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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/11/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 337/2023
Oggi 25/11/2025 , ad ore 9.00, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per , l'avv Bongi in sostituzione dell'avv Fontana Sara, Parte_1 per li in sostituzione dell'avv Barzanti CP_1 per , l'Avv Logli, che dà atto di essersi costituiti in PCT con mere difese. Controparte_2
L'A li atti ed insiste per le conclusioni ivi precisate. L'avv Logli dà atto che in un procedimento del Tribunale di Prato è stata emessa la Sentenza n 28 del 2025 pubblicata il 15.01.2025 resa nel procedimento rg 327/2024, passata in giudicato con cui sono state rigettate domande identiche, tra le stesse parti rispetto a quelle di cui al presente Giudizio. Esibisce una copia, deposita su richiesta del Giudice una copia cortesia con riserva di deposito in PCT. Per il si riporta agli atti e conclude come in comparsa di costituzione e risposta. Controparte_2
Per nclude come in atti e in ipotesi in via istruttoria per l'ammissione delle CP_1 prove già formulate nelle memorie istruttorie in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2023 promossa da: con l'Avv. Sarah Fontana Parte_1
ATTRICE contro
, con l'Avv. Stefania Logli Controparte_2
e con l'Avv. Veronica Barzanti Controparte_3
CONVENUTE
Conclusioni Preso atto della discussione e delle conclusioni come già precisate nelle note di udienza cartolare dello scorso 22.10.2024, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ai sensi del Parte_1
r.d. 639/1910, ex art. 32 D. Lgs. 150/2011, innanzi all'intestato Tribunale avverso l'avviso di accertamento esecutivo emesso dalla a seguito del mancato pagamento del Parte_2 canone di occupazione di suolo pubblico dovuto per gli interventi effettuati con cantiere ed opere sul suolo pubblico del per l'anno 2017, al fine di ottenerne l'annullamento Controparte_2 ovvero, in subordine, la sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione del canone 2017 e demandando, in via riconvenzionale, la condanna del Controparte_4 al risarcimento del danno economico patito da ella misura di € 49.633,00. Parte_1
pagina 2 di 9 In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'odierna attrice deduceva che: 1) Parte_1
con decorrenza dal 01/01/2002, assumeva la gestione del servizio idrico integrato - per
[...] effetto della convenzione di affidamento - per conto dei comuni facenti parte dell'Autorità di
Ambito n. 3 del Medio Valdarno, oggi confluita nell'Autorità Idrica Toscana, ivi compreso il
; 2) nell'ambito della propria attività di gestione del servizio idrico integrato, Controparte_2
deve provvedere alla realizzazione, implementazione, sostituzione, manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie, aventi natura demaniale e di norma ubicate nel sottosuolo delle pubbliche vie di proprietà delle Amministrazioni Comunali;
3) la predetta attività è svolta previa esecuzione di lavori di scavo necessitanti l'installazione di un cantiere temporaneo e dell'occupazione della pubblica via per il tempo atto a completare l'intervento comprensivo del ripristino a regola d'arte della superficie stradale di proprietà del 4) la CP_2
(di seguito, per brevità, “ ), per conto del , emetteva Parte_2 CP_1 Controparte_2
l'avviso di accertamento n. 25 del 29/12/2022 nei confronti di avente ad Parte_1 oggetto il proprio diritto di credito per il mancato pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ex art. 63 D. Lgs. 446/1997 (cd. “Cosap”) dei lavori da quest'ultima eseguiti nel corso dell'anno 2017; 5) l'attività posta in essere da Parte_1 nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato è esentata dall'obbligo di pagamento della
Cosap in forza della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato e, nello specifico, del disposto di cui agli artt. 10, comma 8, e 37, i quali esonerano il Gestore dal pagamento di qualsivoglia imposta od onere per l'apertura cavi ed occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche “purché rientranti nell'ambito della competenza comunale e dagli stessi Comuni validata attraverso specifica delibera”; 6) l'operatività del regime di esenzione anzidetto trova ulteriore conferma nell'acquiescenza implicita della sia in relazione alla mancata revoca degli atti CP_1 autorizzativi che in relazione all'implicito accoglimento delle richieste di annullamento dei canoni 2013/2014/2015 il cui pagamento era stato precedentemente richiesto da mediante CP_1 meri bonari atti di liquidazione, determinandosi così una situazione di silenzio assenso da parte degli Enti interpellati;
8) la situazione di legittimo affidamento di in ordine Parte_1 all'applicabilità del regime di esenzione anche agli anni seguenti al 2015 ha, altresì, impedito alla medesima di rendicontare alla competente Autorità Idrica Toscana i costi della Cosap 2017 entro il termine stabilito dal MTI di ARERA, con conseguente grave pregiudizio subito dalla società attrice;
9) nella denegata ipotesi che il regime di esenzione dal canone Cosap non fosse ritenuto applicabile alla presente fattispecie, le parti opposte devono comunque essere dichiarate pagina 3 di 9 decadute dal diritto a pretendere la riscossione del predetto canone con riguardo all'annualità
2017, in quanto tutte le occupazioni temporanee di suolo pubblico eseguite nell'anno de quo erano state debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale competente (cfr.
Autorizzazione Unica n. 10414, 97888, 121066, 143968 e 190532); l'Amministrazione Comunale aveva sempre rilasciato, nel corso del tempo, la c.d. Autorizzazione Unica annuale, mai negandone il rinnovo e mai lamentando il mancato pagamento (preventivo o a saldo) dei canoni
Cosap per le occupazioni eseguite;
non aveva mai trovato applicazione il disposto degli artt. 17.6
e 19 del Regolamento Cosap, che tutelano i diritti dei soggetti interessati al pagamento dei diritti di istruttoria o del canone per le occupazioni permanenti e temporanee nei casi dovuti;
10) con riguardo al canone 2017, la sua quantificazione e successiva pretesa creditoria avrebbero dovuto essere manifestate ben prima del dicembre 2022, così da consentire a la possibilità di Parte_1 rettificare la propria rendicontazione contabile dei costi di gestione e l'aggiornamento della tariffa applicabile, in modo tale da garantirne il recupero – secondo il meccanismo del “full recovery cost” - ai sensi dell'art. 154 del D. Lgs. 152/06, così da evitare il danno patrimoniale che la società attrice subirebbe nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da e dal a causa della contabilizzazione dei canoni Cosap 2017 nel bilancio CP_1 Controparte_2 dell'anno 2022 come sopravvenienza passiva,; 11) pertanto, in denegata ipotesi di condanna al pagamento ed in via riconvenzionale, accertati i presupposti costitutivi del fatto illecito, chiedeva la condanna del al risarcimento del danno economico Controparte_4 patito da nella misura di €49.633,00. rassegnava le seguenti Parte_1 Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Il.mo Tribunale ordinario, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: -
Annullare l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 25 del 29.12.2022 per la mancata applicazione del regime di esenzione sancito dagli artt. 10 e 37 della Convenzione di Affidamento del SII;
In subordine: - Accerti la sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione del canone 2017 per il mancato esercizio del diritto nei modi e nei termini indicati dal Regolamento Canone di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato dal Comune di con DCC n. 213/2007 e CP_2 ss.mm.ii. In denegata ipotesi di condanna al pagamento ed in via riconvenzionale: - Accertati i presupposti costitutivi del fatto illecito, condanni il e/o al Controparte_2 Parte_2 risarcimento del danno economico patito da nella misura di euro 49.633,00. Il tutto con Parte_1 vittoria di spese e onorari per ”. Parte_1
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza in fatto ed Parte_2 in diritto dell'opposizione ex adverso avanzata, domandando la conseguente conferma dell'atto pagina 4 di 9 impugnato. Parte convenuta deduceva che: 1) il presupposto per l'applicazione del Cosap, il CP_1 cui potere impositivo in capo all'Amministrazione Comunale ed a Sori si rinviene nell'art. 63, D.
Lgs. n. 446/1997 e nel consequenziale Regolamento Comunale, è costituito dalla materiale occupazione di suolo pubblico da parte dell'Ente, che, nel caso specifico, deve ritenersi pacificamente ammessa dalla stessa e non contestata per l'esecuzione di interventi Parte_1 sulla sede stradale comunale nell'anno 2017; 2) controparte non ha contestato neppure il criterio di quantificazione del canone relativo a tale occupazione, limitandosi ad addurre il proprio diritto ad ottenere una speciale esenzione al pagamento richiesto ai sensi della “Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato con , stipulata dall'Autorità Idrica Parte_1
Toscana; 3) è infondato quanto sostenuto da parte attrice in ordine alla inapplicabilità della normativa sul pagamento del canone Cosap in base alle previsioni contenute nella Convenzione stipulata tra e nel 2012, avendo detta Convenzione esclusivo valore di natura CP_5 Parte_1 contrattuale, idonea a vincolare ed obbligare solo i sottoscrittori di tale atto, ovvero e Parte_1
prevedendo all'art. 10, comma 8, che affinché operi l'esenzione dal pagamento di oneri CP_5 relativi all'occupazione temporanea, i Comuni interessati debbano validare detta previsione con specifica delibera;
5) nel caso di specie, non si rinviene nessuna delibera del che Controparte_2 esoneri dal pagamento del Cosap per le occupazioni temporanee, né il caso di specie Parte_1 rientra in alcun modo tra i casi di esclusione previsti dall'art. 6 del Regolamento Cosap, 6) che, peraltro, a conferma di quanto sopra dedotto, paga regolarmente il canone Cosap nei Parte_1 confronti di altri Comuni facenti parte dell' come emerge dal bilancio di relativo CP_5 Parte_1 all'anno 2017, ove risulta il pagamento di €485.990,00 a titolo di Cosap ad altri Comuni e l'accantonamento nel fondo rischi alla voce “fondo rischi Cosap/Tosap” di € 252.546,00; 7) che nessun legittimo affidamento può essere invocato da parte attrice ,in quanto nel caso di specie, non opera il meccanismo del “silenzio-assenso”, invocato infondatamente da controparte ai sensi dell'art. 20 L. 241/1990; 9) non è previsto dalla legge un termine espresso di decadenza per il recupero del canone Cosap, ma solo il termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2964
c.c., mai spirato, avendo la posto in essere validi atti interruttivi con la notifica degli avvisi di CP_1 liquidazione per il Cosap dovuto negli anni 2013-2016 e con l'avviso di accertamento esecutivo per il Cosap dovuto nell'anno 2017; 10) la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. è destituita di fondamento, in quanto è stata a tenere una condotta Parte_1 inadempiente agli obblighi di sua competenza. La convenuta rassegnava, dunque, le seguenti CP_1 conclusioni: “chiede che venga respinta l'opposizione presentata da in quanto Parte_1
pagina 5 di 9 infondata in fatto ed in diritto, con susseguente conferma dell'atto impugnato. Con condanna di parte attrice alla refusione delle competenze legali, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che dichiara, per il presente giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese”.
Si costituiva in giudizio anche il , solo in data 09.10.2023, spirato il termine per Controparte_2 le memorie istruttorie ex art 183 comma 6 cpc, eccependo l'infondatezza dell'opposizione spiegata da parte attrice, ribadendo le difese già svolte da L'Ente locale convenuto CP_1 rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'atto impugnato, con rigetto di ogni pretesa di parte attrice;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
La causa è stata istruita esclusivamente con prove documentali.
Preso atto dell'esito della discussione orale e delle conclusioni delle parti costituite così come precisate all'udienza odierna, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte attrice non risultano fondate e, pertanto, non meritano accoglimento.
Mette conto, in via preliminare, rilevare che parte attrice non ha contestato di aver effettuato occupazioni del suolo nel periodo 2017 di cui all'avviso di pagamento, né la quantificazione di quanto richiesto con l'avviso per cui è causa. Ha contestato, piuttosto, la debenza di quanto richiesto sostenendo che per vi sarebbe l'operatività di un'esenzione dal pagamento Parte_1 della Consap e che comunque i soggetti richiedenti erano decaduti dal pretendere detto pagamento. Quanto sostenuto da parte attrice è destituito di fondamento alla luce del complesso della normativa vigente in materia e della documentazione in atti, come di seguito evidenziato. La richiesta del COSAP di cui all'avviso di accertamento esecutivo impugnato nel presente giudizio, infatti, riguarda il suolo occupato dalle opere strumentali alla relativa manutenzione e l'esenzione invocata da parte attrice, è quella di cui all'art 37 della Convenzione di Affidamento del SII, dispone che: “Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni, salvo l'esenzione di TOSAP e COSAP nei confronti di questi ultimi”, specificando poi l'art. 10, co. 8, che: “Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività di
pagina 6 di 9 sua competenza destinate allo svolgimento del servizio, sarà completamente esonerato dal pagamento di qualsivoglia imposta od onere per l'apertura cavi ed occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche purché rientranti nell'ambito della competenza comunale e dagli stessi
Comuni validata attraverso specifica delibera. Nessun importo è dovuto per quanto attiene alla occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche rientranti nell'ambito della competenza comunale”. Orbene, l'approvazione della Convenzione di Affidamento del SII non implica l'esenzione del Cosap, salvo specifica delibera dei Comuni. Orbene, detta esenzione non può trovare applicazione nel caso in esame, per ciò che non risulta l'adozione di alcuna specifica delibera da parte del che esoneri dal pagamento del canone per le Controparte_2 Parte_1 occupazioni temporanee. Non risulta alcuna delibera assunta dal , intesa come Controparte_2 provvedimento esplicito, né si riscontrano elementi tali da riscontrare la sussistenza di un provvedimento amministrativo implicito di tal fatta. Dunque, nel caso in esame, non pare ricorrere l'esenzione di cui all'art. 10.8 della Convenzione citata da parte attrice e, conseguentemente, ricorrono i presupposti per l'applicazione del COSAP alle occupazioni in esame.
Risulta, altresì, destituita di fondamento l'eccezione mossa in via subordinata da parte attrice in ordine all'intervenuta decadenza della pretesa avversaria, ex art. 2964 c.c.. Il fondamento dell'istituto giuridico della decadenza, come si evince dalla lettura della norma codicistica, è che sia stabilito dalla legge, o dai privati, un termine perentorio entro cui è prescritta la necessità del compimento di un determinato atto. Da quanto in atti e dalla normativa vigente in materia, emerge che, in ordine al caso di specie, non risulta previsto alcun termine perentorio entro cui il recupero del canone COSAP sarebbe dovuto avvenire.
Del resto nel caso di specie, risulta acclarato in atti, in via assorbente, che parte attrice non abbia neppure svolto le pratiche necessarie per ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, ma si sia unicamente attivata per i vari interventi a richiedere l'autorizzazione comunale all'esecuzione dei lavori su sede stradale. Trattasi di atti distinti, di competenza di soggetti distinti, essendo il soggetto preposto a rilasciare le concessioni di occupazione di CP_1 suolo pubblico, con previsione del pagamento Consap, ove dovuto. Ciò evidenziato, risulta destituita di fondamento la tesi prospettata da , nella prima memoria ex art 183 Parte_1 comma 6 cpc, secondo cui la stessa avrebbe invece richiesto il rilascio delle concessioni Cosap mediante l'inserimento dei dati relativi alle occupazioni di suolo pubblico nel sistema applicativo denominato “Prato City Works” e che, nonostante ciò, non avrebbe provveduto al rilascio CP_1
pagina 7 di 9 delle concessioni nei 90 giorni, né alla quantificazione del canone, come previsto dal
Regolamento Cosap. A differenza di quanto argomentato da parte attrice, l'applicativo Prato City
Works è un sistema informatico, utilizzato dal al fine di autorizzare, monitorare e CP_2 coordinare gli interventi effettuati sul territorio comunale, mentre per il rilascio della concessione dell'occupazione di suolo pubblico, le relative domande devono essere presentate unicamente a attraverso apposita modulistica, in quanto in base al relativo regolamento, è CP_1
l'unico soggetto legittimato a curare la relativa istruttoria ed a rilasciare i provvedimenti CP_1 concessori. Peraltro, le autorizza comunali, (cfr doc allegati dal ) espressamente Controparte_2 prevedono che: Il richiedente dovrà ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento, se dovuto, del relativo canone, ai sensi del Regolamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP approvato con DCC n. 213 del 20 dicembre 2007 e modificato con DCC n. 200 del 23/12/2008”. Per quanto evidenziato, si ritiene di condividere pienamente, quanto già affermato sul punto dalla sentenza n. 28/2025 del Tribunale di Prato intervenuta tra le stesse Parti su analoghe domande: “i dati da inserire nell'applicativo CityWorks, come individuati dalla schermata allegata da , non sono certo esaustivi ai fini della Parte_1 proposizione dell'istanza, mancando, del resto, anche un'esplicita manifestazione della volontà di ottenere il rilascio della concessione. Risulta, perciò, verosimile la tesi sostenuta dalle parti convenute, secondo cui i dati da inserire in tale maschera assumono solo significato informativo, risultando funzionali alla verifica di eventuali occupazioni abusive, senza essere idonei a dare avvio ad alcun procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di un provvedimento concessorio”.
Conseguentemente a quanto evidenziato, non merita accoglimento neppure la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, in quanto nessun comportamento illecito risulta imputabile alle parti convenute. Piuttosto parte attrice mostra di aver tenuto una condotta non diligente nella gestione della richiesta delle concessioni del suolo pubblico sul territorio del e del relativo pagamento del canone, come peraltro confermato dalle voci in Controparte_2 bilancio relativo al 2017, sub doc 15 parte della predetta società, versato in atti, da cui CP_1 emerge chiaramente che pagava regolarmente il Consap ad altri comuni e che Parte_1 addirittura aveva una voce in bilancio denominata “fondo rischi Cosap/Tosap” relativo all'accantonamento di somme per tale scopo.
Spese di lite pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di in €5.261,00 alla CP_1 luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 visto il valore della causa e lo scaglione di riferimento, con applicazione dei minimi per la fase di trattazione (attesa la natura documentale della causa) e per la fase decisoria (svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.),oltre IVA, se dovuta,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% degli onorari. Le spese relative al rapporto processuale tra e dovranno essere distratte in favore della Parte_1 CP_1 procuratrice dichiaratasi antistataria. A favore della parte convenuta , in Controparte_2 considerazione della tardiva costituzione in giudizio e della limitata attività difensiva espletata, si liquida la minor somma di €3756,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione di e conferma l'atto impugnato;
Parte_1
2. RIGETTA la pretesa risarcitoria di Parte_1
3. CO rifondere in favore del le spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in €3756,00, il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
4. CO a rifondere in favore del difensore di Parte_1 Parte_2 le spese del presente giudizio, che si liquidano in €5.261,00, il tutto oltre IVA, se dovuta,
[...]
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 25/11/2025 .
Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 14.40 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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