Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 5 marzo 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9174/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Valverde (CT), Via Alessandro Manzoni n. 82/A, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Lidia Consoli, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
[...] Controparte_4
Convenuto contumace
Oggetto: Integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera personale ATA;
riconoscimento fascia stipendiale;
differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale e, Parte_1
premesso di appartenere al personale amministrativo, profilo collaboratore scolastico, e di essere stata immessa in ruolo in data 1.9.2009 dopo aver svolto le medesime mansioni in virtù vari contratti a tempo determinato sin dall'anno 2000/2001, ha esposto di aver chiesto il riconoscimento integrale (8 anni, 8 mesi e 15 giorni) dei servizi preruolo svolti presso le istituzioni scolastiche statali e che tuttavia l'Amministrazione scolastica, con decreto di
1
3.
Ha aggiunto di avere richiesto all'Amministrazione resistente, con pec del 1.8.2024, le differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato.
Ha dedotto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola in forza delle quali il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato dal personale ATA è solo parziale e ha concluso chiedendo:
«1) accertare e dichiarare: - il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il sevizio di lavoro a tempo determinato, non di ruolo con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio, sia a fini giuridici che economici, per il periodo di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato;
- il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive non godute per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità.
2) Condannare l'amministrazione convenuta: - a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito al suddetto riconoscimento, sin dal 01.09.2009, ovvero dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, con rinnovo del decreto di ricostruzione di carriera;
- al pagamento delle differenze retributive annuali non godute dalla ricorrente anche durante il periodo del pre ruolo, nei limiti spettanti, e per la errata collocazione nella posizione stipendiale, come eventualmente integrata e modifica dalle successive sequenze contrattuali annesse al CCNL scuola, e che risultano dovute a seguito della ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, - al pagamento di tutte le differenze retributive per gli incrementi stipendiali previsti negli anni, sempre a seguito della ricollocazione nella posizione stipendiale dovuta per effetto del riconoscimento di tuto il servizio pre-ruolo, fino alla data di accoglimento del presente ricorso. - al pagamento delle spese e dei compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre IVA e CPA».
2 Con memoria tempestivamente deposita il 14.2.2025 si è costituito il
[...]
che, eccepita preliminarmente la prescrizione quinquennale Controparte_1 delle pretese retributive e dedotta, nel merito, la correttezza dell'operato dell'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, ha svolto ampie difese volte al rigetto del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: «Dichiarare inammissibile il ricorso;
- Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
- Dichiarare la prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c. di ogni spettanza retributiva per salari e/progressioni economiche;
- Dichiarare, in alternativa, la prescrizione ordinaria ex. art. 2936 c.c.; - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.».
Sostituita l'udienza del 5.3.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate da parte ricorrente, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Oggetto del presente procedimento è il riconoscimento del diritto di - assunta Parte_1
con contratto a tempo indeterminato in data 1.9.2009 alle dipendenze dell'Amministrazione resistente nel ruolo di personale ATA, profilo di collaboratore scolastico - al computo integrale dell'anzianità di servizio maturata per il servizio preruolo prestato, non essendole stato riconosciuto per intero nel decreto di ricostruzione di carriera n. 553 del 1.4.2011, nonché l'accertamento del diritto alle differenze retributive scaturenti dalla corretta ricostruzione della posizione stipendiale.
3. Dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal decreto di ricostruzione carriera n. 533 dell'1.4.2011 rilasciato dall'Istituto Comprensivo IC S. Casella di Pedara emerge che, a fronte della richiesta di riconoscimento di un'anzianità di servizio preruolo pari a 8 anni, 8 mesi e 15 giorni, sono stati riconosciuti alla ricorrente, a decorrere dalla data del
1.9.2009 (data di immissione in ruolo), 7 anni, 1 mese e 18 giorni di servizio preruolo ai fini giuridici ed economici, e 1 anno, 6 mesi e 26 giorni ai soli fini economici, utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95, con inquadramento nella terza posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 3.
3 Dal citato decreto di ricostruzione di carriera si evincono, inoltre, gli effettivi servizi svolti dalla ricorrente negli anni scolastici dal 2000/2001 al 2008/2009 (cfr. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
4. Occorre nel caso di specie vagliare la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Siffatta questione si pone, giacché la disciplina applicabile al personale a tempo indeterminato, ricollega all'anzianità di servizio effetti giuridici ed economici, condizionanti sia la progressione stipendiale sia lo svolgimento del rapporto.
Al fine della soluzione della presente controversia appare necessario ripercorrere il quadro normativo e giurisprudenziale sul punto.
5. L'art 569 del T.U. del d.lgs n. 297/1994 dispone: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.».
La riportata norma è stata modificata dall'art. 4, comma 13, d.P.R. n. 399/1988, a mente del quale «Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli»;
4 Il richiamato art. 3 d.l. n. 370/1970 stabilisce a sua volta che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.
I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.
Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici».
Con riguardo al personale non docente della scuola non trova applicazione l'art. 11, comma 14, l. n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
6. La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 31150/2019, rel. A. , Parte_2
ha affermato i seguenti principi di diritto: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
Del ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
5 c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_2
riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_3
Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
6 E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47
e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione CP_1
orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di
Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato
7 della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_3
essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche"
(art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti,
8 l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore
(cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la
Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)» (v. negli esatti termini Cass.,
28.11.2019, n.31150).
La Suprema Corte di cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto «il
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
7. Venendo al caso di specie, osserva il Tribunale che la ricorrente ha dedotto che il criterio di computo dell'anzianità preruolo previsto dal T.U. sia meno favorevole rispetto al criterio basato sul computo dell'effettiva anzianità di servizio, comportando una ingiustificata decurtazione degli anni di servizio riconosciuti.
Emerge dal decreto di ricostruzione carriera che la ricorrente ha prestato servizio preruolo:
- nell'a.s. 2000/2001 dal 3.11.2000 al 7.5.2001 e dal 8.5.2001 al 31.8.2001, maturando 302 giorni effettivi di servizio;
- nell'a.s. 2001/2002 dal 27.9.2001 al 17.12.2001 e dal 18.12.2001 al 31.08.2002, maturando 339 giorni effettivi di servizio;
- nell'a.s. 2002/2003 dal 21.9.2002 al 31.8.2003 maturando 345 giorni effettivi di servizio;
- nell'a.s. 2003/2004 dal 1.9.2003 al 31.8.2004 maturando 366 giorni effettivi di servizio;
9 - nell'a.s. 2004/2005 dal 2.9.2004 al 31.8.2005 maturando 364 giorni effettivi di servizio;
- nell'a.s. 2005/2006 dal 1.9.2005 al 31.8.2006 maturando 365 giorni effettivi di servizio;
- nell'a.s. 2006/2007 dal 1.9.2006 al 31.8.2007 maturando 365 giorni effettivi di servizio;
- nell'a.s. 2007/2008 dal 1.9.2007 al 31.8.2008 maturando 366 giorni effettivi di servizio;
- nell'a.s. 2008/2009 dal 1.9.2008 al 31.8.2009 maturando 365 giorni effettivi di servizio;
per un totale di 3.177 giorni, pari a 8,69 anni (cioè 8 anni, 8 mesi e 17 giorni) a fronte della inferiore anzianità preruolo pari a 7 anni, 1 mese e 18 giorni riconosciuta con il decreto di ricostruzione carriera.
Alla luce dei suesposti principi, l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 deve, dunque, essere disapplicato e va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché al collocamento nella fascia stipendiale maturata con riferimento alla integrale valutazione dell'anzianità preruolo.
8. Inoltre, quanto alla questione di prescrizione, eccepita dal MIM, la Suprema Corte con pronuncia n. 2232 del 30/1/2020 ha affermato che «il diritto alla progressione economica
(e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna, richiamandosi al riguardo l'orientamento costituito da Cass.
S.U., 6 maggio 2016 n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779;
Cass., 12 aprile 2017, n. 9397; Cass., 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n.
29791) sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondenti e cioè come se quello precedente, maturato, ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass, 22 agosto 1991, n. 9022; Cass., 5 gennaio 1993, n. 36; Cass., 24 settembre 1996 n. 8430; Cass., n. 4076/2004 cit.,; Cass., n.
15893/2007 cit.,; Cass., n.16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio dunque può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro
10 il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cd. Civ., ma poiché
l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturandosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto».
9. Pertanto, con riferimento alla domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della carriera nei termini poc'anzi illustrati, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione scolastica in seno alla memoria di costituzione, rilevandosi che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida inviata dalla ricorrente all'amministrazione resistente in data 2.8.2024 (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente).
Dunque, l'eccezione di prescrizione va accolta limitatamente ai crediti retributivi maturati anteriormente al quinquennio precedente il 2.8.2024, per cui risultano prescritti gli effetti economici della ricostruzione di carriera anteriormente al 2.8.2019.
10. In definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante integrale valutazione del servizio preruolo prestato, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, nonché ad avere corrisposta la somma pari alle differenze retributive, di conseguenza, maturate a far data dal 2.8.2019.
11. Spese compensate stante la complessità ed opinabilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- previa disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del decreto di ricostruzione di carriera emesso dall'IC S.
Casella di Pedara n. 553 in data 1.4.2011, dichiara il diritto di ad Parte_1
ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, con inserimento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato a far data dal 2.8.2019
e, per l'effetto, condanna il alla rettifica della Controparte_1
ricostruzione di carriera, considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma
11 pari alle differenze retributive, ove non prescritte a decorrere dal quinquennio precedente la data di notifica della diffida del 2.8.2024, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania il 6 marzo 2025.
La giudice
Federica Porcelli
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