TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di concordato minore iscritta al n. 165-1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale dei Procedimenti unitari proposto da
Parte_1
RICORRENTE
OGGETTO: concordato minore
Premesso che in data 20.5.2025 Parte_1
(ragioniere) ha presentato proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I., la quale prevede la messa a disposizione della somma di euro 20.809,91 in 86 rate (150,00 euro mensili) con la prosecuzione dell'attività professionale (art. 74, primo comma, C.C.I.I.) e l'impegno della compagna,
, di mettere a disposizione durante Controparte_1
l'intera procedura la somma di euro 100,00 mensili;
ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 74 e ss.
C.C.I.I., posto che l'istante è qualificabile come professionista
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. c), C.C.I.I. ed intende proseguire la propria attività di ragioniere;
considerato che
il piano prevede anche in forza dell'apporto di risorse esterne:
(i) il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione,
(ii) il soddisfacimento parziale, al 10% dei crediti garantiti da privilegio mobiliare;
(v) il soddisfacimento dei crediti chirografari all'8 %; rilevato, ad ogni modo, che il compenso dell'o.c.c. dovrà essere richiesto al giudice – una volta eseguito correttamente il piano - (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.), il quale terrà conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e di quanto già eventualmente corrisposto prima del deposito del piano e della proposta;
osservato che l'o.c.c. ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.);
considerato che l'o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione e della percentuale di soddisfazione
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
prevista nel piano e dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.) e tenuto conto, nel caso di specie, dell'assenza di beni mobili e immobili da liquidare;
rilevato che il giudice con decreto del 26.5.2025, verificata l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura, ordinando la comunicazione del piano e del decreto, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori della proposta e del decreto e disponendo gli adempimenti di cui all'art. 78, secondo comma, C.C.I.I.;
rilevato che con relazione depositata in data
2.9.2025 l'o.c.c. ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori sia la proposta di concordato minore, munita della relazione particolareggiata, sia il decreto di apertura della procedura di concordato minore;
considerato:
- che nessun creditore ha espresso voto favorevole esplicito;
- che , e non formulando un CP_2 CP_3 CP_4
espresso diniego, hanno implicitamente espresso voto positivo, per silenzio assenso sul punto così come previsto dall'art. 79 comma 3 CCII ai sensi del quale in mancanza di comunicazione all'o.c.c. nel termine assegnato s'intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
- che l'Amministrazione finanziaria (quale ente impositore), il e la hanno espresso voto Controparte_5 Parte_2
negativo, pari ad una percentuale del 93,13%; rilevato, dunque, che sulla scorta degli esiti del voto e, in applicazione dell' art. 79 comma 1 CCII, primo e secondo periodo, la proposta di concordato minore non risulta approvata dalla maggioranza dell'ammontare dei crediti, nè dalla maggioranza del numero di creditori;
rilevato che l'art. 80 comma 3, secondo periodo, CCII attribuisce al Tribunale il potere di omologa dell'accordo del concordato minore nel caso di mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie al sussistere di due condizioni: (i) decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l'omologa; (ii) il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'OCC; rilevata, dunque, la volontà del legislatore di assicurare una tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'amministrazione, così attribuendo al Tribunale il potere di omologa delle proposte rigettate quante volte, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell'amministrazione sia stato determinante e la proposta di concordato consenta all' di ottenere una Parte_3
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione controllata del debitore;
rilevato che nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria, il cui voto è sicuramente determinante (pari all'87,30% dell'intero credito) ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste 79 CCII, ha espresso voto contrario alla proposta di accordo;
considerato che
l'Organismo di Composizione della Crisi, come sopra evidenziato, ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto anche conto della circostanza che – come già sopra chiarito – non vi sono beni da liquidare sicchè sarebbe impossibile una maggiore convenienza per l'amministrazione finanziaria;
rilevato, inoltre, che l'art. 80 comma 3 CCII, deve ritenersi applicabile non soltanto per consentire il raggiungimento della percentuale ai fini della maggioranza dei voti, ma anche il raggiungimento della maggioranza delle “teste”; considerato, invero, che condividendo quanto già affermato dal Tribunale di Torino (Trib Torino, sez VI del 24.4.2025),
l'interpretazione restrittiva della predetta norma che considerasse il cram down funzionale soltanto al raggiungimento della percentuale dei voti sarebbe incompatibile con la ratio dell'istituto dell'omologa forzosa, da
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
individuare nel superamento del diniego in presenza di proposte non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che, in definitiva, l'accordo esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria;
rilevato, dunque, che in applicazione dell'art. 80 comma 3
CCII, il piano raggiunge la percentuale della maggioranza dei voti e delle teste convertendo il voto dell'Amministrazione finanziaria e del in voti positivi;
Controparte_5
osservato che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I.I.;
rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'o.c.c. che evidenza come l'istante a fronte di un'esposizione debitoria di € 211.506,80 dispone di un patrimonio mobiliare costituito unicamente dalle entrate correnti reddituali che negli ultimi tre anni si sono attestate in media in euro 13.264,00;
rilevato, infine, che l'origine dell'indebitamento deriva:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
- dalla progressiva contrazione del reddito dal 2016;
- da una patologia che gli ha impedito di svolgere l'attività professionale con continuità;
ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sicché lo stesso può ritenersi fattibile pure economicamente;
tenuto conto dell'inconducenza delle contestazioni sulla convenienza della proposta, formulate dalla stessa amministrazione finanziaria, tenuto conto che il basso reddito del ricorrente e l'assenza di beni mobili e immobili non consentono una modalità di soddisfazione del credito superiore a quello prospettato;
ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore va omologata;
P.Q.M.
visto l'art. 80 e 81 C.C.I.I.;
OMOLOGA il concordato minore proposto da nato a [...][...]; Parte_1 CP_5
DISPONE che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura inidcata nel piano, provveda alle cessioni e alle vendite, tramite procedure competitive, e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
che l'o.c.c. vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità e relazionando ogni 6 mesi sullo stato di esecuzione;
che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'o.c.c. sul sito internet del Tribunale eliminando i dati sensibili;
che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a). che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b),
C.C.I.I.;
che terminata l'esecuzione l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
che, eseguito integralmente e correttamente il piano,
l'o.c.c. dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.), tenuto conto di
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore;
DICHIARA
chiusa la procedura.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese, al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.
***
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
Il Giudice
Vittoria Rubino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di concordato minore iscritta al n. 165-1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale dei Procedimenti unitari proposto da
Parte_1
RICORRENTE
OGGETTO: concordato minore
Premesso che in data 20.5.2025 Parte_1
(ragioniere) ha presentato proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I., la quale prevede la messa a disposizione della somma di euro 20.809,91 in 86 rate (150,00 euro mensili) con la prosecuzione dell'attività professionale (art. 74, primo comma, C.C.I.I.) e l'impegno della compagna,
, di mettere a disposizione durante Controparte_1
l'intera procedura la somma di euro 100,00 mensili;
ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 74 e ss.
C.C.I.I., posto che l'istante è qualificabile come professionista
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. c), C.C.I.I. ed intende proseguire la propria attività di ragioniere;
considerato che
il piano prevede anche in forza dell'apporto di risorse esterne:
(i) il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione,
(ii) il soddisfacimento parziale, al 10% dei crediti garantiti da privilegio mobiliare;
(v) il soddisfacimento dei crediti chirografari all'8 %; rilevato, ad ogni modo, che il compenso dell'o.c.c. dovrà essere richiesto al giudice – una volta eseguito correttamente il piano - (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.), il quale terrà conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e di quanto già eventualmente corrisposto prima del deposito del piano e della proposta;
osservato che l'o.c.c. ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.);
considerato che l'o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione e della percentuale di soddisfazione
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
prevista nel piano e dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.) e tenuto conto, nel caso di specie, dell'assenza di beni mobili e immobili da liquidare;
rilevato che il giudice con decreto del 26.5.2025, verificata l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura, ordinando la comunicazione del piano e del decreto, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori della proposta e del decreto e disponendo gli adempimenti di cui all'art. 78, secondo comma, C.C.I.I.;
rilevato che con relazione depositata in data
2.9.2025 l'o.c.c. ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori sia la proposta di concordato minore, munita della relazione particolareggiata, sia il decreto di apertura della procedura di concordato minore;
considerato:
- che nessun creditore ha espresso voto favorevole esplicito;
- che , e non formulando un CP_2 CP_3 CP_4
espresso diniego, hanno implicitamente espresso voto positivo, per silenzio assenso sul punto così come previsto dall'art. 79 comma 3 CCII ai sensi del quale in mancanza di comunicazione all'o.c.c. nel termine assegnato s'intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
- che l'Amministrazione finanziaria (quale ente impositore), il e la hanno espresso voto Controparte_5 Parte_2
negativo, pari ad una percentuale del 93,13%; rilevato, dunque, che sulla scorta degli esiti del voto e, in applicazione dell' art. 79 comma 1 CCII, primo e secondo periodo, la proposta di concordato minore non risulta approvata dalla maggioranza dell'ammontare dei crediti, nè dalla maggioranza del numero di creditori;
rilevato che l'art. 80 comma 3, secondo periodo, CCII attribuisce al Tribunale il potere di omologa dell'accordo del concordato minore nel caso di mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie al sussistere di due condizioni: (i) decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l'omologa; (ii) il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'OCC; rilevata, dunque, la volontà del legislatore di assicurare una tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'amministrazione, così attribuendo al Tribunale il potere di omologa delle proposte rigettate quante volte, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell'amministrazione sia stato determinante e la proposta di concordato consenta all' di ottenere una Parte_3
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione controllata del debitore;
rilevato che nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria, il cui voto è sicuramente determinante (pari all'87,30% dell'intero credito) ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste 79 CCII, ha espresso voto contrario alla proposta di accordo;
considerato che
l'Organismo di Composizione della Crisi, come sopra evidenziato, ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto anche conto della circostanza che – come già sopra chiarito – non vi sono beni da liquidare sicchè sarebbe impossibile una maggiore convenienza per l'amministrazione finanziaria;
rilevato, inoltre, che l'art. 80 comma 3 CCII, deve ritenersi applicabile non soltanto per consentire il raggiungimento della percentuale ai fini della maggioranza dei voti, ma anche il raggiungimento della maggioranza delle “teste”; considerato, invero, che condividendo quanto già affermato dal Tribunale di Torino (Trib Torino, sez VI del 24.4.2025),
l'interpretazione restrittiva della predetta norma che considerasse il cram down funzionale soltanto al raggiungimento della percentuale dei voti sarebbe incompatibile con la ratio dell'istituto dell'omologa forzosa, da
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
individuare nel superamento del diniego in presenza di proposte non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che, in definitiva, l'accordo esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria;
rilevato, dunque, che in applicazione dell'art. 80 comma 3
CCII, il piano raggiunge la percentuale della maggioranza dei voti e delle teste convertendo il voto dell'Amministrazione finanziaria e del in voti positivi;
Controparte_5
osservato che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I.I.;
rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'o.c.c. che evidenza come l'istante a fronte di un'esposizione debitoria di € 211.506,80 dispone di un patrimonio mobiliare costituito unicamente dalle entrate correnti reddituali che negli ultimi tre anni si sono attestate in media in euro 13.264,00;
rilevato, infine, che l'origine dell'indebitamento deriva:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
- dalla progressiva contrazione del reddito dal 2016;
- da una patologia che gli ha impedito di svolgere l'attività professionale con continuità;
ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sicché lo stesso può ritenersi fattibile pure economicamente;
tenuto conto dell'inconducenza delle contestazioni sulla convenienza della proposta, formulate dalla stessa amministrazione finanziaria, tenuto conto che il basso reddito del ricorrente e l'assenza di beni mobili e immobili non consentono una modalità di soddisfazione del credito superiore a quello prospettato;
ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore va omologata;
P.Q.M.
visto l'art. 80 e 81 C.C.I.I.;
OMOLOGA il concordato minore proposto da nato a [...][...]; Parte_1 CP_5
DISPONE che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura inidcata nel piano, provveda alle cessioni e alle vendite, tramite procedure competitive, e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
che l'o.c.c. vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità e relazionando ogni 6 mesi sullo stato di esecuzione;
che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'o.c.c. sul sito internet del Tribunale eliminando i dati sensibili;
che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a). che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b),
C.C.I.I.;
che terminata l'esecuzione l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
che, eseguito integralmente e correttamente il piano,
l'o.c.c. dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.), tenuto conto di
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore;
DICHIARA
chiusa la procedura.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese, al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.
***
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
Il Giudice
Vittoria Rubino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali