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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2719/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDA ANTONIO, Presidente
ON AS, OR
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9357/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Via S' Aspreno, N. 2 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Armando Diaz, N. 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140110634508000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140440034339000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150023886111000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150044116035000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150060380220000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21612/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e di AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, nonché nei confronti della
REGIONE CAMPANIA e della CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI, le cartelle di pagamento numero
07120140110634508000, 07120140440034339000, 07120150023886111000, 07120150044116035000,
07120150060380220000, notificate rispettivamente in data 11.12.2014, 23.03.2015, 09.06.2015, 07.05.2015
e 28.08.2015, aventi ad oggetto cartelle di pagamento per IRPEF anni d'imposta 2009 e 2010, diritto annuale
CCIAA 2015, tassa automobilistica 2014 e ulteriori tributi erariali, come risultanti da estratto di ruolo rilasciato in data 10.04.2025.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
– omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento;
– intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari ai sensi dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 3 D.L. 2/1986 per la tassa automobilistica;
– violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «annullamento delle cartelle di pagamento impugnate con vittoria di spese».
Si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, eccependo la tardiva costituzione del ricorrente ex art. 22 D.Lgs. 546/1992 e l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettarlo con vittoria di spese».
Si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, deducendo la inammissibilità e infondatezza del ricorso per tardiva impugnazione delle cartelle regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge, rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e comunque rigettarlo con vittoria di spese».
Si è costituita la CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI, deducendo la rituale notifica della cartella n.
07120150023886111000 in data 09.06.2015 e la soggezione del diritto annuale a prescrizione ordinaria decennale, rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e comunque rigettarlo con vittoria di spese».
Si è costituita la REGIONE CAMPANIA, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta la avversa documentazione, insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile sotto due diversi profili.
In primo luogo, il ricorso è inammissibile per tardiva costituzione in giudizio. Il ricorrente ha notificato il ricorso in data 15.04.2025 e lo ha depositato in data 19.05.2025, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992, che statuisce che «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale …». La tardività determina la sanzione, espressamente prevista, dell'inammissibilità del ricorso.
In secondo luogo, parte ricorrente ha sostanzialmente impugnato un estratto di ruolo nonché le sottostanti e presupposte cartelle di pagamento. Ebbene, come noto, il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del dPR n.
602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021 (convertito, con modificazioni, in l. 215/2021) e ritenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283/22 applicabile anche ai giudizi pendenti, statuisce che l'estratto di ruolo e la cartella ivi dedotta, che si assume invalidamente notificata, possono essere impugnati autonomamente soltanto qualora ricorrano tre ipotesi tassative, segnatamente: 1) l'eventuale pregiudizio per la partecipazione ad una procedura d'appalto; 2) il blocco di pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione; 3) la perdita di un beneficio nei rapporti con una quest'ultima.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha allegato la ricorrenza di alcuna di tali circostanze e, quindi, l'estratto di ruolo è atto non impugnabile ed il ricorso conseguentemente inammissibile.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di ciascuna delle parti resistenti, liquidandole in euro 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDA ANTONIO, Presidente
ON AS, OR
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9357/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Via S' Aspreno, N. 2 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Armando Diaz, N. 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140110634508000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140440034339000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150023886111000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150044116035000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150060380220000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21612/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e di AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, nonché nei confronti della
REGIONE CAMPANIA e della CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI, le cartelle di pagamento numero
07120140110634508000, 07120140440034339000, 07120150023886111000, 07120150044116035000,
07120150060380220000, notificate rispettivamente in data 11.12.2014, 23.03.2015, 09.06.2015, 07.05.2015
e 28.08.2015, aventi ad oggetto cartelle di pagamento per IRPEF anni d'imposta 2009 e 2010, diritto annuale
CCIAA 2015, tassa automobilistica 2014 e ulteriori tributi erariali, come risultanti da estratto di ruolo rilasciato in data 10.04.2025.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
– omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento;
– intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari ai sensi dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 3 D.L. 2/1986 per la tassa automobilistica;
– violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «annullamento delle cartelle di pagamento impugnate con vittoria di spese».
Si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, eccependo la tardiva costituzione del ricorrente ex art. 22 D.Lgs. 546/1992 e l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettarlo con vittoria di spese».
Si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, deducendo la inammissibilità e infondatezza del ricorso per tardiva impugnazione delle cartelle regolarmente notificate e non opposte nei termini di legge, rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e comunque rigettarlo con vittoria di spese».
Si è costituita la CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI, deducendo la rituale notifica della cartella n.
07120150023886111000 in data 09.06.2015 e la soggezione del diritto annuale a prescrizione ordinaria decennale, rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e comunque rigettarlo con vittoria di spese».
Si è costituita la REGIONE CAMPANIA, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta la avversa documentazione, insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile sotto due diversi profili.
In primo luogo, il ricorso è inammissibile per tardiva costituzione in giudizio. Il ricorrente ha notificato il ricorso in data 15.04.2025 e lo ha depositato in data 19.05.2025, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992, che statuisce che «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale …». La tardività determina la sanzione, espressamente prevista, dell'inammissibilità del ricorso.
In secondo luogo, parte ricorrente ha sostanzialmente impugnato un estratto di ruolo nonché le sottostanti e presupposte cartelle di pagamento. Ebbene, come noto, il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del dPR n.
602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021 (convertito, con modificazioni, in l. 215/2021) e ritenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283/22 applicabile anche ai giudizi pendenti, statuisce che l'estratto di ruolo e la cartella ivi dedotta, che si assume invalidamente notificata, possono essere impugnati autonomamente soltanto qualora ricorrano tre ipotesi tassative, segnatamente: 1) l'eventuale pregiudizio per la partecipazione ad una procedura d'appalto; 2) il blocco di pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione; 3) la perdita di un beneficio nei rapporti con una quest'ultima.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha allegato la ricorrenza di alcuna di tali circostanze e, quindi, l'estratto di ruolo è atto non impugnabile ed il ricorso conseguentemente inammissibile.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di ciascuna delle parti resistenti, liquidandole in euro 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.