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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7103/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7103/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Borrello n. 89, presso lo C.F._1
studio dell'avv. GIUFFRIDA MARINA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, C.so Italia n. 207, presso lo C.F._2
studio dell'avv. GUALTIERI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Misterbianco Controparte_1
(CT) in data 03.07.1986 e che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, tutti maggiorenni.
Ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al resistente, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 1.000,00
per sé e per il figlio (n. il 23.12.1986), maggiorenne ma economicamente non Persona_1
indipendente in quanto afflitto da epilessia e ritardo mentale.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda Controparte_1
volta a pronunciare la separazione dei coniugi, ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata nei suoi confronti.
Il resistente ha chiesto il rigetto delle domande di mantenimento formulate dalla ricorrente
Per_ per sé e per il figlio sostenendo che la moglie percepisce il c.d. reddito di cittadinanza,
che il figlio percepisce un'indennità mensile di invalidità di Euro 273,00 e che comunque aiuta la famiglia inviando al mese importi variabili compresi tra Euro 300,00 e Euro 400,00; in subordine, ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile in favore del
Per_ figlio nell'importo non superiore ad Euro 100,00.
All'udienza presidenziale del 20.01.2022 è comparsa solamente la ricorrente, e pertanto non
è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 31.01.2022, è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 200,00, oltre il
Per_ pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, nonché il pagamento di un assegno mensile di mantenimento di Euro 150,00 in favore della ricorrente.
2 Non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti formulato richieste di mezzi istruttori.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
La ricorrente ha proposto la domanda volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione alla controparte, esponendo che il marito, testualmente, “da oltre sei anni ha
abbandonato la casa coniugale, dove viveva con moglie e figlio, e ha fornito vaghe notizie di sé,
limitandosi a pagare il canone locatizio della dimore di moglie e figlio” e che lo stesso “ha
diverse relazioni con donne straniere, e pare abbia pure concepito un figlio fuori dal
Per_ matrimonio, ignorando i suoi doveri verso la moglie e i figli… soprattutto vero il figlio ,
non autonomo per la sua patologia”; il resistente si è opposto, sostenendo, testualmente, che “a
causa della mancanza di lavoro cercava e trovava una nuova occupazione al Nord, decidendosi
a trasferirsi temporaneamente per non fare mancare nulla alla propria famiglia”.
Il Collegio osserva che il presupposto per la pronuncia di addebito è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
L'evento dell'allontanamento dalla casa coniugale da parte del resistente è stato riferito in maniera diametralmente opposta: da un lato la ricorrente ha esposto che il resistente abbia di fatto abbandonato lei stessa e il figlio però riconosce che il resistente ha inviato Persona_1
periodicamente denaro a casa, in quanto, dall'altro lato, quest'ultimo ha esposto di essersi trasferito al nord Italia per cercare una occupazione e appunto mandare i soldi a casa.
A fronte di tali divergenti prospettazioni, la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di quanto lamentato.
3 Invece, le parti, e in particolare la ricorrente stessa, non hanno articolato richieste istruttorie.
Pertanto, la domanda non appare fondata e va rigettata.
Venendo alle questioni di natura economica, la ricorrente ha esposto che il resistente “ha
sempre lavorato vendendo e acquistando veicoli usati”, circostanza contestata dal resistente,
che ha dal canto suo esposto di “sopravvivere grazie ad aiuti assistenziali, non riuscendo,
anche a causa dell'età e dei relativi problemi fisici, a trovare un lavoro”.
Va, peraltro, rilevato che il resistente non ha mosso doglianza alcuna in ordine a quanto stabilito in via provvisoria con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 31.01.2022.
Va rilevato che nessuna delle due parti ha prodotto alcuna dichiarazione reddituale, tuttavia,
il resistente ha dichiarato di aver “sempre inviato soldi alla moglie, in mensilità tra i € 300,00 e
i € 400,00, per aiutarla in tutto ciò che poteva”, circostanza dalla quale può desumersi, in assenza di elementi documentali, una maggiore capacità reddituale del resistente.
Ebbene, per quanto concerne la richiesta di mantenimento per il figlio maggiorenne dagli atti di causa emerge che gli è stata riconosciuta una invalidità nella misura Persona_1
dell'80% in quanto affetto da epilessia (cfr. relazione conclusiva della diagnosi funzionale dell'U.S.L. 3 di Catania, Ufficio di Pedara, del 6.7.2009) e che lo stesso percepisce un'indennità
mensile di Euro 290,00.
Trattandosi di persona che, seppur maggiorenne, non appare economicamente autosufficiente in ragione del suo stato di salute, e apparendo incontestata la circostanza che lo stesso abiti con la ricorrente, va posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento di Euro 200,00 in favore del figlio maggiorenne da versare Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In ordine alla domanda di mantenimento per sé spiegata dalla ricorrente, in assenza di dati reddituali forniti dalle parti e tenuto conto della circostanza che la stessa non può lavorare
Per_ dovendosi occupare dell'accudimento del figlio in ragione delle patologie dalle quali è
afflitto, appare opportuno a questo Collegio porre a carico del resistente il pagamento di un
4 assegno mensile di mantenimento di Euro 150,00 in favore della ricorrente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate, nonché la reciproca parziale soccombenza, consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
Per_
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando a Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00, da
[...]
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che contribuisca al mantenimento della Controparte_1
moglie , versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1
assegno mensile dell'importo di Euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7103/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Borrello n. 89, presso lo C.F._1
studio dell'avv. GIUFFRIDA MARINA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, C.so Italia n. 207, presso lo C.F._2
studio dell'avv. GUALTIERI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Misterbianco Controparte_1
(CT) in data 03.07.1986 e che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, tutti maggiorenni.
Ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al resistente, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 1.000,00
per sé e per il figlio (n. il 23.12.1986), maggiorenne ma economicamente non Persona_1
indipendente in quanto afflitto da epilessia e ritardo mentale.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda Controparte_1
volta a pronunciare la separazione dei coniugi, ma ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata nei suoi confronti.
Il resistente ha chiesto il rigetto delle domande di mantenimento formulate dalla ricorrente
Per_ per sé e per il figlio sostenendo che la moglie percepisce il c.d. reddito di cittadinanza,
che il figlio percepisce un'indennità mensile di invalidità di Euro 273,00 e che comunque aiuta la famiglia inviando al mese importi variabili compresi tra Euro 300,00 e Euro 400,00; in subordine, ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile in favore del
Per_ figlio nell'importo non superiore ad Euro 100,00.
All'udienza presidenziale del 20.01.2022 è comparsa solamente la ricorrente, e pertanto non
è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 31.01.2022, è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 200,00, oltre il
Per_ pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, nonché il pagamento di un assegno mensile di mantenimento di Euro 150,00 in favore della ricorrente.
2 Non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti formulato richieste di mezzi istruttori.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
La ricorrente ha proposto la domanda volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione alla controparte, esponendo che il marito, testualmente, “da oltre sei anni ha
abbandonato la casa coniugale, dove viveva con moglie e figlio, e ha fornito vaghe notizie di sé,
limitandosi a pagare il canone locatizio della dimore di moglie e figlio” e che lo stesso “ha
diverse relazioni con donne straniere, e pare abbia pure concepito un figlio fuori dal
Per_ matrimonio, ignorando i suoi doveri verso la moglie e i figli… soprattutto vero il figlio ,
non autonomo per la sua patologia”; il resistente si è opposto, sostenendo, testualmente, che “a
causa della mancanza di lavoro cercava e trovava una nuova occupazione al Nord, decidendosi
a trasferirsi temporaneamente per non fare mancare nulla alla propria famiglia”.
Il Collegio osserva che il presupposto per la pronuncia di addebito è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
L'evento dell'allontanamento dalla casa coniugale da parte del resistente è stato riferito in maniera diametralmente opposta: da un lato la ricorrente ha esposto che il resistente abbia di fatto abbandonato lei stessa e il figlio però riconosce che il resistente ha inviato Persona_1
periodicamente denaro a casa, in quanto, dall'altro lato, quest'ultimo ha esposto di essersi trasferito al nord Italia per cercare una occupazione e appunto mandare i soldi a casa.
A fronte di tali divergenti prospettazioni, la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di quanto lamentato.
3 Invece, le parti, e in particolare la ricorrente stessa, non hanno articolato richieste istruttorie.
Pertanto, la domanda non appare fondata e va rigettata.
Venendo alle questioni di natura economica, la ricorrente ha esposto che il resistente “ha
sempre lavorato vendendo e acquistando veicoli usati”, circostanza contestata dal resistente,
che ha dal canto suo esposto di “sopravvivere grazie ad aiuti assistenziali, non riuscendo,
anche a causa dell'età e dei relativi problemi fisici, a trovare un lavoro”.
Va, peraltro, rilevato che il resistente non ha mosso doglianza alcuna in ordine a quanto stabilito in via provvisoria con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 31.01.2022.
Va rilevato che nessuna delle due parti ha prodotto alcuna dichiarazione reddituale, tuttavia,
il resistente ha dichiarato di aver “sempre inviato soldi alla moglie, in mensilità tra i € 300,00 e
i € 400,00, per aiutarla in tutto ciò che poteva”, circostanza dalla quale può desumersi, in assenza di elementi documentali, una maggiore capacità reddituale del resistente.
Ebbene, per quanto concerne la richiesta di mantenimento per il figlio maggiorenne dagli atti di causa emerge che gli è stata riconosciuta una invalidità nella misura Persona_1
dell'80% in quanto affetto da epilessia (cfr. relazione conclusiva della diagnosi funzionale dell'U.S.L. 3 di Catania, Ufficio di Pedara, del 6.7.2009) e che lo stesso percepisce un'indennità
mensile di Euro 290,00.
Trattandosi di persona che, seppur maggiorenne, non appare economicamente autosufficiente in ragione del suo stato di salute, e apparendo incontestata la circostanza che lo stesso abiti con la ricorrente, va posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento di Euro 200,00 in favore del figlio maggiorenne da versare Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In ordine alla domanda di mantenimento per sé spiegata dalla ricorrente, in assenza di dati reddituali forniti dalle parti e tenuto conto della circostanza che la stessa non può lavorare
Per_ dovendosi occupare dell'accudimento del figlio in ragione delle patologie dalle quali è
afflitto, appare opportuno a questo Collegio porre a carico del resistente il pagamento di un
4 assegno mensile di mantenimento di Euro 150,00 in favore della ricorrente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate, nonché la reciproca parziale soccombenza, consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
dispone che contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
Per_
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando a Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00, da
[...]
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che contribuisca al mantenimento della Controparte_1
moglie , versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1
assegno mensile dell'importo di Euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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