Art. 3.
La pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata su quella diretta come segue:
1) per le parti indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2, in base alle aliquote previste dall' art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 ;
2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.
La pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata su quella diretta come segue:
1) per le parti indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2, in base alle aliquote previste dall' art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 ;
2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.