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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. GI GO nella causa civile iscritta al n. 7078/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA VITA ALESSI ed
Parte_1
elettivamente domiciliata in Villafrati, corso San Marco, n. 25/A
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. ADRIANA D'AGOSTINO ed elettivamente domiciliata in , via Dante, n. CP_1
166.
- resistente –
All'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio per sentire “accertare e dichiarare che, dal 2003 - o con la Controparte_1 decorrenza che verrà ritenuta di diritto - alla data attuale, il sig. ha svolto mansioni Pt_1 riconducibili al secondo o, in subordine, al terzo livello e/o al quarto del C.c.n.l. di settore;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso all'inquadramento nel secondo livello con decorrenza dal 2003 o da altra data successiva che verrà ritenuta di diritto, o in subordine nel terzo e/o in via ancora gradata nel quarto livello, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive in ragione delle mansioni superiori effettivamente espletate;
- accertare e dichiarare che il sig. nel novembre e dicembre 2019 ha svolto la propria prestazione oltre Pt_1 il normale orario di lavoro, secondo l'articolazione descritta in atti;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso a percepire le maggiorazioni spettantegli in virtù della
1 prestazione effettivamente resa;
- per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente per i superiori titoli e causali, nonché ad inquadrare il ricorrente nel secondo livello, o, in subordine, nel terzo o nel quarto livello, dal 2003 o da altra data successiva che verrà ritenuta di diritto, ed al pagamento della somma che risulterà dalla differenza fra quanto effettivamente percepito dallo stesso e quanto spettante in forza della legge e del contratto collettivo, nonché le differenze retributive per i superiori titoli e causa, anche mediante C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. Con vittoria dei compensi”; a sostegno delle superiori domande deduceva lo svolgimento in modo prevalente e continuativo di compiti superiori, riconducibili al II livello, nonostante il formale inquadramento al V livello del CCNL di categoria, nonché di avere effettuato, nei mesi di novembre e dicembre 2019, lavoro straordinario asseritamente autorizzato ma mai retribuito della società resistente.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, preliminarmente, eccependo l'intervenuta prescrizione sia con riferimento al riconoscimento dell'inquadramento superiore, sia per quanto concerne i crediti oggetto di differenze retributive eventualmente accertate;
nel merito, contestava variamente la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, veniva discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025. Testimone_4
La prova in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore livello professionale V livello del CCNL di settore con il diritto alle consequenziali differenze retributive (che era onere di parte ricorrente assolvere), anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nell'asseverazione delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, non appare essere stata raggiunta.
È noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della
2 categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
La parte ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrata nel livello V del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (cfr. allegato n. 13 del ricorso) al quale appartengono i lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite”.
La parte ricorrente rivendicava, tuttavia, il superiore inquadramento nel livello II livello del
CCNL cit. al quale appartengono “i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”. In subordine chiedeva il riconoscimento del III livello, al quale appartengono i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”; o, in ulteriore subordine, l'inquadramento nel IV livello nel quale rientrano i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Dalle declaratorie contrattuali emerge come gli elementi che caratterizzano il livello II del CCNL cit. sono: il possesso di specifica professionalità tecnica e scientifica, di autonomia operativa, nonché le funzioni di coordinamento e controllo.
Orbene, come già sopra anticipato, il ricorrente non ha provato alcunché in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al II livello, III o IV in subordine. Ed anzi, i testi escussi hanno riferito “circa una dozzina di anni fa e per un anno il ricorrente è stato adibito nell'ufficio della viabilità dove io, illo tempore, svolgevo la mia prestazione lavorativa. Ricordo che il ricorrente si occupava del caricamento sul gestionale – che allora era agli albori – di tutte le autorizzazioni rilasciate dal 1996. A.D.R. Dopo questo periodo non ho più avuto diretta contezza delle mansioni svolte dal sig. perché chiaramente adibito ad ufficio diverso dal mio, tuttavia Pt_1 attraverso un gestionale posso ricavare quali pratiche ha lavorato il ricorrente. Con il ricorrente c'era uno scambio in base alle necessità che aveva ad oggetto le modalità di caricamento di una pratica o altri dubbi legati allo svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente Il Pt_2 ricorrente si limita quindi ad eseguire il dispositivo della determinazione dirigenziale, contenuto in ciascun atto concessorio. Il ricorrente si limita inoltre ad inserire dei dati per segnalare quali eventuali soggetti utilizzino in modo abusivo l'energia elettrica. A.D.R. Qualche volta, in caso di
3 ricorsi tributari, ho necessità di reperire documentazione tratta da google maps e per questa ragione mi rivolgo alla . In taluni casi è proprio il ricorrente a estrarla e farmela Controparte_1 pervenire. Preciso però che tale documentazione è comunque sempre a firma del presidente dalla
. A.D.R. Alla spetta il compito di aggiornare le posizioni dei Controparte_1 Controparte_1 soggetti attivi e quando abbiamo qualche dubbio in merito ci rivolgiamo a loro per avere lumi. A quel punto, sono a conoscenza che vi è un ufficio composto anche dal ricorrente che si occupa di effettuare ricerche, estrarre documenti, per dare riscontro alle nostre richieste. A.D.R. Di solito per questo genere di operazioni interagisco con e A.D.R. Mensilmente viene Pt_1 CP_2 CP_3 presentato un report delle attività svolte dalla firmate dal dott. e Controparte_1 CP_3 Pt_1
Il mio controllo è meramente estrinseco in quanto non ho modo di verificare se le Tes_4 attività sono state effettivamente svolto dalle persone indicate. Il sig. in quel report è indicato Pt_1 come responsabile del procedimento. A.D.R. Preciso che l'interlocuzione con il sig. può Pt_1 avvenire telefonicamente sia tramite corrispondenza via e-mail. A.D.R. Da quel che mi risulta il dott. è il coordinatore del gruppo di lavoro” (cfr. dichiarazioni del teste Tes_4 Tes_1 responsabile del servizio TOSAP, rese all'udienza del 17 giugno 2025); “ho contezza delle mansione specifiche espletate dal ricorrente, perché abbiamo continui contatti giornalieri con il ricorrente dal 2019-2020, su problematiche varie pertinenti chiaramente all'ufficio. A.D.R. Della geolocalizzazione nulla so dire, anzi una parte delle indagini per individuare soggetti che utilizzano abusivamente l'energia elettrica è demandata ultimamente a noi stessi. A.D.R. è
l'ufficio di viabilità che decide gli aspetti tecnici della determina che poi viene trasmessa a
A.D.R. Per gli aspetti legati alla TOSAP il contatto che noi abbiamo è Controparte_1 quello del sig. che prima contattavamo ad un numero di cellulare, che poi successivamente è Pt_1 stato sospeso e ora riattivato.” (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del 17 Testimone_2 giugno 2025); “Il ricorrente di tutto ciò che riguarda il servizio tosap utilizzando un software utilizzato dalla stessa società. Abbiamo di recente avviato anche una attività di indagine e ricognizione tesa ad individuare eventuali passi carrabili abusivi. A.D.R. Per quanto concerne i passi carrabili regolari sulla base delle determine utilizzavamo il software in possesso per espletare una serie di verifiche che ci venivano richieste. Di questo si occupavano in particolare, oltre al ricorrente, la signora ed il sig. e successivamente anche la sig. CP_2 Per_1 Tes_5 ed il sig. Quanto invece ai passi carrabili abusivi, della sovrapposizione tra la CP_4 schermata estratta da google maps e la visura catastale se ne occupavano i signori , CP_2 Pt_1
e In un primo momento questa attività di indagine veniva svolta a campione, Per_1 successivamente è stata la città metropolitana a fornirci dei criteri. Una volta individuato il passo carrabile abusivo trasmettiamo tutta la documentazione alla città metropolitana per la notifica al proprietario. A.D.R. Nei casi dubbi veniva effettuato un sopralluogo ad opera della signora
4 e del sig. Preciso che il caso dubbio emerge dalla sovrapposizione A decidere se il CP_2 Pt_1 caso fosse meritevole di sopralluogo siamo stati nel corso del tempo io, l'ing. e Persona_2 adesso il dott. , su indicazione del ricorrente che fa la sovrapposizione. A.D.R. In caso di Tes_4 subentro o di nuovo titolare non ci occupiamo direttamente noi della vicenda ma è la città metropolitana ad elaborare nuova determinazione, in quanto, preciso, noi non assumiamo alcuna determina ma ci occupiamo di eseguire le indicazioni che ci vengono impartite dalla città metropolitana. A.D.R. L'attività di ricognizione a cui facevo riferimento riguarda soltanto i passi carrabili non censiti. A.D.R. Il nostro accertamento è limitato ad una verifica documentale sulla base della documentazione catastale. A.D.R. Il recupero delle visura catastale è ad opera dei signori e Il titolare dell'accesso sono io e gli altri sono meri delegati a Pt_1 CP_2 Per_1 tale attività. A.D.R. Al sistema Immedia, sin da quando esso è sorto è stato abilitato ad entrare solo il sig. almeno sino all'inizio della pandemia. A.D.R. Abbiamo dotato il ricorrente di una sim Pt_1 aziendale per mezzo del quale il ricorrente poteva fornire assistenza alla città metropolitana di
” (cfr. dichiarazioni del teste direttore generale della CP_1 Tes_3 Controparte_1 dall'11.11.2009, rese all'udienza del 17 giugno 2025); “A.D.R. Sono dipendente della
[...] con la qualifica di quadro dal 2022 e precedente inquadrato ai livelli terzo e primo. CP_1
A.D.R. Soltanto dal giugno 2022 ho piena contezza delle mansioni svolte dal ricorrente, precedentemente mi occupavo di altro. Per il periodo precedente posso solo dire che sicuramente il ricorrente fosse adibito al servizio TOSAP il cui responsabile era l'ing. ” (cfr. Persona_2 dichiarazioni del teste ). Testimone_4
In forza delle concordanti dichiarazioni sopra raccolte, pertanto, deve ritenersi che le mansioni svolte dalla parte ricorrente non siano riconducibili al livello II del CCNL di settore, né al III o IV livello.
Sotto altro profilo, sono rimaste sfornite di supporto probatorio le allegazioni di parte ricorrente relative ad un diverso orario di lavoro asseritamente svolto rispetto a quello indicato dalle buste paga in atti. Occorre rilevare, infatti, quanto al chiesto compenso per lavoro straordinario, che la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c. grava ancora una volta sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e
5 puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. 3714/2009 e 26985/2009).
Alla stregua di quanto testé illustrato, non si ritiene raggiunta pienamente la prova da parte della ricorrente circa l'effettivo svolgimento del maggior orario di lavoro, di lavoro notturno e lavoro straordinario sulla scorta delle dichiarazioni dei testi, i quali nulla hanno riferito in proposito (cfr. verbale di udienza del 17 giugno 2025).
Assorbita ogni altra questione di merito, il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
Il Giudice
GI GO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. GI GO nella causa civile iscritta al n. 7078/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA VITA ALESSI ed
Parte_1
elettivamente domiciliata in Villafrati, corso San Marco, n. 25/A
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. ADRIANA D'AGOSTINO ed elettivamente domiciliata in , via Dante, n. CP_1
166.
- resistente –
All'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio per sentire “accertare e dichiarare che, dal 2003 - o con la Controparte_1 decorrenza che verrà ritenuta di diritto - alla data attuale, il sig. ha svolto mansioni Pt_1 riconducibili al secondo o, in subordine, al terzo livello e/o al quarto del C.c.n.l. di settore;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso all'inquadramento nel secondo livello con decorrenza dal 2003 o da altra data successiva che verrà ritenuta di diritto, o in subordine nel terzo e/o in via ancora gradata nel quarto livello, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive in ragione delle mansioni superiori effettivamente espletate;
- accertare e dichiarare che il sig. nel novembre e dicembre 2019 ha svolto la propria prestazione oltre Pt_1 il normale orario di lavoro, secondo l'articolazione descritta in atti;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dello stesso a percepire le maggiorazioni spettantegli in virtù della
1 prestazione effettivamente resa;
- per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente per i superiori titoli e causali, nonché ad inquadrare il ricorrente nel secondo livello, o, in subordine, nel terzo o nel quarto livello, dal 2003 o da altra data successiva che verrà ritenuta di diritto, ed al pagamento della somma che risulterà dalla differenza fra quanto effettivamente percepito dallo stesso e quanto spettante in forza della legge e del contratto collettivo, nonché le differenze retributive per i superiori titoli e causa, anche mediante C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. Con vittoria dei compensi”; a sostegno delle superiori domande deduceva lo svolgimento in modo prevalente e continuativo di compiti superiori, riconducibili al II livello, nonostante il formale inquadramento al V livello del CCNL di categoria, nonché di avere effettuato, nei mesi di novembre e dicembre 2019, lavoro straordinario asseritamente autorizzato ma mai retribuito della società resistente.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, preliminarmente, eccependo l'intervenuta prescrizione sia con riferimento al riconoscimento dell'inquadramento superiore, sia per quanto concerne i crediti oggetto di differenze retributive eventualmente accertate;
nel merito, contestava variamente la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, veniva discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025. Testimone_4
La prova in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore livello professionale V livello del CCNL di settore con il diritto alle consequenziali differenze retributive (che era onere di parte ricorrente assolvere), anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, tutt'altro che convergenti nell'asseverazione delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, non appare essere stata raggiunta.
È noto che “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della
2 categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
La parte ricorrente era, all'epoca dei fatti di causa, inquadrata nel livello V del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (cfr. allegato n. 13 del ricorso) al quale appartengono i lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite”.
La parte ricorrente rivendicava, tuttavia, il superiore inquadramento nel livello II livello del
CCNL cit. al quale appartengono “i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”. In subordine chiedeva il riconoscimento del III livello, al quale appartengono i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”; o, in ulteriore subordine, l'inquadramento nel IV livello nel quale rientrano i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
Dalle declaratorie contrattuali emerge come gli elementi che caratterizzano il livello II del CCNL cit. sono: il possesso di specifica professionalità tecnica e scientifica, di autonomia operativa, nonché le funzioni di coordinamento e controllo.
Orbene, come già sopra anticipato, il ricorrente non ha provato alcunché in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili al II livello, III o IV in subordine. Ed anzi, i testi escussi hanno riferito “circa una dozzina di anni fa e per un anno il ricorrente è stato adibito nell'ufficio della viabilità dove io, illo tempore, svolgevo la mia prestazione lavorativa. Ricordo che il ricorrente si occupava del caricamento sul gestionale – che allora era agli albori – di tutte le autorizzazioni rilasciate dal 1996. A.D.R. Dopo questo periodo non ho più avuto diretta contezza delle mansioni svolte dal sig. perché chiaramente adibito ad ufficio diverso dal mio, tuttavia Pt_1 attraverso un gestionale posso ricavare quali pratiche ha lavorato il ricorrente. Con il ricorrente c'era uno scambio in base alle necessità che aveva ad oggetto le modalità di caricamento di una pratica o altri dubbi legati allo svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente Il Pt_2 ricorrente si limita quindi ad eseguire il dispositivo della determinazione dirigenziale, contenuto in ciascun atto concessorio. Il ricorrente si limita inoltre ad inserire dei dati per segnalare quali eventuali soggetti utilizzino in modo abusivo l'energia elettrica. A.D.R. Qualche volta, in caso di
3 ricorsi tributari, ho necessità di reperire documentazione tratta da google maps e per questa ragione mi rivolgo alla . In taluni casi è proprio il ricorrente a estrarla e farmela Controparte_1 pervenire. Preciso però che tale documentazione è comunque sempre a firma del presidente dalla
. A.D.R. Alla spetta il compito di aggiornare le posizioni dei Controparte_1 Controparte_1 soggetti attivi e quando abbiamo qualche dubbio in merito ci rivolgiamo a loro per avere lumi. A quel punto, sono a conoscenza che vi è un ufficio composto anche dal ricorrente che si occupa di effettuare ricerche, estrarre documenti, per dare riscontro alle nostre richieste. A.D.R. Di solito per questo genere di operazioni interagisco con e A.D.R. Mensilmente viene Pt_1 CP_2 CP_3 presentato un report delle attività svolte dalla firmate dal dott. e Controparte_1 CP_3 Pt_1
Il mio controllo è meramente estrinseco in quanto non ho modo di verificare se le Tes_4 attività sono state effettivamente svolto dalle persone indicate. Il sig. in quel report è indicato Pt_1 come responsabile del procedimento. A.D.R. Preciso che l'interlocuzione con il sig. può Pt_1 avvenire telefonicamente sia tramite corrispondenza via e-mail. A.D.R. Da quel che mi risulta il dott. è il coordinatore del gruppo di lavoro” (cfr. dichiarazioni del teste Tes_4 Tes_1 responsabile del servizio TOSAP, rese all'udienza del 17 giugno 2025); “ho contezza delle mansione specifiche espletate dal ricorrente, perché abbiamo continui contatti giornalieri con il ricorrente dal 2019-2020, su problematiche varie pertinenti chiaramente all'ufficio. A.D.R. Della geolocalizzazione nulla so dire, anzi una parte delle indagini per individuare soggetti che utilizzano abusivamente l'energia elettrica è demandata ultimamente a noi stessi. A.D.R. è
l'ufficio di viabilità che decide gli aspetti tecnici della determina che poi viene trasmessa a
A.D.R. Per gli aspetti legati alla TOSAP il contatto che noi abbiamo è Controparte_1 quello del sig. che prima contattavamo ad un numero di cellulare, che poi successivamente è Pt_1 stato sospeso e ora riattivato.” (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del 17 Testimone_2 giugno 2025); “Il ricorrente di tutto ciò che riguarda il servizio tosap utilizzando un software utilizzato dalla stessa società. Abbiamo di recente avviato anche una attività di indagine e ricognizione tesa ad individuare eventuali passi carrabili abusivi. A.D.R. Per quanto concerne i passi carrabili regolari sulla base delle determine utilizzavamo il software in possesso per espletare una serie di verifiche che ci venivano richieste. Di questo si occupavano in particolare, oltre al ricorrente, la signora ed il sig. e successivamente anche la sig. CP_2 Per_1 Tes_5 ed il sig. Quanto invece ai passi carrabili abusivi, della sovrapposizione tra la CP_4 schermata estratta da google maps e la visura catastale se ne occupavano i signori , CP_2 Pt_1
e In un primo momento questa attività di indagine veniva svolta a campione, Per_1 successivamente è stata la città metropolitana a fornirci dei criteri. Una volta individuato il passo carrabile abusivo trasmettiamo tutta la documentazione alla città metropolitana per la notifica al proprietario. A.D.R. Nei casi dubbi veniva effettuato un sopralluogo ad opera della signora
4 e del sig. Preciso che il caso dubbio emerge dalla sovrapposizione A decidere se il CP_2 Pt_1 caso fosse meritevole di sopralluogo siamo stati nel corso del tempo io, l'ing. e Persona_2 adesso il dott. , su indicazione del ricorrente che fa la sovrapposizione. A.D.R. In caso di Tes_4 subentro o di nuovo titolare non ci occupiamo direttamente noi della vicenda ma è la città metropolitana ad elaborare nuova determinazione, in quanto, preciso, noi non assumiamo alcuna determina ma ci occupiamo di eseguire le indicazioni che ci vengono impartite dalla città metropolitana. A.D.R. L'attività di ricognizione a cui facevo riferimento riguarda soltanto i passi carrabili non censiti. A.D.R. Il nostro accertamento è limitato ad una verifica documentale sulla base della documentazione catastale. A.D.R. Il recupero delle visura catastale è ad opera dei signori e Il titolare dell'accesso sono io e gli altri sono meri delegati a Pt_1 CP_2 Per_1 tale attività. A.D.R. Al sistema Immedia, sin da quando esso è sorto è stato abilitato ad entrare solo il sig. almeno sino all'inizio della pandemia. A.D.R. Abbiamo dotato il ricorrente di una sim Pt_1 aziendale per mezzo del quale il ricorrente poteva fornire assistenza alla città metropolitana di
” (cfr. dichiarazioni del teste direttore generale della CP_1 Tes_3 Controparte_1 dall'11.11.2009, rese all'udienza del 17 giugno 2025); “A.D.R. Sono dipendente della
[...] con la qualifica di quadro dal 2022 e precedente inquadrato ai livelli terzo e primo. CP_1
A.D.R. Soltanto dal giugno 2022 ho piena contezza delle mansioni svolte dal ricorrente, precedentemente mi occupavo di altro. Per il periodo precedente posso solo dire che sicuramente il ricorrente fosse adibito al servizio TOSAP il cui responsabile era l'ing. ” (cfr. Persona_2 dichiarazioni del teste ). Testimone_4
In forza delle concordanti dichiarazioni sopra raccolte, pertanto, deve ritenersi che le mansioni svolte dalla parte ricorrente non siano riconducibili al livello II del CCNL di settore, né al III o IV livello.
Sotto altro profilo, sono rimaste sfornite di supporto probatorio le allegazioni di parte ricorrente relative ad un diverso orario di lavoro asseritamente svolto rispetto a quello indicato dalle buste paga in atti. Occorre rilevare, infatti, quanto al chiesto compenso per lavoro straordinario, che la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c. grava ancora una volta sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario. In altri termini, la prova deve essere necessariamente precisa e
5 puntuale in ordine all'attività effettivamente svolta oltre l'orario contrattualmente previsto, alle ore lavorate ed alla richiesta del datore di lavoro (cfr. Cass. 3714/2009 e 26985/2009).
Alla stregua di quanto testé illustrato, non si ritiene raggiunta pienamente la prova da parte della ricorrente circa l'effettivo svolgimento del maggior orario di lavoro, di lavoro notturno e lavoro straordinario sulla scorta delle dichiarazioni dei testi, i quali nulla hanno riferito in proposito (cfr. verbale di udienza del 17 giugno 2025).
Assorbita ogni altra questione di merito, il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
Il Giudice
GI GO
6