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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1282/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN PO PP, Presidente
RISPOLI ELISABETTA, OR
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17636/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10562 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 692/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica atto n. 10562 prot. n. QB/2024/492540 del 10/07/2024 notificato il 10/09/2024 per un insufficiente versamento dell'IMU (IUC) per l'anno 2020 per un importo di euro 15.740,28 con relative sanzioni, interessi e spese per un totale richiesto da versare di euro 25.522,60. Deduceva la ricorrente che il valore sopra accertato dall'Ufficio risulta superiore a quello versato in quanto calcolato sulle rendite rivalutate con diversi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio nel corso del 2013, aventi ad oggetto il riclassamento massivo degli immobili, tra questi l'avviso di accertamento n. 2013RM1084065. Rilevava la ricorrente che il predetto avviso era stato annullato con sentenza n. 5773/2017 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio passata in giudicato con ripristino delle rendite precedenti.
La contribuente inoltrava al Comune di Roma istanza di autotutela allegando la citata sentenza affinché
l'Ufficio potesse provvedere al ricalcolo corretto delle somme effettivamente dovute per IMU per altre annualità.
Deduceva, inoltre, che l'Ufficio non aveva riconosciuto il regime pertinenziale della abitazione principale dei locali ricadenti nel medesimo comune ed utilizzati a tal fine classificati come locali C02 e C06 con IMU richiesta rispettivamente per euro 423,74 e 588,89 per un totale di richiesta eccedente di euro 1.012,63.
Proponeva quindi i seguenti motivi di ricorso: 1) illegittimità della variazione sopra indicata per omessa notifica del necessario e presupposto atto di variazione;
2) difetto di motivazione. Tanto premesso chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, il Comune di Roma
Capitale deducendo l'infondatezza del ricorso ritenendo che l'Amministrazione capitolina aveva determinato l'IMU dovuta dalla contribuente secondo le risultanze attuali del catasto immobiliare che non contenevano la modifica della rendita, con conseguente impossibilità per Roma Capitale di determinare in modo diverso l'IMU dovuta.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Ritiene questa Corte di condividere quanto affermato dalla Corte di Giustizia di secondo grado (cfr. sentenza nr. 4003/22) in merito alla stessa questione concernente una diversa annualità.
Invero, nella predetta sentenza, si è rilevato che la Corte di Cassazione, con ordinanza numero 18637 del
9 giugno 2022 è tornata a occuparsi delle variazioni di rendita catastale derivanti da sentenze tributarie per emanare il seguente principio di diritto: “…. In tema di ici la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione del D.lgs. 30 dicembre 1992, art. 5, comma 2, fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”.
Quindi, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza passata in giudicato rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere che, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 504/1992, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, tenuto conto che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ciò in ragione del fatto che nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento.
Peraltro, (Cass. Sent. 6322/1983) la rendita catastale così determinata trova applicazione dallo stesso momento dell'attribuzione della rendita impugnata, e non soltanto da quello dell'anno della stessa negli atti catastali: ne consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale.
È stato così affermato dalla giurisprudenza, con orientamento del tutto condiviso nell'odierna pronuncia (v.
Cass. Nr. 11904/2008), che “…. qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall'Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'atto impugnato”. È stato, altresì, chiarito che “la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l'unica rendita valida ed efficace a partire dall'attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve essere calcolata l'imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella 'messa in atti' sin dal momento della determinazione da parte dell'Ufficio erariale.”
Con riguardo alla decorrenza degli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione della rendita catastale la Suprema Corte ha precisato che esso “comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'imposta, emessi sulla base delle rendite medesime, in quanto l'annullamento dell'atto implica il venir meno degli effetti medio tempore prodottosi, salvo il limite dell'impossibilità, perché se così non fosse il successo dell'azione giudiziaria sarebbe sostanzialmente inutile.
Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali “vigenti” contenuto nel D.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, riferimento, che va inteso correttamente come operato alle rendite “legittimamente vigenti”
(Cass. Sez. 5 n. 11439/2010).
Attesi suddetti principi si ritiene che l'avviso di accertamento impugnato, determinato sulla base delle risultanze catastali non più attuali perché modificate con sentenza passata in giudicato, sia da ritenere illegittimo, poiché l'ente impositore avrebbe dovuto anche in via di autotutela a seguito di istanza avanzata da parte del contribuente, rideterminare l'imposta dovuta sulla base di quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato che aveva modificato in senso favorevole al contribuente la rendita stessa.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria accoglie il ricorso. Condanna la parte resistente al rimborso delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato. Così deciso in
Roma il 21.1.2026 L'Estensore ET Rispoli Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN PO PP, Presidente
RISPOLI ELISABETTA, OR
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17636/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10562 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 692/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica atto n. 10562 prot. n. QB/2024/492540 del 10/07/2024 notificato il 10/09/2024 per un insufficiente versamento dell'IMU (IUC) per l'anno 2020 per un importo di euro 15.740,28 con relative sanzioni, interessi e spese per un totale richiesto da versare di euro 25.522,60. Deduceva la ricorrente che il valore sopra accertato dall'Ufficio risulta superiore a quello versato in quanto calcolato sulle rendite rivalutate con diversi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio nel corso del 2013, aventi ad oggetto il riclassamento massivo degli immobili, tra questi l'avviso di accertamento n. 2013RM1084065. Rilevava la ricorrente che il predetto avviso era stato annullato con sentenza n. 5773/2017 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio passata in giudicato con ripristino delle rendite precedenti.
La contribuente inoltrava al Comune di Roma istanza di autotutela allegando la citata sentenza affinché
l'Ufficio potesse provvedere al ricalcolo corretto delle somme effettivamente dovute per IMU per altre annualità.
Deduceva, inoltre, che l'Ufficio non aveva riconosciuto il regime pertinenziale della abitazione principale dei locali ricadenti nel medesimo comune ed utilizzati a tal fine classificati come locali C02 e C06 con IMU richiesta rispettivamente per euro 423,74 e 588,89 per un totale di richiesta eccedente di euro 1.012,63.
Proponeva quindi i seguenti motivi di ricorso: 1) illegittimità della variazione sopra indicata per omessa notifica del necessario e presupposto atto di variazione;
2) difetto di motivazione. Tanto premesso chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, il Comune di Roma
Capitale deducendo l'infondatezza del ricorso ritenendo che l'Amministrazione capitolina aveva determinato l'IMU dovuta dalla contribuente secondo le risultanze attuali del catasto immobiliare che non contenevano la modifica della rendita, con conseguente impossibilità per Roma Capitale di determinare in modo diverso l'IMU dovuta.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Ritiene questa Corte di condividere quanto affermato dalla Corte di Giustizia di secondo grado (cfr. sentenza nr. 4003/22) in merito alla stessa questione concernente una diversa annualità.
Invero, nella predetta sentenza, si è rilevato che la Corte di Cassazione, con ordinanza numero 18637 del
9 giugno 2022 è tornata a occuparsi delle variazioni di rendita catastale derivanti da sentenze tributarie per emanare il seguente principio di diritto: “…. In tema di ici la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione del D.lgs. 30 dicembre 1992, art. 5, comma 2, fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”.
Quindi, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza passata in giudicato rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere che, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, D.lgs. 504/1992, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, tenuto conto che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ciò in ragione del fatto che nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento.
Peraltro, (Cass. Sent. 6322/1983) la rendita catastale così determinata trova applicazione dallo stesso momento dell'attribuzione della rendita impugnata, e non soltanto da quello dell'anno della stessa negli atti catastali: ne consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale.
È stato così affermato dalla giurisprudenza, con orientamento del tutto condiviso nell'odierna pronuncia (v.
Cass. Nr. 11904/2008), che “…. qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall'Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'atto impugnato”. È stato, altresì, chiarito che “la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l'unica rendita valida ed efficace a partire dall'attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve essere calcolata l'imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella 'messa in atti' sin dal momento della determinazione da parte dell'Ufficio erariale.”
Con riguardo alla decorrenza degli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione della rendita catastale la Suprema Corte ha precisato che esso “comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell'imposta, emessi sulla base delle rendite medesime, in quanto l'annullamento dell'atto implica il venir meno degli effetti medio tempore prodottosi, salvo il limite dell'impossibilità, perché se così non fosse il successo dell'azione giudiziaria sarebbe sostanzialmente inutile.
Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali “vigenti” contenuto nel D.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, riferimento, che va inteso correttamente come operato alle rendite “legittimamente vigenti”
(Cass. Sez. 5 n. 11439/2010).
Attesi suddetti principi si ritiene che l'avviso di accertamento impugnato, determinato sulla base delle risultanze catastali non più attuali perché modificate con sentenza passata in giudicato, sia da ritenere illegittimo, poiché l'ente impositore avrebbe dovuto anche in via di autotutela a seguito di istanza avanzata da parte del contribuente, rideterminare l'imposta dovuta sulla base di quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato che aveva modificato in senso favorevole al contribuente la rendita stessa.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria accoglie il ricorso. Condanna la parte resistente al rimborso delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato. Così deciso in
Roma il 21.1.2026 L'Estensore ET Rispoli Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti