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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. n. 2536 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.SA Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 19.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2536/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZINZI PAOLO e ANTONIO
ROSARIO BONGARZONE, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in
[...] persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha Controparte_1 chiesto di “accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente consistita nella mancata convocazione della ricorrente per l'attribuzione di incarichi in suo favore e nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di docenti inseriti in graduatoria con punteggio inferiore alla ricorrente; accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere ristoro per Parte_1 il danno subito, per tutti motivi di cui in narrativa, quantificabile a titolo risarcitorio, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, e per
l'effetto condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Per l'a.s. 2022/2023 ha diritto ad un risarcimento danni di euro 13.207,82 euro per il periodo lavorativo dal
6 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, parametrato su 14 ore settimanali
Per l'a.s. 2023/2024 16.023,26 ha diritto ad un risarcimento danni di euro 16.023,26 per il periodo lavorato dal 16 ottobre 2023 al 30 giugno
2024 E dunque per un totale di euro 29.231,08 euro per entrambi i periodi oltre interessi come per legge o in quella maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia accertata in corso di causa; -ordinare al
di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio in CP_1 graduatoria di 57.50 punti, e il punteggio di ulteriori 12 punti per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 in ragione della mancata stipula dei contratti
a termine In via subordinata per la mancata attribuzione del ponteggio di punti 12, condannare parte resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente da liquidarsi, equitativamente, nella misura di euro 2.740,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa.”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere docente precaria presso il e Controparte_1 attualmente non è in servizio presso la scuola statale.
- che l inseriva la ricorrente nelle graduatorie GPS Controparte_2 di Seconda Fascia, provincia di , classe di concorso B020, CP_1 attribuendo un punteggio pari a 47.50;
- che con ricorso depositato in data 26.02.2023, la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, il e Controparte_1
l' , per veder accertare e Controparte_3 dichiarare l'illegittimità del punteggio assegnatole nelle G.P.S. di seconda fascia e terza fascia per la classe di concorso B020 lavoratori dei servizi enogastronomici – settore cucina e per veder accertare e dichiarare il diritto della steSA alla attribuzione del corretto punteggio in graduatoria di 57.50 punti sulla base di titoli, servizi e preferenze dichiarate, con condanna della Amministrazione alla rettifica del punteggio.
- che il Tribunale adito, con sentenza 1251/2024 del 02.07.2024, in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiarava il diritto della sig.ra alla attribuzione del corretto punteggio Parte_1 in graduatoria di 57.50 punti, sulla base di titoli, servizi e preferenze dichiarate e condannava l'Amministrazione convenuta a rettificare il punteggio attribuendo alla ricorrente un totale di 57.50 punti per la classe di concorso B020 nelle graduatorie G.P.S. di seconda e terza fascia d'istituto per la classe di concorso B020 dei servizi enogastronomici – settore cucina;
- che la condotta dell'amministrazione, censurata dal Tribunale di Per_ Frosinone – Sez. Lavoro in pers. del Dott. con sentenza emeSA
a seguito di procedimento avente R.G. n. 634/2023, ha causato gravi danni alla OF.SA ; Pt_1
- che nell'a.s. 2022/2023 e 2023/2024 la ricorrente non ha prestato servizio presso l'Amministrazione resistente a causa dell'illegittima valutazione del punteggio ad opera della PA;
- che il ha fatto ampio ricorso a docenti inseriti in quelle CP_1 stesse graduatorie da cui la era stata Parte_1 illegittimamente inclusa con punteggio inferiore a quello spettante, come da documentazione che si produce in allegato:
- che in particolare nell'a.s. 2022/2023 il bollettino del 06.10.2022 ha decretato quale destinatario di cattedra presso l'Istituto I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI il OF. Musilli con un punteggio di 50,00 che ha stipulato un contratto di tipo spezzone per ore 14,00 dal 06.10.2022 Al 30.06.2022;
- che inoltre nell'a.s. 2023/2024 il bollettino del 16 ottobre 2023 quale destinatario di cattedra presso l'Istituto I.I.S. CECCANO il OF. LL con un punteggio di 50,0 che ha stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal
16.10.2023 Al 30.06.2024; - che inoltre sono stati assunti docenti privi di qualsiasi titolo di precedenza o preferenza, che sarebbero stati assunti solo successivamente alla OF.SA ove quest'ultima avesse avuto Pt_1 il punteggio celermente rettificato;
- che la prof.SA avrebbe indubbiamente preceduto Parte_1 tali docenti in graduatoria avendo inoltrato correttamente domanda di inserimento nelle graduatorie GPS 2° fascia e sarebbe stata quindi destinataria di contratti di lavoro.
Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi dedotto che a causa della illegittima decurtazione del punteggio a cui aveva diritto, pari a 57,50 punti, ha subito un danno, riconducibile alle retribuzioni non percepite ed al mancato conseguimento del punteggio di 12 punti per servizio spettante per l'insegnamento che avrebbe svolto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, punteggio da utilizzare in occasione dei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.
Si è costituito il e ha chiesto in rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita
è stata discuSA e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 19.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Con il presente ricorso, parte ricorrente ha dedotto che a causa della illegittima decurtazione del punteggio a cui aveva diritto, pari a 57,50 punti, come accertato dal Tribunale di Frosinone con sentenza n.
1251/2024 del 02.07.2024 ha subito un danno, riconducibile alle retribuzioni non percepite ed al mancato conseguimento del punteggio di 12 punti per servizio spettante per l'insegnamento che avrebbe svolto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, punteggio da utilizzare in occasione dei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.
In particolare, parte ricorrente, premesso di essere una docente precaria presso il e attualmente non in servizio presso Controparte_1 la scuola statale, ha esposto di aver partecipato per l'a.s. 2022/2023 e
2023/2024 alla procedura di istituzione delle Graduatorie provinciali e di Istituto per la classe di concorso B020 - Laboratori di Servizi
Enogastronomici, Settore Cucina – GPS Seconda Fascia- con un punteggio pari a 47,50 punti, punteggio inferiore a quello a cui aveva diritto e pari a 57,50 punti, come riconosciuto dalla sentenza n.
1251/2024 pubblicata il 02.07.2024.
La ricorrente, dunque, ha lamentato di aver subito un danno economico determinato in complessivi 29.231,08 euro in quanto ha visto leso il proprio diritto di essere destinataria di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) con retrodatazione giuridica ed economica al 06.10.2022 per l'anno scolastico 2022/2023
e, con retrodatazione giuridica ed economica al 16.10.2024 per l'anno scolastico 2023/2024. Il danno allegato dalla parte ricorrente deriva i particolare dal non aver stipulato contratti di lavoro per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 a causa dell'illegittima decurtazione del punteggio assegnatole, nonchè dal non aver ricevuto l'incarico sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni;
e infine per non aver conseguito il punteggio complessivo di 12 punti come previsto dalla Tabella allegata all'Ordinanza che prevede, infatti, l'attribuzione di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.
Di contro, il ha contestato i Controparte_1 presupposti sottesi all'azione di risarcimento del danno.
Risulta invero dagli atti di causa che la sig.ra ha Parte_1 tempestivamente presentato formale domanda di inserimento in seconda fascia nelle graduatorie provinciali delle supplenze di
. CP_1
Con sentenza n. 1251/2024 del 02.07.2024 il Tribunale di Frosinone ha così statuito “1) accerta e dichiara l'illegittimità del punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di seconda fascia e terza fascia
d'istituto per la classe di concorso 8020 laboratori dei servizi enogastronomici - settore cucina, a seguito di domanda presentata in data 23/05/2022;
2) per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla attribuzione del corretto punteggio in graduatoria di 57.50 punti, sulla base di titoli, servizi e dichiarazioni dichiarate, e condanna l'amministrazione convenuta a rettificare il punteggio della ricorrente attribuendole un totale di punti 57,50 per la classe di concorso 8020 , nelle graduatorie di cui al capo 1);
3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in favore dell'attrice €1.250,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per le spese generali”
Risulta poi che nelle more del giudizio avente R.G n. 634/2024 sono stati destinatari di proposte di lavoro a tempo determinato docenti (che le hanno accettate), che erano collocati in posizione successiva a quella in cui sarebbe stata collocata la ricorrente ove l'Amministrazione non avesse illegittimamente decurtato il punteggio assegnato alla docente
. Pt_1
Risulta in particolare, che nell'a.s. 2022/2023, il bollettino del
06.10.2022 ha decretato quale destinatario di cattedra presso l'Istituto I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI il OF. Musilli con un punteggio di 50,00 (Cfr. all. 3 ricorso) che ha stipulato un contratto di tipo spezzone per ore 14,00 dal 06.10.2022 Al 30.06.2022 (circostanza peraltro pienamente confermata dal nella Controparte_1 memoria di costituzione).
Risulta altresì che nell'a.s. 2023/2024 il bollettino del 16 ottobre 2023 quale destinatario di cattedra presso l'Istituto I.I.S. CECCANO il OF. LL con un punteggio di 50,0 (cfr. all. 6 ricorso) che ha stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal 16.10.2023 Al 30.06.2024.
Risulta quindi documentalmente, oltre ad essere pacifico, in quanto non contestato, che la ricorrente non ha stipulato contratti di lavoro per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 a causa dell'illegittima decurtazione del punteggio spettantele. Ritiene il Giudicante che non vi è dubbio che la ricorrente sarebbe stata nominata e che avrebbe stipulato contratti di lavoro, in quanto, non essendovi margini di discrezionalità nel conferimento delle nomine, il avrebbe dovuto, considerando i punteggi in possesso dei CP_1 candidati inseriti in graduatoria, certamente nominare la prof.SA
, con il corretto punteggio di 57,50. Pt_1
Deve dunque ritenersi provato che la prof.SA avrebbe Parte_1 preceduto tali docenti in graduatoria avendo inoltrato correttamente domanda di inserimento nelle graduatorie GPS 2° fascia e sarebbe stata quindi destinataria di contratti di lavoro con evidente violazione, dunque degli articoli 3 e 97 della Costituzione, che impongono all'Amministrazione resistente di convocare i docenti sulla scorta del punteggio più alto in graduatoria.
Nulla di diverso peraltro ha allegato il nel presente giudizio. CP_1
Dalla illegittima decurtazione del punteggio di 57.50 punti a cui aveva diritto la ricorrente, deriva in primo luogo un danno economico subito dalla ricorrente, riconducibile alle retribuzioni non percepite ed un danno non patrimoniale riconducibile al mancato conseguimento del punteggio di 12 punti per servizio spettante per l'insegnamento che avrebbe svolto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, punteggio da utilizzare in occasione dei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.
Nessun dubbio può esservi sulla sussistenza del nesso causale fra il danno subito dalla ricorrente e l'inadempimento datoriale.
E' invero presumibile con alto grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene della vita al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
Ad avviso del Giudicante, l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto.
La ricorrente, pertanto, ha diritto al risarcimento del danno per la perdita della retribuzione per tutti i periodi oggetto di contratti con i Signori
, LL, Musilli, e CP_4 Per_2 Persona_3 Per_4
Per l'a.s. 2022/2023 ha quindi diritto ad un risarcimento danni di euro 13.207,82 euro per il periodo lavorativo dal 6 ottobre 2022 al 30 giugno
2023, parametrato su 14 ore settimanali e per l'a.s. 2023/2024
16.023,26 ha diritto ad un risarcimento danni di euro 16.023,26 per il periodo lavorato dal 16 ottobre 2023 al 30 giugno 2024, e dunque per un totale di euro 29.231,08.
I conteggi allegati al ricorso sono stati contestati dalla PA in via del tutto generica, e quindi possono essere posti a fondamento della presente decisione.
Inoltre, deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno in forma specifica. Sul punto basti osservare che la ricorrente avrebbe, infatti, conseguito il punteggio complessivo di 12 punti come previsto dalla Tabella allegata all'Ordinanza Ministeriale del 06.05.2022 relativa al reclutamento dei docenti per il Biennio 2022-2024, che prevede, infatti, l'attribuzione di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.
Sul punto, la Corte di CaSAzione, con Sentenza n. 268 del 9/1/ 2019
(nonché Cass. 22/10/ 2019, n. 26966) ha precisato che a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, va riconosciuto, a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il ricorso merita di essere accolto. Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del , e Controparte_1 liquidate, come da dispositivo, tenendo conto della complessità baSA della questione trattata.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., nella causa
[...] iscritta al n. 2536/2024, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
- Accerta e dichiara l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente consistita nella mancata convocazione della ricorrente per l'attribuzione di incarichi in suo favore e nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di docenti inseriti in graduatoria con punteggio inferiore alla ricorrente;
- Accerta e dichiara il diritto della sig.ra ad ottenere Parte_1 ristoro per il danno subito, per tutti motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 29.231,08 oltre interessi come per legge;
- Ordina altresì al di attribuire alla ricorrente il corretto CP_1 punteggio in graduatoria di 57.50 punti, e il punteggio di ulteriori 12 punti per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 in ragione della mancata stipula dei contratti a termine;
- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3689,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.SA Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 19.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2536/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZINZI PAOLO e ANTONIO
ROSARIO BONGARZONE, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in
[...] persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha Controparte_1 chiesto di “accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente consistita nella mancata convocazione della ricorrente per l'attribuzione di incarichi in suo favore e nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di docenti inseriti in graduatoria con punteggio inferiore alla ricorrente; accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere ristoro per Parte_1 il danno subito, per tutti motivi di cui in narrativa, quantificabile a titolo risarcitorio, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, e per
l'effetto condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Per l'a.s. 2022/2023 ha diritto ad un risarcimento danni di euro 13.207,82 euro per il periodo lavorativo dal
6 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, parametrato su 14 ore settimanali
Per l'a.s. 2023/2024 16.023,26 ha diritto ad un risarcimento danni di euro 16.023,26 per il periodo lavorato dal 16 ottobre 2023 al 30 giugno
2024 E dunque per un totale di euro 29.231,08 euro per entrambi i periodi oltre interessi come per legge o in quella maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia accertata in corso di causa; -ordinare al
di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio in CP_1 graduatoria di 57.50 punti, e il punteggio di ulteriori 12 punti per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 in ragione della mancata stipula dei contratti
a termine In via subordinata per la mancata attribuzione del ponteggio di punti 12, condannare parte resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente da liquidarsi, equitativamente, nella misura di euro 2.740,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa.”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere docente precaria presso il e Controparte_1 attualmente non è in servizio presso la scuola statale.
- che l inseriva la ricorrente nelle graduatorie GPS Controparte_2 di Seconda Fascia, provincia di , classe di concorso B020, CP_1 attribuendo un punteggio pari a 47.50;
- che con ricorso depositato in data 26.02.2023, la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, il e Controparte_1
l' , per veder accertare e Controparte_3 dichiarare l'illegittimità del punteggio assegnatole nelle G.P.S. di seconda fascia e terza fascia per la classe di concorso B020 lavoratori dei servizi enogastronomici – settore cucina e per veder accertare e dichiarare il diritto della steSA alla attribuzione del corretto punteggio in graduatoria di 57.50 punti sulla base di titoli, servizi e preferenze dichiarate, con condanna della Amministrazione alla rettifica del punteggio.
- che il Tribunale adito, con sentenza 1251/2024 del 02.07.2024, in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiarava il diritto della sig.ra alla attribuzione del corretto punteggio Parte_1 in graduatoria di 57.50 punti, sulla base di titoli, servizi e preferenze dichiarate e condannava l'Amministrazione convenuta a rettificare il punteggio attribuendo alla ricorrente un totale di 57.50 punti per la classe di concorso B020 nelle graduatorie G.P.S. di seconda e terza fascia d'istituto per la classe di concorso B020 dei servizi enogastronomici – settore cucina;
- che la condotta dell'amministrazione, censurata dal Tribunale di Per_ Frosinone – Sez. Lavoro in pers. del Dott. con sentenza emeSA
a seguito di procedimento avente R.G. n. 634/2023, ha causato gravi danni alla OF.SA ; Pt_1
- che nell'a.s. 2022/2023 e 2023/2024 la ricorrente non ha prestato servizio presso l'Amministrazione resistente a causa dell'illegittima valutazione del punteggio ad opera della PA;
- che il ha fatto ampio ricorso a docenti inseriti in quelle CP_1 stesse graduatorie da cui la era stata Parte_1 illegittimamente inclusa con punteggio inferiore a quello spettante, come da documentazione che si produce in allegato:
- che in particolare nell'a.s. 2022/2023 il bollettino del 06.10.2022 ha decretato quale destinatario di cattedra presso l'Istituto I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI il OF. Musilli con un punteggio di 50,00 che ha stipulato un contratto di tipo spezzone per ore 14,00 dal 06.10.2022 Al 30.06.2022;
- che inoltre nell'a.s. 2023/2024 il bollettino del 16 ottobre 2023 quale destinatario di cattedra presso l'Istituto I.I.S. CECCANO il OF. LL con un punteggio di 50,0 che ha stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal
16.10.2023 Al 30.06.2024; - che inoltre sono stati assunti docenti privi di qualsiasi titolo di precedenza o preferenza, che sarebbero stati assunti solo successivamente alla OF.SA ove quest'ultima avesse avuto Pt_1 il punteggio celermente rettificato;
- che la prof.SA avrebbe indubbiamente preceduto Parte_1 tali docenti in graduatoria avendo inoltrato correttamente domanda di inserimento nelle graduatorie GPS 2° fascia e sarebbe stata quindi destinataria di contratti di lavoro.
Ciò premesso, parte ricorrente ha quindi dedotto che a causa della illegittima decurtazione del punteggio a cui aveva diritto, pari a 57,50 punti, ha subito un danno, riconducibile alle retribuzioni non percepite ed al mancato conseguimento del punteggio di 12 punti per servizio spettante per l'insegnamento che avrebbe svolto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, punteggio da utilizzare in occasione dei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.
Si è costituito il e ha chiesto in rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita
è stata discuSA e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 19.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Con il presente ricorso, parte ricorrente ha dedotto che a causa della illegittima decurtazione del punteggio a cui aveva diritto, pari a 57,50 punti, come accertato dal Tribunale di Frosinone con sentenza n.
1251/2024 del 02.07.2024 ha subito un danno, riconducibile alle retribuzioni non percepite ed al mancato conseguimento del punteggio di 12 punti per servizio spettante per l'insegnamento che avrebbe svolto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, punteggio da utilizzare in occasione dei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.
In particolare, parte ricorrente, premesso di essere una docente precaria presso il e attualmente non in servizio presso Controparte_1 la scuola statale, ha esposto di aver partecipato per l'a.s. 2022/2023 e
2023/2024 alla procedura di istituzione delle Graduatorie provinciali e di Istituto per la classe di concorso B020 - Laboratori di Servizi
Enogastronomici, Settore Cucina – GPS Seconda Fascia- con un punteggio pari a 47,50 punti, punteggio inferiore a quello a cui aveva diritto e pari a 57,50 punti, come riconosciuto dalla sentenza n.
1251/2024 pubblicata il 02.07.2024.
La ricorrente, dunque, ha lamentato di aver subito un danno economico determinato in complessivi 29.231,08 euro in quanto ha visto leso il proprio diritto di essere destinataria di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) con retrodatazione giuridica ed economica al 06.10.2022 per l'anno scolastico 2022/2023
e, con retrodatazione giuridica ed economica al 16.10.2024 per l'anno scolastico 2023/2024. Il danno allegato dalla parte ricorrente deriva i particolare dal non aver stipulato contratti di lavoro per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 a causa dell'illegittima decurtazione del punteggio assegnatole, nonchè dal non aver ricevuto l'incarico sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni;
e infine per non aver conseguito il punteggio complessivo di 12 punti come previsto dalla Tabella allegata all'Ordinanza che prevede, infatti, l'attribuzione di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.
Di contro, il ha contestato i Controparte_1 presupposti sottesi all'azione di risarcimento del danno.
Risulta invero dagli atti di causa che la sig.ra ha Parte_1 tempestivamente presentato formale domanda di inserimento in seconda fascia nelle graduatorie provinciali delle supplenze di
. CP_1
Con sentenza n. 1251/2024 del 02.07.2024 il Tribunale di Frosinone ha così statuito “1) accerta e dichiara l'illegittimità del punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di seconda fascia e terza fascia
d'istituto per la classe di concorso 8020 laboratori dei servizi enogastronomici - settore cucina, a seguito di domanda presentata in data 23/05/2022;
2) per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla attribuzione del corretto punteggio in graduatoria di 57.50 punti, sulla base di titoli, servizi e dichiarazioni dichiarate, e condanna l'amministrazione convenuta a rettificare il punteggio della ricorrente attribuendole un totale di punti 57,50 per la classe di concorso 8020 , nelle graduatorie di cui al capo 1);
3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in favore dell'attrice €1.250,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per le spese generali”
Risulta poi che nelle more del giudizio avente R.G n. 634/2024 sono stati destinatari di proposte di lavoro a tempo determinato docenti (che le hanno accettate), che erano collocati in posizione successiva a quella in cui sarebbe stata collocata la ricorrente ove l'Amministrazione non avesse illegittimamente decurtato il punteggio assegnato alla docente
. Pt_1
Risulta in particolare, che nell'a.s. 2022/2023, il bollettino del
06.10.2022 ha decretato quale destinatario di cattedra presso l'Istituto I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI il OF. Musilli con un punteggio di 50,00 (Cfr. all. 3 ricorso) che ha stipulato un contratto di tipo spezzone per ore 14,00 dal 06.10.2022 Al 30.06.2022 (circostanza peraltro pienamente confermata dal nella Controparte_1 memoria di costituzione).
Risulta altresì che nell'a.s. 2023/2024 il bollettino del 16 ottobre 2023 quale destinatario di cattedra presso l'Istituto I.I.S. CECCANO il OF. LL con un punteggio di 50,0 (cfr. all. 6 ricorso) che ha stipulato un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal 16.10.2023 Al 30.06.2024.
Risulta quindi documentalmente, oltre ad essere pacifico, in quanto non contestato, che la ricorrente non ha stipulato contratti di lavoro per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 a causa dell'illegittima decurtazione del punteggio spettantele. Ritiene il Giudicante che non vi è dubbio che la ricorrente sarebbe stata nominata e che avrebbe stipulato contratti di lavoro, in quanto, non essendovi margini di discrezionalità nel conferimento delle nomine, il avrebbe dovuto, considerando i punteggi in possesso dei CP_1 candidati inseriti in graduatoria, certamente nominare la prof.SA
, con il corretto punteggio di 57,50. Pt_1
Deve dunque ritenersi provato che la prof.SA avrebbe Parte_1 preceduto tali docenti in graduatoria avendo inoltrato correttamente domanda di inserimento nelle graduatorie GPS 2° fascia e sarebbe stata quindi destinataria di contratti di lavoro con evidente violazione, dunque degli articoli 3 e 97 della Costituzione, che impongono all'Amministrazione resistente di convocare i docenti sulla scorta del punteggio più alto in graduatoria.
Nulla di diverso peraltro ha allegato il nel presente giudizio. CP_1
Dalla illegittima decurtazione del punteggio di 57.50 punti a cui aveva diritto la ricorrente, deriva in primo luogo un danno economico subito dalla ricorrente, riconducibile alle retribuzioni non percepite ed un danno non patrimoniale riconducibile al mancato conseguimento del punteggio di 12 punti per servizio spettante per l'insegnamento che avrebbe svolto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, punteggio da utilizzare in occasione dei prossimi aggiornamenti delle graduatorie.
Nessun dubbio può esservi sulla sussistenza del nesso causale fra il danno subito dalla ricorrente e l'inadempimento datoriale.
E' invero presumibile con alto grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene della vita al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
Ad avviso del Giudicante, l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto.
La ricorrente, pertanto, ha diritto al risarcimento del danno per la perdita della retribuzione per tutti i periodi oggetto di contratti con i Signori
, LL, Musilli, e CP_4 Per_2 Persona_3 Per_4
Per l'a.s. 2022/2023 ha quindi diritto ad un risarcimento danni di euro 13.207,82 euro per il periodo lavorativo dal 6 ottobre 2022 al 30 giugno
2023, parametrato su 14 ore settimanali e per l'a.s. 2023/2024
16.023,26 ha diritto ad un risarcimento danni di euro 16.023,26 per il periodo lavorato dal 16 ottobre 2023 al 30 giugno 2024, e dunque per un totale di euro 29.231,08.
I conteggi allegati al ricorso sono stati contestati dalla PA in via del tutto generica, e quindi possono essere posti a fondamento della presente decisione.
Inoltre, deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno in forma specifica. Sul punto basti osservare che la ricorrente avrebbe, infatti, conseguito il punteggio complessivo di 12 punti come previsto dalla Tabella allegata all'Ordinanza Ministeriale del 06.05.2022 relativa al reclutamento dei docenti per il Biennio 2022-2024, che prevede, infatti, l'attribuzione di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.
Sul punto, la Corte di CaSAzione, con Sentenza n. 268 del 9/1/ 2019
(nonché Cass. 22/10/ 2019, n. 26966) ha precisato che a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, va riconosciuto, a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il ricorso merita di essere accolto. Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del , e Controparte_1 liquidate, come da dispositivo, tenendo conto della complessità baSA della questione trattata.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., nella causa
[...] iscritta al n. 2536/2024, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
- Accerta e dichiara l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente consistita nella mancata convocazione della ricorrente per l'attribuzione di incarichi in suo favore e nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di docenti inseriti in graduatoria con punteggio inferiore alla ricorrente;
- Accerta e dichiara il diritto della sig.ra ad ottenere Parte_1 ristoro per il danno subito, per tutti motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 29.231,08 oltre interessi come per legge;
- Ordina altresì al di attribuire alla ricorrente il corretto CP_1 punteggio in graduatoria di 57.50 punti, e il punteggio di ulteriori 12 punti per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 in ragione della mancata stipula dei contratti a termine;
- Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3689,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore