Art. 4. Durata in carica degli esperti
Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.
Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.
Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.