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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA Izzo presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC EM IG LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Massimiliano Cesare e Maria Rosaria Manselli, elettivamente domiciliata presso la casella pec Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(P.I. , con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2 Lorenzo Milani nel cui studio in Scarperia e San Piero (FI), Via Provinciale n. 52 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9901 pubblicata il 20/6/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 17 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a restituire all'attrice la somma da questa indebitamente pagata, ovvero
€. 12.389,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o condannare la convenuta a restituire quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio”. A fondamento della domanda così formulata, parte attrice
– oltre ad allegare di avere avuto in essere con la convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica e di avere pertanto corrisposto alla stessa convenuta, nel periodo ricompreso fra 1° gennaio 2011 e 31° dicembre 2011, un importo pari ad euro 12.389,30 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, come prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988 – ha infatti dedotto, per un verso l'illegittimità della previsione della suddetta addizionale per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE e, per l'altro verso, la sussistenza del proprio diritto ad agire per la ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore dell'energia elettrica.
2. Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.3.2022, contestando quindi sotto vari profili la fondatezza della avversa domanda (più nello specifico, ha infatti così articolato i motivi così rubricati: 1) Illegittimità dell'articolo 14 T.U. Accise;
richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia UE;
richiesta di sospensione della causa;
2) Improcedibilità inammissibilità della domanda;
3) In ogni caso : Difetto di potere del Giudice Nazionale di disapplicazione;
Nel merito (…): 1) Non sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c.. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, contratto valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente”;
2. In subordine: sulla presunta incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE;
3. Eccezione di prescrizione. Riduzione nel quantum della pretesa avversaria;
4) Sulla buona fede del Fornitore) e formulando a sua volta le seguenti conclusioni: “In rito: 1) previa disapplicazione dell'articolo 14 T.U. Accise e previo occorrendo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale italiana, ovvero previa occorrendo sospensione del presente giudizio - anche ma non solo ex art. 295 cod. proc. civ.- in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulle questioni ad essa sottoposte in merito alla legittimità dell'art. 14 T.U. Accise 2) Accertare e dichiarare la mancata comunicazione alla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 Controparte_2 quarto comma L. 428/1990 E per l'effetto 3) Rigettare la domanda per essere la stessa improcedibile e inammissibile. Ancora in rito e in ogni caso se il Magistrato ritenesse esistente il suo potere di disapplicazione d'ufficio: 4) Accertare e dichiarare insussistente il potere di disapplicare la normativa nazionale per le ragioni meglio espresse in ricorso E per l'effetto 5) Rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile e infondata Infine nella denegata ipotesi di pag. 2 di 17 superamento di tali eccezioni preliminari, e accertato che le difese svolte dai resistenti richiedono un'attivita istruttoria non sommaria, rendendo incompatibile lo strumento processuale prescelto fissare, ai sensi dell'art. 702/ter, III co., cod., proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183, VI° co. c.p.c. con i termini li prescritti, per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito: 6) accertare e dichiarare infondata l'azione promossa e per l'effetto 7) rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Vinte spese diritti ed onorario”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato Parte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di
[...] Controparte_1 euro 12.389,30, oltre interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., con decorrenza dal 3.3.2021, compensando integralmente le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “3. In via preliminare si osserva quanto segue.
3.1. Deve essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda di ripetizione di indebito sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 29, comma 4, della L. n. 428/1990. La preventiva istanza all'Ufficio Tributario di competenza è infatti prevista per l'azione di rimborso proposta dal contribuente nei confronti dell' (rapporto tributario) e non riguarda quindi il rapporto Parte_2 tra l'utente finale della somministrazione di energia elettrica ed il fornitore della stessa che paga il tributo all' e ne scarica il costo sull'utente Parte_2 finale conglobandolo col prezzo della fornitura in fattura.
3.2. Deve poi essere respinta la richiesta di sospensione del presente procedimento formulata dalla convenuta. La rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità costituzionale determina infatti la sospensione del giudizio nel quale la questione stessa è stata sollevata, ma non implica di per sé la sospensione di altri procedimenti in cui eventualmente la questione possa rilevare. Inoltre, le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal Collegio arbitrale di Vicenza attengono al rapporto tributario tra il fornitore di energia e l' e non al Parte_2 diverso rapporto che rileva in questa sede, ossia quello tra l'utente finale della somministrazione di energia elettrica ed il fornitore, risultando quindi irrilevanti in questa sede. 3.3. È infine infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, la missiva del 10.2.2021 (doc. 3 del fascicolo di parte attrice), costituisce valido atto interruttivo della prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 4 e 1219, comma 1, c.c., contenendo la richiesta di ripetizione di indebito delle somme pagate a titolo di addizionale sulle forniture di energia elettrica per l'anno 2011 e dunque l'espressa manifestazione di volontà, da parte dell'avente diritto, di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e solo dopo l'intervento delle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea Corte di Giustizia UE (sentenze del 5.3.2015 in causa C-553/13, e del 25.7.2018 in causa V-103/17), che hanno costituito un principio generale dell'ordinamento dell'Unione europea qualificabile come autonoma fonte di diritto nel diritto interno degli stati membri legittimante la disapplicazione della normativa nazionale contrastante con tale principio, il diritto dell'utente finale della 5
pag. 3 di 17 somministrazione di energia elettrica ad agire contro il fornitore di energia per la ripetizione di indebito delle somme versategli a titolo di addizionale sulle forniture è diventato esercitabile, per cui la prescrizione non era maturata al momento dell'introduzione di questo giudizio per l'anno 2011. 4. Passando all'esame del merito e premesso che non vi è contestazione in ordine all'esistenza, nel periodo indicato, del rapporto di somministrazione, è innanzitutto opportuno dare conto del quadro normativo ed interpretativo rilevante ai fini della presente decisione.
4.1. L'addizionale oggetto di controversia è quella all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e ss. del D.Lgs. 504/1995 (c.d. Testo Unico Accise o TUA), prevista nella misura di euro 9,30 per mille kWh in favore delle Province, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. L'imposta in questione è stata istituita dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 511/1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 20/1989, poi modificato dal D.Lgs. 26/2007, ed è stata soppressa, per le Regioni a Statuto ordinario, dall'art. 18, comma 5, D.Lgs. n. 68/2011, a far data dal 1° gennaio 2012. Successivamente, l'art. 4, comma 10, del D.L. 16/2012 (convertito nella L. 44/2012) ha abrogato, con decorrenza dal 1° aprile 2012 e per tutto il territorio nazionale, l'intero art. 6 D.L. 511/1988 “al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”. La direttiva suddetta era stata recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 48/2010, che ha modificato, con decorrenza dall'1/4/2010, numerose disposizioni del TUA, tra cui, per quanto qui d'interesse, l'art. 14, che disciplina i rimborsi dell'accisa. L'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE stabilisce che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Quest'ultima diposizione corrisponde nel contenuto a quella di cui all'art. 3, par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, che stabiliva che “I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
4.2. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nella sentenza 5 marzo 2015 in causa C-553/13, richiesta di fornire l'interpretazione dell'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, ha premesso che la giurisprudenza della CGUE, formatasi sull'art. 3 par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, restava applicabile per quanto atteneva alla norma sottoposta al suo esame e ha precisato che le due condizioni, poste da dette norme per la legittimità di imposizioni indirette ulteriori (la finalità specifica dell'imposizione e la conformità alle norme fiscali comunitarie per le accise o per l'IVA sulla determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta), miravano a evitare che le disposizioni indirette supplementari ostacolassero indebitamente gli scambi. Ha quindi affermato, sulla base della sua precedente giurisprudenza, che una finalità specifica è una finalità che non sia pag. 4 di 17 “puramente di bilancio”, intendendosi come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”. Con la pronuncia sopra richiamata, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dunque definito la nozione di “finalità specifica”, contenuta nella norma sottoposta alla sua interpretazione, indicando che è necessario che l'imposta miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata e che quindi vi sia un nesso diretto tra l'uso del gettito dell'imposta e tale finalità oppure, in mancanza di ciò, che l'imposta sia strutturata in modo da influenzare il comportamento dei contribuenti al fine di consentire la realizzazione della predetta finalità specifica. Su questa premessa, ha quindi ritenuto che non perseguisse la necessaria “finalità specifica” un'imposta estone sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, il cui gettito era destinato a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituiva tale imposta, dato che l'ente aveva l'obbligo di eseguire e finanziare tale attività, utilizzando a tal fine il gettito di qualunque imposta. Con la successiva sentenza del 25/7/2018 nella causa C-103/17 la CGUE, pronunciandosi sull'interpretazione della corrispondente norma di cui all'art. 3, par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, applicabile ratione temporis, ha ribadito, in ordine alla nozione di “finalità specifica”, le stesse considerazioni della precedente decisione, affermando che non è sufficiente l'assegnazione predeterminata del gettito dell'imposta “rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio”. Nell'occasione, la Corte ha dunque ritenuto che l'imposta francese sull'energia elettrica, sottoposta al suo esame, perseguisse la finalità ambientale invocata solamente per una parte, ossia quella destinata a finanziare i costi supplementari derivanti ai fornitori dall'obbligo, ad essi imposto, di acquistare energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
4.3. In materia e con specifico riferimento all'addizionale provinciale oggetto della presente controversia, è poi intervenuta a partire dal 2019 anche la Corte di Cassazione. In particolare, la giurisprudenza di legittimità a cui si fa riferimento (cfr. Cass. 15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 10691/2020; Cass. 16142/2020 e Cass. 22343/2020), considerato che l'addizionale provinciale sulle accise ex art. 6, comma 1 lett. c), D.L. 511/1988 era genericamente volta ad assicurare agli enti territoriali le risorse per assolvere ai loro compiti istituzionali e che nessun significativo mutamento di tale generica finalizzazione era rinvenibile nelle successive disposizioni di legge, ha affermato l'esistenza di un contrasto fra l'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. 511/1988 e l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE ovvero con l'art. 3 par. 2 della precedente direttiva 91/12/CEE applicabile ratione temporis ed ha quindi ritenuto che la norma impositiva nazionale, essendo in contrasto con disposizioni a contenuto precettivo immediato della direttiva europea, non dovesse essere applicata. La rilevanza, ai fini della presente controversia, delle predette decisioni non è peraltro esclusa dal fatto che le stesse abbiano riguardato controversie tra gli utenti finali, su cui le imposte erano state traslate dai fornitori, e l' in cui la questione Controparte_3 della legittimazione dell'utente ad agire per il rimborso dell'onere dell'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria non era motivo dei ricorsi e, nell'unico caso in cui lo era, è stata dichiarata inammissibile perché coperta da giudicato (cfr. Cass. 22343/2020). In altre pronunce (cfr. Cass. 14200/2019, Cass. 20018/2019, Cass. 27099/2019 e Cass. 29980/2019), la stessa giurisprudenza di pag. 5 di 17 legittimità ha infatti specificamente esaminato la predetta questione, affermando il difetto di legittimazione dei consumatori finali ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la restituzione dell'importo pagato all'esercente a titolo di rivalsa sulle addizionali provinciali sulle accise. E ciò in quanto il rapporto tributario, inerente al pagamento dell'imposta, si svolge solamente tra l'Amministrazione finanziaria e i fornitori dei prodotti soggetti all'addizionale. Con la conseguenza che i consumatori finali, sui quali l'imposta viene traslata dai fornitori nell'esercizio del diritto di rivalsa, sono invece legittimati ad agire contro i fornitori con l'ordinaria azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica, potendo esperire l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione finanziaria solo in via eccezionale, ove venga dedotto e dimostrato che l'esercizio dell'ordinaria azione di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore (cfr. in particolare la già citata Cass. 29980/2019, secondo cui “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise-, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”; v. inoltre Cass. 15317/2021, in motivazione, secondo cui “Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. 28 ottobre 1988 n. 511, art. 6, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989 n. 20 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”).
5. Venendo al caso di specie, in base ai principi appena richiamati si deve dunque in primo luogo affermare tanto la legittimazione della odierna parte attrice alla proposizione dell'azione di ripetizione di indebito, quanto la legittimazione della odierna parte convenuta ad essere destinataria della stessa. La circostanza che l'attrice non sia il soggetto passivo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica – in base all'art. 52, comma 1, del TUA è tale il fornitore di energia elettrica – ma sia invece il soggetto sul quale in definitiva il costo pag. 6 di 17 dell'addizionale provinciale è stato riversato sotto forma di corrispettivo contrattuale da parte del fornitore medesimo, titolare del diritto di rivalsa sul consumatore finale ai sensi dell'art. 56, comma 1, ultimo periodo, del TUA per i tributi dallo stesso fornitore pagati all' o alle Controparte_4 Province, non significa infatti che la stessa ricorrente difetti della legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito nei confronti della convenuta, trattandosi di legittimazione che è connessa al rapporto privatistico esistente tra consumatore finale e fornitore di energia elettrica.
6. Dando sul punto continuità all'orientamento dell'Ufficio (cfr. Tribunale Roma, Decima Sezione Civile, ord. 19/2/2021, dott.ssa Izzo), va inoltre osservato che il diritto del cliente alla restituzione dell'onere dell'accisa traslata su di lui dal fornitore prescinde dal fatto che il contratto tra le parti fosse valido ed efficace e deriva invece dal fatto che l'imposta stessa è stata “indebitamente pagata” dal fornitore allo Stato. La rivalsa sui consumatori finali è infatti un diritto dei venditori dei prodotti sottoposti ad accise che trova titolo nella legge (art. 56, comma 1, ultimo periodo, TUA), la quale stabilisce che deve essere esercitato indicando nella bolletta di pagamento “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (cfr. citato art. 56, comma 3). Dall'effettivo esercizio del diritto da parte del rivenditore, mediante addebito al cliente dell'onere dell'imposta, deriva quindi il rapporto obbligatorio di rivalsa che ha sì fondamento contrattuale, ma presuppone l'esistenza (del diritto di rivalsa e quindi) del corrispondente obbligo tributario del fornitore. L'art. 14, comma 2, del D.Lgs 504/1995 TUA, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q, del D.Lgs. 48/2010, applicabile ratione temporis, dopo aver genericamente stabilito che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” (art. 14, comma 1) e dopo aver fissato un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione restitutoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, prevede una deroga a tale termine di decadenza per il caso in cui, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto passivo d'imposta sia condannato a restituire a terzi l'importo indebitamente incassato per rivalsa dell'accisa, consentendogli di richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (cfr. art. 14, comma 4). Tale deroga, prevedendo implicitamente, ma chiaramente il diritto del consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito pagamento della rivalsa nei confronti del venditore prima che questi abbia agito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso dell'accisa non dovuta, consente dunque di affermare che il pagamento di un'accisa non dovuta dal contribuente e la traslazione della stessa sul cliente determina un indebito nel rapporto di rivalsa, indipendentemente da ogni questione sulla validità del contratto tramite il quale la rivalsa è stata esercitata e nonostante l'imposta sia stata effettivamente pagata dal venditore. D'altronde, la circostanza che l'azione di ripetizione di indebito del consumatore finale preceda, di regola, l'azione di rimborso del fornitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria si giustifica proprio in base alla limitazione all'esercizio dell'azione tributaria di rimborso che grava sul fornitore che abbia traslato l'imposta sui propri clienti, al fine di evitarne l'arricchimento ingiustificato. Infatti, l'art. 29, comma 2, L. 428/1990 prevede che il diritto del contribuente al rimborso di tributi riconosciuti incompatibili con l'ordinamento dell'Unione, tra cui le imposte sui consumi, sia precluso dalla traslazione pag. 7 di 17 dell'imposta su altri soggetti, pur escludendo che tale circostanza possa essere oggetto di presunzioni da parte degli uffici finanziari. Premesso che il rapporto privatistico e il rapporto tributario hanno quale comune presupposto dell'azione – rispettivamente di ripetizione di indebito e di rimborso – l'illegittimità dell'addizionale provinciale, va inoltre aggiunto che il fatto che, per il consumatore finale, l'addebito avvenga sotto forma di costo contrattuale corrispondente alle suddette imposte indirette pagate all'Amministrazione Finanziaria dal fornitore, non significa che tale costo sia liberamente determinato dalle parti del contratto di fornitura di energia elettrica. E ciò in quanto la rivalsa del fornitore sul consumatore finale per gli importi versati per l'addizionale provinciale avviene in via automatica secondo la disciplina legale dell'art. 56, comma 1, ultimo periodo, del TUA, senza alcun margine di autonomia o di discrezionalità. Sicché il carattere indebito della prestazione non presuppone la caducazione dell'intero contratto di fornitura di energia elettrica, ma presuppone l'illegittimità dell'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore nell'addebitare al consumatore finale come costi del servizio degli importi per addizionale provinciale che, benché effettivamente versati all'Amministrazione Finanziaria, non erano dovuti.
7. Altra questione da affrontare è quella che attiene all'asserita inconferenza, nel presente giudizio e stante il principio dell'inefficacia c.d. orizzontale delle norme ad effetto diretto contenute nelle direttive UE, della pretesa incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE. Con l'espressione self executing si definiscono quelle norme delle direttive, la cui applicazione non sia condizionata ad alcun atto delle autorità nazionali, prevedendo un preciso obbligo dello Stato che ha come contropartita un diritto del singolo. Ed in quest'ambito si deve ritenere che rientri la norma di cui all'art. 1, par. 2 della direttiva n. 2008/118 CE, che vieta agli Stati membri di applicare imposte indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa in assenza delle condizioni enunciate, attribuendo ai soggetti passivi dell'imposta sui consumi il corrispondente diritto a non subire un'imposizione indiretta ulteriore in assenza di tali condizioni, e che quindi è suscettibile di entrare in conflitto con norme impositive nazionali che non osservino tale limitazione. Né, in senso contrario, vale obiettare che la disapplicazione della norma impositiva interna in contrasto con l'art.1 par. 2 della direttiva n. 2008/118 CE sia ipotizzabile non nel rapporto tra privati, ma solo nel rapporto tra il singolo e lo Stato, dato che la norma europea è contenuta in un atto (la Direttiva) che, come detto, ha come destinatari esclusivamente gli Stati membri (cfr. art. 288 TFUE in tema di natura degli atti giuridici dell'Unione). Va infatti al riguardo considerato che sussiste pur sempre l'obbligo d'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, impone a tutti gli organi nazionali, ma soprattutto ai giudici, di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 288, comma 3, TFUE (CGUE sentenza 4/7/2006 in causa C-212/04). Poiché dunque, come già osservato, dall'art. 14, comma 2, TUA si evince che il carattere non dovuto dell'accisa legittima il consumatore finale ad agire contro il fornitore prima che quest'ultimo abbia esercitato l'azione tributaria di rimborso contro l'Amministrazione finanziaria, appare evidente che, se si desse rigida applicazione al principio dell'inefficacia pag. 8 di 17 diretta delle Direttive, se ne dovrebbe trarre la conseguenza che l'azione di ripetizione d'indebito del consumatore non sia esperibile nel caso in cui il carattere non dovuto dell'accisa derivi dal divieto posto da una direttiva europea e ciò sebbene tale norma sia stata introdotta nell'art. 14 TUA proprio dal D.Lgs. 48/2010, attuativo della direttiva 2008/118/CE. In tal modo, infatti, si attenuerebbe di molto l'effettività del divieto, dato che l'azione risarcitoria esercitabile in via residuale contro lo Stato è indubbiamente più onerosa sul piano probatorio, mentre la legittimazione del consumatore finale ad agire con l'azione di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria incontra nel nostro ordinamento l'ostacolo dell'estraneità di tale soggetto al rapporto tributario. E ciò in quanto, come anche già anticipato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la legittimazione straordinaria del consumatore finale ad esercitare l'azione tributaria di rimborso, in conformità ai principi a sua volta affermati dalla giurisprudenza unionale, esclusivamente quando l'azione di rimborso da parte del soggetto passivo d'imposta sia impossibile o eccessivamente difficile o quando sia difficile o infruttuosa l'azione di rimborso del consumatore finale nei suoi confronti, ad esempio perché insolvente (cfr. Cass. 29980/2019 al punto 3.6.2. e giurisprudenza CGUE ivi citata, punto 3.6.2.). Nell'ambito del diritto europeo, così come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE, la tutela dei contribuenti, che abbiano pagato il tributo riscosso in violazione del diritto dell'Unione, opera dunque sul piano del diritto al rimborso (cfr. sentenza C-103/17, punto 56), mentre la disciplina del rimborso è rimessa dalla medesima giurisprudenza agli ordinamenti nazionali, con il solo limite della salvaguardia dei principi di equivalenza e di effettività (CGUE 15/3/2007, causa C-35/05). Quanto alla posizione del consumatore finale, che è il soggetto che ha effettivamente sopportato l'onere economico dell'imposta vietata dalla direttiva, la possibilità che lo stesso agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo d'imposta è stata invece indicata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza 20 ottobre 2011 in causa C94/10) come condizione per la legittimità dell'opposizione dello Stato alla domanda di rimborso proposta dal consumatore nei suoi confronti, sempre che il rimborso da parte del soggetto passivo non risulti eccessivamente difficile. In tal modo, dunque, la Corte europea ha ricondotto l'azione civilistica nell'ambito delle modalità del rimborso rimesse alla disciplina degli Stati membri. Il principio dell'efficacia solo verticale delle direttive europee non è pertanto d'ostacolo all'accertamento dell'indebito nel rapporto di rivalsa, in virtù del collegamento di tale rapporto con il rapporto tributario, in cui il divieto posto dalla norma europea opera direttamente. Del resto, il principio di diritto, sancito con le richiamate sentenze della Corte di Giustizia UE del 5/3/2015 nella causa C- 553/13 e del 25/7/2018 nella causa C103/17, ritenuto applicabile a tutte le norme interne degli Stati membri istitutive di imposte addizionali e quindi anche all'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988 dell'Italia, a garanzia della libertà degli scambi nell'Unione Europea, impone al giudice nazionale di disapplicare, anche nelle controversie che coinvolgano solo soggetti privati, le norme interne contrastanti con i principi di diritto espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, che hanno natura vincolante come fonte di diritto comunitario con efficacia retroattiva (cfr. Corte di Giustizia UE 20/11/2003, Corte di Giustizia UE Persona_1 10/6/2010 in causa C-140/09 Fallimento Traghetti del Mediterraneo S.p.a.
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Corte di Giustizia 16/1/2018 in cause pag. 9 di 17 riunite C 128/07 e 131/07, che ha legittimato la disapplicazione, da parte dei giudici nazionali, delle norme interne per contrasto con sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE, aventi diretta e immediata applicazione con efficacia retroattiva negli ordinamenti nazionali): il tutto in ossequio al principio di leale collaborazione nell'attuazione del diritto dell'Unione ex art. 4, comma 3, del TUE e dell'art. 288 del TUE (cfr. Corte Cost. 170/1984; Corte Cost. 284/2007; Corte Cost. 227/2010). Non va poi dimenticato che il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza dover richiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa e senza essere obbligato a superare l'antinomia tra la decisione della Corte di Giustizia UE e la norma interna, sollevando questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale ex artt. 11 e 117 della Costituzione rispetto al parametro interposto costituito dalla disposizione comunitaria violata o provvedendo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, quale organo deputato alla risoluzione della controversia con efficacia erga omnes ai sensi dell'art. 19 par. 3, lett. b), del Trattato dell'Unione Europea e dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In tale contesto è innegabile che l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene al sistema del Trattato UE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. Corte di Giustizia UE 24/1/2012 in causa C- 282/10 Corte di Giustizia UE 19/5/2011 in causa C-452/09 Persona_2 in relazione ad interpretazione della normativa nazionale conforme alla Parte_3 direttiva;
Corte di Giustizia UE 5/10/2004 in causa C - da 397/01 a C 403/01 e altri;
Corte di Giustizia UE 14/7/1994 in causa C – 91/92 Persona_3
. Persona_4 8. Quanto poi all'ulteriore questione concernente la compatibilità o meno dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE (v. punto 2. nel merito della comparsa di costituzione), valgono le seguenti considerazioni. La problematica riguarda il contrasto o meno tra la normativa interna (citato art. 6, comma 1, D.L. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al soddisfacimento delle “finalità specifica”, come richiesto dalla Direttiva. In particolare, con riferimento alla condizione della finalità specifica dell'imposta in questione, che deve necessariamente sussistere al fine della legittimità della stessa, la CGUE ha chiarito che essa non è soddisfatta da una finalità “puramente di bilancio” e che va intesa come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”. Inoltre, secondo la sentenza CGUE C-553/13, “sebbene la destinazione predeterminata del gettito tributario al finanziamento da parte delle autorità locali di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché ogni Stato
pag. 10 di 17 membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, la destinazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata come specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, ciò che priverebbe l'accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva di ogni effetto utile e si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale una disposizione derogatoria quale detto articolo 1, paragrafo 2, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza Transportes Jordi Besora, EU:C:2014:108, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata)”. Ora, come accertato nei citati precedenti di legittimità, tale condizione non è rispettata dalla norma impositiva in oggetto, non potendo essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale”, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali degli stessi. I riferimenti all'art. 54 della I. 8 giugno 1990, n. 142, abrogata dal D.Lgs.n.267/2000, e agli artt. 19 e 149 TUEL sono infatti generici e riguardano indistintamente tutti i compiti istituzionali dell'ente locale. Quanto all'art. 2 comma 2 bis D.L.n.225/2010, come risultante dalla conversione in L.n.10/2011 con decorrenza dal 27/2/2011, si osserva inoltre che la destinazione alla copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti non riguarda l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ma l'eventuale maggiorazione, fino al raddoppio, di tale addizionale che le province avrebbero potuto deliberare a tal fine e di cui non c'è alcuna evidenza (art.2 comma 2 bis lett. c). Inoltre, la condizione della finalità specifica richiede che l'imposta miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, non semplicemente a contribuire al finanziamento del costo di uno dei compiti dell'ente territoriale. Pertanto, si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle più volte citate sentenze in merito all'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con il dettato dell'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE. Da ciò deriva dunque l'obbligo di non dare applicazione alla norma impositiva interna, adottando il criterio di composizione delle antinomie tra le norme dell'ordinamento interno e le norme comunitarie direttamente efficaci nell'ordinamento interno indicato dalla Corte Costituzionale (sentenze n.170/1984 e n.169/1991). E dalla disapplicazione di tale norma derivano quindi anche il carattere indebito della traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ed il conseguente obbligo del rivenditore di restituire all'utente l'importo pagato a titolo di rivalsa sulle forniture di energia.
9. In ordine alla prova dei pagamenti di cui l'attrice chiede la restituzione si osserva quanto segue. Il principio espresso dall'art. 115, comma 1, c.p.c. non consente, in relazione ai fatti conosciuti o che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte, che ci si limiti a richiamare l'onere probatorio dell'altra parte e comporta, in mancanza di contestazione specifica dei fatti dedotti, che gli stessi debbano ritenersi accertati senza necessità di istruttoria. Nel caso di specie, la convenuta ha formulato la relativa contestazione in termini del tutto generici, essendosi limitata semplicemente ad affermare che il relativo onere grava su parte attrice senza tuttavia negare il fatto storico di aver ricevuto i pagamenti (v. punto 3. pag. 25 della comparsa di costituzione e risposta). L'avvenuto pagamento delle somme richieste può inoltre desumersi sia dalla mancata produzione, da parte pag. 11 di 17 della convenuta, di lettere di diffida al pagamento delle fatture inviate all'attrice nel corso del rapporto contrattuale, sia dal fatto che nelle fatture medesime non risultano avvisi in ordine a mancati pagamenti. Deve pertanto ritenersi acquisita la prova della effettuazione dei pagamenti nella misura indicata da parte attrice (euro 12.389,30) 10. Trattandosi di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non essendo stata evidentemente superata la presunzione di buona fede della convenuta, gli interessi legali sono dovuti, ai sensi dell'art. 1284 c.c., con decorrenza dal 3.3.2021 (data di ricevimento, da parte della convenuta, della costituzione in mora;
Cass. S.U. 15895/2019). Essendo l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. un debito di valuta e in carenza di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria. 11. La convenuta deve essere pertanto condannata alla restituzione, in favore dell'attrice ed a titolo di indebito oggettivo, dell'importo sopra indicato. 12. La novità della questione e l'emerso contrasto giurisprudenziale sul punto, sussistente anche fra le stesse Sezioni di questo Tribunale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “…in rito sospendere il giudizio in attesa del vaglio della Corte Costituzionale su tematiche strettamente connesse al thema decidendum per le ragioni suspecificate;
Nel merito accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla attrice con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi liquidati in primo grado in corso di erogazione (con riserva di gravame) per € 12836.08.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia rigettare integralmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 9901/2023 del 20.06.2023 poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi diffusamente svolti nella presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio.”.
All'udienza del 21/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello è affidato a quattro motivi così rubricati e articolati:
1) “Sulla richiesta di sospensione avanzata in sede di appello in attesa delle sentenze della Corte Costituzionale”.
Con tale motivo l'appellante invoca la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale interpellata da altro organo di giustizia su questioni analoghe a quelle per cui è causa.
pag. 12 di 17 2) “Sulla riforma del capo della sentenza in cui il Tribunale di primo grado ha deciso essere sussistente la azione di ingiustificato arricchimento e sussistenti i presupposti dell'indebito – violazione dell'art. 2033 c.c.”;
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la ripetizione da parte del consumatore finale dell'accisa su di lui traslata prescinde dalla validità ed efficacia del contratto di fornitura, ma dipende dall'indebito pagamento dell'imposta da parte del fornitore. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. richiederebbe la mancanza del titolo negoziale e del dovere giuridico di eseguire il pagamento, mentre la fornitura sarebbe stata titolo valido ed efficace del pagamento, il tributo sarebbe stato dovuto nel momento in cui fu pagato nè sarebbe mai stato rimborsato, venendo solo in un secondo momento soppresso.
3) “Sulla riforma del capo in cui la sentenza ha decretato il potere del Giudice Nazionale di disapplicazione – vizio di ultrapetizione violazione art. 112 cpc”;
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la mancanza di finalità specifiche dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e cioè della condizione che avrebbe reso il tributo compatibilità con il dettato dell'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, trascurando che tale finalità specifica non sarebbe richiesta in relazione all'imposizione dell'addizionale, che non ci sarebbe alcun contrasto tra la normativa interna e quella unionale e che il gettito avrebbe comunque perseguito finalità specifiche. Inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente disapplicato il diritto interno sul presupposto del contrasto con la normativa sovranazionale, trascurando che una direttiva non recepita, ovvero non pienamente recepita, potesse autorizzare la disapplicazione soltanto nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati non già nei rapporti tra privati, in quanto non avrebbe prodotto effetti orizzontali né attribuito in via diretta dei diritti al privato consumatore finale, legittimato a dolersi verso lo Stato.
4) “Sulla riforma del capo in ordine alla eccepita prescrizione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo la richiesta del 10/2/2021 valido atto interruttivo, mentre essa sarebbe stata generica, in quanto priva dell'importo reclamato in restituzione e dell'allegazione delle fatture;
il Tribunale avrebbe anche erroneamente ritenuto che il diritto alla ripetizione potesse decorrere dal consolidamento della giurisprudenza comunitaria, trascurando che essa non avrebbe valore normativo.
pag. 13 di 17 § 5. – L'appello è infondato, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà appresso e che qui integralmente si richiama. Va detto che, nelle more del giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, che ha così statuito: “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”. Come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. n. 21154/2024; cfr. anche Cass. n. 24373/2024; 21749/2024; Cass. n. 24203/2024), siffatta pronuncia costituiva importante innovazione nel diritto dell'Unione e imponeva una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, nei seguenti termini: in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell' Controparte_3
[...]
pag. 14 di 17 Tuttavia, successivamente a tali arresti, il panorama è ulteriormente mutato. E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Ha quindi affermato che la questione era fondata. Dopo aver richiamato la recente sentenza della Corte di giustizia e aver ripercorso l'iter normativo, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Ha evidenziato che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non sia puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione pag. 15 di 17 della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo. Ha quindi escluso, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Ne consegue che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei primi tre motivi di appello. Devesi, infatti, concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata sentenza, a prescindere dalla valutazione della correttezza della disapplicazione della norma come operata dal tribunale.
§ 5. – Rimane da esaminare il quarto motivo, concernente l'eccezione di prescrizione della ripetizione fondata sulla genericità della richiesta di rimborso, la quale non avrebbe interrotto la prescrizione che nella specie sarebbe biennale e non potrebbe farsi decorrere da pronunce giurisprudenziali che non avrebbero valore normativo.
Il quarto motivo è infondato.
In realtà, l'azione esercitata nei confronti del fornitore è quella di indebito oggettivo, per la quale opera il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso (vedi da ultimo Cass. n. 13740/2025). D'altra parte, ha agito per la restituzione Controparte_1 dell'addizionale sulle forniture di energia elettrica per l'anno 2011, non prescritta avuto riguardo all'interruzione intervenuta tempestivamente con la missiva del 10/2/2021, la quale è tutt'altro che generica, facendo specifico riferimento all'importo di € 12.389,30, al periodo di fornitura dal 1/1/2011 al 31/12/2011, e al pagamento delle fatture emesse dallo stesso fornitore, esplicitando nell'oggetto che la missiva fosse un espresso “atto di messa in mora e d'intimazione di restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa…” Oltretutto, bene ha fatto il Tribunale ad affermare che la prescrizione non debba farsi decorrere dal pagamento intervenuto nel 2011, bensì dal pag. 16 di 17 momento in cui avrebbe potuto farsi effettivamente valere il diritto alla ripetizione, momento coincidente con il consolidamento dei principi affermati in ambito unionale (con le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea Corte di Giustizia UE, del 5.3.2015 in causa C-553/13, e del 25.7.2018 in causa V-103/17), i quali costituiscono autonoma fonte di diritto nell'ordinamento interno degli stati membri, dando la stura alla disapplicazione della normativa nazionale contrastante con tali principi e rendendo esercitabile soltanto da quel momento il diritto alla ripetizione d'indebito.
§ 6. – Il rigetto dell'appello è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato favorevole a
[...]
, sicché ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite del Pt_1 secondo grado.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 9901 pubblicata il 20/6/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC EM IG LL LA Izzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA Izzo presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC EM IG LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Massimiliano Cesare e Maria Rosaria Manselli, elettivamente domiciliata presso la casella pec Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(P.I. , con l'avvocato Controparte_1 P.IVA_2 Lorenzo Milani nel cui studio in Scarperia e San Piero (FI), Via Provinciale n. 52 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9901 pubblicata il 20/6/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 17 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a restituire all'attrice la somma da questa indebitamente pagata, ovvero
€. 12.389,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o condannare la convenuta a restituire quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio”. A fondamento della domanda così formulata, parte attrice
– oltre ad allegare di avere avuto in essere con la convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica e di avere pertanto corrisposto alla stessa convenuta, nel periodo ricompreso fra 1° gennaio 2011 e 31° dicembre 2011, un importo pari ad euro 12.389,30 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, come prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988 – ha infatti dedotto, per un verso l'illegittimità della previsione della suddetta addizionale per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE e, per l'altro verso, la sussistenza del proprio diritto ad agire per la ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore dell'energia elettrica.
2. Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.3.2022, contestando quindi sotto vari profili la fondatezza della avversa domanda (più nello specifico, ha infatti così articolato i motivi così rubricati: 1) Illegittimità dell'articolo 14 T.U. Accise;
richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia UE;
richiesta di sospensione della causa;
2) Improcedibilità inammissibilità della domanda;
3) In ogni caso : Difetto di potere del Giudice Nazionale di disapplicazione;
Nel merito (…): 1) Non sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c.. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, contratto valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente”;
2. In subordine: sulla presunta incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE;
3. Eccezione di prescrizione. Riduzione nel quantum della pretesa avversaria;
4) Sulla buona fede del Fornitore) e formulando a sua volta le seguenti conclusioni: “In rito: 1) previa disapplicazione dell'articolo 14 T.U. Accise e previo occorrendo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale italiana, ovvero previa occorrendo sospensione del presente giudizio - anche ma non solo ex art. 295 cod. proc. civ.- in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulle questioni ad essa sottoposte in merito alla legittimità dell'art. 14 T.U. Accise 2) Accertare e dichiarare la mancata comunicazione alla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 Controparte_2 quarto comma L. 428/1990 E per l'effetto 3) Rigettare la domanda per essere la stessa improcedibile e inammissibile. Ancora in rito e in ogni caso se il Magistrato ritenesse esistente il suo potere di disapplicazione d'ufficio: 4) Accertare e dichiarare insussistente il potere di disapplicare la normativa nazionale per le ragioni meglio espresse in ricorso E per l'effetto 5) Rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile e infondata Infine nella denegata ipotesi di pag. 2 di 17 superamento di tali eccezioni preliminari, e accertato che le difese svolte dai resistenti richiedono un'attivita istruttoria non sommaria, rendendo incompatibile lo strumento processuale prescelto fissare, ai sensi dell'art. 702/ter, III co., cod., proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183, VI° co. c.p.c. con i termini li prescritti, per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito: 6) accertare e dichiarare infondata l'azione promossa e per l'effetto 7) rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Vinte spese diritti ed onorario”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato Parte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di
[...] Controparte_1 euro 12.389,30, oltre interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., con decorrenza dal 3.3.2021, compensando integralmente le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “3. In via preliminare si osserva quanto segue.
3.1. Deve essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda di ripetizione di indebito sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 29, comma 4, della L. n. 428/1990. La preventiva istanza all'Ufficio Tributario di competenza è infatti prevista per l'azione di rimborso proposta dal contribuente nei confronti dell' (rapporto tributario) e non riguarda quindi il rapporto Parte_2 tra l'utente finale della somministrazione di energia elettrica ed il fornitore della stessa che paga il tributo all' e ne scarica il costo sull'utente Parte_2 finale conglobandolo col prezzo della fornitura in fattura.
3.2. Deve poi essere respinta la richiesta di sospensione del presente procedimento formulata dalla convenuta. La rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità costituzionale determina infatti la sospensione del giudizio nel quale la questione stessa è stata sollevata, ma non implica di per sé la sospensione di altri procedimenti in cui eventualmente la questione possa rilevare. Inoltre, le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal Collegio arbitrale di Vicenza attengono al rapporto tributario tra il fornitore di energia e l' e non al Parte_2 diverso rapporto che rileva in questa sede, ossia quello tra l'utente finale della somministrazione di energia elettrica ed il fornitore, risultando quindi irrilevanti in questa sede. 3.3. È infine infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, la missiva del 10.2.2021 (doc. 3 del fascicolo di parte attrice), costituisce valido atto interruttivo della prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 4 e 1219, comma 1, c.c., contenendo la richiesta di ripetizione di indebito delle somme pagate a titolo di addizionale sulle forniture di energia elettrica per l'anno 2011 e dunque l'espressa manifestazione di volontà, da parte dell'avente diritto, di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e solo dopo l'intervento delle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea Corte di Giustizia UE (sentenze del 5.3.2015 in causa C-553/13, e del 25.7.2018 in causa V-103/17), che hanno costituito un principio generale dell'ordinamento dell'Unione europea qualificabile come autonoma fonte di diritto nel diritto interno degli stati membri legittimante la disapplicazione della normativa nazionale contrastante con tale principio, il diritto dell'utente finale della 5
pag. 3 di 17 somministrazione di energia elettrica ad agire contro il fornitore di energia per la ripetizione di indebito delle somme versategli a titolo di addizionale sulle forniture è diventato esercitabile, per cui la prescrizione non era maturata al momento dell'introduzione di questo giudizio per l'anno 2011. 4. Passando all'esame del merito e premesso che non vi è contestazione in ordine all'esistenza, nel periodo indicato, del rapporto di somministrazione, è innanzitutto opportuno dare conto del quadro normativo ed interpretativo rilevante ai fini della presente decisione.
4.1. L'addizionale oggetto di controversia è quella all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e ss. del D.Lgs. 504/1995 (c.d. Testo Unico Accise o TUA), prevista nella misura di euro 9,30 per mille kWh in favore delle Province, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. L'imposta in questione è stata istituita dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 511/1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 20/1989, poi modificato dal D.Lgs. 26/2007, ed è stata soppressa, per le Regioni a Statuto ordinario, dall'art. 18, comma 5, D.Lgs. n. 68/2011, a far data dal 1° gennaio 2012. Successivamente, l'art. 4, comma 10, del D.L. 16/2012 (convertito nella L. 44/2012) ha abrogato, con decorrenza dal 1° aprile 2012 e per tutto il territorio nazionale, l'intero art. 6 D.L. 511/1988 “al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE”. La direttiva suddetta era stata recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 48/2010, che ha modificato, con decorrenza dall'1/4/2010, numerose disposizioni del TUA, tra cui, per quanto qui d'interesse, l'art. 14, che disciplina i rimborsi dell'accisa. L'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE stabilisce che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Quest'ultima diposizione corrisponde nel contenuto a quella di cui all'art. 3, par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, che stabiliva che “I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
4.2. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nella sentenza 5 marzo 2015 in causa C-553/13, richiesta di fornire l'interpretazione dell'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, ha premesso che la giurisprudenza della CGUE, formatasi sull'art. 3 par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, restava applicabile per quanto atteneva alla norma sottoposta al suo esame e ha precisato che le due condizioni, poste da dette norme per la legittimità di imposizioni indirette ulteriori (la finalità specifica dell'imposizione e la conformità alle norme fiscali comunitarie per le accise o per l'IVA sulla determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta), miravano a evitare che le disposizioni indirette supplementari ostacolassero indebitamente gli scambi. Ha quindi affermato, sulla base della sua precedente giurisprudenza, che una finalità specifica è una finalità che non sia pag. 4 di 17 “puramente di bilancio”, intendendosi come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”. Con la pronuncia sopra richiamata, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dunque definito la nozione di “finalità specifica”, contenuta nella norma sottoposta alla sua interpretazione, indicando che è necessario che l'imposta miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata e che quindi vi sia un nesso diretto tra l'uso del gettito dell'imposta e tale finalità oppure, in mancanza di ciò, che l'imposta sia strutturata in modo da influenzare il comportamento dei contribuenti al fine di consentire la realizzazione della predetta finalità specifica. Su questa premessa, ha quindi ritenuto che non perseguisse la necessaria “finalità specifica” un'imposta estone sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, il cui gettito era destinato a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituiva tale imposta, dato che l'ente aveva l'obbligo di eseguire e finanziare tale attività, utilizzando a tal fine il gettito di qualunque imposta. Con la successiva sentenza del 25/7/2018 nella causa C-103/17 la CGUE, pronunciandosi sull'interpretazione della corrispondente norma di cui all'art. 3, par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, applicabile ratione temporis, ha ribadito, in ordine alla nozione di “finalità specifica”, le stesse considerazioni della precedente decisione, affermando che non è sufficiente l'assegnazione predeterminata del gettito dell'imposta “rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio”. Nell'occasione, la Corte ha dunque ritenuto che l'imposta francese sull'energia elettrica, sottoposta al suo esame, perseguisse la finalità ambientale invocata solamente per una parte, ossia quella destinata a finanziare i costi supplementari derivanti ai fornitori dall'obbligo, ad essi imposto, di acquistare energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
4.3. In materia e con specifico riferimento all'addizionale provinciale oggetto della presente controversia, è poi intervenuta a partire dal 2019 anche la Corte di Cassazione. In particolare, la giurisprudenza di legittimità a cui si fa riferimento (cfr. Cass. 15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 10691/2020; Cass. 16142/2020 e Cass. 22343/2020), considerato che l'addizionale provinciale sulle accise ex art. 6, comma 1 lett. c), D.L. 511/1988 era genericamente volta ad assicurare agli enti territoriali le risorse per assolvere ai loro compiti istituzionali e che nessun significativo mutamento di tale generica finalizzazione era rinvenibile nelle successive disposizioni di legge, ha affermato l'esistenza di un contrasto fra l'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. 511/1988 e l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE ovvero con l'art. 3 par. 2 della precedente direttiva 91/12/CEE applicabile ratione temporis ed ha quindi ritenuto che la norma impositiva nazionale, essendo in contrasto con disposizioni a contenuto precettivo immediato della direttiva europea, non dovesse essere applicata. La rilevanza, ai fini della presente controversia, delle predette decisioni non è peraltro esclusa dal fatto che le stesse abbiano riguardato controversie tra gli utenti finali, su cui le imposte erano state traslate dai fornitori, e l' in cui la questione Controparte_3 della legittimazione dell'utente ad agire per il rimborso dell'onere dell'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria non era motivo dei ricorsi e, nell'unico caso in cui lo era, è stata dichiarata inammissibile perché coperta da giudicato (cfr. Cass. 22343/2020). In altre pronunce (cfr. Cass. 14200/2019, Cass. 20018/2019, Cass. 27099/2019 e Cass. 29980/2019), la stessa giurisprudenza di pag. 5 di 17 legittimità ha infatti specificamente esaminato la predetta questione, affermando il difetto di legittimazione dei consumatori finali ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la restituzione dell'importo pagato all'esercente a titolo di rivalsa sulle addizionali provinciali sulle accise. E ciò in quanto il rapporto tributario, inerente al pagamento dell'imposta, si svolge solamente tra l'Amministrazione finanziaria e i fornitori dei prodotti soggetti all'addizionale. Con la conseguenza che i consumatori finali, sui quali l'imposta viene traslata dai fornitori nell'esercizio del diritto di rivalsa, sono invece legittimati ad agire contro i fornitori con l'ordinaria azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica, potendo esperire l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione finanziaria solo in via eccezionale, ove venga dedotto e dimostrato che l'esercizio dell'ordinaria azione di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore (cfr. in particolare la già citata Cass. 29980/2019, secondo cui “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise-, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”; v. inoltre Cass. 15317/2021, in motivazione, secondo cui “Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. 28 ottobre 1988 n. 511, art. 6, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989 n. 20 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”).
5. Venendo al caso di specie, in base ai principi appena richiamati si deve dunque in primo luogo affermare tanto la legittimazione della odierna parte attrice alla proposizione dell'azione di ripetizione di indebito, quanto la legittimazione della odierna parte convenuta ad essere destinataria della stessa. La circostanza che l'attrice non sia il soggetto passivo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica – in base all'art. 52, comma 1, del TUA è tale il fornitore di energia elettrica – ma sia invece il soggetto sul quale in definitiva il costo pag. 6 di 17 dell'addizionale provinciale è stato riversato sotto forma di corrispettivo contrattuale da parte del fornitore medesimo, titolare del diritto di rivalsa sul consumatore finale ai sensi dell'art. 56, comma 1, ultimo periodo, del TUA per i tributi dallo stesso fornitore pagati all' o alle Controparte_4 Province, non significa infatti che la stessa ricorrente difetti della legittimazione attiva all'azione di ripetizione di indebito nei confronti della convenuta, trattandosi di legittimazione che è connessa al rapporto privatistico esistente tra consumatore finale e fornitore di energia elettrica.
6. Dando sul punto continuità all'orientamento dell'Ufficio (cfr. Tribunale Roma, Decima Sezione Civile, ord. 19/2/2021, dott.ssa Izzo), va inoltre osservato che il diritto del cliente alla restituzione dell'onere dell'accisa traslata su di lui dal fornitore prescinde dal fatto che il contratto tra le parti fosse valido ed efficace e deriva invece dal fatto che l'imposta stessa è stata “indebitamente pagata” dal fornitore allo Stato. La rivalsa sui consumatori finali è infatti un diritto dei venditori dei prodotti sottoposti ad accise che trova titolo nella legge (art. 56, comma 1, ultimo periodo, TUA), la quale stabilisce che deve essere esercitato indicando nella bolletta di pagamento “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (cfr. citato art. 56, comma 3). Dall'effettivo esercizio del diritto da parte del rivenditore, mediante addebito al cliente dell'onere dell'imposta, deriva quindi il rapporto obbligatorio di rivalsa che ha sì fondamento contrattuale, ma presuppone l'esistenza (del diritto di rivalsa e quindi) del corrispondente obbligo tributario del fornitore. L'art. 14, comma 2, del D.Lgs 504/1995 TUA, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q, del D.Lgs. 48/2010, applicabile ratione temporis, dopo aver genericamente stabilito che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” (art. 14, comma 1) e dopo aver fissato un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione restitutoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, prevede una deroga a tale termine di decadenza per il caso in cui, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto passivo d'imposta sia condannato a restituire a terzi l'importo indebitamente incassato per rivalsa dell'accisa, consentendogli di richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (cfr. art. 14, comma 4). Tale deroga, prevedendo implicitamente, ma chiaramente il diritto del consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito pagamento della rivalsa nei confronti del venditore prima che questi abbia agito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso dell'accisa non dovuta, consente dunque di affermare che il pagamento di un'accisa non dovuta dal contribuente e la traslazione della stessa sul cliente determina un indebito nel rapporto di rivalsa, indipendentemente da ogni questione sulla validità del contratto tramite il quale la rivalsa è stata esercitata e nonostante l'imposta sia stata effettivamente pagata dal venditore. D'altronde, la circostanza che l'azione di ripetizione di indebito del consumatore finale preceda, di regola, l'azione di rimborso del fornitore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria si giustifica proprio in base alla limitazione all'esercizio dell'azione tributaria di rimborso che grava sul fornitore che abbia traslato l'imposta sui propri clienti, al fine di evitarne l'arricchimento ingiustificato. Infatti, l'art. 29, comma 2, L. 428/1990 prevede che il diritto del contribuente al rimborso di tributi riconosciuti incompatibili con l'ordinamento dell'Unione, tra cui le imposte sui consumi, sia precluso dalla traslazione pag. 7 di 17 dell'imposta su altri soggetti, pur escludendo che tale circostanza possa essere oggetto di presunzioni da parte degli uffici finanziari. Premesso che il rapporto privatistico e il rapporto tributario hanno quale comune presupposto dell'azione – rispettivamente di ripetizione di indebito e di rimborso – l'illegittimità dell'addizionale provinciale, va inoltre aggiunto che il fatto che, per il consumatore finale, l'addebito avvenga sotto forma di costo contrattuale corrispondente alle suddette imposte indirette pagate all'Amministrazione Finanziaria dal fornitore, non significa che tale costo sia liberamente determinato dalle parti del contratto di fornitura di energia elettrica. E ciò in quanto la rivalsa del fornitore sul consumatore finale per gli importi versati per l'addizionale provinciale avviene in via automatica secondo la disciplina legale dell'art. 56, comma 1, ultimo periodo, del TUA, senza alcun margine di autonomia o di discrezionalità. Sicché il carattere indebito della prestazione non presuppone la caducazione dell'intero contratto di fornitura di energia elettrica, ma presuppone l'illegittimità dell'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore nell'addebitare al consumatore finale come costi del servizio degli importi per addizionale provinciale che, benché effettivamente versati all'Amministrazione Finanziaria, non erano dovuti.
7. Altra questione da affrontare è quella che attiene all'asserita inconferenza, nel presente giudizio e stante il principio dell'inefficacia c.d. orizzontale delle norme ad effetto diretto contenute nelle direttive UE, della pretesa incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE. Con l'espressione self executing si definiscono quelle norme delle direttive, la cui applicazione non sia condizionata ad alcun atto delle autorità nazionali, prevedendo un preciso obbligo dello Stato che ha come contropartita un diritto del singolo. Ed in quest'ambito si deve ritenere che rientri la norma di cui all'art. 1, par. 2 della direttiva n. 2008/118 CE, che vieta agli Stati membri di applicare imposte indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa in assenza delle condizioni enunciate, attribuendo ai soggetti passivi dell'imposta sui consumi il corrispondente diritto a non subire un'imposizione indiretta ulteriore in assenza di tali condizioni, e che quindi è suscettibile di entrare in conflitto con norme impositive nazionali che non osservino tale limitazione. Né, in senso contrario, vale obiettare che la disapplicazione della norma impositiva interna in contrasto con l'art.1 par. 2 della direttiva n. 2008/118 CE sia ipotizzabile non nel rapporto tra privati, ma solo nel rapporto tra il singolo e lo Stato, dato che la norma europea è contenuta in un atto (la Direttiva) che, come detto, ha come destinatari esclusivamente gli Stati membri (cfr. art. 288 TFUE in tema di natura degli atti giuridici dell'Unione). Va infatti al riguardo considerato che sussiste pur sempre l'obbligo d'interpretazione conforme al diritto dell'Unione, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, impone a tutti gli organi nazionali, ma soprattutto ai giudici, di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 288, comma 3, TFUE (CGUE sentenza 4/7/2006 in causa C-212/04). Poiché dunque, come già osservato, dall'art. 14, comma 2, TUA si evince che il carattere non dovuto dell'accisa legittima il consumatore finale ad agire contro il fornitore prima che quest'ultimo abbia esercitato l'azione tributaria di rimborso contro l'Amministrazione finanziaria, appare evidente che, se si desse rigida applicazione al principio dell'inefficacia pag. 8 di 17 diretta delle Direttive, se ne dovrebbe trarre la conseguenza che l'azione di ripetizione d'indebito del consumatore non sia esperibile nel caso in cui il carattere non dovuto dell'accisa derivi dal divieto posto da una direttiva europea e ciò sebbene tale norma sia stata introdotta nell'art. 14 TUA proprio dal D.Lgs. 48/2010, attuativo della direttiva 2008/118/CE. In tal modo, infatti, si attenuerebbe di molto l'effettività del divieto, dato che l'azione risarcitoria esercitabile in via residuale contro lo Stato è indubbiamente più onerosa sul piano probatorio, mentre la legittimazione del consumatore finale ad agire con l'azione di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria incontra nel nostro ordinamento l'ostacolo dell'estraneità di tale soggetto al rapporto tributario. E ciò in quanto, come anche già anticipato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la legittimazione straordinaria del consumatore finale ad esercitare l'azione tributaria di rimborso, in conformità ai principi a sua volta affermati dalla giurisprudenza unionale, esclusivamente quando l'azione di rimborso da parte del soggetto passivo d'imposta sia impossibile o eccessivamente difficile o quando sia difficile o infruttuosa l'azione di rimborso del consumatore finale nei suoi confronti, ad esempio perché insolvente (cfr. Cass. 29980/2019 al punto 3.6.2. e giurisprudenza CGUE ivi citata, punto 3.6.2.). Nell'ambito del diritto europeo, così come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE, la tutela dei contribuenti, che abbiano pagato il tributo riscosso in violazione del diritto dell'Unione, opera dunque sul piano del diritto al rimborso (cfr. sentenza C-103/17, punto 56), mentre la disciplina del rimborso è rimessa dalla medesima giurisprudenza agli ordinamenti nazionali, con il solo limite della salvaguardia dei principi di equivalenza e di effettività (CGUE 15/3/2007, causa C-35/05). Quanto alla posizione del consumatore finale, che è il soggetto che ha effettivamente sopportato l'onere economico dell'imposta vietata dalla direttiva, la possibilità che lo stesso agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo d'imposta è stata invece indicata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza 20 ottobre 2011 in causa C94/10) come condizione per la legittimità dell'opposizione dello Stato alla domanda di rimborso proposta dal consumatore nei suoi confronti, sempre che il rimborso da parte del soggetto passivo non risulti eccessivamente difficile. In tal modo, dunque, la Corte europea ha ricondotto l'azione civilistica nell'ambito delle modalità del rimborso rimesse alla disciplina degli Stati membri. Il principio dell'efficacia solo verticale delle direttive europee non è pertanto d'ostacolo all'accertamento dell'indebito nel rapporto di rivalsa, in virtù del collegamento di tale rapporto con il rapporto tributario, in cui il divieto posto dalla norma europea opera direttamente. Del resto, il principio di diritto, sancito con le richiamate sentenze della Corte di Giustizia UE del 5/3/2015 nella causa C- 553/13 e del 25/7/2018 nella causa C103/17, ritenuto applicabile a tutte le norme interne degli Stati membri istitutive di imposte addizionali e quindi anche all'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988 dell'Italia, a garanzia della libertà degli scambi nell'Unione Europea, impone al giudice nazionale di disapplicare, anche nelle controversie che coinvolgano solo soggetti privati, le norme interne contrastanti con i principi di diritto espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, che hanno natura vincolante come fonte di diritto comunitario con efficacia retroattiva (cfr. Corte di Giustizia UE 20/11/2003, Corte di Giustizia UE Persona_1 10/6/2010 in causa C-140/09 Fallimento Traghetti del Mediterraneo S.p.a.
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Corte di Giustizia 16/1/2018 in cause pag. 9 di 17 riunite C 128/07 e 131/07, che ha legittimato la disapplicazione, da parte dei giudici nazionali, delle norme interne per contrasto con sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE, aventi diretta e immediata applicazione con efficacia retroattiva negli ordinamenti nazionali): il tutto in ossequio al principio di leale collaborazione nell'attuazione del diritto dell'Unione ex art. 4, comma 3, del TUE e dell'art. 288 del TUE (cfr. Corte Cost. 170/1984; Corte Cost. 284/2007; Corte Cost. 227/2010). Non va poi dimenticato che il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza dover richiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa e senza essere obbligato a superare l'antinomia tra la decisione della Corte di Giustizia UE e la norma interna, sollevando questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale ex artt. 11 e 117 della Costituzione rispetto al parametro interposto costituito dalla disposizione comunitaria violata o provvedendo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, quale organo deputato alla risoluzione della controversia con efficacia erga omnes ai sensi dell'art. 19 par. 3, lett. b), del Trattato dell'Unione Europea e dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In tale contesto è innegabile che l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene al sistema del Trattato UE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. Corte di Giustizia UE 24/1/2012 in causa C- 282/10 Corte di Giustizia UE 19/5/2011 in causa C-452/09 Persona_2 in relazione ad interpretazione della normativa nazionale conforme alla Parte_3 direttiva;
Corte di Giustizia UE 5/10/2004 in causa C - da 397/01 a C 403/01 e altri;
Corte di Giustizia UE 14/7/1994 in causa C – 91/92 Persona_3
. Persona_4 8. Quanto poi all'ulteriore questione concernente la compatibilità o meno dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE (v. punto 2. nel merito della comparsa di costituzione), valgono le seguenti considerazioni. La problematica riguarda il contrasto o meno tra la normativa interna (citato art. 6, comma 1, D.L. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al soddisfacimento delle “finalità specifica”, come richiesto dalla Direttiva. In particolare, con riferimento alla condizione della finalità specifica dell'imposta in questione, che deve necessariamente sussistere al fine della legittimità della stessa, la CGUE ha chiarito che essa non è soddisfatta da una finalità “puramente di bilancio” e che va intesa come tale anche “la sola destinazione del gettito dell'imposta in questione al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore”. Inoltre, secondo la sentenza CGUE C-553/13, “sebbene la destinazione predeterminata del gettito tributario al finanziamento da parte delle autorità locali di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché ogni Stato
pag. 10 di 17 membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, la destinazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata come specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, ciò che priverebbe l'accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva di ogni effetto utile e si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale una disposizione derogatoria quale detto articolo 1, paragrafo 2, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza Transportes Jordi Besora, EU:C:2014:108, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata)”. Ora, come accertato nei citati precedenti di legittimità, tale condizione non è rispettata dalla norma impositiva in oggetto, non potendo essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale”, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali degli stessi. I riferimenti all'art. 54 della I. 8 giugno 1990, n. 142, abrogata dal D.Lgs.n.267/2000, e agli artt. 19 e 149 TUEL sono infatti generici e riguardano indistintamente tutti i compiti istituzionali dell'ente locale. Quanto all'art. 2 comma 2 bis D.L.n.225/2010, come risultante dalla conversione in L.n.10/2011 con decorrenza dal 27/2/2011, si osserva inoltre che la destinazione alla copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti non riguarda l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ma l'eventuale maggiorazione, fino al raddoppio, di tale addizionale che le province avrebbero potuto deliberare a tal fine e di cui non c'è alcuna evidenza (art.2 comma 2 bis lett. c). Inoltre, la condizione della finalità specifica richiede che l'imposta miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, non semplicemente a contribuire al finanziamento del costo di uno dei compiti dell'ente territoriale. Pertanto, si ritiene pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle più volte citate sentenze in merito all'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con il dettato dell'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE. Da ciò deriva dunque l'obbligo di non dare applicazione alla norma impositiva interna, adottando il criterio di composizione delle antinomie tra le norme dell'ordinamento interno e le norme comunitarie direttamente efficaci nell'ordinamento interno indicato dalla Corte Costituzionale (sentenze n.170/1984 e n.169/1991). E dalla disapplicazione di tale norma derivano quindi anche il carattere indebito della traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ed il conseguente obbligo del rivenditore di restituire all'utente l'importo pagato a titolo di rivalsa sulle forniture di energia.
9. In ordine alla prova dei pagamenti di cui l'attrice chiede la restituzione si osserva quanto segue. Il principio espresso dall'art. 115, comma 1, c.p.c. non consente, in relazione ai fatti conosciuti o che rientrano nella sfera di conoscibilità della parte, che ci si limiti a richiamare l'onere probatorio dell'altra parte e comporta, in mancanza di contestazione specifica dei fatti dedotti, che gli stessi debbano ritenersi accertati senza necessità di istruttoria. Nel caso di specie, la convenuta ha formulato la relativa contestazione in termini del tutto generici, essendosi limitata semplicemente ad affermare che il relativo onere grava su parte attrice senza tuttavia negare il fatto storico di aver ricevuto i pagamenti (v. punto 3. pag. 25 della comparsa di costituzione e risposta). L'avvenuto pagamento delle somme richieste può inoltre desumersi sia dalla mancata produzione, da parte pag. 11 di 17 della convenuta, di lettere di diffida al pagamento delle fatture inviate all'attrice nel corso del rapporto contrattuale, sia dal fatto che nelle fatture medesime non risultano avvisi in ordine a mancati pagamenti. Deve pertanto ritenersi acquisita la prova della effettuazione dei pagamenti nella misura indicata da parte attrice (euro 12.389,30) 10. Trattandosi di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non essendo stata evidentemente superata la presunzione di buona fede della convenuta, gli interessi legali sono dovuti, ai sensi dell'art. 1284 c.c., con decorrenza dal 3.3.2021 (data di ricevimento, da parte della convenuta, della costituzione in mora;
Cass. S.U. 15895/2019). Essendo l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. un debito di valuta e in carenza di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria. 11. La convenuta deve essere pertanto condannata alla restituzione, in favore dell'attrice ed a titolo di indebito oggettivo, dell'importo sopra indicato. 12. La novità della questione e l'emerso contrasto giurisprudenziale sul punto, sussistente anche fra le stesse Sezioni di questo Tribunale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “…in rito sospendere il giudizio in attesa del vaglio della Corte Costituzionale su tematiche strettamente connesse al thema decidendum per le ragioni suspecificate;
Nel merito accogliere l'appello integralmente con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla attrice con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi liquidati in primo grado in corso di erogazione (con riserva di gravame) per € 12836.08.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia rigettare integralmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 9901/2023 del 20.06.2023 poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi diffusamente svolti nella presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio.”.
All'udienza del 21/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello è affidato a quattro motivi così rubricati e articolati:
1) “Sulla richiesta di sospensione avanzata in sede di appello in attesa delle sentenze della Corte Costituzionale”.
Con tale motivo l'appellante invoca la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale interpellata da altro organo di giustizia su questioni analoghe a quelle per cui è causa.
pag. 12 di 17 2) “Sulla riforma del capo della sentenza in cui il Tribunale di primo grado ha deciso essere sussistente la azione di ingiustificato arricchimento e sussistenti i presupposti dell'indebito – violazione dell'art. 2033 c.c.”;
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la ripetizione da parte del consumatore finale dell'accisa su di lui traslata prescinde dalla validità ed efficacia del contratto di fornitura, ma dipende dall'indebito pagamento dell'imposta da parte del fornitore. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. richiederebbe la mancanza del titolo negoziale e del dovere giuridico di eseguire il pagamento, mentre la fornitura sarebbe stata titolo valido ed efficace del pagamento, il tributo sarebbe stato dovuto nel momento in cui fu pagato nè sarebbe mai stato rimborsato, venendo solo in un secondo momento soppresso.
3) “Sulla riforma del capo in cui la sentenza ha decretato il potere del Giudice Nazionale di disapplicazione – vizio di ultrapetizione violazione art. 112 cpc”;
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la mancanza di finalità specifiche dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e cioè della condizione che avrebbe reso il tributo compatibilità con il dettato dell'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, trascurando che tale finalità specifica non sarebbe richiesta in relazione all'imposizione dell'addizionale, che non ci sarebbe alcun contrasto tra la normativa interna e quella unionale e che il gettito avrebbe comunque perseguito finalità specifiche. Inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente disapplicato il diritto interno sul presupposto del contrasto con la normativa sovranazionale, trascurando che una direttiva non recepita, ovvero non pienamente recepita, potesse autorizzare la disapplicazione soltanto nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati non già nei rapporti tra privati, in quanto non avrebbe prodotto effetti orizzontali né attribuito in via diretta dei diritti al privato consumatore finale, legittimato a dolersi verso lo Stato.
4) “Sulla riforma del capo in ordine alla eccepita prescrizione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo la richiesta del 10/2/2021 valido atto interruttivo, mentre essa sarebbe stata generica, in quanto priva dell'importo reclamato in restituzione e dell'allegazione delle fatture;
il Tribunale avrebbe anche erroneamente ritenuto che il diritto alla ripetizione potesse decorrere dal consolidamento della giurisprudenza comunitaria, trascurando che essa non avrebbe valore normativo.
pag. 13 di 17 § 5. – L'appello è infondato, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà appresso e che qui integralmente si richiama. Va detto che, nelle more del giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, che ha così statuito: “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”. Come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. n. 21154/2024; cfr. anche Cass. n. 24373/2024; 21749/2024; Cass. n. 24203/2024), siffatta pronuncia costituiva importante innovazione nel diritto dell'Unione e imponeva una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, nei seguenti termini: in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell' Controparte_3
[...]
pag. 14 di 17 Tuttavia, successivamente a tali arresti, il panorama è ulteriormente mutato. E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Ha quindi affermato che la questione era fondata. Dopo aver richiamato la recente sentenza della Corte di giustizia e aver ripercorso l'iter normativo, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Ha evidenziato che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non sia puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione pag. 15 di 17 della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo. Ha quindi escluso, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Ne consegue che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei primi tre motivi di appello. Devesi, infatti, concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata sentenza, a prescindere dalla valutazione della correttezza della disapplicazione della norma come operata dal tribunale.
§ 5. – Rimane da esaminare il quarto motivo, concernente l'eccezione di prescrizione della ripetizione fondata sulla genericità della richiesta di rimborso, la quale non avrebbe interrotto la prescrizione che nella specie sarebbe biennale e non potrebbe farsi decorrere da pronunce giurisprudenziali che non avrebbero valore normativo.
Il quarto motivo è infondato.
In realtà, l'azione esercitata nei confronti del fornitore è quella di indebito oggettivo, per la quale opera il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso (vedi da ultimo Cass. n. 13740/2025). D'altra parte, ha agito per la restituzione Controparte_1 dell'addizionale sulle forniture di energia elettrica per l'anno 2011, non prescritta avuto riguardo all'interruzione intervenuta tempestivamente con la missiva del 10/2/2021, la quale è tutt'altro che generica, facendo specifico riferimento all'importo di € 12.389,30, al periodo di fornitura dal 1/1/2011 al 31/12/2011, e al pagamento delle fatture emesse dallo stesso fornitore, esplicitando nell'oggetto che la missiva fosse un espresso “atto di messa in mora e d'intimazione di restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa…” Oltretutto, bene ha fatto il Tribunale ad affermare che la prescrizione non debba farsi decorrere dal pagamento intervenuto nel 2011, bensì dal pag. 16 di 17 momento in cui avrebbe potuto farsi effettivamente valere il diritto alla ripetizione, momento coincidente con il consolidamento dei principi affermati in ambito unionale (con le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea Corte di Giustizia UE, del 5.3.2015 in causa C-553/13, e del 25.7.2018 in causa V-103/17), i quali costituiscono autonoma fonte di diritto nell'ordinamento interno degli stati membri, dando la stura alla disapplicazione della normativa nazionale contrastante con tali principi e rendendo esercitabile soltanto da quel momento il diritto alla ripetizione d'indebito.
§ 6. – Il rigetto dell'appello è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato favorevole a
[...]
, sicché ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite del Pt_1 secondo grado.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 9901 pubblicata il 20/6/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC EM IG LL LA Izzo
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