Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 7/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
CO TORRI Presidente IO NO GALEFFI Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Giovanni COMITE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.
61170 del registro di segreteria, proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, contro
- PE LL, nata a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Repetti, c.f. [...], pec l.repetti@pec.studiolegalegatti.com e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio ad Alessandria, Via Trotti 58, come da delega in atti,
- IO IT, nata a [...] il [...], c.f.
[...], rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo
Giovinazzo, c.f. [...], pec avvvincenzogiovinazzo@puntopec.it e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, via G. Ghilini 14, come da delega in atti, avverso
la sentenza n. 15/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, depositata il 14 febbraio 2023.
VISTI l’appello, gli atti e i documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 21 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario d’udienza dott. Antonio Sauchelli, il relatore cons.
IO NO FF, il V.P.G. Alfio Vecchio, l’avv. Lorenzo Repetti per AP LL e l’avv. Vincenzo Giovinazzo per IS
IT.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in segreteria il 17 ottobre 2023, la Procura regionale per il Piemonte ha impugnato la sentenza n. 15/2023 della Sezione territoriale, con cui è stata respinta la domanda giudiziale formulata dalla Procura stessa nei confronti di AP LL e IS IT per il risarcimento di un danno di euro 1.386.880,00 in favore dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, dell’ASL di Alessandria e della Regione Piemonte.
In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 25 settembre 2021, la Procura regionale ha contestato alla ginecologa AP LL e all’ostetrica IS IT, dipendenti della ASL di Alessandria, un’ipotesi di responsabilità erariale, a
titolo di colpa grave, per un danno indiretto di euro 1.386.880,00 derivante da somme pagate dalla pubblica amministrazione ai genitori di un bambino che aveva subìto, durante il parto, una grave forma di paralisi celebrale con deficit intellettivo come conseguenza di asfissia acuta, presso l’Ospedale di Novi Ligure il 20 aprile 2006.
La sentenza impugnata ha respinto le eccezioni di inammissibilità dell’azione di rivalsa e di improponibilità dell’azione ai sensi dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020, oltre che di prescrizione al risarcimento del danno. Avendo la Sezione territoriale stabilito di procedere all’affidamento di una CTU, all’esito dell’attività peritale, la Sezione stessa è giunta alla conclusione di rigettare la domanda giudiziale per assenza dell’elemento soggettivo in capo alle convenute.
La Procura appellante ha formulato i seguenti motivi di gravame:
1. violazione dell’art. 95 c.g.c.; motivazione contraddittoria ed apodittica, quanto alla difforme ricostruzione dei fatti di causa da parte del CTU rispetto al contenuto delle audizioni dei convenuti riversate in atti; travisamento dei fatti; mancata valutazione di documenti di causa; mancata lettura di tutte le cartelle cliniche; 2.
violazione dell’art. 95 c.g.c.; motivazione contraddittoria ed apodittica, rispetto alla assoluzione dei medici anche a fronte di accertata colpa grave; 3. mancata valutazione degli elementi di prova offerti dall’attore da parte della Sezione territoriale; violazione dell’art. 95 c.g.c.; motivazione contraddittoria ed apodittica, quanto alla assoluzione anche a fronte di diverse conclusioni del CTU; 4.
mancata valutazione degli elementi di prova offerti dall’attore da parte della Sezione territoriale; violazione del diritto di difesa;
violazione del principio di disponibilità della prova; violazione del divieto di disporre CTU esplorativa;
ed ha concluso chiedendo: in riforma della sentenza impugnata, condannare le parti appellate al pagamento dell’importo di euro 1.386.880,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, dell’ASL di Alessandria e della Regione Piemonte, nella misura dell’85% a carico del medico e del 15% a carico dell’ostetrica, ovvero condannarle al diverso importo che verrà determinato nel corso del giudizio; con vittoria delle spese.
IS IT si è costituita il 2 luglio 2025, deducendo l’inammissibilità dei motivi di appello, in quanto da ritenersi infondati, essendo del tutto condivisibili il procedimento, le motivazioni e l’esito dell’attività peritale affidata dal Giudice di primo grado ad un CTU, il quale avrebbe risposto adeguatamente anche alle osservazioni formulate dai consulenti di controparte; ha quindi chiesto di rigettare l’appello e, a conferma della gravata sentenza, di assolvere la parte appellata da ogni addebito, con spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio a carico dell'Amministrazione.
AP LL si è costituita il 5 settembre 2025, deducendo l’infondatezza del gravame, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe correttamente applicato le regole istruttorie e probatorie, rendendo una sentenza logica e coerente; ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto integrale dell’appello interposto dalla Procura contabile, con il favore delle spese di lite.
All’odierna udienza del 21 novembre 2025, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione si presentano, complessivamente considerati, come una censura di motivazione errata e contraddittoria.
La Procura regionale appellante ha incentrato il proprio gravame sull’ipotesi che il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato, valutato e motivato le risultanze degli atti di causa in maniera completa e adeguata ed ha assunto che si tratterebbe di fatti e risultanze documentali, dai quali si trarrebbero gli elementi essenziali in punto di rilevanza delle condotte contestate, ai fini dell’affermazione della responsabilità. Nella prospettiva di parte appellante, le carenze motivazionali della sentenza impugnata dovrebbero portare ad una decisione favorevole di merito in sede di appello.
Tuttavia il Collegio valuta che, alla luce delle ampie e articolate risultanze istruttorie, contenute nella sentenza impugnata, rispetto alle quali i motivi di impugnazione non aggiungono alcun diverso elemento, la decisione impugnata sia esente da rilievi sotto i profili di carenza motivazionale prospettati, in quanto l’attività del Giudice di primo grado è stata sostenuta da un congruo ed adeguato apparato logico-argomentativo.
Il Giudice territoriale ha difatti fatto buon governo del materiale probatorio, utilizzando in maniera congrua a convincente gli esiti di una CTU, validamente disposta al fine di appurare questioni di natura medico legale.
Con ordinanza n. 18/2022, la Sezione territoriale ha ritenuto di disporre una apposita consulenza tecnica d’ufficio sui seguenti quesiti:
“1) se le patologie/menomazioni/danni occorsi al piccolo ID Badr in seguito al parto avvenuto presso l’Ospedale S. Biagio di Novi Ligure (AL) in data 20 aprile 2006 siano conseguenza delle non corrette cure prestate dai sanitari PE LL e IO IT, per gravi errori medici; 2) se tale intervento fosse di carattere routinario ovvero presentasse caratteri di particolare difficoltà tecnica, specificandone le ragioni; 3) se vi sia stato un qualche concorso (attivo od omissivo) esclusivo o concausale di altri soggetti, e/o se vi siano stati fattori concausali alternativi (anteriori, concomitanti o successivi) che siano stati idonei ad interrompere in concreto il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento lesivo e se una attività adeguata avrebbe evitato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, tale danno”.
La Sezione territoriale ha ritenuto che il consulente abbia risposto ai quesiti posti in modo ampio, motivato, con corredo di riferimenti alla documentazione clinica agli atti di causa, tenendo in considerazione le osservazioni dei c.t.p., in adempimento a quanto disposto dall’ordinanza collegiale di conferimento dell’incarico.
Il perito si è espresso nel senso che “l'ipotesi quindi più probabile è che un evento ipossico intrapartum (ed è ipotizzabile che lo sia lo stiramento/compressione della stretto giro di funicolo al collo del neonato descritto al momento del parto) si sia sovrapposto ad una condizione a rischio precedente (sconosciuta), agendo quindi su un feto già in condizioni non ottimali e perciò con minori possibilità di risposta all'ipossia stessa”, concludendo come segue: “l’Ostetrica IS ha correttamente seguito il travaglio, ha subito riconosciuto i segni di sospetta non normalità del tracciato CTG e ne ha pertanto immediatamente avvisato il Medico di guardia, rispettando così le funzioni al suo ruolo attribuite”; “la Dott.ssa AP è prontamente accorsa, ha riconosciuto il problema ed ha scelto e messo in atto con successo la procedura che ne consentiva la risoluzione più veloce, rispettando i tempi e i modi descritti nei Protocolli.”
Il perito, considerate le osservazioni dei c.t.p., ha confermato le conclusioni di cui sopra e, in particolare, ha precisato che “è inoltre ben noto che l’esecuzione di un IO SA, nel caso specifico in cui vi era dilatazione completa in fase espulsiva, è un intervento gravato da complicanze materno - fetali non trascurabili, pertanto il parto operativo vaginale rappresentava in quel momento l’opzione meno traumatica per la madre e per il feto”.
Secondo il Giudice territoriale, le conclusioni cui è giunto il perito hanno consentito di escludere la ricorrenza della colpa grave nell’operato delle convenute, in relazione alle vicende per cui è causa, ed hanno reso irrilevanti le pretese contraddittorietà della c.t.u. denunciate da parte attrice.
La sentenza impugnata ha quindi pronunciato il rigetto dell’azione di recupero avviata dalla Procura erariale, per assenza dell’elemento soggettivo.
Infine, il Giudice territoriale ha rilevato che all’amministrazione di appartenenza delle attuali appellate risultavano imputabili le deficienze organizzative evidenziate nella c.t.u., ove è stato rilevato che “censurabile è però la mancata predisposizione della sala operatoria, che avrebbe dovuto essere allertata al momento della scelta dell’uso della VEM. Infatti, se vi fosse stato un fallimento dell’applicazione della ventosa, si sarebbe dovuto immediatamente ricorrere al IO SA che a quel punto avrebbe potuto essere eseguito senza ulteriori indugi, essendo il tempo impiegato per usare la ventosa sovrapponibile a quello dell’approntamento della sala operatoria”.
Le censure di parte appellante hanno ripercorso le argomentazioni svolte nell’atto di citazione, senza contrastare validamente le risultanze e l’esito dell’attività peritale, cui il Giudice territoriale ha ritenuto di aderire.
Questa Sezione ritiene che la sentenza appellata sia esente dalle violazioni di legge e dalle carenze motivazionali indicate nel gravame, risultando, viceversa, congruamente argomentata, oltre che esente da contraddittorietà.
In particolare, occorre ritenere che la CTU non abbia avuto carattere esplorativo, in quanto essa era chiaramente diretta a dirimere le questioni prospettate dalle parti nelle CTP in atti, in materia caratterizzata da elevata specializzazione.
Va osservato, al riguardo, che, secondo consolidato orientamento del Giudice di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.33742/2022 e n. 1815/2015).
La Sezione ritiene di far proprie e condividere le predette conclusioni, svolte in sede peritale nel corso del giudizio di primo grado, che risultano congruamente argomentate e da cui non vi è motivo di discostarsi.
I motivi di impugnazione si mostrano quindi infondati.
Restando assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono l’esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello iscritto al n. 61170 del ruolo di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Piemonte e conferma la sentenza impugnata. Liquida le spese a carico dell’amministrazione di appartenenza in euro 8.000,00
(ottomila/00) a favore di AP LL ed in euro 1.500,00
(millecinquecento/00) in favore di IS IT, oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE
ESTENSORE
F.to IO NO FF
IL PRESIDENTE
F.to CO TO Depositata in Segreteria il 12/01/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi