Articolo 16 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 gennaio 1989
Art. 16. Funzioni del collegio nazionale 1. Spetta al collegio nazionale delle guide:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
c) coordinare l'attivita' dei collegi regionali delle guide alpine;
d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;
e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;
f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;
g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonche' di guide alpine di altri Paesi;
h) collaborare con le autorita' statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attivita' di sua competenza.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1989
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