
Innanzitutto, l'eccezione principale degli opponenti, circa la validità della notifica dell'ordinanza di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, effettuata nelle mani della “nuora” del risulta infondata alla luce della recente ordinanza Parte_1
n. 2154 del 30 gennaio 2025, nella quale la terza Sez. Civ. della Corte di
Cassazione ha ricordato come già in Cass. n. 11228/2021 sia stato affermato che
“la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione,
"iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in senso analogo si veda, pure nell'ultimo quinquennio, Cass. n. 4160 del 9/02/2022 da ultimo)” e, continuando,
“questa Corte ha, inoltre (Cass. n. 18716 del 13/07/2018 Rv. 649621 - 01), affermato che incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica…”.
Vi è da rilevare, sul punto, che gli opponenti non hanno dimostrato che chi ha ricevuto la notifica dell'ordinanza si trovasse presso la residenza del destinatario in via del tutto occasionale e, di contro, l'opposta ha dato prova, con il deposito
Pagina 8 di 12 dei documenti n. 56-57-58, che era effettivamente persona di Parte_6
famiglia, madre di due figli nati dalla relazione con , odierno Parte_3
opponente.
Alla luce di tanto, la notifica dell'ordinanza di decadenza dall'assegnazione non può che essere considerata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 139 co. 2 c.p.c.
Le somme dovute a causa della decadenza dall'assegnazione sono regolate dalla
Legge Regionale e, pertanto, gli opponenti avrebbero potuto contestarne, eventualmente, la liquidazione, laddove questa potesse contenere errori formali o di calcolo, ma non certo la sua debenza.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione riferita alla mancata richiesta dei canoni per l'occupazione abusiva già a decorrere dalla notifica della decadenza: tale condotta da parte di non può in alcun modo considerarsi rinuncia alle somme che, CP_2
come già detto, sono previste dalla Legge Regionale.
Infondata, per gli stessi motivi, perché trattasi di somme previste dalla legge, anche l'eccezione circa la non proporzionalità della somma dovuta a titolo di indennità di occupazione abusiva rispetto al – dedotto - stato di degrado dell'immobile: esso è descritto in termini del tutto generici e la produzione di fotografie non solo non è riferibile con certezza all'immobile per cui è causa, ma neppure consente di valutare se quanto rappresentato discenda da un difetto di manutenzione ordinaria, imputabile quindi agi stessi occupanti.
Parimenti infondata, infine, l'eccezione circa il rilascio dell'immobile, nel cui verbale viene qualificato il semplicemente come “assegnatario” e Parte_1
non come occupante abusivo o decaduto: tale distinzione, meramente nominalistica, non poteva certo influire sulla legittimità, validità ed efficacia della precedente ordinanza di decadenza.
Pagina 9 di 12 Quanto alla rifusione delle spese richieste, ha documentato, attraverso la CP_2
produzione del docc. 67,68 e 69 la relativa anticipazione per conto dell'assegnatario/occupante.
Le eccezioni inerenti l'interruzione della prescrizione vanno, invece, parzialmente accolte.
Sul punto, infatti, va detto che non è possibile stabilire con certezza il ricevimento della nota del 16.2.2022 (doc. 48 in quanto l'avviso di CP_2
ricevimento, nella parte in cui è apposta la firma del destinatario, non risulta in alcun modo ricollegabile al fronte della cartolina dove è indicato il codice della raccomandata (doc. 49 . CP_2
Né è possibile stabilire con certezza il ricevimento della diffida del 19.8.2022
(doc. 50 in quanto l'opposta ha depositato esclusivamente l'esito CP_2
spedizione scaricato dal sito di Poste Italiane. Sulla questione, si condivide Cass.
Civ. Sez. Lav., Ord. n. 28580/2024 che afferma che “…l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il
Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod.civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile. La decisione al riguardo configura accertamento di fatto…”.
Va, pertanto, ritenuta ritualmente effettuata solo la costituzione in mora con nota del 20.4.2023 (doc. 46 fasc. mon.) e, di conseguenza, risultano prescritti i crediti derivanti dalle fatture azionate in via monitoria, fino alla fattura datata 15.4.2018.
Pagina 10 di 12 Sono dovuti, in conclusione, i canoni da maggio a dicembre 2018.
Infine, sul punto della solidarietà passiva, le relative eccezioni sono infondate: la debenza deriva dalla previsione legislativa e, come è noto, l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno solo dei condebitori solidali ha efficacia anche nei confronti di tutti gli altri (art. 1310 c.c.).
In conclusione, le somme dovute dagli opponenti Parte_1 Parte_2
e ammontano complessivamente ad € 33.025,17 e
[...] Parte_3
precisamente:
1. per canoni di locazione € 86,96;
2. per indennità di occupazione € 22.309,94;
3. per spese condominiali € 10.305,85;
4. per altre spese documentate € 322,42.
A carico di che ha occupato l'alloggio sino Parte_4
all'11.02.2022, il dovuto è per questo inferiore e pari ad euro 24.940,71 (25.070,79
– 130,44).
Il decreto ingiuntivo, emesso per la somma capitale di euro 33.155,25, va quindi revocato, ma va pronunciata sentenza di condanna degli opponenti, in solido e nei limiti di cui sopra al pagamento in favore dell'opposta.
Sulle minori somma così accertate, vanno riconosciuti gli interessi come richiesti con ricorso monitorio, non avendo formato oggetto di opposizione il criterio di computo degli stessi.
L'accoglimento sia pure in misura minima dell'opposizione, avendo comportato la revoca del decreto ingiuntivo, giustifica una parziale compensazione delle spese di giudizio e di quelle relative all'espletamento della procedura di mediazione, come documentate, nella misura reputata congrua di 1/5, valutata la
Pagina 11 di 12 modestissima riduzione della somma dovuta rispetto a quanto riportato nel decreto ingiuntivo.
Per la parte rimanente esse seguono la prevalente soccombenza degli opponenti.
Per la liquidazione delle spese di questo giudizio si assume a parametro lo scaglione di valore da € 26.001 a 52.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, a valori intermedi tra minimi e medi, attesa la natura esclusivamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in via solidale , e Parte_1 Parte_3
, nonché, , Parte_2 Parte_4
quest'ultima limitatamente alla somma di € 24.940,71, al pagamento in favore di
[...]
la somma di € Controparte_1
33.025,17, oltre agli interessi come richiesti nel ricorso monitorio;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna gli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, della parte rimanente, che liquida – già operata la compensazione – in euro 3.486,40 per onorari, oltre ad IVA e CPA e oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014 ed € 207,29 per spese del procedimento di mediazione.
Così deciso in Treviso, 1 novembre 2025 Il giudice
- Dott.ssa Laura Ceccon -
Pagina 12 di 12
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 6407/2023
Il Giudice,
- richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27.1.2025 mediante deposito di note scritte;
- dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
- decide la causa, depositando il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa n. 6407/2023 R.G., promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 24.11.2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
Pagina 1 di 12 ), , (C.F. C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in VIA SAN GIUSEPPE C.F._4
38/G 31015 CONEGLIANO, presso l'Avv. CAPRA SANDRA, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato in BORGO CAVOUR N. 51 31100 , presso l'Avv. CP_1
OR RA, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
PER GLI OPPONENTI
Nel merito:
1) per tutti i motivi e le eccezioni sopra dedotti, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, rideterminare la pretesa creditoria avversaria a quanto risulterà di giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze;
con contestuale richiesta di distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria.
Si chiede l'ispezione dei luoghi e/o CTU tecnica per la determinazione del valore locatizio dell'immobile in questione.
Si chiede CTU per la determinazione del canone di locazione di edilizia popolare in base all'ISEE familiare.
Pagina 2 di 12 PER L'OPPOSTA
Ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
In principalità: respingere l'opposizione nonché tutte le domande formulate dai signori Pt_1
, e poiché infondate in fatto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in diritto per i motivi di cui in narrativa e di tutti gli scritti difensivi, e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2005/2023 emesso dal Tribunale di Treviso il 05.09.2023 (R.G. n.
4492/2023).
Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 12 bis del d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal
d.lgs. 10.10.2022 n. 149, condannarsi gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell' di di una somma equitativamente determinata, in misura non superiore CP_2 CP_1
nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Con rigetto delle domande ex adverso formulate in via istruttoria.
In ogni caso: spese e competenze di causa rifuse, oltre ad IVA e Cpa.
Si allega la fattura relativa alle spese sostenute per la procedura di mediazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_4
2005/2023, emesso nel procedimento monitorio R.G. 4492/2023, con il quale è stato loro ingiunto, in solido, di pagare all'
[...]
Controparte_3
la somma complessiva di € 33.155,65 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'ingiunzione trae origine dal mancato pagamento del canone di locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Conegliano, alla via Vital 57,
Pagina 3 di 12 assegnato a per sé e per il suo nucleo familiare, con contratto di Parte_1
locazione stipulato in data 7.2.2006 con il Comune di Conegliano.
Secondo la prospettazione dell'opposta, a causa della morosità dell'assegnatario, odierno opponente, il adottava in data 24.8.2017 Parte_5
l'ordinanza n. 182 di decadenza dall'assegnazione, in applicazione dell'allora vigente L.R. 10/1996.
Il provvedimento di decadenza veniva notificato in data 5.9.2017, con l'intimazione di rilasciare l'alloggio nei successivi 30 giorni, rilascio che, però, avveniva solo in data 24.9.2022.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, oltre alla somma relativa ai canoni non pagati, che ammonta ad € 217,40 (da maggio 2017 a dicembre 2018), comprende anche la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione dovuta ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c) della L.R. 39/2017, addebitata da luglio 2019 all'effettivo rilascio del settembre 2022, oltre alle spese condominiali non versate e ad altre spese conseguenti documentate.
La somma oggetto del decreto ingiuntivo è richiesta in via solidale nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38 comma 4 della L.R. cit. che, al momento del rilascio dell'immobile, corrispondevano agli attuali opponenti, compagna ( ) e figli ( e Parte_2 Parte_3 Parte_4
) dell'assegnatario: solo a che ha occupato
[...] Parte_4
l'alloggio sino all'11.02.2022, è richiesta la minor somma di € 25.070,79.
Gli opponenti contestano la quantificazione del credito azionato in via monitoria nonché la sussistenza della solidarietà passiva.
Quanto alla somma di € 217,40 per il mancato pagamento dei canoni di locazione, gli opponenti eccepiscono la parziale prescrizione ex art. 2948 c.c., poiché il primo atto interruttivo corrisponderebbe al decreto ingiuntivo,
Pagina 4 di 12 notificato il 19.10.2023: sarebbero, quindi, prescritti i canoni anteriori a ottobre
2018 e, pertanto, sarebbero dovuti solo € 32,61 (3 mesi non prescritti).
Le raccomandate di non proverebbero l'interruzione della prescrizione CP_2
per l'assenza di prova della ricezione.
Gli opponenti contestano altresì la debenza dell'indennità di occupazione, in quanto continuò a richiedere e incassare i canoni di locazione calcolati in CP_2
base all'ISEE fino a giugno 2019 e, quindi, anche dopo la notifica dell'ordinanza di decadenza.
Inoltre, il rilascio dell'alloggio sarebbe avvenuto volontariamente con la consegna delle chiavi da parte di colui il quale, nel verbale di riconsegna, è individuato quale “assegnatario uscente”: tale qualificazione, secondo gli opponenti costituirebbe il riconoscimento della permanenza del titolo.
Inoltre, secondo la prospettazione, l'ordinanza di decadenza non sarebbe mai stata validamente notificata, perché ricevuta da , qualificatasi Parte_6
come “nuora” del destinatario la quale, tuttavia, non era convivente né coniugata con . Parte_3
Pertanto, la decadenza non avrebbe avuto alcuna efficacia.
Infine, secondo gli opponenti, l'indennità richiesta sarebbe sproporzionata rispetto al reale valore locativo dell'immobile, giudicato in stato di degrado, come documentato dalle foto prodotte e, ancora, perché non essendovi stata assegnazione ad altra famiglia, non avrebbe subito alcun danno per il CP_2
mancato incasso dei canoni non pagati dagli opponenti.
Non sussistendo l'occupazione senza titolo, l'opposta avrebbe diritto solo alla somma corrispondente al mancato pagamento dei canoni di locazione, secondo la misura calcolata in base all'ISEE (€ 10,87).
Pagina 5 di 12 Sulle spese condominiali l'opposizione si basa sulla mancanza di prova in quanto non avrebbe prodotto né bilanci condominiali né delibere di CP_2
approvazione delle spese.
Non sussisterebbe poi, secondo gli opponenti, la responsabilità solidale del nucleo familiare.
Sul punto le eccezioni sono le seguenti:
-i figli, minorenni all'atto dell'assegnazione, non hanno sottoscritto alcun contratto;
- la solidarietà prevista dalla legge riguarderebbe solo gli assegnatari e non gli occupanti senza titolo;
- nessuna comunicazione o richiesta di pagamento è mai stata inviata ai presunti coobbligati prima del decreto;
- in ogni caso, anche per loro, sarebbe maturata la prescrizione.
L'opposta chiede il rigetto dell'opposizione, in quanto totalmente infondata, e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto alla notifica dell'ordinanza di decadenza n. 182 del 24.8.2017 l'opposta deduce che essa sia avvenuta, secondo il dettato dell'art. 139 c.p.c., all'indirizzo del destinatario e a persona che si è qualificata come “nuora” del destinatario, quindi come “persona di famiglia” (art. 139 co. 2° c.p.c.).
Con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione, l'opposta ha evidenziato che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, sono state inviate da le CP_2
richieste di pagamento del 16.2.2022 e del 19.8.2022 rispettivamente notificate in data 28.2.2022 e 1.9.2022. Successivamente è stata inviata, da parte del procuratore di a tutti gli odierni opponenti richiesta di pagamento del CP_2
20.4.2023. Nessuna prescrizione, secondo si sarebbe quindi compiuta. CP_2
Pagina 6 di 12 In merito alle somme a titolo di indennità di occupazione, l'opposta afferma che sono state richieste da luglio 2019 a causa della necessità di adeguamento dei sistemi informatici, in seguito all'approvazione del regolamento attuativo della
L.R. 39/2017, che ha sostituito la precedente L.R. 10/1996 e che, comunque, la mancata richiesta dell'indennità di occupazione per il periodo da ottobre 2017 a giugno 2019 non può essere considerata come rinuncia ad un diritto riconosciuto dalla legge.
Infine, l'opposta, deduce che i crediti per le spese condominiali e le altre spese accessorie sono tutti documentati.
Quanto alla contestazione della solidarietà passiva, l'opposta richiama l'art. 22, co. 4 L.R. 10/1996 e l'art. 38, co. 4 L.R. 39/2017, che stabiliscono la solidarietà passiva di tutti i componenti del nucleo familiare per quanto dovuto alla gestione dell'alloggio precisando, altresì, che all'art. 22, comma 5, il Regolamento
Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica 10 agosto 2018, n. 4, è espressamente stabilito che, ai fini dell'indennità di occupazione, “rientra tra gli occupanti senza titolo anche l'assegnatario decaduto dall'assegnazione”.
Con ordinanza del 22.3.2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e è stata rinviata la causa per consentire alle parti di espletare la mediazione obbligatoria, ai fini della procedibilità della domanda.
Con ordinanza del 4.10.2024, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate, data la natura documentale della causa, e ritenuta, di conseguenza, la stessa matura per la decisione, è stato fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 429 c.p.c.
Scaduto il detto termine la causa viene decisa.
Pagina 7 di 12 * * *
La pretesa creditoria dell'opposta è fondata, seppure la somma complessiva richiesta debba essere, in parte minima, ridotta.
Innanzitutto, l'eccezione principale degli opponenti, circa la validità della notifica dell'ordinanza di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, effettuata nelle mani della “nuora” del risulta infondata alla luce della recente ordinanza Parte_1
n. 2154 del 30 gennaio 2025, nella quale la terza Sez. Civ. della Corte di
Cassazione ha ricordato come già in Cass. n. 11228/2021 sia stato affermato che
“la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione,
"iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in senso analogo si veda, pure nell'ultimo quinquennio, Cass. n. 4160 del 9/02/2022 da ultimo)” e, continuando,
“questa Corte ha, inoltre (Cass. n. 18716 del 13/07/2018 Rv. 649621 - 01), affermato che incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica…”.
Vi è da rilevare, sul punto, che gli opponenti non hanno dimostrato che chi ha ricevuto la notifica dell'ordinanza si trovasse presso la residenza del destinatario in via del tutto occasionale e, di contro, l'opposta ha dato prova, con il deposito
Pagina 8 di 12 dei documenti n. 56-57-58, che era effettivamente persona di Parte_6
famiglia, madre di due figli nati dalla relazione con , odierno Parte_3
opponente.
Alla luce di tanto, la notifica dell'ordinanza di decadenza dall'assegnazione non può che essere considerata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 139 co. 2 c.p.c.
Le somme dovute a causa della decadenza dall'assegnazione sono regolate dalla
Legge Regionale e, pertanto, gli opponenti avrebbero potuto contestarne, eventualmente, la liquidazione, laddove questa potesse contenere errori formali o di calcolo, ma non certo la sua debenza.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione riferita alla mancata richiesta dei canoni per l'occupazione abusiva già a decorrere dalla notifica della decadenza: tale condotta da parte di non può in alcun modo considerarsi rinuncia alle somme che, CP_2
come già detto, sono previste dalla Legge Regionale.
Infondata, per gli stessi motivi, perché trattasi di somme previste dalla legge, anche l'eccezione circa la non proporzionalità della somma dovuta a titolo di indennità di occupazione abusiva rispetto al – dedotto - stato di degrado dell'immobile: esso è descritto in termini del tutto generici e la produzione di fotografie non solo non è riferibile con certezza all'immobile per cui è causa, ma neppure consente di valutare se quanto rappresentato discenda da un difetto di manutenzione ordinaria, imputabile quindi agi stessi occupanti.
Parimenti infondata, infine, l'eccezione circa il rilascio dell'immobile, nel cui verbale viene qualificato il semplicemente come “assegnatario” e Parte_1
non come occupante abusivo o decaduto: tale distinzione, meramente nominalistica, non poteva certo influire sulla legittimità, validità ed efficacia della precedente ordinanza di decadenza.
Pagina 9 di 12 Quanto alla rifusione delle spese richieste, ha documentato, attraverso la CP_2
produzione del docc. 67,68 e 69 la relativa anticipazione per conto dell'assegnatario/occupante.
Le eccezioni inerenti l'interruzione della prescrizione vanno, invece, parzialmente accolte.
Sul punto, infatti, va detto che non è possibile stabilire con certezza il ricevimento della nota del 16.2.2022 (doc. 48 in quanto l'avviso di CP_2
ricevimento, nella parte in cui è apposta la firma del destinatario, non risulta in alcun modo ricollegabile al fronte della cartolina dove è indicato il codice della raccomandata (doc. 49 . CP_2
Né è possibile stabilire con certezza il ricevimento della diffida del 19.8.2022
(doc. 50 in quanto l'opposta ha depositato esclusivamente l'esito CP_2
spedizione scaricato dal sito di Poste Italiane. Sulla questione, si condivide Cass.
Civ. Sez. Lav., Ord. n. 28580/2024 che afferma che “…l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il
Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod.civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile. La decisione al riguardo configura accertamento di fatto…”.
Va, pertanto, ritenuta ritualmente effettuata solo la costituzione in mora con nota del 20.4.2023 (doc. 46 fasc. mon.) e, di conseguenza, risultano prescritti i crediti derivanti dalle fatture azionate in via monitoria, fino alla fattura datata 15.4.2018.
Pagina 10 di 12 Sono dovuti, in conclusione, i canoni da maggio a dicembre 2018.
Infine, sul punto della solidarietà passiva, le relative eccezioni sono infondate: la debenza deriva dalla previsione legislativa e, come è noto, l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno solo dei condebitori solidali ha efficacia anche nei confronti di tutti gli altri (art. 1310 c.c.).
In conclusione, le somme dovute dagli opponenti Parte_1 Parte_2
e ammontano complessivamente ad € 33.025,17 e
[...] Parte_3
precisamente:
1. per canoni di locazione € 86,96;
2. per indennità di occupazione € 22.309,94;
3. per spese condominiali € 10.305,85;
4. per altre spese documentate € 322,42.
A carico di che ha occupato l'alloggio sino Parte_4
all'11.02.2022, il dovuto è per questo inferiore e pari ad euro 24.940,71 (25.070,79
– 130,44).
Il decreto ingiuntivo, emesso per la somma capitale di euro 33.155,25, va quindi revocato, ma va pronunciata sentenza di condanna degli opponenti, in solido e nei limiti di cui sopra al pagamento in favore dell'opposta.
Sulle minori somma così accertate, vanno riconosciuti gli interessi come richiesti con ricorso monitorio, non avendo formato oggetto di opposizione il criterio di computo degli stessi.
L'accoglimento sia pure in misura minima dell'opposizione, avendo comportato la revoca del decreto ingiuntivo, giustifica una parziale compensazione delle spese di giudizio e di quelle relative all'espletamento della procedura di mediazione, come documentate, nella misura reputata congrua di 1/5, valutata la
Pagina 11 di 12 modestissima riduzione della somma dovuta rispetto a quanto riportato nel decreto ingiuntivo.
Per la parte rimanente esse seguono la prevalente soccombenza degli opponenti.
Per la liquidazione delle spese di questo giudizio si assume a parametro lo scaglione di valore da € 26.001 a 52.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, a valori intermedi tra minimi e medi, attesa la natura esclusivamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in via solidale , e Parte_1 Parte_3
, nonché, , Parte_2 Parte_4
quest'ultima limitatamente alla somma di € 24.940,71, al pagamento in favore di
[...]
la somma di € Controparte_1
33.025,17, oltre agli interessi come richiesti nel ricorso monitorio;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna gli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, della parte rimanente, che liquida – già operata la compensazione – in euro 3.486,40 per onorari, oltre ad IVA e CPA e oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014 ed € 207,29 per spese del procedimento di mediazione.
Così deciso in Treviso, 1 novembre 2025 Il giudice
- Dott.ssa Laura Ceccon -
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