Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2025, proposto da
OR OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio e IO Fasano, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli n.49;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica e Anna Maria Paladino, con domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Paladino in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
per l'annullamento
- del provvedimento unico negativo n. 29 del 21 marzo 2025 (prot. n. 30950) emesso dal SUAP di Catanzaro in ordine alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria avanzata da OL OR in data 30 settembre 2024;
-della presupposta nota del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUE prot. n. 28179 del 14 marzo 2025, richiamata nel provvedimento unico negativo n. 29/2025, di comunicazione parere negativo alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, mai comunicata o notificata al ricorrente;
- della successiva ordinanza n. 9 del 22 aprile 2025 del Settore Pianificazione del Territorio di “ inottemperanza all'ordinanza di demolizione n.16/24 a carico di OL OR e OL IO ”, notificata in data 2 maggio 2025;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. VI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. OR OL è proprietario dei terreni siti in Catanzaro, identificati al catasto al foglio 83 part. n. 876 sub 7-8-11-12-13-15-16-18-19, part. n. 2090 sub 1 e particelle n. 2218, n. 1612 e n. 1609.
2. A seguito di sopralluogo, con ordinanza n. 16 dell’11 giugno 2024, il Comune di Catanzaro contestava al sig. OL la natura abusiva di numerose opere realizzate nei terreni di proprietà (tra i quali, il fabbricato destinato a officina, servizi sportivi e attività commerciale; i campi da gioco, la tensostruttura adibita a palestra, il ristorante e vari depositi/impianti annessi), ordinandone la demolizione.
3. Al fine di superare l’ordinanza di demolizione mediante permesso di costruire in sanatoria, il sig. OL avanzava domanda di sospensione dei termini dell’ordinanza di demolizione.
4. Con nota del 16 settembre 2024, il settore pianificazione del territorio del Comune di Catanzaro accettava la richiesta di sospensione dei termini, in attesa della presentazione della domanda di permesso in sanatoria.
5. Quindi, in data 1° ottobre 2024, il sig. OL inoltrava tramite il portale SUAP la domanda di permesso di costruire in sanatoria, successivamente integrata in data 21 gennaio 2025.
6. Tuttavia, con nota del 13 febbraio 2025, il Comune di Catanzaro comunicava al sig. OL preavviso di diniego, fondato sulle seguenti motivazioni:
- carenza della documentazione minima necessaria per una corretta verifica istruttoria;
- mancato rispetto delle distanze dai confini di proprietà e dai confini della ZTO;
- presenza di volumi già edificati superiori all'indice di edificabilità consentito nella ZTO di riferimento;
- inidoneità del diritto di superficie di validità trentennale, ai fini della cessione di cubatura;
- incompatibilità con i vincoli di zona della destinazione commerciale della costruzione abusiva, che ricade in zona E2 (agricola);
- applicabilità agli immobili oggetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria delle misure di salvaguardia previste dalla delibera della conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino n. 2 del 24 ottobre 2024.
7. In data 23 febbraio 2025, il sig. OL depositava le proprie osservazioni al preavviso di diniego.
8. Ciononostante, con provvedimento n. 29 del 21 marzo 2025, il Comune di Catanzaro disponeva il rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria, richiamando le motivazioni contenute nel parere negativo rilasciato dal settore pianificazione del territorio prot. 28179 del 14 marzo 2025.
In particolare, il diniego poggia sulle seguenti ragioni:
- mancanza della documentazione minima relativa ai requisiti igienico sanitari, al risparmio idrico ed energetico, alla sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria (ai sensi dell’art. 5 e dall’art. 6 del Regolamento Edilizio vigente);
- violazione delle distanze minime dai confini di proprietà e della ZTO;
- difetto di chiarezza nella proposta contenuta nella relazione tecnica presentata dal sig. OL al fine di garantire il rispetto dei parametri edificatori previsti per la ZTO di riferimento;
- inidoneità del diritto di superficie di validità trentennale, ai fini della cessione di cubatura;
- insanabilità dei fabbricati che ricadono in zona E2;
- assenza del parere favorevole dell’Autorità di Bacino.
9. A seguito del rigetto della domanda di sanatoria, il Comune di Catanzaro adottava l’ordinanza n. 9 del 22 aprile 2025, con la quale, in sintesi:
- accertava l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 16 del dell’11 giugno 2024, dichiarando decaduta la sospensione dei termini precedentemente concessa;
- estendeva la notifica del provvedimento al sig. IO OL (fratello del ricorrente), individuato quale proprietario (incolpevole) “ delle opere delle descritte al punto 4 ” dell’ordinanza di demolizione (e realizzate nella part. n. 876 sub 1, che quindi non era oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale);
- disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree e dei fabbricati identificati alla part. n. 2090 e alla part. n. 876 (sub 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19).
10. Avverso il diniego opposto dal Comune di Catanzaro alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria e la successiva ordinanza n. 9 del 22 aprile 2025, il sig. OL ha proposto il ricorso meglio specificato in epigrafe, per i seguenti motivi.
10.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in quanto le motivazioni poste a base del provvedimento finale di rigetto non corrisponderebbero alle contestazioni contenute nel preavviso di rigetto, compromettendo l’effettività del contradittorio endoprocedimentale con l'amministrazione.
10.2. Con il secondo motivo, si sostiene che il Comune avrebbe affermato genericamente il mancato rispetto delle distanze dai confini, senza specificare quali immobili violerebbero tali limiti, e ignorando le deroghe previste dall'art. 59 delle NTA per gli interventi già realizzati in zona G2.
10.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce l’omessa valutazione della proposta di riduzione volumetrica, che il Comune avrebbe incomprensibilmente giudicato come “ poco chiara ”.
10.4. Con il quarto motivo, si sostiene che la motivazione del diniego alla sanatoria per i fabbricati edificati in zona E2 risulterebbe:
- da un lato, indeterminata, in quanto priva di una puntuale identificazione dell'immobile contestato;
- dall’altro, contraddittoria rispetto al preavviso di rigetto, nel quale si contestava solo l’incompatibilità della “ destinazione commerciale ” con i vincoli di zona.
10.5. Con il quinto motivo, si sostiene che il Comune avrebbe ignorato la disposizione transitoria approvata con l’art. 2 della delibera della conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino n. 1 del 19 febbraio 2025, la quale esenta i procedimenti già avviati (come quello di parte ricorrente) dalle misure di salvaguardia previste dalla delibera della conferenza istituzionale permanente n. 2 del 24 ottobre 2024.
10.6. Con il sesto motivo, si sostiene che:
- le opere realizzate nella part. n. 876 sub 1 (spalti e spogliatoi), di proprietà del sig. IO OL (fratello del ricorrente), sarebbero state legittimate dalla concessione in sanatoria n. 5783 del 6 marzo 1991;
- in ogni caso, l’ordine di demolizione non risulterebbe notificato al sig. IO OL, proprietario di tale area.
10.7. Con il settimo motivo, infine, si sostiene che l'ordinanza del 22 aprile 2025 sia viziata in via derivata, per l’illegittimità del diniego del permesso di costruire in sanatoria.
11. Si è costituito il Comune di Catanzaro, inizialmente, con memoria di stile.
Successivamente, con ulteriore memoria, il Comune ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto, secondo la prospettazione difensiva, la mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 16 dell’11 giugno 2024 avrebbe consolidato l’accertamento dell’abuso.
Nel merito, l’amministrazione ha ribadito la legittimità del proprio operato, confermando l'insuperabilità delle criticità poste a fondamento del diniego.
12. In vista della camera di consiglio del 25 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato il parere del dell’Autorità di Bacino, rilasciato in data 29 maggio 2025, secondo il quale all’intervento del sig. OL sarebbe applicabile la disposizione transitoria approvata con l’art. 2 della delibera n. 1 del 19 febbraio 2025, che esclude l’operatività delle misure di salvaguardia previste dalla delibera della conferenza istituzionale permanente n. 2 del 24 ottobre 2024 per le opere private il cui iter procedimentale risulti già avviato alla data di pubblicazione dell'adozione del Progetto di Piano sul BURC.
13. Con ordinanza cautelare n. 317 del 26 giugno 2025, il Collegio ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente.
14. In vista dell'udienza di trattazione del merito, le parti hanno depositato le memorie conclusive e di replica, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
15. Quindi, all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Oggetto della presente controversia è il diniego opposto dal Comune di Catanzaro alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, nonché la successiva ordinanza n. 9 del 22 aprile 2025, con la quale il Comune di Catanzaro ha accertato l’inottemperanza all'ordine di demolizione n. 16 del dell’11 giugno 2024 e, conseguentemente, disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree e dei fabbricati identificati alla part. n. 2090 e alla part. n. 876 (sub 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18 e 19, con esclusione del sub 1 di proprietà del fratello del ricorrente, sig. IO OL).
17. Il Comune di Catanzaro ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, per la mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 16 dell’11 giugno 2024, che avrebbe consolidato l'accertamento dell’abuso.
L’eccezione è infondata, ferme restando le precisazioni che saranno svolte con specifico riferimento al sesto motivo di ricorso, per il quale valgono considerazioni distinte.
Il Collegio ritiene, infatti, che l’impugnato diniego di sanatoria costituisca un provvedimento autonomo, la cui legittimità possa essere vagliata per i vizi propri dedotti con il ricorso in esame, indipendentemente dalla definitività dell'ordine di demolizione.
Allo stesso modo, deve ritenersi pienamente ammissibile l’impugnazione dell’ordinanza n. 9 del 22 aprile 2025, con la quale il Comune ha accertato l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 16 dell’11 giugno 2024 e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree ove sono stati realizzati gli abusi.
Infatti, l’eventuale annullamento del diniego di sanatoria determinerebbe la caducazione per illegittimità derivata della citata ordinanza, venendo meno il presupposto su cui quest’ultima si fonda.
18. Nel merito, il Collegio ritiene, innanzitutto, fondati i primi cinque motivi di ricorso, i quali, pur presentando profili di censura distinti, mostrano una sostanziale connessione logica e giuridica, che ne suggerisce una disamina, per certi versi, comune.
In linea generale, si può, infatti, osservare come la documentazione in atti evidenzi, da parte dell’amministrazione resistente, una gestione del confronto procedimentale secondo un approccio meramente formale.
Tale condotta ha portato all’adozione del provvedimento di rigetto alla domanda di sanatoria sostanzialmente sulla base delle stesse contestazioni riportate nel preavviso di rigetto, senza una presa di posizione sulle osservazioni prodotte dal ricorrente in sede di istruttoria procedimentale.
Come noto, invece, il preavviso di diniego ha la funzione di instaurare un contraddittorio effettivo. In particolare, l’amministrazione ha l’obbligo di fornire adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto a non accogliere le osservazioni presentate, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, “ un’applicazione corretta dell'art.10 bis della L. n. 241 del 1990 esige, non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione […]. Soltanto in tale maniera è possibile assicurare un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che il preavviso di rigetto si traduca in un inutile e sterile adempimento formale ” (cfr., inter alia , Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3672).
19. Procedendo, quindi, alla disamina analitica dei singoli profili di censura, posti in correlazione con le ragioni del diniego alla sanatoria, si osserva quanto segue.
19.1. Sotto un primo profilo, è fondata la doglianza (contenuta nel primo motivo di ricorso), con la quale parte ricorrente sostiene che l’amministrazione ha contestato in modo generico la carenza documentale della propria domanda di sanatoria.
Risulta dagli atti, infatti, che:
- in sede di preavviso di rigetto, l’amministrazione si sia limitata a eccepire la mancanza della “ documentazione minima necessaria per una corretta verifica istruttoria ”, omettendo, però, di indicare quali documenti fossero concretamente necessari per il completamento dell’istruttoria;
- nelle osservazioni endoprocedimentali, il sig. OL ha riscontrato tale rilievo, precisando che per alcuni edifici erano in corso le verifiche statiche e dichiarando la propria piena disponibilità a integrare la documentazione specifica;
- nondimeno, nel provvedimento finale, il Comune ha ignorato tale disponibilità e, solo in quella sede, ha specificato per la prima volta che la documentazione mancante riguardava i requisiti igienico sanitari, il risparmio idrico ed energetico, la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
L'aver esplicitato le specifiche carenze documentali solo nel provvedimento conclusivo ha vanificato la funzione tipica del preavviso di rigetto, impedendo al ricorrente, che pure aveva manifestato l’intento di adeguarsi alle richieste dell’amministrazione, la possibilità di integrare la domanda di sanatoria con la documentazione mancante.
Ne consegue l’illegittimità del diniego fondato su lacune documentali mai puntualmente contestate nella fase del contraddittorio procedimentale.
19.2. Parimenti fondate sono le censure mosse con il primo e il secondo motivo di ricorso in ordine al mancato rispetto delle distanze dai confini di proprietà e dalla zona territoriale omogenea.
Tale contestazione basata esclusivamente sui rilievi tratti dal “geoportale comunale” omette, tuttavia, di indicare quali edifici (tra quelli oggetto dell'istanza in sanatoria) siano effettivamente irregolari, né specifica l’entità dello sconfinamento rilevato.
A fronte di tale genericità, la parte ricorrente ha, dapprima, comunicato di aver incaricato un tecnico per l’accertamento dello stato dei luoghi e, successivamente, ha depositato una relazione tecnica con la quale ha evidenziato che:
- sebbene l’art. 59 delle NTA imponga una distanza di 10 metri dal confine per la ZTO G2, la medesima disposizione introduce una deroga per gli interventi già realizzati (come nel caso di specie) alla data della loro entrata in vigore;
- di conseguenza, il parametro di riferimento corretto sarebbe quello dell’art. 3 bis delle NTA, che fissa la distanza minima in 5 metri.
Nonostante tali osservazioni, il Comune ha del tutto omesso di spiegare le ragioni per le quali tale deroga non sarebbe applicabile al caso di specie, limitandosi a ribadire nel provvedimento finale che “ il progetto presentato non ha i requisiti della distanza dai confini ”, con una motivazione, quindi, meramente ripetitiva di quella contenuta nel preavviso di rigetto, venendo meno all'obbligo di riscontro delle osservazioni procedimentali, previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
18.3. È fondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa valutazione, da parte dell’amministrazione, delle specifiche soluzioni tecniche prospettate da parte ricorrente per ricondurre l’intervento nei limiti di legittimità.
È documentato che il ricorrente, a seguito del preavviso di rigetto, ha depositato una relazione tecnica con la quale ha illustrato un piano di riduzione volumetrica di complessivi 10.975 mc., mediante la realizzazione di interventi mirati sugli edifici esistenti (tra i quali, demolizioni parziali, demolizione di un fabbricato sito tra le zone G2 ed E2 e smontaggio della tensostruttura).
A fronte di una tale proposta progettuale, la motivazione del rigetto, secondo la quale la relazione sarebbe “ poco chiara in relazione al mantenimento dei volumi e alla loro eventuale demolizione ”, appare insufficiente e, comunque, sintomatica di una istruttoria non adeguata.
L’amministrazione, infatti, avrebbe dovuto verificare tecnicamente se tali interventi fossero idonei a ricondurre la volumetria nei parametri consentiti dalla ZTO G2 o, comunque, richiedere i necessari chiarimenti qualora la proposta fosse risultata ambigua.
Inoltre, una corretta istruttoria avrebbe consentito di accertare se la volumetria residua fosse compatibile con la superficie fondiaria disponibile, rendendo eventualmente superflua la cessione di cubatura.
18.4. Risulta fondato anche il quarto motivo.
In sede di preavviso di rigetto, l’amministrazione ha contestato l’incompatibilità con i vincoli di zona della “ destinazione commerciale ” dell’edificio ricadente in zona E2.
A fronte di tale rilievo, il sig. OL ha evidenziato nelle proprie deduzioni l’assenza di manufatti a destinazione commerciale in zona agricola, precisando che i due immobili ivi ricadenti consistevano, l’uno, in una struttura adiacente alla tensostruttura di cui era già prevista la demolizione e, l’altro, in un manufatto ancora in corso di costruzione destinato a deposito.
Ciononostante, nel provvedimento finale il Comune ha completamente ignorato tali osservazioni, limitandosi ad affermare che “ i fabbricati in zona E2 non possono essere oggetto di PdC ”.
Orbene, con riferimento a tale motivazione, il Collegio osserva che:
- ove intesa come preclusione assoluta al rilascio di titoli in sanatoria in zona agricola, essa configura un motivo ostativo diverso da quello inizialmente indicato (destinazione commerciale), rispetto al quale il ricorrente non ha potuto interloquire, in violazione di quanto disposto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990;
- ove intesa, invece, come conferma della motivazione iniziale, è evidente come l’amministrazione abbia omesso di prendere posizione sulle circostanze di fatto rappresentate da parte ricorrente in sede di contraddittorio endoprocedimentale, anche in questo caso in violazione di quanto disposto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
18.5. È fondato il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta l’applicabilità, al caso di specie, dei vincoli di salvaguardia previsti dalla delibera della conferenza istituzionale permanente della dell’Autorità di Bacino, n. 2 del 24 ottobre 2024.
In sede di istruttoria procedimentale, parte ricorrente aveva evidenziato l’operatività della disposizione transitoria introdotta dall’art. 2 della successiva delibera n. 1 del 19 febbraio 2025. Tale disposizione prevede che, per gli interventi privati il cui iter procedimentale risulti già avviato alla data di pubblicazione del progetto di piano, non trovino applicazione i divieti previsti dalle misure di salvaguardia fino all’adozione definitiva del piano.
L’amministrazione ha, tuttavia, disatteso tale previsione, omettendo nel provvedimento finale ogni motivazione circa la sua (ritenuta) inapplicabilità. Il diniego comunale risulta, pertanto, viziato dal mancato esame di un elemento istruttorio decisivo, la cui corretta valutazione avrebbe potuto determinare una diversa conclusione sul punto.
Peraltro, con successiva nota del 29 maggio 2025 prodotta in giudizio, l’Autorità di Bacino ha confermato, invece, l’applicabilità, al caso di specie, della citata disposizione transitoria.
18.6. Con il sesto motivo, parte ricorrente sostiene che:
- le opere contestate al punto 4 dell’ordinanza di demolizione (spalti, spogliatoi e servizi del campo sportivo), e realizzate nella particella 876 sub 1 di proprietà del sig. IO OL (fratello del ricorrente), sarebbero state sanate dalla concessione in sanatoria n. 5783 del 6 marzo 1991, rilasciata al sig. IN OL (padre di IO e OR);
- l'ordinanza di demolizione non risulta notificata al sig. IO OL.
Il motivo è inammissibile.
L’ordinanza di demolizione è stata regolarmente notificata al sig. OR OL, il quale ha omesso di impugnarla nei termini di legge, determinando così la cristallizzazione dell’accertamento dell’abuso nei propri confronti. Ne consegue che l’odierna contestazione non può rimettere in discussione la legittimità di un provvedimento ormai definitivo e inoppugnabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2819; TAR Campania, Salerno, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 71).
Quanto alla mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione al fratello IO, tale omissione non inficia l’efficacia della stessa nei confronti del ricorrente, al quale, invece, è stata correttamente notificata, ma determina solo l'inefficacia di tale provvedimento nei confronti del proprietario, al quale resta salva la facoltà di autonoma impugnazione.
18.7. Risulta, infine, fondato il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illegittimità derivata dell'ordinanza n. 9 del 22 aprile 2025.
Con il predetto provvedimento l’amministrazione ha accertato l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 16 dell'11 giugno 2024 e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree e dei fabbricati identificati alle particelle n. 2090 e n. 876 (subalterni 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19).
Orbene, l’accoglimento delle censure formulate avverso il diniego di sanatoria (cfr. precedenti punti da 18.1. a 18.5.) travolge, per invalidità derivata, i successivi atti sanzionatori, inclusa la citata ordinanza. È noto, infatti, che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità comporta la sospensione dell'efficacia dei precedenti ordini di demolizione; ne consegue che l'illegittimità del diniego di sanatoria rende privo di presupposto l'accertamento dell'inottemperanza e la conseguente acquisizione gratuita.
Tale declaratoria di illegittimità deve, tuttavia, intendersi circoscritta esclusivamente all’accertamento dell’inottemperanza delle opere oggetto della domanda di sanatoria, con esclusione di quelle realizzate sulla part. n. 876 sub 1 (spalti e spogliatoi), per le quali, come detto, resta fermo l’ordine demolitorio adottato nei confronti di parte ricorrente.
19. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti sopra esposti, stante la fondatezza dei motivi sopra esaminati, con esclusione del sesto motivo da ritenersi inammissibile.
Per l’effetto, vanno annullati:
- il diniego di sanatoria, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare l'istanza presentata dal ricorrente alla luce dei principi sopra enunciati;
- l’ordinanza di inottemperanza e di acquisizione n. 9 del 22 aprile 2025, limitatamente alle aree e agli immobili oggetto della predetta domanda di sanatoria.
20. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto vanno annullati:
- il diniego di sanatoria, con conseguente obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza presentata dal ricorrente alla luce dei principi sopra enunciati;
- l’ordinanza di inottemperanza e di acquisizione n. 9 del 22 aprile 2025, limitatamente alle aree e agli immobili oggetto della predetta domanda di sanatoria.
Condanna il Comune di Catanzaro a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
VI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AR | IV OR |
IL SEGRETARIO