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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16690/2019 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PULVIRENTI ALFIO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a Catania il 10/08/1963, C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BASILE MASSIMILIANO MARIO CRISTIANO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07/11/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 15/11/2019, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1 in Catania il 28/07/1983.
Dall'unione sono nati i figli (il 25/11/1983), (n. il 05/01/1988) e (n. Per_1 Per_2 Per_3 il 03/11/1992), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva e chiedeva al Tribunale il Controparte_1 riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di euro 450,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 23/07/2020 sono comparsi entrambi i coniugi, per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 18/12/2020, il Presidente, ritenuto sussistente uno squilibrio fra le posizioni economiche dei coniugi, ha posto a carico di l'obbligo di Parte_1 versare un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili in favore della moglie CP_1
con finalità integrativa del reddito.
[...]
Nel corso del giudizio produceva atto di querela, sporto in data 19.8.2021 Parte_1 nei confronti della coniuge, per il reato di cui all'art. 614 comma 1 e 2 c.p.; la resistente deduceva il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento imposto con l'ordinanza presidenziale, riservandosi di denunciare i fatti alle Autorità competenti.
Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Nel merito, la domanda di separazione personale merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 7/11/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, chiedendo di disporre che:
“1°) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza, domicilio o dimora dove riterranno opportuno.
2°) La casa coniugale sita in Catania via Della Siepe 6, in comproprietà tra gli odierni istanti, viene con l'espresso consenso della signora assegnata definitivamente in uso al sig. CP_1
conseguentemente, la Signora proprietaria esclusiva di altro Parte_1 CP_1 immobile a Catania, consegnerà il possesso materiale e giuridico dello intero immobile di via
Della Siepe 6, in favore del Tale consegna del detto appartamento in Parte_1
Catania via Della Siepe 6, avverrà: -senza che la Signora possa pretendere alcunché per CP_1 tale riconoscimento dell'uso esclusivo del predetto immobile di via della Siepe 6, -entro gg 20 dal deposito dalla data del presente verbale di udienza, con impegno della signora a CP_1 liberare l'immobile in questione dai suoi effetti personali ed a consegnare le chiavi dell'appartamento de quo al Parte_1
2 3°) il sig. si obbliga in via esclusiva: - al regolamento e rimborso delle Parte_1 residue rate di mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto dell'immobile già casa coniugale corrisposte ed esborsate da lui, in via esclusiva, fin dalla data di concessione del detto finanziamento. - a manlevare la signora dal pagamento di tasse ed imposte riconducibili CP_1 al citato immobile, già casa coniugale.
4°) Il sig. inoltre avrà diritto, in caso di futuro affitto a terzi dell'immobile Parte_1 in questione, a percepire per intero la pigione stabilita nell'eventuale contratto di locazione, senza che su tale pigione la Signora possa o potrà pretendere alcunché. CP_1
5°) Nel caso in cui- in futuro- il sig. si determinasse a vendere l'immobile a terzi, la Parte_1 signora fin da adesso, ora per allora, esprime, con la sottoscrizione del presente verbale, CP_1 il proprio consenso alla vendita dell'immobile; conseguentemente, si obbliga fin da ora ad esprimere il proprio consenso firmatorio dinnanzi al Notaio rogante a semplice richiesta del Sig.
La signora dichiara espressamente- ed in tal senso fin da ora Parte_1 Controparte_1 esprime il proprio consenso- che al momento della eventuale futura vendita del citato immobile, sito in Catania via Della Siepe 6, in comproprietà tra le parti, essa avrà diritto a percepire dallo intero corrispettivo della vendita solo l'importo di € 20.000,00, (ventimila) rimanendo il resto del prezzo della compravendita di pertinenza del e ciò tenuto conto e Parte_1 riconoscendo la signora che il prezzo per l'acquisto dello immobile in questione e il CP_1 regolamento del relativo mutuo sono stati corrisposti dal sig. Parte_1
6°) a titolo di contributo al mantenimento della signora , a far data dal mese Controparte_1 successivo alla consegna delle chiavi dell'immobile già casa coniugale, da parte della Signora
in favore del quest' ultimo provvederà mensilmente al versamento Controparte_1 Parte_1 su carta prepagata della della somma di € 200,00, entro il giorno 5 del mese di CP_1 competenza.
7°) le parti, avendo raggiunto le superiori intese a regolamentazione di ogni profilo del loro rapporto, dichiarano e chiedono congiuntamente pronunciarsi con sentenza la separazione dei coniugi, in conformità alle sopra enunciate condizioni, e di rinunciare per l'effetto ad ogni altra domanda e difesa spiegata da ciascuna di esse nei loro scritti di difesa, dichiarando di voler considerare appianate e chiuse anche le querele e conseguenti azioni penali, che provvederanno quindi a definire e rimettere, occorrendo, nei modi e termini di rito.
Si chiede quindi che la causa venga posta in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di comparse e repliche e con la richiesta di compensazione tra le parti delle spese di giudizio.”
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
3 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 16690/2019, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni specificate in motivazione;
[...] dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983, atto n. 1227, parte 2, serie A;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, l' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16690/2019 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PULVIRENTI ALFIO, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a Catania il 10/08/1963, C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BASILE MASSIMILIANO MARIO CRISTIANO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 07/11/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 15/11/2019, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1 in Catania il 28/07/1983.
Dall'unione sono nati i figli (il 25/11/1983), (n. il 05/01/1988) e (n. Per_1 Per_2 Per_3 il 03/11/1992), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva e chiedeva al Tribunale il Controparte_1 riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di euro 450,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 23/07/2020 sono comparsi entrambi i coniugi, per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 18/12/2020, il Presidente, ritenuto sussistente uno squilibrio fra le posizioni economiche dei coniugi, ha posto a carico di l'obbligo di Parte_1 versare un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili in favore della moglie CP_1
con finalità integrativa del reddito.
[...]
Nel corso del giudizio produceva atto di querela, sporto in data 19.8.2021 Parte_1 nei confronti della coniuge, per il reato di cui all'art. 614 comma 1 e 2 c.p.; la resistente deduceva il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento imposto con l'ordinanza presidenziale, riservandosi di denunciare i fatti alle Autorità competenti.
Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Nel merito, la domanda di separazione personale merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
All'udienza del 7/11/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, chiedendo di disporre che:
“1°) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza, domicilio o dimora dove riterranno opportuno.
2°) La casa coniugale sita in Catania via Della Siepe 6, in comproprietà tra gli odierni istanti, viene con l'espresso consenso della signora assegnata definitivamente in uso al sig. CP_1
conseguentemente, la Signora proprietaria esclusiva di altro Parte_1 CP_1 immobile a Catania, consegnerà il possesso materiale e giuridico dello intero immobile di via
Della Siepe 6, in favore del Tale consegna del detto appartamento in Parte_1
Catania via Della Siepe 6, avverrà: -senza che la Signora possa pretendere alcunché per CP_1 tale riconoscimento dell'uso esclusivo del predetto immobile di via della Siepe 6, -entro gg 20 dal deposito dalla data del presente verbale di udienza, con impegno della signora a CP_1 liberare l'immobile in questione dai suoi effetti personali ed a consegnare le chiavi dell'appartamento de quo al Parte_1
2 3°) il sig. si obbliga in via esclusiva: - al regolamento e rimborso delle Parte_1 residue rate di mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto dell'immobile già casa coniugale corrisposte ed esborsate da lui, in via esclusiva, fin dalla data di concessione del detto finanziamento. - a manlevare la signora dal pagamento di tasse ed imposte riconducibili CP_1 al citato immobile, già casa coniugale.
4°) Il sig. inoltre avrà diritto, in caso di futuro affitto a terzi dell'immobile Parte_1 in questione, a percepire per intero la pigione stabilita nell'eventuale contratto di locazione, senza che su tale pigione la Signora possa o potrà pretendere alcunché. CP_1
5°) Nel caso in cui- in futuro- il sig. si determinasse a vendere l'immobile a terzi, la Parte_1 signora fin da adesso, ora per allora, esprime, con la sottoscrizione del presente verbale, CP_1 il proprio consenso alla vendita dell'immobile; conseguentemente, si obbliga fin da ora ad esprimere il proprio consenso firmatorio dinnanzi al Notaio rogante a semplice richiesta del Sig.
La signora dichiara espressamente- ed in tal senso fin da ora Parte_1 Controparte_1 esprime il proprio consenso- che al momento della eventuale futura vendita del citato immobile, sito in Catania via Della Siepe 6, in comproprietà tra le parti, essa avrà diritto a percepire dallo intero corrispettivo della vendita solo l'importo di € 20.000,00, (ventimila) rimanendo il resto del prezzo della compravendita di pertinenza del e ciò tenuto conto e Parte_1 riconoscendo la signora che il prezzo per l'acquisto dello immobile in questione e il CP_1 regolamento del relativo mutuo sono stati corrisposti dal sig. Parte_1
6°) a titolo di contributo al mantenimento della signora , a far data dal mese Controparte_1 successivo alla consegna delle chiavi dell'immobile già casa coniugale, da parte della Signora
in favore del quest' ultimo provvederà mensilmente al versamento Controparte_1 Parte_1 su carta prepagata della della somma di € 200,00, entro il giorno 5 del mese di CP_1 competenza.
7°) le parti, avendo raggiunto le superiori intese a regolamentazione di ogni profilo del loro rapporto, dichiarano e chiedono congiuntamente pronunciarsi con sentenza la separazione dei coniugi, in conformità alle sopra enunciate condizioni, e di rinunciare per l'effetto ad ogni altra domanda e difesa spiegata da ciascuna di esse nei loro scritti di difesa, dichiarando di voler considerare appianate e chiuse anche le querele e conseguenti azioni penali, che provvederanno quindi a definire e rimettere, occorrendo, nei modi e termini di rito.
Si chiede quindi che la causa venga posta in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di comparse e repliche e con la richiesta di compensazione tra le parti delle spese di giudizio.”
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
3 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 16690/2019, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni specificate in motivazione;
[...] dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983, atto n. 1227, parte 2, serie A;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, l' 11.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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