Articolo 4 della Legge 2 marzo 1963, n. 320
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 marzo 1963
Art. 4. Durata in carica degli esperti

Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.
Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
Entrata in vigore il 31 marzo 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente