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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/08/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETREE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 255/2019 promossa da:
– ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sarracino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Qualiano (NA), alla Via Campana
n. 177;
APPELLANTE contro
- (P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del sindaco r.l.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cerreto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Maddaloni (CE), alla Via Roma n. 249;
APPELLATO
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 297/2018 con la quale il Giudice di Pace di Maddaloni ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento dei danni patiti all'autovettura di sua proprietà Mercedes
Classe B, tg. EC271NC, in seguito ad un sinistro stradale occorso in data
08.02.2017 per una buca stradale asseritamente presente in via Forche
Caudine, in tenimento del Comune di CP_1
A fondamento del presente gravame, l'istante ha eccepito l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale ha giudicato la prevedibilità e la visibilità delle buche oggetto di causa, secondo i dettami di cui all'art. 2043 c.c., escludendo la responsabilità del convenuto, quale ente responsabile del CP_1
controllo e della manutenzione delle strade.
Si è costituito il sostenendo la correttezza Controparte_1
della decisione del Giudice di Pace e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assunta in decisione all'udienza del
20.02.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. Occorre premettere che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere-dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi (cfr. Cass. n. 5719/1998; n. 398/1994).
pag. 2/13 Alla luce di ciò, a parere di questo Giudice, alla fattispecie in esame
è applicabile la disciplina in materia di danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.
Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. – vanno, dunque, accertate da parte del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
pag. 3/13 Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante: Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023, n. 4119;
Cass. Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010).
L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Sul punto, da ultimo la S.C. con sentenza della sez. III del 13/05/2024, n. 12988: Per la
Cassazione in detto precedente è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza gravata, in CP_1
considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua frequentazione degli utenti rappresentando quindi CP_1
per tutti un evidente elemento di pericolo).
Ebbene, in applicazione di tali condivisi principi, nella fattispecie in esame, poiché dalle fotografie prodotte si evince che l'infortunio si è verificato in una strada situata all'interno del perimetro urbano del
Comune di Sessa Aurunca, e comunque in una zona non periferica o isolata, in quanto caratterizzata dalla presenza di esercizi commerciali e marciapiedi (cfr. fotografie prodotte dall'attore), trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
pag. 4/13 Ciò posto, quanto a quest'ultima, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche
Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n. 1127/2008). Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n.20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto
- che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn. 2480
e 2481 e, in particolare: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.,
pag. 5/13 salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
pag. 6/13 In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n. 376/2005; n. 15429/2004).
Con specifico riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va evidenziato che il caso fortuito, può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (si v. Cass., 9 aprile 2014, n. 8282;
Cass., 13.3.2013, n. 6306; Cass., 5.2.2013, n. 2660; Cass., 18.10.2011, n.
2108; Cass., 25.5.2010, n. 12695; Cass., 7.4.2010, n. 8229; Cass.,
20.11.2009, n. 24529; Cass., 19.11.2009, n. 24419; Cass., 25.7.2008, n.
20247; v. anche Cass., 28.9.2012, n. 16542).
2. In applicazione di tali principi, devono condividersi le conclusioni rassegnate dal Giudice di Pace circa la negligente condotta di guida tenuta dall'appellante e la prevedibilità/evitabilità delle buche che avrebbero cagionato il sinistro.
In particolare, ha dimostrato in maniera esaustiva Parte_1
la verificazione del fatto storico dedotto in citazione, e che i danni subiti pag. 7/13 dal proprio veicolo siano eziologicamente legati alla presenza di alcune buche sul manto stradale di Via Forche Caudine: ciò ha trovato riscontro sia nel preventivo di riparazione del veicolo Mercedes Classe B, prodotto in giudizio, sia nelle dichiarazioni del testimone escusso in giudizio,
il quale ha confermato la verificazione Testimone_1
dell'incidente secondo la dinamica sostenuta da parte appellante, asserendo che “… omissis…ricordo che era all'inizio del mese di febbraio del 2017, verso le ore 22:00, ricordo che ero in auto con il signore ed un suo amico, omissis… ricordo Parte_1 Per_1
che percorrevamo la Via Statale Appia nei pressi dell'esercizio commerciale “L'elettrodomestiko” del di quando CP_1 CP_1
improvvisamente ho sentito un forte rumore, l'auto ha iniziato a sbandare e si è forata la ruota anteriore destra. ADR. Ricordo che ci siamo fermati, scesi dall'auto ho visto che sul manto stradale vi era una buca e quella era stata la causa della rottura della ruota dell'auto. ADR.
Preciso che dall'auto la buca presente sul manto stradale non era assolutamente visibile, anche perché era ricolma d'acqua. ADR. Preciso che dall'auto la strada aveva un colore uniforme e non assolutamente visibile la buca anche a causa della scarsa illuminazione ivi presente.
ADR. Preciso che percorrevamo la Strada Statale Appia con direzione
Caserta… omissis…”
Appurato dunque che l'istante abbia rispettato l'onore probatorio gravante su di sé in forza dell'art. 2051 c.c., occorre adesso valutare la responsabilità del e l'esistenza della prova liberatoria CP_2
del caso fortuito.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione concorda che anche la condotta medesima dell'utente della strada, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, può essere idonea pag. 8/13 ad interferire in varia misura con il rapporto causale tra l'evento e il danno, arrivando perfino ad interromperlo del tutto.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, infatti, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n.
25460/2020).
Con specifico riferimento al caso fortuito in relazione alle buche stradali, è stato in coerenza affermato che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cassazione civile, sez. VI,
14/06/2016, n. 12174); in tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un pag. 9/13 dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca “al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte” per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cassazione civile n. 32979 del 19/02/2015).
Ciò detto, nel caso di specie, il principio di autoresponsabilità avrebbe imposto all'odierno appellante un maggior grado di prudenza e cautela nella sua condotta di guida.
Invero, il materiale fotografico tradotto in giudizio da parte attrice - sebbene alquanto scarno, posto che la maggior parte delle immagini ritrae soltanto i danni riportati dal veicolo, fornendo invece una panoramica limitata della strada teatro del sinistro – mostra la presenza di un'ampia serie di buche e rattoppamenti, lungo un tratto decisamente esteso della carreggiata della Via Forche Caudine percorsa dall'appellante.
Di conseguenza, al di là della posizione della buca più o meno vicina alla linea di mezzerie delle due corsie e quindi al centro della carreggiata, non può ritenersi che il dissesto fosse invisibile o non potesse essere tempestivamente percepito dall'istante attraverso l'illuminazione dei fari del proprio veicolo, portandolo a moderare la velocità di guida o a tentare di aggirare l'ostacolo, e ciò anche a voler suppore che le buche fossero state piene di acqua, circostanza che – si ribadisce - data l'estensione delle stesse, avrebbe comportato la loro trasformazione in una voluminosa pozzanghera, comunque visibile e astrattamente pericolosa per gli utenti della strada.
pag. 10/13 Le fotografie allegate, del resto, immortalano lo stato delle buche in orario diurno, dunque a distanza di tempo rispetto al sinistro, e senza la presenza di acqua, di tal ché non risulta possibile stabilire se il loro stato al momento dell'incidente fosse il medesimo di quello fotografato e in che misura l'acqua piovana le avesse ricoperte ed eventualmente occultate.
L'unico testimone escusso, ha inoltre Testimone_1
confermato che quel tratto della Via Forche Caudine fosse scarsamente illuminato, ragion per cui il grado di prudenza tenuta dal conducente del veicolo avrebbe dovuto essere ancor più elevato, inducendolo a moderare la propria velocità di guida e a porre maggiore attenzione alle possibili insidie della strada. Di contro, gli ingenti danni riportati al veicolo lasciano ipotizzare che l'appellante stesse viaggiando ad una velocità non consona alle condizioni della strada, ossia in orario notturno (il sinistro si verificava intorno alle 22:00 di un giorno di febbraio), in un luogo caratterizzato da scarsa illuminazione pubblica e con la pavimentazione bagnata.
In tal senso, né il teste, né lo stesso appellante hanno mai precisato la velocità tenuta dalla Mercedes Classe B, anche in relazione al limite imposto sulla strada.
Infine, come segnalato dal Giudice di Pace, il collocamento della buca in prossimità del centro della careggiata induce a ritenere violata la regola di cui all'art. 143 del CDS che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro, anche quando la strada è libera (a tal proposito si osserva che non è dimostrato che il conducente stesse tentando una manovra di sorpasso).
pag. 11/13 In definitiva, i fatti così ricostruiti portano a ritenere che la condotta imprudente dell'appellante abbia inciso in maniera Pt_1
determinante sulle conseguenze del sinistro;
pertanto, la decisione di rigetto adottata dal Giudice di Pace deve essere confermata e il presente appello viene rigettato.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 297/2018 del Giudice di Pace di CP_1
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti del che Controparte_1
liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A.
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
pag. 12/13 - dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 4.8.2025
Il giudice dott.ssa Ambra Alvano
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETREE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 255/2019 promossa da:
– ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sarracino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Qualiano (NA), alla Via Campana
n. 177;
APPELLANTE contro
- (P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del sindaco r.l.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cerreto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Maddaloni (CE), alla Via Roma n. 249;
APPELLATO
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 297/2018 con la quale il Giudice di Pace di Maddaloni ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento dei danni patiti all'autovettura di sua proprietà Mercedes
Classe B, tg. EC271NC, in seguito ad un sinistro stradale occorso in data
08.02.2017 per una buca stradale asseritamente presente in via Forche
Caudine, in tenimento del Comune di CP_1
A fondamento del presente gravame, l'istante ha eccepito l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale ha giudicato la prevedibilità e la visibilità delle buche oggetto di causa, secondo i dettami di cui all'art. 2043 c.c., escludendo la responsabilità del convenuto, quale ente responsabile del CP_1
controllo e della manutenzione delle strade.
Si è costituito il sostenendo la correttezza Controparte_1
della decisione del Giudice di Pace e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assunta in decisione all'udienza del
20.02.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. Occorre premettere che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere-dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi (cfr. Cass. n. 5719/1998; n. 398/1994).
pag. 2/13 Alla luce di ciò, a parere di questo Giudice, alla fattispecie in esame
è applicabile la disciplina in materia di danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.
Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. – vanno, dunque, accertate da parte del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
pag. 3/13 Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante: Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023, n. 4119;
Cass. Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010).
L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Sul punto, da ultimo la S.C. con sentenza della sez. III del 13/05/2024, n. 12988: Per la
Cassazione in detto precedente è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella sentenza gravata, in CP_1
considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua frequentazione degli utenti rappresentando quindi CP_1
per tutti un evidente elemento di pericolo).
Ebbene, in applicazione di tali condivisi principi, nella fattispecie in esame, poiché dalle fotografie prodotte si evince che l'infortunio si è verificato in una strada situata all'interno del perimetro urbano del
Comune di Sessa Aurunca, e comunque in una zona non periferica o isolata, in quanto caratterizzata dalla presenza di esercizi commerciali e marciapiedi (cfr. fotografie prodotte dall'attore), trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
pag. 4/13 Ciò posto, quanto a quest'ultima, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche
Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n. 1127/2008). Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n.20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto
- che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn. 2480
e 2481 e, in particolare: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.,
pag. 5/13 salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
pag. 6/13 In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n. 376/2005; n. 15429/2004).
Con specifico riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va evidenziato che il caso fortuito, può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (si v. Cass., 9 aprile 2014, n. 8282;
Cass., 13.3.2013, n. 6306; Cass., 5.2.2013, n. 2660; Cass., 18.10.2011, n.
2108; Cass., 25.5.2010, n. 12695; Cass., 7.4.2010, n. 8229; Cass.,
20.11.2009, n. 24529; Cass., 19.11.2009, n. 24419; Cass., 25.7.2008, n.
20247; v. anche Cass., 28.9.2012, n. 16542).
2. In applicazione di tali principi, devono condividersi le conclusioni rassegnate dal Giudice di Pace circa la negligente condotta di guida tenuta dall'appellante e la prevedibilità/evitabilità delle buche che avrebbero cagionato il sinistro.
In particolare, ha dimostrato in maniera esaustiva Parte_1
la verificazione del fatto storico dedotto in citazione, e che i danni subiti pag. 7/13 dal proprio veicolo siano eziologicamente legati alla presenza di alcune buche sul manto stradale di Via Forche Caudine: ciò ha trovato riscontro sia nel preventivo di riparazione del veicolo Mercedes Classe B, prodotto in giudizio, sia nelle dichiarazioni del testimone escusso in giudizio,
il quale ha confermato la verificazione Testimone_1
dell'incidente secondo la dinamica sostenuta da parte appellante, asserendo che “… omissis…ricordo che era all'inizio del mese di febbraio del 2017, verso le ore 22:00, ricordo che ero in auto con il signore ed un suo amico, omissis… ricordo Parte_1 Per_1
che percorrevamo la Via Statale Appia nei pressi dell'esercizio commerciale “L'elettrodomestiko” del di quando CP_1 CP_1
improvvisamente ho sentito un forte rumore, l'auto ha iniziato a sbandare e si è forata la ruota anteriore destra. ADR. Ricordo che ci siamo fermati, scesi dall'auto ho visto che sul manto stradale vi era una buca e quella era stata la causa della rottura della ruota dell'auto. ADR.
Preciso che dall'auto la buca presente sul manto stradale non era assolutamente visibile, anche perché era ricolma d'acqua. ADR. Preciso che dall'auto la strada aveva un colore uniforme e non assolutamente visibile la buca anche a causa della scarsa illuminazione ivi presente.
ADR. Preciso che percorrevamo la Strada Statale Appia con direzione
Caserta… omissis…”
Appurato dunque che l'istante abbia rispettato l'onore probatorio gravante su di sé in forza dell'art. 2051 c.c., occorre adesso valutare la responsabilità del e l'esistenza della prova liberatoria CP_2
del caso fortuito.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione concorda che anche la condotta medesima dell'utente della strada, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, può essere idonea pag. 8/13 ad interferire in varia misura con il rapporto causale tra l'evento e il danno, arrivando perfino ad interromperlo del tutto.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, infatti, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n.
25460/2020).
Con specifico riferimento al caso fortuito in relazione alle buche stradali, è stato in coerenza affermato che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cassazione civile, sez. VI,
14/06/2016, n. 12174); in tema di responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art 2051 c.c., nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un pag. 9/13 dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca “al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte” per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cassazione civile n. 32979 del 19/02/2015).
Ciò detto, nel caso di specie, il principio di autoresponsabilità avrebbe imposto all'odierno appellante un maggior grado di prudenza e cautela nella sua condotta di guida.
Invero, il materiale fotografico tradotto in giudizio da parte attrice - sebbene alquanto scarno, posto che la maggior parte delle immagini ritrae soltanto i danni riportati dal veicolo, fornendo invece una panoramica limitata della strada teatro del sinistro – mostra la presenza di un'ampia serie di buche e rattoppamenti, lungo un tratto decisamente esteso della carreggiata della Via Forche Caudine percorsa dall'appellante.
Di conseguenza, al di là della posizione della buca più o meno vicina alla linea di mezzerie delle due corsie e quindi al centro della carreggiata, non può ritenersi che il dissesto fosse invisibile o non potesse essere tempestivamente percepito dall'istante attraverso l'illuminazione dei fari del proprio veicolo, portandolo a moderare la velocità di guida o a tentare di aggirare l'ostacolo, e ciò anche a voler suppore che le buche fossero state piene di acqua, circostanza che – si ribadisce - data l'estensione delle stesse, avrebbe comportato la loro trasformazione in una voluminosa pozzanghera, comunque visibile e astrattamente pericolosa per gli utenti della strada.
pag. 10/13 Le fotografie allegate, del resto, immortalano lo stato delle buche in orario diurno, dunque a distanza di tempo rispetto al sinistro, e senza la presenza di acqua, di tal ché non risulta possibile stabilire se il loro stato al momento dell'incidente fosse il medesimo di quello fotografato e in che misura l'acqua piovana le avesse ricoperte ed eventualmente occultate.
L'unico testimone escusso, ha inoltre Testimone_1
confermato che quel tratto della Via Forche Caudine fosse scarsamente illuminato, ragion per cui il grado di prudenza tenuta dal conducente del veicolo avrebbe dovuto essere ancor più elevato, inducendolo a moderare la propria velocità di guida e a porre maggiore attenzione alle possibili insidie della strada. Di contro, gli ingenti danni riportati al veicolo lasciano ipotizzare che l'appellante stesse viaggiando ad una velocità non consona alle condizioni della strada, ossia in orario notturno (il sinistro si verificava intorno alle 22:00 di un giorno di febbraio), in un luogo caratterizzato da scarsa illuminazione pubblica e con la pavimentazione bagnata.
In tal senso, né il teste, né lo stesso appellante hanno mai precisato la velocità tenuta dalla Mercedes Classe B, anche in relazione al limite imposto sulla strada.
Infine, come segnalato dal Giudice di Pace, il collocamento della buca in prossimità del centro della careggiata induce a ritenere violata la regola di cui all'art. 143 del CDS che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro, anche quando la strada è libera (a tal proposito si osserva che non è dimostrato che il conducente stesse tentando una manovra di sorpasso).
pag. 11/13 In definitiva, i fatti così ricostruiti portano a ritenere che la condotta imprudente dell'appellante abbia inciso in maniera Pt_1
determinante sulle conseguenze del sinistro;
pertanto, la decisione di rigetto adottata dal Giudice di Pace deve essere confermata e il presente appello viene rigettato.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 297/2018 del Giudice di Pace di CP_1
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti del che Controparte_1
liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A.
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
pag. 12/13 - dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 4.8.2025
Il giudice dott.ssa Ambra Alvano
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