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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.3430/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.3430/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. GUERINI ROCCO CINZIA parte ricorrente
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. GUERINI ROCCO CINZIA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Tutto ciò premesso, i sottoscritti chiedono che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2 ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, [precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte]; dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) I coniugi e Parte_1 Parte_2 avranno l'affido condiviso della figlia minore la stessa trasferirà la residenza con la madre presso
[...] Persona_1
l'abitazione della nonna materna in Novara Viale Piazza d'armi n 24 E, il sig vedrà la figlia Parte_2 compatibilmente agli impegni di lavoro quando vorra, e la stessa potrà passare i fine settimana dal padre CP_1
o altri giorni previ accordi. 2) La casa familiare sita a Novara in Via Bossi n. 18 rimarrà al IG. ; Parte_2
3) II IG. verserà a a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 Per_2 la somma di € 200, somma che sarà versata alla mamma anticipatamente entro il giorno 5 di ogni
[...] Parte_1 mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa, e sara annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
dichiarano inoltre di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato fra loro ogni rapporto carattere patrimoniale e di non avere da pretendere reciprocamente l'uno di dallaltro: 5) 4) L'assegno Unico verrà corrisposto interamente alla IG.ra . Parte_1
I coniugi concordano al 50% tutte le spese extra assegno relative alla figlia e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti al medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria, - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) I coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio;
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2025, la parte ricorrente hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la separazione alle condizioni da loro concordate.
In particolare, hanno rappresentato di aver contratto matrimonio in Novara in data 9/10/2006 (iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 129, Parte I anno 2006) e che, dalla loro unione è nata il [...]. Persona_1
Quindi, dando atto che l'affectio coniugalis era ormai cessata e che la convivenza era divenuta intollerabile, le parti hanno chiesto la separazione, alle condizioni da loro indicate, chiedendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. ***
Con ordinanza del 4/12/2025 depositata l'8/12/2025, rilevato che le parti hanno depositato le conclusioni e la dichiarazione di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, ricorrendo i Parte_3 CP_2 presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione dei profili relativi alla responsabilità genitoriale e ai profili economici, va ratificato l'accordo delle parti, come proposto in sede conciliativa dalla scrivente, essendo espressione del diritto alla bigenitorialità per entrambi i genitori.
Le parti si sono impegnate, in udienza, a regolamentare i loro rapporti di natura finanziaria.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa le condizioni di separazione, sopra riportate e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, provvedendo in conformità;
3) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.3430/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. GUERINI ROCCO CINZIA parte ricorrente
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. GUERINI ROCCO CINZIA parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Tutto ciò premesso, i sottoscritti chiedono che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2 ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, [precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte]; dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) I coniugi e Parte_1 Parte_2 avranno l'affido condiviso della figlia minore la stessa trasferirà la residenza con la madre presso
[...] Persona_1
l'abitazione della nonna materna in Novara Viale Piazza d'armi n 24 E, il sig vedrà la figlia Parte_2 compatibilmente agli impegni di lavoro quando vorra, e la stessa potrà passare i fine settimana dal padre CP_1
o altri giorni previ accordi. 2) La casa familiare sita a Novara in Via Bossi n. 18 rimarrà al IG. ; Parte_2
3) II IG. verserà a a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 Per_2 la somma di € 200, somma che sarà versata alla mamma anticipatamente entro il giorno 5 di ogni
[...] Parte_1 mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa, e sara annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
dichiarano inoltre di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato fra loro ogni rapporto carattere patrimoniale e di non avere da pretendere reciprocamente l'uno di dallaltro: 5) 4) L'assegno Unico verrà corrisposto interamente alla IG.ra . Parte_1
I coniugi concordano al 50% tutte le spese extra assegno relative alla figlia e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti al medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria, - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) I coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio;
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/09/2025, la parte ricorrente hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la separazione alle condizioni da loro concordate.
In particolare, hanno rappresentato di aver contratto matrimonio in Novara in data 9/10/2006 (iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 129, Parte I anno 2006) e che, dalla loro unione è nata il [...]. Persona_1
Quindi, dando atto che l'affectio coniugalis era ormai cessata e che la convivenza era divenuta intollerabile, le parti hanno chiesto la separazione, alle condizioni da loro indicate, chiedendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. ***
Con ordinanza del 4/12/2025 depositata l'8/12/2025, rilevato che le parti hanno depositato le conclusioni e la dichiarazione di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione personale di e essendo, ricorrendo i Parte_3 CP_2 presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione dei profili relativi alla responsabilità genitoriale e ai profili economici, va ratificato l'accordo delle parti, come proposto in sede conciliativa dalla scrivente, essendo espressione del diritto alla bigenitorialità per entrambi i genitori.
Le parti si sono impegnate, in udienza, a regolamentare i loro rapporti di natura finanziaria.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) omologa le condizioni di separazione, sopra riportate e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, provvedendo in conformità;
3) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO