Decreto decisorio 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 29/10/2021, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 00319/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2019, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi, Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Avv. Prof. Sica in Milano, via della Guastalla 2;
contro
Comune di Treviso non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota protocollo n. 0004668/2019 dell'11.01.2019, datata 10.01.2019, a firma del Dirigente del Settore Ambiente, Dott. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Contratti locazione/concessione siti per l'installazione di stazione radio
base Vodafone Italia S.p.A. Riscontro pagamenti annualità/2018. Sollecito pagamento canoni scaduti” e della nota del Dirigente medesimo prot. 60106/2018 di pari e/o la dichiarazione
della nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. di tutte le clausole in tema di fissazione del corrispettivo in misura difforme da quanto previsto dal D.Lgs. 259/2003 contenute nelle concessioni/contratti sottoscritti tra il Comune di Treviso e Vodafone Italia S.p.A.;
che, ai sensi dell'art. 1339 c.c., le pattuizioni in questione sono sostituite ex lege mediante inserimento automatico della previsione del corrispettivo imposto dalla legge, ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 259/2003 e norme ivi richiamate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
Visto l'atto di rinuncia notificato, depositato da parte ricorrente il 19 ottobre 2021;
Considerato che le parti costituite non si sono opposte alla rinuncia, ai sensi del co. 3 del cit. art. 84;
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 28 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO