Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione della Romagna Faentina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Tassinari, Pierangelo Unibosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di AV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Livia Molducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castel Bolognese, Comitato Urbanistico di Area Vasta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- della Deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina, -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-;
- della Deliberazione del Consiglio comunale di Castel Bolognese, -OMISSIS-, pubblicato il -OMISSIS-;
- del parere motivato non favorevole del CUAV assunto agli atti con -OMISSIS- e adottato ai sensi dell'art. 38, co. 10, LR 24/2017;
- del verbale della seduta del CUAV del -OMISSIS- ;
- del parere relativo al rischio idraulico del -OMISSIS- con cui l'Unione della Romagna Faentina da riscontro alla nota Class. -OMISSIS- assunta al prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione della Romagna Faentina e della Provincia di AV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il dott. -OMISSIS- Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierno ricorrente di aver presentato all’Unione della Romagna Faentina, in qualità di proprietario, proposta di Accordo Operativo ai sensi dell’art.4 L.R. 24/2017 per la realizzazione di lotti di edilizia residenziale in area sita in Castel Bolognese -OMISSIS-, distinta al catasto fabbricati del Comune di Castel Bolognese al -OMISSIS- della superficie complessiva di mq. 14.095 e facente parte dell’ambito 03 del PSC di Castel Bolognese.
Con deliberazione del Consiglio dell’Unione -OMISSIS- detta proposta veniva ritenuta meritevole di interesse e di approfondimento.
L’Unione ha indetto Conferenza di Servizi in forma semplificata conclusasi con esito favorevole subordinando il deposito della proposta, invero successivamente integrata, al parere positivo delle autorità competenti.
Il Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) ha espresso all’unanimità parere negativo di sostenibilità ambientale così come la Provincia in merito al rischio idraulico, entrambi richiamandosi al principio di prevenzione in riferimento al concreto rischio di ulteriori eventi alluvionali del pari di quelli già verificatisi nel maggio 2023 considerata la non lontananza dal torrente Senio.
I due pareri, congiuntamente alla deliberazione del Consiglio comunale di Castel Bolognese hanno determinato l’esito sfavorevole della procedura “de qua”, che si è conclusa definitivamente con la deliberazione -OMISSIS- del Consiglio dell’Unione, pubblicata il -OMISSIS-.
Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato i due suindicati pareri unitamente alle deliberazioni del Comune e dell’Unione, deducendo motivi così riassumibili:
I)Violazione e/o falsa applicazione 19 della L.R. 13/2015 e successive modifiche, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co. 9 let. a) della L.R. 24/2017; incompetenza relativa: la competenza al rilascio del parere sul rischio idraulico sarebbe ascrivibile ai sensi della normativa regionale vigente unicamente all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ex Servizio Tecnico di Bacino) e non già all’Unione o ai Comuni.
II) VIOLAZIONE DEL TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E LOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA: gli impugnati pareri si basano non sul quadro normativo attuale secondo il principio “tempus regit actum” bensì sul futuro assetto derivante da Piani di settore non ancora adottati.
III) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e/o estrinseca; carenza e/o difetto di motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, co. 9 del RUE: la stessa Unione avrebbe riconosciuto la compatibilità della proposta di Accordo Operativo con il quadro normativo vigente in contraddizione con gli atti adottati.
IV) Eccesso di potere per carenza di motivazione; vizio di proporzionalità. Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 co. 9 del RUE: il principio di precauzione invocato dall’Amministrazione non può essere inteso in termini assoluti ma deve essere applicato secondo proporzionalità ovvero non respingendo la proposta del ricorrente ma dettando prescrizioni come stabilito anche dalla giurisprudenza.
V) Difetto e/o carenza di motivazione del Parere CUAV; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990; grave carenza e/o mancanza di istruttoria, nonché travisamento dei fatti: il CUAV non avrebbe esaminato le misure di mitigazione proposte dal ricorrente consistenti nella sopraelevazione dell’area.
Si è costituita la Provincia di AV (a difesa del parere CUAV) eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla luce degli atti sopravvenuti agli eventi alluvionali del maggio 2023 ovvero del provvedimento -OMISSIS- del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, di adozione del Piano Speciale preliminare e del Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino -OMISSIS- in tema di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 68, co. 4 ter d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; ad avviso della Provincia tali atti priverebbero il ricorrente della possibilità di realizzare allo stato attuale l’intervento proposto. Ha poi evidenziato come l’atto conclusivo del procedimento non vada individuato nel parere del CUAV ma nella deliberazione consiliare dell’Unione e che prima di tali atti si sono verificati gli eventi alluvionali del maggio 2023 con l’esondazione del fiume Senio. Tutti i motivi “ex adverso” dedotti sarebbero a suo dire infondati dal momento che la competenza dell’Unione sarebbe radicata nella materia dell’urbanistica (delegata dai Comuni) secondo le previsioni del Piano Assetto Idrogeologico (PAI); ben sarebbe invocabile poi il principio di derivazione comunitaria di precauzione sussistendo il rischio non certo ipotetico di eventi alluvionali come già verificatosi in quell’area nel maggio 2023 con prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza della popolazione rispetto alle legittime aspettative del ricorrente.
Si è costituita anche l’Unione della Romagna Faentina parimenti eccependo l’improcedibilità del ricorso oltre all’infondatezza di tutti i motivi di gravame, evidenziando in particolare come il privato proponente Accordo Operativo vanti solo una aspettativa derivante dalla manifestazione di interesse restando salda la discrezionalità dell’Amministrazione in merito all’uso del territorio.
Con successiva memoria la difesa della Provincia ha rappresentato l’avvenuta scadenza alla data del 31 maggio 2024 del termine per l’approvazione dei Piani attuativi.
Alla camera di consiglio del 24 luglio 2024 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta tutela cautelare.
In prossimità della trattazione nel merito le parti hanno depositato memorie e documentazione.
Con ampia memoria la difesa di parte ricorrente ha controdedotto anche alle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione evidenziando la permanenza del proprio interesse alla decisione del ricorso quantomeno sotto il profilo risarcitorio avendo manifestato il relativo interesse, secondo le indicazioni affermate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n 8 del 2022). Nel merito ha insistito per la fondatezza della doglianza di difetto di competenza, non potendo essa derivare da atto amministrativo di pianificazione quale il PAI il quale non può derogare alla vigente normativa sull’assetto delle competenze in materia di rischio idraulico. Ha inoltre rappresentato come l’area interessata dalla proposta di Accordo Operativo sarebbe stata allagata solo in occasione dell’evento alluvionale del mese di maggio 2023, del tutto eccezionale e dipendente da concomitanti fattori straordinari come dimostra il mancata allagamento negli eventi del settembre 2024. Indi chiede disporsi CTU tesa ad accertare il rischio di allagamento dell’area di che trattasi.
La difesa dell’Unione, di contro, ha insistito per l’improcedibilità del ricorso non sussistendo elementi di fondatezza della eventuale domanda risarcitoria che parte ricorrente si è riservato di proporre in separato futuro giudizio.
La difesa della Provincia ha ribadito la natura di salvaguardia delle prescrizioni impartite dall’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 65 co. 7 d.lgs. 152/2006 al fine di non pregiudicare gli obiettivi di interesse pubblico tutelati dall’approvazione del Piano di bacino.
La difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso dal momento che la pianificazione oggi ancora vigente consente l’approvazione della proposta di Accordo Operativo nel presupposto che i Piani di Settore e gli atti sopravvenuti sarebbero atti di mero indirizzo normativo come tali allo stato privi di concreta efficacia conformativa.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità degli atti con cui l’Unione della Romagna Faentina ha concluso in senso negativo il procedimento volto all’approvazione dell’Accordo Operativo ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 24/2017 per la realizzazione di edifici residenziali in area agricola ubicata nel Comune di Castel Bolognese.
Lamenta parte ricorrente, proprietario dell’area interessata dal suindicato Accordo, articolati motivi di gravame tra cui l’incompetenza dell’Unione della Romagna Faentina al rilascio del parere sul rischio idraulico evidenziando pervicacemente la compatibilità della propria proposta con la pianificazione vigente al momento della deliberazione conclusiva del procedimento impugnata.
2.- Preliminarmente va esaminata l’eccezione in rito sollevata dalle amministrazioni resistenti di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse derivante dagli atti adottati dal Commissario Straordinario e dall’Autorità di Bacino al fine di mitigare il rischio idrogeologico e tutelare la sicurezza della popolazione.
3.- Mette conto infatti rilevare che con provvedimento -OMISSIS- del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, è stato adottato il Piano Speciale preliminare che, in considerazione degli eventi alluvionali del maggio 2023, e in ragione dell’impatto sull’assetto territoriale, prevede le prime strategie di intervento e gli indirizzi normativi di pianificazione urbanistica e per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Relativamente all’area oggetto della proposta di accordo il Piano Speciale approvato il 23 aprile introduce misure temporanee di salvaguardia per impedire l’aumento del carico urbanistico, escludendo nuove costruzioni nelle aree allagate, o a rischio frana, al di fuori del perimetro urbanizzato, in attesa dell’aggiornamento dei Piani di Assetto idrogeologico (PAI), strumenti di pianificazione che dovranno essere aggiornati e di competenza dell’Autorità di Bacino del Fiume PO.
A sua volta l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato, con Decreto del Segretario Generale -OMISSIS-, misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 68, co. 4 ter del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con i contenuti specificati all’art. 1 del medesimo Decreto segretariale, relativamente agli indirizzi normativi per la pianificazione urbanistica, per gli ambiti territoriali individuati nella Relazione al Piano Speciale preliminare ai paragrafi 7.1.4, 7.1.4.1 e 7.2.4.1
Trattasi di provvedimenti, rimasti del tutto inoppugnati, che hanno tipica natura di misure di salvaguardia si da impedire la realizzazione di costruzioni in tutte le aree allagate durante gli alluvioni di maggio 2023 e che si trovano fuori dal perimetro del territorio urbanizzato fino all’approvazione dei nuovi Piani di assetto idroogeologico da parte della stessa Autorità di Bacino.
In particolare l’art. 65 co. 7 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che “In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.”
Diversamente da quanto argomentato dalla difesa del ricorrente le misure adottate dall’Autorità di Bacino, espressamente dotate di efficacia “immediatamente vincolante”, hanno manifesta natura tipica di salvaguardia e comportano l’immediato blocco del carico urbanistico, al fine di evitare che nell’iter di approvazione del Piano di bacino vengano pregiudicati gli obiettivi verso cui è finalizzata tale pianificazione.
3.1.- E’ dunque evidente il venir meno dell’interesse del ricorrente a coltivare l’azione di annullamento non potendo comunque ottenere alcuna utilità dalla caducazione degli atti impugnati ovvero la realizzazione in sede di riesercizio del potere degli interventi residenziali oggetto della proposta di Accordo Operativo, oramai definitamente paralizzata dalle descritte misure di salvaguardia.
3.2.- Ciò nonostante va affermata la permanenza dell’interesse del ricorrente all’accertamento della illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a sotto il profilo risarcitorio, avendo egli manifestato tale interesse con la memoria depositata.
Come noto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 3 luglio 2022, n. 8 - componendo ampio contrasto giurisprudenziale - ha affermato che per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, co. 3, c. p. a, è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori, non occorrendo specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria, né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione.
La stessa Adunanza Plenaria ha comunque richiesto che la dichiarazione circa la sussistenza dell’interesse risarcitorio “debba essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a.”.
Nel caso di specie parte ricorrente ha sin dall’atto introduttivo del giudizio ritualmente manifestato il proprio interesse sotto il profilo risarcitorio, si che il ricorso appare allo stato procedibile ex art. 34 co. 3 c.p.a. dovendo il Tribunale adito esimersi da qualunque considerazione nell’ambito di questo giudizio sulla fondatezza o meno della pretesa risarcitoria.
4.- Venendo al merito deve essere con priorità esaminata la censura di incompetenza di cui al primo motivo di gravame come noto di carattere pacificamente assorbente ( ex multis Consiglio di Stato Ad Plenaria 13 luglio 2022, n. 8; T.A.R. Campania Napoli sez. VIII, 10 settembre 2024, n. 4894).
A tal fine occorre ricostruire il quadro normativo regionale per individuare l’autorità competente al rilascio del parere di rischio idraulico in riferimento al procedimento qui in esame, che secondo parte ricorrente sarebbe ascrivibile all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile diversamente da quanto ritenuto dalle amministrazioni resistenti secondo cui andrebbe individuata nei Comuni e per essi nell’Unione in virtù delle prerogative in materia di governo del territorio riconosciute dal PAI.
L’art. 38 “Accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica” della legge regionale urbanistica n. 24 del 2017 disciplina il procedimento per la formazione degli accordi operativi quali strumenti per l’attuazione delle previsioni del PUG (Piano urbanistico generale), orientato a promuovere e regolare i processi di rigenerazione urbana e a limitare il consumo di suolo.
L’Autorità preposta alla verifica della conformità delle proposte di accordo operativo alla pianificazione territoriale e all’interesse pubblico è il Comune - quale soggetto istituzionalmente titolare del potere di pianificazione ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. II 20 ottobre 2020, n. 6330) - che deve provvedere entro il termine perentorio (comma 7) di sessanta giorni, termine raddoppiabile in alcuni casi (vedi anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. II, 7 novembre 2024, n. 788).
Nei successi dieci giorni alla scadenza del suddetto termine il Comune si esprime sulla proposta (vedi comma 8) e provvede al deposito della proposta di accordo.
Ai sensi del successivo comma 9 “Fuori dai casi in cui sono esentati dalla predisposizione della Valsat e dalla valutazione del CU ai sensi dell'articolo 19, comma 6, la proposta di accordo operativo relativo a interventi da realizzare al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, contemporaneamente al deposito, è trasmessa:
a) ai soggetti competenti in materia ambientale nonché ai soggetti regolatori e gestori dei servizi pubblici locali, per acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la presentazione di osservazioni, di cui al comma 8;
b) al CU competente, di cui all'articolo 47.”
In base al comma 10 dell’art. 38 “Nelle ipotesi di cui al comma 9, il CU acquisisce altresì copia delle osservazioni presentate tempestivamente e formula, entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo ricevimento, il proprio parere in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale dell'accordo operativo. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.”
Ai sensi infine del successivo comma 12 “Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 8, ovvero successivi alla scadenza del termine per la formulazione del parere del CU ai sensi del comma 10, il Consiglio comunale autorizza la stipula dell'accordo, a norma dell'articolo 11, comma 4 bis, della legge n. 241 del 1990, decidendo in merito alle osservazioni presentate. Il Consiglio è tenuto:
a) ad adeguare l'accordo al parere formulato dal CU ai sensi del comma 10 del presente articolo, ovvero ad esprimersi sullo stesso con motivazioni puntuali e circostanziate;
b) ad adeguare l'accordo alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 39, comma 4.”
I commi 13 e 14 regolano la stipula dell’accordo e la pubblicazione sul BURERT.
Ai sensi dell’art. 19 co.5 L.R. 13/2015 “RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI” “Mediante l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. L’Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall’articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g)”
Ai sensi poi dell’art. 19 co. 3 LR 24/2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO” “La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:
a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;
b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;
c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.”
5.- In base a tale quadro normativo, sufficientemente chiaro, ritiene il Collegio che la competenza al rilascio del parere in tema di rischio idraulico anche nell’ambito del procedimento volto all’approvazione dell’Accordo Operativo di cui all’art. 4 L.R. 24/2017 vada individuata nell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dovendosi valorizzare l’inciso di cui al richiamato comma quinto dell’art. 19 L.R. 13/2015 per cui detta Agenzia “rilascia tutti i pareri previsti dalla normativa di settore” quale norma di principio non derogata dalle richiamate norme in tema di Accordi Operativi.
Ciò premesso, tale competenza non è poi derogabile - come vorrebbero le amministrazioni resistenti - per effetto del PAI il quale (vedi Variante Reno Stralcio Senio doc. 20 Provincia AV) demanda alle amministrazioni comunali nelle aree interessate da alluvioni la sostenibilità delle previsioni relative al rischio idraulico nell’ambito delle competenze urbanistiche di pertinenza dei Comuni e nella fattispecie da essi conferite all’Unione.
Il Comune o l’Unione dei Comuni è l’ente deputato a doversi esprimere in merito alla sostenibilità delle previsioni urbanistiche rispetto al rischio idraulico, dovendo le scelte tipicamente discrezionali di governo del territorio rispettare le disposizioni contenute nella pianificazione di settore volta a mitigare il rischio idrogeologico.
Il PAI è infatti un Piano di settore che seppur sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica ( ex multis T.A.R. Lombardia Milano sez. II, 22 settembre 2022, n. 2044) non può certo derogare quale atto amministrativo generale all’assetto delle competenze stabilite dalle norme vigenti, si da consentire di poter sostituire un parere di matrice urbanistica (pur nell’ampia concezione di tale materia abbracciata anche dalla giurisprudenza cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 9 agosto 2023, n. 7723) al diverso parere di valenza ambientale assegnato all’Agenzia regionale.
Sul punto appaiono infine del tutto irrilevanti le diverse considerazioni, peraltro del tutto apodittiche ed immotivate, espresse nella nota del 28 marzo 2024 dell’Agenzia, dovendo la competenza all’adozione di un atto amministrativo essere individuata alla luce del quadro normativo vigente secondo il principio costituzionale di legalità.
6.- Alla luce delle suesposte considerazioni il primo motivo, di carattere assorbente, è fondato.
7.- Il ricorso deve dunque essere accolto con l’effetto dell’annullamento degli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa l’obiettiva complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO