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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARAU ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220250000968534000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento della cartella n°10220250000968534000, notificata in data 11.04.2025, a mezzo raccomandata A.R., con la quale si addebitava alla ricorrente il pagamento di somme da lei dovute in base a Registro Tasse Automobilistiche annualità 2019, oltre sanzioni, interessi ed oneri accessori, per un ammontare complessivo pari ad € 386,48.
La difesa ricorrente ha dedotto la prescrizione della tassa poiché non sarebbe mai stato notificato alcun avviso di accertamento o di liquidazione che avrebbe dovuto precedere la notifica della cartella di pagamento.
Sarebbe di conseguenza maturato il termine triennale di prescrizione.
Sulla cartella impugnata incomberebbe inoltre l'irregolarità e la nullità della stessa per la mancata indicazione dettagliata del calcolo di interessi applicati. Nullità dell'atto per illegittimità della notifica ex art. 26 DPR 602/73.
La cartella di pagamento venne spedita tramite posta e sarebbe caratterizzata dalla totale assenza della relata di notifica, di qui l'inesistenza giuridica notificazione e conseguente giuridica inesistenza dell'atto impugnato.
Si è costituita L'Agenzia delle Entrate – SI ritenendo il ricorso inammissibile perché non è stato convenuto in giudizio l'ente impositore in dispregio dell'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs 546/1992. Il ricorso sarebbe poi anche infondato nelle doglianze poste alla sua base.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Fra gli altri, è stato proposto, quale vizio della cartella impugnata, la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto la cui risposta competeva all'ente impositore (Direzione Provinciale di Sassari dell'Agenzia delle Entrate). Parte ricorrente ha però convenuto in giudizio solamente l'Agente della riscossione, e ciò benché il ricorso sia stato notificato dopo il 12.1.2024, quindi, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 220/2023, che con l'art. 1 lett. d) ha introdotto l'art. 14 comma 6 bis del DLGS n. 546/92, onerando la parte ricorrente di citare in giudizio non solo l'Agente della riscossione ma anche l'ente impositore.
Tale ultimo profilo di inammissibilità deve applicarsi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 220/2023
e cioè ai ricorsi notificati dal 12 gennaio 2024. Così è espressamente previsto dall'art. 4 di quel Decreto legislativo che ha previsto l'applicazione differita al 1° settembre 2024 di altre novità ma non di quella in discussione.
La causa va di conseguenza così decisa in forza di tale assorbente motivazione. Segue la condanna al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 100,00.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARAU ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 353/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220250000968534000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento della cartella n°10220250000968534000, notificata in data 11.04.2025, a mezzo raccomandata A.R., con la quale si addebitava alla ricorrente il pagamento di somme da lei dovute in base a Registro Tasse Automobilistiche annualità 2019, oltre sanzioni, interessi ed oneri accessori, per un ammontare complessivo pari ad € 386,48.
La difesa ricorrente ha dedotto la prescrizione della tassa poiché non sarebbe mai stato notificato alcun avviso di accertamento o di liquidazione che avrebbe dovuto precedere la notifica della cartella di pagamento.
Sarebbe di conseguenza maturato il termine triennale di prescrizione.
Sulla cartella impugnata incomberebbe inoltre l'irregolarità e la nullità della stessa per la mancata indicazione dettagliata del calcolo di interessi applicati. Nullità dell'atto per illegittimità della notifica ex art. 26 DPR 602/73.
La cartella di pagamento venne spedita tramite posta e sarebbe caratterizzata dalla totale assenza della relata di notifica, di qui l'inesistenza giuridica notificazione e conseguente giuridica inesistenza dell'atto impugnato.
Si è costituita L'Agenzia delle Entrate – SI ritenendo il ricorso inammissibile perché non è stato convenuto in giudizio l'ente impositore in dispregio dell'art. 14, comma 6-bis, D. Lgs 546/1992. Il ricorso sarebbe poi anche infondato nelle doglianze poste alla sua base.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Fra gli altri, è stato proposto, quale vizio della cartella impugnata, la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto la cui risposta competeva all'ente impositore (Direzione Provinciale di Sassari dell'Agenzia delle Entrate). Parte ricorrente ha però convenuto in giudizio solamente l'Agente della riscossione, e ciò benché il ricorso sia stato notificato dopo il 12.1.2024, quindi, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 220/2023, che con l'art. 1 lett. d) ha introdotto l'art. 14 comma 6 bis del DLGS n. 546/92, onerando la parte ricorrente di citare in giudizio non solo l'Agente della riscossione ma anche l'ente impositore.
Tale ultimo profilo di inammissibilità deve applicarsi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 220/2023
e cioè ai ricorsi notificati dal 12 gennaio 2024. Così è espressamente previsto dall'art. 4 di quel Decreto legislativo che ha previsto l'applicazione differita al 1° settembre 2024 di altre novità ma non di quella in discussione.
La causa va di conseguenza così decisa in forza di tale assorbente motivazione. Segue la condanna al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 100,00.