Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2024 REG.RIC.
N. 00007/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2024, proposto da
NC GU, AN GU, IA RO GU, NA GU, rappresentati e difesi dall'avvocato AU Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PONTE DI LEGNO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SOC. SOLE E NEVE INVESTIMENTI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2024, proposto da
NN TI TI, EL IA RI, CE TI, NA TI, LL TI, rappresentati e difesi dall'avvocato AU Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PONTE DI LEGNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SOC. SOLE E NEVE INVESTIMENTI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(a) quanto al ricorso n. 6 del 2024:
DEL PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2023 N. 7920 PROT. DEL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO CHE COMUNICAVA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO A VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGISTICA ATTIVATO A SEGUITO DI ESPOSTO DEI RICORRENTI, NONCHE' DEGLI ATTI TUTTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEQUENZIALI;
(b) quanto al ricorso n. 7 del 2024:
DEL PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2023 N. 7921 PROT. DEL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO CHE COMUNICAVA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO A VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA E PAESAGGISTICA ATTIVATO A SEGUITO DI ESPOSTO DEI RICORRENTI, NONCHE' DEGLI ATI TUTTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEQUENZIALI;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponte di Legno e della Soc. LE e VE Investimenti S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso contraddistinto al N.R.G. 6/2024 i ricorrenti NI RA, NI IU, NI IA RO e NI IL agiscono per l’annullamento del provvedimento n. 7920 del 30 ottobre 2023, con cui il Responsabile Servizio Edilizia Privata del Comune di Ponte di Legno comunicava la chiusura del procedimento di vigilanza edilizia relativo alle violazioni delle norme in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica attivato a seguito di esposto degli stessi ricorrenti, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
2. In punto di fatto, i ricorrenti rappresentano di essere comproprietari a vario titolo del fabbricato posto tra via Monticelli e via S. Pietro (mappale 80 del foglio 45 NCT di Ponte di Legno), che si trova in prossimità del fabbricato ad uso ricettivo denominato “ ex albergo Evan ”, di proprietà della società controinteressata LE VE Investimenti s.r.l. (di seguito anche LE VE Investimenti). Quest’ultimo si articola su sette piani e si affaccia sulla centrale Piazza XXVII Settembre (mappale 60 del foglio 45 NCT di Ponte di Legno).
L’immobile in questione è stato edificato in forza di un titolo edilizio n. 75 del 27 giugno 2014 rilasciato dal Comune di Ponte di Legno alla Società LE VE Investimenti, e relativo ad un intervento di ristrutturazione edilizia comportante la totale demolizione e ricostruzione del preesistente complesso alberghiero.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, a seguito di segnalazione effettuata da alcuni proprietari confinanti concernente presunti abusi edilizi, l’Amministrazione comunale avviava un procedimento di verifica, all’esito del quale la società LE VE Investimenti presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 e domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004.
Il Comune rilasciava, il 14 febbraio 2018, il certificato di compatibilità paesaggistica n. 4/2018 e, successivamente, il 10 luglio 2018, il permesso di costruire in sanatoria n. 27/2018.
Entrambi i titoli venivano fatti oggetto di impugnazione da parte di vari confinanti (tra cui gli attuali ricorrenti RA NI, IU NI, IA RO NI e IL NI) dinanzi al TAR Brescia, che con sentenza n. 759/2022 accoglieva in prima istanza il ricorso. Tale pronuncia veniva, tuttavia, integralmente riformata dal Consiglio di Stato, Sez. II, che con sentenza n. 4123/2023, in accoglimento dell’appello della Società LE VE Investimenti riconosceva la piena legittimità dei titoli edilizi e paesaggistici rilasciati dal Comune.
Con successivo esposto di data 7 luglio 2023 i ricorrenti segnalavano al Comune una serie di abusi perpetrati dalla società controinteressata anche rispetto al permesso di costruire in sanatoria ed al certificato di compatibilità.
L’esposto, accompagnato da relazione tecnica, evidenziava i seguenti abusi:
a) maggior altezza del fabbricato rispetto ai titoli edilizi rilasciati (anche in sanatoria) in misura variabile tra 42 cm e 103 cm;
b) maggior ingombro del fabbricato e dunque della sagoma atteso che esso invade per 19 cm la Piazza XXVII settembre e per 32 cm la via S. Pietro;
c) maggior volume rispetto a quanto autorizzato.
Con comunicazione n. 5186 del 12 luglio 2023 il Comune avviava il procedimento di vigilanza edilizia, chiedendo alla società di fornire le sue controdeduzioni
Acquisite le controdeduzioni, con provvedimento n. 7920 del 30 ottobre 2023 il Responsabile del Settore Edilizia Privata disponeva l’archiviazione del procedimento. In particolare, il provvedimento comunale affermava che “ l’altezza del fabbricato attuale si può dichiarare sostanzialmente corrispondente a quella rilevata durante il sopralluogo effettuato in data 19 ottobre 2016 da parte di tecnici incaricati dallo scrivente e all’altezza del fabbricato rappresentata e rilevata negli elaborati del permesso di costruire in sanatoria 27/2018, in quanto non risultano interventi che possano aver innalzato la quota del fabbricato;” e che “le uniche difformità obiettivamente riscontrate tra il contenuto del titolo edilizio in sanatoria e lo stato attuale del fabbricato riguardano (non l’altezza del fabbricato, ma) una variazione della sagoma, di lieve entità, e più precisamente una variazione della sagoma in lunghezza quantificabile verso la via S. Pietro in cm 32 e verso la piazza in cm 19.”
Alla luce di ciò il Comune concludeva per l’irrilevanza degli abusi, in quanto rientranti nella fattispecie degli abusi circoscritti entro il limite del 2%, come tali non sanzionabili ex art. 34 bis DPR n. 380/2001.
3. Il suddetto provvedimento è stato impugnato dai ricorrenti RA NI, IU NI, IA RO NI e IL NI con il ricorso contraddistinto al N.R.G. 6/2024, nel quale sono proposti i seguenti motivi di censura:
1. Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge (art. 31 DPR n. 380/01). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Questione afferente alla maggiore altezza del fabbricato , per aver il Comune ritenuto infondata la questione relativa alla segnalata maggiore altezza del fabbricato;
2. Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge (art. 27, art. 31 e art. 34-bis DPR n. 380/01; violazione art. 167 D. Llgs. n. 42/2004). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Questione afferente alla violazione della sagoma ed alla abusiva realizzazione di spessori invadenti la proprietà demaniale comunale ed al maggior volume.
In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti: a) l’art. 34-bis del DPR n. 380/2001 è stato introdotto nel 2020, e dunque non sarebbe applicabile retroattivamente in relazione ad un intervento edilizio assentito nel 2014 e sanato nel 2018; b) la norma non troverebbe applicazione in relazione alle distanze dalle strade e/o piazze pubbliche; c) l’eventuale tolleranza costruttiva non potrebbe essere applicata qualora, come nel caso di specie, l’abuso abbia comportato l’invasione di un bene demaniale, trovando applicazione l’art. 27 del DPR n. 380/2001, che impone quali uniche sanzioni la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, in assenza delle quali sarebbe configurabile l’omissione della tutela del bene demaniale e l’attribuzione di un illecito vantaggio a favore del privato abusivista.
4. Si sono costituiti in giudizio la società LE VE Investimenti ed il Comune, insistendo per il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza.
5. Con separato ricorso contraddistinto al N.R.G. 7/2024 i ricorrenti OV IN TT, SE IA RI , AN TT, IN TT, e AF TT agiscono invece per l’annullamento del provvedimento n. 7921 del 30 ottobre 2023, con cui il responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ponte di Legno comunicava analogamente la chiusura del procedimento di vigilanza edilizia attivato a seguito di esposto degli stessi ricorrenti.
6. In punto di fatto, questi ricorrenti rappresentano di essere nudi proprietari ed usufruttuari a vario titolo (in particolare la nuda proprietà del compendio fa capo a AN TT, IN TT e AF TT, mentre OV IN TT e SE IA RI sono usufruttuari) del fabbricato posto tra via Monticelli e Piazza XXVII settembre n. 6 (mappale 61 del foglio 45, subalterni 10-5-2-9-11-7-12 NCT di Ponte di Legno), posto sempre in prossimità del fabbricato ad uso ricettivo denominato “ ex albergo Evan ” di proprietà della società LE VE Investimenti s.r.l., che si articola su sette piani e si affaccia su Piazza XXVII Settembre (mappale 60 del foglio 45 NCT di Ponte di Legno).
Con esposto di data 18 luglio 2023 i ricorrenti segnalavano al Comune una serie di abusi perpetrati dalla società controinteressata, anche rispetto al permesso di costruire in sanatoria ed al certificato di compatibilità.
L’esposto, accompagnato da relazione tecnica, segnalava i seguenti abusi:
a) maggior ingombro del fabbricato, e dunque della sagoma, atteso che esso invade per 19 cm la Piazza XXVII settembre e per 32 cm la via S. Pietro, eccedendo dunque dalla sagoma autorizzata;
b) demolizione e ricostruzione della pavimentazione di un cortile interno tra i fabbricati ad una quota più bassa di 1,00 metro;
c) realizzazione di un muro in aderenza che risulta più alto di 1,43 metri rispetto a quello preesistente alto 8,80 metri, e che ora presenta altezza complessiva di 11,21 metri;
d) diversa distanza tra il fabbricato TT e quello della società controinteressata, prima variabile tra 3,64 e 4,75 metri, e dopo la demolizione e ricostruzione pari a 5,11 metri, e dunque non fedele rispetto all’assetto originario;
e) violazione delle distanze dei balconi realizzati, rispetto alle vedute oblique.
Con comunicazione n. 51812 del 7 agosto 2023 il Comune avviava il procedimento di vigilanza edilizia, chiedendo alla società controinteressata di fornire le proprie controdeduzioni.
Acquisite le controdeduzioni, con provvedimento n. 7921 del 30 ottobre 2023 il responsabile del Settore Edilizia Privata disponeva l’archiviazione del procedimento.
In particolare, il provvedimento comunale affermava che “ l’altezza del fabbricato attuale si può dichiarare sostanzialmente corrispondente a quella rilevata durante il sopralluogo effettuato in data 19 ottobre 2016 da parte di tecnici incaricati dallo scrivente e all’altezza del fabbricato rappresentata e rilevata negli elaborati del permesso di costruire in sanatoria 27/2018, in quanto non risultano interventi che possano aver innalzato la quota del fabbricato;” e che “le uniche difformità obiettivamente riscontrate tra il contenuto del titolo edilizio in sanatoria e lo stato attuale del fabbricato riguardano (non l’altezza del fabbricato, ma) una variazione della sagoma, di lieve entità, e più precisamente una variazione della sagoma in lunghezza quantificabile verso la via S. Pietro in cm 32 e verso la piazza in cm 19.”
Alla luce di ciò il Comune concludeva per la “irrilevanza” degli abusi in quanto rientranti nella fattispecie degli abusi circoscritti entro il limite del 2% e come tali non sanzionabili ex art. 34- bis DPR n. 380/2001.
7. L’impugnativa è affidata ai seguenti motivi di censura con i quali vieni dedotta:
1. Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge (art. 31 DPR n. 380/01). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Questione afferente alla maggiore altezza del fabbricato , per aver il Comune ritenuto infondata la questione relativa alla segnalata maggiore altezza del fabbricato.
2. Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge (art. 27, art. 31 e art. 34-bis DPR n. 380/01; violazione art. 167 D. Llgs. n. 42/2004). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Questione afferente alla violazione della sagoma ed alla abusiva realizzazione di spessori invadenti la proprietà demaniale comunale ed al maggior volume.
In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti: a) l’art. 34-bis del DPR n. 380/2001 è stato introdotto nel 2020, e dunque non sarebbe applicabile retroattivamente in relazione ad un intervento edilizio assentito nel 2014 e sanato nel 2018; b) la norma non troverebbe applicazione in relazione alle distanze dalle strade e/o piazze pubbliche; c) l’eventuale tolleranza costruttiva non potrebbe essere applicata qualora, come nel caso di specie, l’abuso abbia comportato l’invasione di un bene demaniale, trovando applicazione l’art. 27 del DPR n. 380/2001, che impone quali uniche sanzioni la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, in assenza delle quali sarebbe configurabile l’omissione della tutela del bene demaniale e l’attribuzione di un illecito vantaggio a favore del privato abusivista.
3. Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge (art. 2-bis, comma 1-ter e art. 3, comma 1, lett. d) DPR n. 380/01; violazione art. 167 D. Legs. n. 42/2004). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti; difetto di istruttoria. Questione afferente alla modifica delle distanze in sede di ricostruzione dell’edificio, in ragione del mancato rispetto delle distanze preesistenti;
4. Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge (art. 873 cod. civ.; art. 2-bis, comma 1-ter e art. 3, comma 1, lett. d) DPR n. 380/01). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti; difetto di istruttoria. Questione afferente alla modifica del muro in aderenza, in quanto la società controinteressata, ricostruendo il muro in aderenza con la proprietà dei ricorrenti, avrebbe riedificato con una maggiore altezza di 1,43 metri, passando da 8,80 metri a 11,21 metri.
8. Anche nel giudizio N.R.G. 7/2024 si sono costituiti la società LE VE Investimenti ed il Comune, insistendo per il rigetto del ricorso in ragione della sua infondatezza.
9. All’udienza del 17 dicembre 2025 entrambe le cause sono state spedite in decisione.
10. In via preliminare, si ritiene di disporre la riunione dei ricorsi alla luce degli evidenti profili di connessione oggettiva.
11. Nel merito, entrambi i ricorsi sono infondati per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
12. I primo motivo di ciascun ricorso, di identico tenore letterale e portata sostanziale, non merita condivisione.
I ricorrenti asseriscono una maggiore altezza del fabbricato rispetto a quella oggetto del titolo edilizio in sanatoria n. 27/2018 e ciò sulla scorta della mancata demolizione di un “cordolo” sommitale di cui era stata prevista la rimozione.
Tale circostanza, tuttavia, risulta non risulta riscontrata.
Diversamente, invece, risulta attestato dalla documentazione fotografica allegata alle memorie tecniche depositate dalla società LE VE Investimenti (doc. 8 e 14), comprensiva di didascalie, nonché nella riepilogativa relazione tecnica (doc. 15), che il cordolo originario è stato rimosso dopo il rilascio del titolo edilizio in sanatoria con conseguente riduzione dell’altezza del fabbricato, allo stato sostanzialmente corrispondente all’altezza indicata negli elaborati grafici approvati con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Più precisamente, il vecchio cordolo è stato sostituito da uno nuovo, che svolge una funzione di contenimento del terreno vegetale collocato sulla sommità dell’edificio e del sistema di irrigazione e protezione della struttura. Il cordolo attuale non ha però determinato un incremento dell’altezza.
Dalla citata documentazione, infatti, risulta il diverso spessore del cordolo rimosso rispetto all’elemento in lamierino posizionato in seguito per la predetta funzione contenitiva.
Occorre poi sottolineare che la sentenza resa in appello dal Consiglio di Stato, affrontando espressamente la questione del cordolo, faceva rilevare come l’altezza dell’edificio – e dunque la contestata misura della sopraelevazione - dovesse essere calcolata non con riferimento all’edificio demolito, ma a partire dal permesso di costruire rilasciato nel 2014, non impugnato, il quale ha consentito la sopraelevazione. È dunque quest’ultimo il parametro da tenere in considerazione nelle misurazioni.
Al riguardo, nella citata sentenza si specifica che “ la misura dell’altezza all’estradosso di copertura verificata con l’UTC del Comune di 20,12 metri coincide sia nella relazione del verificatore che in quella della relazione del progettista depositata il 27 settembre 2017. Né può rilevare il cordolo di 34 centimetri, poi effettivamente demolito - come risulta dalle fotografie del 5 maggio 2022, depositate nel giudizio di primo grado dalla società appellante - in quanto si trattava di una opera, di cui era stata prevista la demolizione già al momento del rilascio del titolo in sanatoria, come risulta dal progetto riportato nella relazione di verificazione. ” (così la sentenza n. 4123/2023 a pag. 20).
Si ritiene pertanto superabile la contraria tesi esposta nella relazione tecnica di parte ricorrente.
13. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti lamentano che l’amministrazione Comunale avrebbe operato un’illegittima applicazione dell’art. 34- bis DPR 380/2001 in tema di tolleranze costruttive.
Anche tali ordini di censure non colgono nel segno.
13.1. Quanto all’asserita inapplicabilità, ratione temporis, dell’art. 34- bis DPR 380/2001 alla fattispecie - trattandosi di norma introdotta nel 2020, successivamente quindi al rilascio del titolo edilizio in sanatoria – va richiamato il principio secondo cui il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, al di fuori dei casi tassativi in cui è richiesta la doppia conformità, è quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso, in quanto la rimessione in pristino deve corrispondere a un interesse pubblico attuale.
Pertanto non è rispetto al titolo in sanatoria del 2018 che si impone di verificare oggi se la norma sia stata correttamente applicata, bensì rispetto al provvedimento di archiviazione impugnato nel presente giudizio, che ha espressamente fatto applicazione del sopravvenuto istituto delle tolleranze costruttive.
L’art. 34- bis DPR 380/2001 non richiede la doppia conformità, e anzi ai commi 1- bis e 2- bis prevede ipotesi allargate di sanatoria (o più precisamente di conformità ex lege ) per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, con una chiara impostazione retroattiva. Tale impostazione è ribadita nel successivo comma 3, che precisa l’applicazione delle tolleranze costruttive anche alle difformità edilizie realizzate “ nel corso di precedenti interventi edilizi ”.
13.2. Non può essere condivisa l’interpretazione restrittiva proposta dai ricorrenti in ordine all’inapplicabilità della norma quando il mancato rispetto dei parametri ivi citati involga distanze dalle strade e/o piazze pubbliche.
In proposito, deve osservarsi che, in assenza di esclusioni espresse, alla norma sulle tolleranze costruttive deve essere attribuito carattere generale, in consonanza con l’evidente ratio dell’istituto di escludere dall’alveo degli illeciti edilizi tutte le variazioni lievi introdotte in sede esecutiva.
Depone in questo senso anche il comma 1- ter dell’art. 34- bis DPR 380/2001, il quale prevede che “ gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari ”. La norma, come si può osservare, non distingue, all’interno delle distanze, tra quelle dai fondi privati e quelle dalle strade e aree pubbliche.
13.3. Estendendo l’ambito della regolarità amministrativa di un intervento, le tolleranze costruttive escludono in radice l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 27 DPR 380/2001, operando alla stregua di una causa escludente la sanzionabilità delle difformità qualificate come ammissibili dal legislatore.
L’irrilevanza della natura privata o pubblica del fondo da cui è misurata la distanza aiuta a risolvere il problema delle difformità che interessano le costruzioni poste sul confine. Le tolleranze costruttive sono giustificate dal fatto che talvolta per eseguire a regola d’arte l’intervento di demolizione e ricostruzione è necessario rettificare la sagoma della costruzione preesistente. Se quest’ultima si trovava sul confine tra due proprietà la rettifica può comportare anche la modifica della linea di confine. La norma che qualifica come tollerabile una minore distanza dal confine rende quindi accettabili, entro gli stessi limiti, anche delle modifiche alla linea di confine, purché evidentemente il risultato sia a somma zero sul piano dominicale, ossia entrambi i proprietari perdano e acquistino reciprocamente lungo la linea di confine frazioni minime e sostanzialmente equivalenti di proprietà. A queste condizioni, le variazioni entro le tolleranze costruttive non integrano un abuso edilizio meritevole di ripristino, anche se sconfinano in spazi pubblici.
14. I restanti motivi di ricorso ripropongono, da vari punti di vista, la questione afferente alla modifica delle distanze in sede di ricostruzione dell’edificio per non aver la società controinteressata rispettato le distanze preesistenti, dato che prima della demo-ricostruzione la distanza era variabile tra 3,64 e 4,75 metri e successivamente è stata portata a 5,11 metri. In proposito, vanno richiamate, a sostegno dell’infondatezza delle censure, le considerazioni sopra espresse in ordine alla necessità che la valutazione di conformità delle opere edilizie abbia quale parametro di comparazione quanto autorizzato nei titoli edilizi (del 2014 e del 2018) e non già la situazione di fatto preesistente, sulla quale tali titoli hanno inciso.
15. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi con riguardo alla censura secondo cui “ in sede di ricostruzione il muro in aderenza con la proprietà dei ricorrenti è stata riedificato con una maggiore altezza di 1,43 metri, passando da 8,80 metri a 11,21 metri ”. Anche qui i ricorrenti assumono a parametro di riferimento non già la misura dell’altezza del muro indicata nel progetto assentito bensì la situazione fattuale preesistente all’intervento di demolizione e ricostruzione. Le doglianze pertanto non sono suscettibili di accoglimento.
16. In conclusione, il ricorso, va respinto siccome infondato.
17. Le peculiarità della vicenda amministrativa, complessivamente intesa, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU PE, Presidente
AN LI, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | AU PE |
IL SEGRETARIO