CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2024, n. 16064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16064 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL & C. S.N.C. DI SI DR avverso il decreto del 23/11/2023 del TRIBUNALE di L'AQUILA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI SI, che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con decreto del 23/11/2023 il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva di ammissione al passivo del credito, presentata dalla OL & C. s.n.c., nell'ambito della misura di prevenzione patrimoniale a carico di IO LE, ritenendo che le ragioni addotte (omessa comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di verifica ex art. 57 segg. d.lgs. n.159/2011; impossibilità di tempestiva quantificazione del credito) non giustificassero il ritardo per causa non imputabile al creditore 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso dinanzi allo stesso Tribunale di L'Aquila il difensore e procuratore speciale della società, eccependo che gli organi della procedura erano a conoscenza che l'istante fosse domiciliata presso il proprio legale sin dal mese di luglio del 2022; inoltre, che il credito fatto valere non poteva essere tempestivamente quantificato, con conseguente impossibilità di chiedere Penale Sent. Sez. 2 Num. 16064 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO UI Data Udienza: 19/03/2024 essere tempestivamente quantificato, con conseguente impossibilità di chiedere l'ammissione con riserva del credito, istituto previsto dalla legge fallimentare ma estraneo alla procedura di prevenzione. Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, con decreto del 28/12/2023 ha disposto la trasmissione del ricorso alla Corte di Cassazione, ritenuta competente per l'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58, comma 5 e 59, comma 9, d.lgs. n. 159/2011. 2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403), nel caso di specie il ricorso è stato proposto nell'interesse della società OL, in qualità di creditrice del proposto, dall'avv. Marcel Moccia del foro di Bolzano, difensore privo di tale requisito, essendo stata allegata al ricorso soltanto la procura alle liti, peraltro modulata secondo lo schema del procedimento civile (in tal senso, ad esempio, il riferimento alla proposizione di domanda riconvenzionale) e conferita ad avvocato non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. La procura speciale risulta rilasciata, invece, all'avv. Elvio Moccia in data 24 gennaio 2024, successivamente, quindi, alla proposizione del ricorso, effettuata il 27 dicembre 2023 presso la cancelleria del Tribunale di L'Aquila. 3. Le sezioni unite hanno avuto modo di precisare a riguardo che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894), non essendo possibile sanare ex post l'inammissibilità causata dalla mancanza di procura speciale. In definitiva, va escluso che possa attribuirsi efficacia sanante al rilascio di procura in epoca successiva alla proposizione del ricorso. 3.1. Inoltre, se è vero che l'impugnazione, (erroneamente) proposta dinanzi al Tribunale anziché in cassazione, ha consentito la trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 586, comma 5, cod. proc. pen., tuttavia l'istituto della conversione, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e 2 non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729). Alla stregua di tale principio, va rilevato altresì che la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/03/2024 Il Consigliere estensore Il Pn sident
udita la relazione svolta dal Consigliere UI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI SI, che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con decreto del 23/11/2023 il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva di ammissione al passivo del credito, presentata dalla OL & C. s.n.c., nell'ambito della misura di prevenzione patrimoniale a carico di IO LE, ritenendo che le ragioni addotte (omessa comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di verifica ex art. 57 segg. d.lgs. n.159/2011; impossibilità di tempestiva quantificazione del credito) non giustificassero il ritardo per causa non imputabile al creditore 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso dinanzi allo stesso Tribunale di L'Aquila il difensore e procuratore speciale della società, eccependo che gli organi della procedura erano a conoscenza che l'istante fosse domiciliata presso il proprio legale sin dal mese di luglio del 2022; inoltre, che il credito fatto valere non poteva essere tempestivamente quantificato, con conseguente impossibilità di chiedere Penale Sent. Sez. 2 Num. 16064 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO UI Data Udienza: 19/03/2024 essere tempestivamente quantificato, con conseguente impossibilità di chiedere l'ammissione con riserva del credito, istituto previsto dalla legge fallimentare ma estraneo alla procedura di prevenzione. Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, con decreto del 28/12/2023 ha disposto la trasmissione del ricorso alla Corte di Cassazione, ritenuta competente per l'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58, comma 5 e 59, comma 9, d.lgs. n. 159/2011. 2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403), nel caso di specie il ricorso è stato proposto nell'interesse della società OL, in qualità di creditrice del proposto, dall'avv. Marcel Moccia del foro di Bolzano, difensore privo di tale requisito, essendo stata allegata al ricorso soltanto la procura alle liti, peraltro modulata secondo lo schema del procedimento civile (in tal senso, ad esempio, il riferimento alla proposizione di domanda riconvenzionale) e conferita ad avvocato non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. La procura speciale risulta rilasciata, invece, all'avv. Elvio Moccia in data 24 gennaio 2024, successivamente, quindi, alla proposizione del ricorso, effettuata il 27 dicembre 2023 presso la cancelleria del Tribunale di L'Aquila. 3. Le sezioni unite hanno avuto modo di precisare a riguardo che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894), non essendo possibile sanare ex post l'inammissibilità causata dalla mancanza di procura speciale. In definitiva, va escluso che possa attribuirsi efficacia sanante al rilascio di procura in epoca successiva alla proposizione del ricorso. 3.1. Inoltre, se è vero che l'impugnazione, (erroneamente) proposta dinanzi al Tribunale anziché in cassazione, ha consentito la trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 586, comma 5, cod. proc. pen., tuttavia l'istituto della conversione, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e 2 non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729). Alla stregua di tale principio, va rilevato altresì che la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/03/2024 Il Consigliere estensore Il Pn sident