Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 2719
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardiva costituzione in giudizio

    Il ricorrente ha notificato il ricorso in data 15.04.2025 e lo ha depositato in data 19.05.2025, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

  • Inammissibile
    Impugnazione dell'estratto di ruolo

    Il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del dPR n. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti, statuisce che l'estratto di ruolo e la cartella ivi dedotta possono essere impugnati autonomamente solo qualora ricorrano tre ipotesi tassative, segnatamente: 1) l'eventuale pregiudizio per la partecipazione ad una procedura d'appalto; 2) il blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione; 3) la perdita di un beneficio nei rapporti con una quest'ultima. Il ricorrente non ha allegato la ricorrenza di alcuna di tali circostanze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 2719
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2719
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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