Versione
31 marzo 1963
31 marzo 1963
Art. 4. Durata in carica degli esperti
Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.
Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.
Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
Giurisprudenza • 7
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- responsabilità precontrattuale·
- sub-affitto·
- art. 46 L. n. 203/1982·
- improponibilità domanda·
- condizione di proponibilità·
- art. 11 d.lgs. 150/2011·
- compensazione spese di lite·
- rinuncia domanda riconvenzionale·
- litisconsorzio necessario