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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2671 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2010, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
(P.IVA ), in persona dei soci e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 Parte_3 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Via Cristoforo Colombo n. 88, presso lo studio dell'avv. Marco Matarazzo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via XX Settembre n. 26, presso lo studio dell'avv. Concetta Cittadino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti APPELLATA OGGETTO: Appello - sinistro stradale. CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Lamezia Terme, sulla rotatoria di Via Miceli il 18.07.2008 alle ore 17:15 circa per colpa esclusiva della Sig.ra conducente del veicolo Opel CP_3
Corsa tg. LA 564 NY di proprietà di che tamponava, da tergo, il rimorchio LB CP_4 CP_5
480 agganciato all'autovettura Ford Escort tg. CZ 560370 provocando danni alle staffe ed al telaio posteriore ed al gancio anteriore del carrello;
richiedeva pertanto l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta compagnia assicurativa alla liquidazione dei danni per complessivi € 1.692,00 nonché quelli da fermo tecnico e da mancato guadagno per inutilizzabilità del bene e delle spese legali Si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.10.2009 la in persona del legale rappresentante p.t., la quale richiedeva Controparte_1 preliminarmente la riunione del giudizio con quello promosso per ottenere il risarcimento dei danni subiti all'autovettura Ford tg. CZ 560370 di cui al n. 2465/2009 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme nonché con quello promosso dal terzo trasportato e, nel merito, contestava esclusivamente il quantum debeatur avendo già provveduto al pagamento di € 1.000,00 per il danno al rimorchio nonché alle spese legali per ulteriori € 1.000,00 e chiedeva che venisse rigettata la domanda. Disposta la CTU tecnica, in data 18.3.2010, il Giudice di prime cure pronunciava la sentenza n. 403/2010 depositata il 09.3.2010, con cui rigettava la domanda attorea limitata al quantum debeatur il quanto la somma trattenuta in acconto sul maggior danno era congrua e satisfattiva e condannava la al pagamento della CTU e delle spese legali. Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2010 proponeva gravame avverso la Parte_1 detta sentenza n. 403/2010 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni patiti e di quelli relativi al mancato guadagno per mancato utilizzo del bene, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per motivazione apparente e degli artt. 91 e 92 c.p.c. per erronea condanna alle spese di lite;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con condanna della al Controparte_1 pagamento della somma di € 2.292,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché il pagamento delle spese legali. Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
10.07.2010, la quale contestava il contenuto dell'atto di appello e chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti magistrati, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 e 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale ritiene doveroso precisare che l'odierno giudicante deve fare una ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, una valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, un accertamento esistenza o della esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e dell'evento dannoso. L'appello, infatti, rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). Fatta questa premessa, dall'esame del caso di specie e, in particolare, dalle conclusioni di cui all'atto di citazione del ricorso introduttivo, la domanda attorea si cristallizza nell'accertamento della “esclusiva e completa responsabilità della convenuta sig.ra conducente CP_3 dell'autovettura Opel Corsa targata LA 564 NY, proprietario il Sig. ” con condanna CP_4 dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, compresi i danni da fermo tecnico e spese e competenze di lite. La domanda di risarcimento di “tutti i danni patiti.. anche di quelli relativi al c.d. mancato guadagno” è reiterata nell'atto di appello. L'odierno giudicante, in qualità di giudice d'appello, così fissata la domanda attore, preliminarmente rileva la nullità della sentenza n. 403/2010 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme emessa il 18.03.2010 e depositata il 19.3.2010 per violazione e falsa applicazione dell'art. 149 C.P.A. e dell'art. 102 c.p.c. stante la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile del sinistro. Con atto di citazione regolarmente notificato, la , conveniva in giudizio la sola Parte_1 in forza della disciplina sul risarcimento diretto ex D.lgs. 209/2005 Controparte_2
C.P.A. art. 149, omettendo di citare il responsabile del sinistro proprietario CP_4 dell'autovettura Opel Corsa targata LA 564 NY condotta da assicurata dalla CP_3
polizza n. 391102143. Controparte_2
Tanto detto, deve rilevarsi d'ufficio il difetto di contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autovettura Opel Corsa targata LA 564 NY, vale a dire CP_4
La causa va, quindi, rimessa al primo giudice per la mancata partecipazione, quale litisconsorte necessario, del responsabile civile. Invero, già premesso che l'appellante/attore ha promosso dinanzi al Giudice di Pace l'azione prevista dall'art. 149 cod. ass. contro la propria impresa assicuratrice, va osservato quanto segue. E' noto che la questione se nella procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 d. lgs. n. 209/2005 il danneggiato debba convenire in giudizio oltre la propria compagnia assicurativa anche il responsabile civile, ossia il proprietario del veicolo danneggiante, è controversa e ha trovato soluzioni divergenti tanto in dottrina quanto nella giurisprudenza di merito. Accanto a coloro che pongono l'accento essenzialmente sul dato letterale della disposizione di legge (…il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione: così recita l'art. 149, sesto comma, cod. ass.) per affermare che non vi è un litisconsorzio nel quale coinvolgere necessariamente anche il responsabile civile (il danneggiante, nella prospettiva del promotore dell'azione diretta), altri invece sostengono che l'articolo 149, sesto comma, cod. ass. nella parte in cui prevede che l'azione diretta si debba promuovere nei soli confronti della propria assicurazione, vuole semplicemente significare che in tali giudizi non è necessaria la partecipazione anche dell'assicurazione del responsabile civile, come di norma avveniva per il passato (art. 18 legge n. 990/1969) ed avviene ancora oggi (art. 144 cod. ass.) quando si intende agire con l'azione ordinaria, ma non intende affatto escludere il coinvolgimento anche del responsabile. Lo scrivente giudicante propende per questa seconda opzione ermeneutica, che, in tempi più recenti, ha anche trovato l'autorevole avallo della Suprema Corte, espressasi in argomento con l'ordinanza n. 21896 del 20/09/2017. Ed invero, l'azione diretta di cui al citato art. 149 non è originata dal contratto assicurativo ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, ponendosi l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (Cass. 13 aprile 2012 n. 5928). Poiché quella del danneggiato rimane, anche nella procedura ex art. 149, la posizione di colui che ha subito un illecito civile, nell'azione di cui si sta discutendo il medesimo deve in ogni caso fornire la prova non solo del fatto storico (sinistro tra due veicoli) ma anche della responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente del proprietario dell'altro veicolo. E se si deve accertare la responsabilità e la misura della responsabilità altrui, l'esigenza che al giudizio vi partecipi anche colui la cui responsabilità è in gioco appare evidente. Non solo perché colui che è individuato quale responsabile di un illecito ha comunque il diritto costituzionale di difendersi dall'addebito rivoltogli, ma anche perché, nello specifico, dall'accertamento della sua responsabilità in assenza di contraddittorio gli potrebbero derivare effetti negativi (a titolo esemplificativo, innalzamento della classe del “malus” con inevitabile aggravio del premio assicurativo). D'altronde, anche nell'azione diretta ordinaria, ossia quella prevista dall'art. 144 cod. ass., che consente al danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi sia obbligo di assicurazione, di convenire in giudizio direttamente l'impresa di assicurazione del responsabile civile, il danneggiato deve necessariamente chiamare in giudizio il responsabile del danno (art. 144, terzo comma, cod. ass.). Ciò essenzialmente per consentire all'assicuratore di opporre l'accertamento della responsabilità al proprietario del veicolo al fine dell'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto assicurativo e, in particolare, dell'azione di rivalsa ex art. 144, secondo comma (un tempo, art. 18, secondo comma, legge n. 990/1969). Ebbene, quella prevista dall'art. 149 è anch'essa un'azione diretta, con la particolarità che l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio, quella del danneggiato-attore, è un sostituto ex lege dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, sicché le ragioni della partecipazione anche di quest'ultimo soggetto non mutano, salvo la particolarità che la futura azione di rivalsa dovrà essere eventualmente esercitata non dall'impresa assicuratrice che ha partecipato direttamente al giudizio di responsabilità, che nell'azione diretta ex art. 149 è l'impresa dell'assicurato, ma dall'impresa assicuratrice sostituita. D'altronde, non si deve trascurare di considerare che a norma della seconda parte del sesto comma dell'art. 149 l'impresa assicuratrice del veicolo del responsabile civile può anche chiedere d'intervenire nel processo e di estromettere l'altra impresa (quella dell'assicurato-attore): in tal caso si verrà a delineare una situazione processuale del tutto analoga a quella disciplinata dal terzo comma dell'art. 144 nella quale, come detto, la partecipazione del responsabile civile è indispensabile. Tali principi sono stati confermati in altra e più recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha statuito inequivocabilmente che “in tema di sinistro stradale, il responsabile civile deve essere citato anche in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore” (v. Cassazione civile sez. III, 13/04/2018, n. 9188), oltre ad essere stati condivisi dalle corti di merito (cfr. Tribunale Massa, 10/09/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 10/09/2019), n. 551: “In materia di risarcimento danni da sinistri stradali, il litisconsorzio necessario tra l'assicuratore e il responsabile del sinistro, da individuare nel proprietario del veicolo che ha causato il danno, sussiste anche nell'ipotesi in cui la vittima si avvalga della procedura di risarcimento diretto, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209”; vedi in tal senso anche Tribunale Prato sez. I, 26/04/2018, n. 286)). Da quanto precede, discende che, nel giudizio ex 149 cod. ass. non vi è alcuna ragione per non ritenere la necessità del litisconsorzio con il responsabile civile. Ne consegue la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo ha definito, non essendovi stato chiamato a partecipare il responsabile civile quale litisconsorte necessario (da identificarsi in e la rimessione degli atti, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al giudice di CP_4 prime cure. Il Giudice di pace adito, infatti, avrebbe dovuto autonomamente provvedere nel giudizio di primo grado ad integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del mezzo responsabile del sinistro anche in assenza di specifica eccezione da parte della compagnia di assicurazioni convenuta. Secondo l'insegnamento che qui si condivide, infatti, dalla pretermissione di alcuni litisconsorti necessari discende quale indefettibile corollario la nullità del giudizio di primo grado per vizio di costituzione del rapporto processuale, sì che sussiste l'obbligo di rimessione al giudice di prime cure affinché, nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, il processo possa svolgersi in entrambi i suoi gradi a contraddittorio integrato, come dispone espressamente l'art. 354 del codice di rito. Oltretutto, il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile ex officio in ogni momento del processo, tant'è che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. (così, Cass. n. 1462 del 30/01/2003; nello stesso senso: Cass. n. 26041 del 29/11/2005; Cass. n. 8825 del 13/04/2007 e Cass. n. 3678 del 16/02/2009). La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto considerato quale responsabile, del resto, fa sì che il giudice accerti la responsabilità di qualcuno cui non è stato riconosciuto il diritto di difendersi, in palese violazione dei principi fondamentali dello stesso diritto naturale prima ancora che del diritto processuale italiano. Per completezza motivazionale è soltanto il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio della predetta questione non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando, nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935). In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 793 del 2013). Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato e dedotto, si impone, dunque, la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario del giudizio, e rimessione, in forza del disposto dell'art. 354 c.p.c., dell'intera causa al giudice di primo grado, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354 c.p.c., per la nuova trattazione della controversia, e previa integrazione del contraddittorio mediante notifica dell'atto di citazione al responsabile civile (Cass. civ. - ordinanza n. 9188/2018). Resta assorbito ogni ulteriore questione o motivo di gravame. Quanto al governo delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, eventualmente condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 09-06-2017, n. 14495 (rv. 644620-01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13550 del 12/06/2006 (Rv. 589834 - 01)). Infatti, nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata. Nel caso di specie, tuttavia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per la fase di appello, alla luce della decisione adottata: invero i contrasti giurisprudenziali afferenti la questione giuridica trattata sono stati definitivamente superati solo dopo la definizione del giudizio di primo grado, prima con la ordinanza della Corte di Cassazione n. 21896 del 20.09.2017 ed ancora, più di recente, con la pronuncia n. 9188/2018. Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, come sopra anticipato, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) dichiara il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario del giudizio e per l'effetto:
- dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza conclusiva n. 403/2010 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 18.3.2010 e depositata il 19.3.2010;
- rimette gli atti al Giudice di Pace di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- visto l'art. 353 c.p.c. assegna il termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, ordinando che venga integrato il contraddittorio nei confronti di CP_4
2) riserva al Giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese del giudizio oggi dichiarato nullo;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. Lamezia Terme, 22 aprile 2025. Il Giudice Teresa Valeria Grieco