Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7534 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07534/02 REG.PROV.COLL.
N. 09002/25 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9002 del 25, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RY AC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Matteo Castioni, Alessandro Di Carlo ed NO Gentili, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza Navona, n. 49;
contro
Ente Nazionale per l’Aviazione civile - NA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NO Papi Rea, Gianluca Lo Bianco e Maria Lavalle, con domicilio digitale in atti;
Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
DH EX (Italy) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli e Pietro De Corato, con domicilio digitale in atti;
Wizz Air Hungary Ltd Italian Branch, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della disposizione dell’NA – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, adottata in data 21 maggio 25, prot. 0071639-P, avente ad oggetto “ Aeroporto Roma PI – Decreto n. 345 del 18.12.2018 - Riduzione capacità aeroportuale ”;
- del verbale Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo a “ Stagione Winter 25 – Aeroporto di Roma PI ”, dell’11 aprile 25;
- della disposizione dell’NA – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, adottata in data 4 marzo 25, prot. 0030719-P, avente ad oggetto “ Aeroporto di PI – Allocazione slot stagioni Winter 2024 e Summer 25 ”;
- del verbale del Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo a “ Stagioni W24 e S25 – Aeroporto di Roma PI ”, del 23 gennaio 25, avente ad oggetto “ Revisione della tabella di allocazione degli slot per le stagioni Winter 2024 e Summer 25 ”;
- del Verbale Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo a “ Stagioni W24 e S25 – Aeroporto di Roma PI ”, del 13 novembre 2024, avente ad oggetto “ Revisione della tabella di allocazione degli slot per le stagioni Winter 2024 e Summer 25 ”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ai predetti atti, ancorché ancora non conosciuto,
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del verbale del Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma, relativo alle stagioni Winter 25 e Summer 02 per l’Aeroporto di Roma PI, del 22 settembre 25;
- della disposizione citata nel suddetto verbale – con la quale l’NA avrebbe confermato l’operatività ivi stabilita per la stagione Summer 02 – della quale la ricorrente non è in possesso e di cui, pertanto, si chiede l’esibizione;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché non ancora conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per l’Aviazione civile – NA, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di DH EX (Italy) s.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 02 la dott.ssa NO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Con il presente gravame, RY AC (nel prosieguo anche solo “RY”) - prima compagnia per numero di passeggeri trasportati da e verso l’aeroporto di Roma PI – nel riferire di detenere “ un significativo interesse con riguardo al tema dell’allocazione degli slot stagionali ai vettori aerei che operano su (tale) scalo” , impugna gli atti in epigrafe con cui l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora innanzi “NA”) ha disposto, per lo scalo di Roma PI, la revisione della tabella di allocazione dei movimenti aerei (c.d. slots ) per le stagioni Winter 2024 e Summer 25 (atti avversati con il ricorso introduttivo) e da ultimo esteso l’operatività della stessa anche alla stagione Winter 25 e Summer 02 (atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti) nonché le presupposte determinazioni adottate dal Comitato di Coordinamento Straordinario di Aeroporti di Roma (d’ora innanzi “Comitato”), nella parte in cui a DH EX (Italy) s.r.l. (nel prosieguo “DH”) - unico vettore cargo rimasto su PI, avendo anche il vettore Wizz Air da ultimo cessato di operare presso tale scalo - sono stati assegnati dieci slots giornalieri.
La società ricorrente sostiene l’illegittimità di tali atti in ragione di un asserito “ grave e palese difetto di logicità, coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa ”, lamentando come NA, nel mantenere ferma “ per la stagione WINTER 25 -02 l’operatività al 100% dei voli cargo attualmente schedulati” , non avrebbe tenuto conto di quanto deciso da questa Sezione III con la sentenza n. 22198/2024, di annullamento della disposizione dell’NA dell’8 giugno 2022 - di salvaguardia dell’operatività presso l’aeroporto di Roma PI del 100% dei voli cargo schedulati rispetto ai movimenti commerciali, con conseguente esenzione totale dei vettori cargo dalla riduzione degli slots stabilita nel “ Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico aeronautico dell'aeroporto G.B. Pastine di PI ”, di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) n. 345 del 18 dicembre 2018 - non comprendendosi “ le ragioni effettive per le quali l’NA ha negli anni, stagione per stagione, prorogato la deroga ” (in tal senso, quanto si legge nella motivazione di tale sentenza).
RY contesta, poi, nel merito le ragioni poste a fondamento del verbale del Comitato del 23 gennaio 25, di indebita convalida dell’assegnazione in favore di DH dei dieci slots in questione, nella parte in cui si afferma che “ NA ritiene che debba essere garantita l’operatività dello scalo di Roma PI sia per il trasporto passeggeri sia per il trasporto cargo e che sia necessario assicurare un’equilibrata distribuzione degli slot tra le due tipologie di servizi ”, nella considerazione che:
- “ il RE DH … non può suddividere le proprie attività tra i due scali della capitale”;
- “i lavori sullo scalo di Roma IC, propedeutici al trasferimento completo delle operazioni di DH, sono ancora in corso”; “
- “il Regolamento CE n. 1008/2008, che all’articolo 19 stabilisce che un aeroporto può essere dedicato esclusivamente a una tipologia di servizi solo previa regolamentazione della distribuzione del traffico aereo tra aeroporti, regolamentazione che non è stata applicata a Roma PI e che pertanto deve mantenere entrambi i servizi di trasporto già esistenti (sia Passeggeri che Cargo)”;
- “le Worldwide Airport Slot Guidelines emanate dalla IATA il 01/04/2024, che richiedono il bilanciamento tra le diverse tipologie di servizio ”.
Tali affermazioni non sarebbero, infatti, (in tesi) “ supportat (e) da alcuna plausibile giustificazione, se non quella di prorogare una situazione che è già stata censurata in separata sede con la (citata) Sentenza ” n. 22198/2024.
NA si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame proposto, innanzi tutto, per nullità della procura alle liti posta in calce al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trasposto innanzi a questo Tribunale e depositata in giudizio, in quanto, seppur rilasciata a Dublino, autenticata dal difensore italiano di RY, nonché, tra l’altro, per violazione del principio del ne bis in idem, per aver la ricorrente proposto a questo Tribunale un parallelo ricorso per l’ottemperanza della citata sentenza n. 22198/2024, contenente una richiesta di declaratoria della nullità degli stessi atti avversati in questo giudizio, poi disattesa con sentenza del 3 dicembre 25 n. 21786, dichiarativa dell’inammissibilità del gravame per carenza d’interesse (avendo il vettore, nelle more della decisione, ottenuto un numero di slot maggiore rispetto a quello preteso) e, comunque, della sua infondatezza nel merito.
Parte resistente argomentava, poi, sulla manifesta infondatezza delle censure proposte, attesa la ragionevolezza delle determinazioni avversate.
Anche la controinteressata DH si costituiva, ugualmente eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della pretesa azionata da RY.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si costituivano, invece, con memoria di pura forma.
RY replicava alle eccezioni in rito sollevate da NA e DH, in particolare invocando, quanto alla dedotta nullità della procura, un “ evidente errore materiale ” sull’assunto che essa sarebbe stata rilasciata e autenticata sul territorio italiano e, comunque, una sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 c.p.c., della procura conferita, mediante il successivo deposito in data 6 marzo 02, di una nuova procura alle liti del 4 marzo 02, rilasciata pur sempre a Dublino ed ivi correttamente autenticata da un notaio irlandese.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 02 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che, ai fini della decisione del presente giudizio, assuma rilievo dirimente - anche in ossequio ai principi di economia dei mezzi processuali e sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge - la questione (formalmente sollevata in atti sia da parte resistente che dalla controinteressata) della nullità della procura alle liti versata in atti da RY per mancanza dell’autenticazione di un pubblico ufficiale straniero (c.d. apostille ), quale ragione più liquida in relazione alla quale definire la controversia, con conseguente non necessità di esaminare le altre eccezioni di rito sollevate da NA e DH.
Risulta, infatti, per tabulas che la procura alle liti versata in giudizio da parte ricorrente contestualmente all’atto di trasposizione del giudizio innanzi a questo Tribunale sia stata rilasciata il 30 maggio 25 a Dublino, come espressamente riportato in calce ad essa, e ciò nonostante autenticata dal legale della società in Italia.
Il Collegio non ritiene, infatti, di poter riconoscere nel caso di specie la ricorrenza di un “ evidente errore materiale ” – come riferito da RY nella memoria depositata il 18 febbraio 02 sull’assunto che, sostanzialmente, la procura alle liti sarebbe stata in realtà conferita sul territorio italiano - non avendo la difesa di parte ricorrente addotto a sostegno di tale asserzione nemmeno un elemento indiziario dal quale poter desumere la quanto meno possibile presenza in Italia in quel giorno (il 30 maggio 25) del procuratore speciale di RY che l’ha rilasciata.
Né alle carenze appena esposte può sopperire la ratifica – pure invocata dalla difesa di RY - prevista nel giudizio civile dall’art. 182, comma 2, c.p.c., così come sostituito dall’art. 46, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69 e non riprodotta nel codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
La sanatoria di cui si discorre - prevista nella citata norma processualcivilistica - non è, infatti, applicabile al giudizio amministrativo nemmeno in forza dell’art. 39 c.p.a., a mente del quale “ per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali ”, ritenendo la consolidata giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, che l’art. 182, comma 2, c.p.c. non possa ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, palesando il dettato dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. (nell’esigere che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l’esistenza della procura speciale) che tale procura speciale debba esistere prima del ricorso stesso, smentendo così l’idea che la procura (salvo il caso di sostituzione dell’originario difensore)possa essere rilasciata anche in un momento successivo.
La stessa disciplina processuale contenuta nel codice del processo amministrativo, d’altra parte, qualifica l’esistenza della procura speciale come un requisito di ammissibilità del ricorso, sicché dovrà sussistere già al momento della proposizione del gravame, con conseguente non configurabilità della facoltà di rinnovazione concernente, in generale, la categoria delle nullità sanabili e non anche quella ben distinta delle inammissibilità (cfr. in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 maggio 2019, n. 2922; id., Sezione V, 22 settembre 2015, n. 4424).
Ferma restando la radicale inammissibilità del gravame proposto per nullità della procura, con conseguente difetto di rappresentanza dei legali di RY (non suscettibile, come visto, di poter essere sanato), il Collegio ritiene, comunque, utile evidenziare come le censure formulate nel ricorso introduttivo nonché riproposte in sede di relativi motivi aggiunti siano comunque manifestamente infondate.
Deve, infatti, essere disatteso il primo motivo con cui RY contesta l’illegittimità degli atti impugnati per presunta irragionevolezza e violazione del buon andamento della P.A., per aver l’NA asseritamente senza alcuna valida ragione mantenuto inalterata la deroga del taglio lineare degli slots a beneficio dei vettori cargo, ritenendo, invece, il Collegio che i provvedimenti impugnati siano sorretti da una motivazione ragionevole ed esaustiva tale da esplicitare la coerenza, l’efficacia, l’efficienza e la non discriminazione dell’azione amministrativa.
Risulta dalla piana lettura degli atti in contestazione come l’NA ed il Comitato, contrariamente a quanto tenta di sostenere la ricorrente, non abbiano affatto elaborato una motivazione ad hoc finalizzata a mantenere in piedi la contestata deroga, bensì abbiano, viceversa, dato piena esecuzione alla citata sentenza di questo Tribunale n. 22918/2024, provvedendo a sanare il vizio di motivazione ivi rilevato, mediante la chiara ed adeguata rappresentazione delle ragioni attuali che giustificavano l’assegnazione dei dieci slots giornalieri a DH (l’unico vettore cargo rimasto presso lo scalo di Roma PI), quali:
i) la mutata situazione di fatto caratterizzata dalla presenza di un solo vettore cargo impossibilitato a suddividere l’attività tra PI e IC e l’avvenuta liberazione di quindici slots tutti assegnati a RY (ai quali sarebbero seguiti gli altri slots lasciati liberi da Wizz Air);
ii) le prescrizioni contenute nelle linee guida IATA in base alle quali deve essere garantito il bilanciamento tra i vari servizi in essere in uno scalo;
iii) l’art. 19 del Regolamento CE n. 1008/2008 secondo cui un aeroporto deve essere dedicato a tutte le tipologie di servizio in mancanza di apposita regolamentazione che ne stabilisca l’uso esclusivo per una sola di esse.
La piena validità di tali motivazioni è, peraltro, stata già confermata da questa Sezione III, nella citata sentenza n. 21786/25, resa nel giudizio di ottemperanza n.r.g. 9045/25, instaurato dalla stessa RY onde ottenere la declaratoria di nullità degli stessi atti avversati (anche) in questo giudizio, ove si è ritenuto che “ dai gravati provvedimenti emerga in maniera palese come l’Enac abbia non solo adeguatamente motivato la scelta di garantire “l’operatività al 100% dei voli cargo attualmente schedulati”, ma lo abbia fatto sulla base di esigenze attuali e pertinenti rispetto alla mutata situazione dello scalo di PI, caratterizzata dalla riduzione da tre a uno dei vettori cargo in esso attivi (ossia DH), nonché nel pieno rispetto del quadro normativo e regolatorio vigente ”.
Ben si comprende, infatti, come – diversamente da quanto pretestuosamente RY tenta (anche in questa sede) di sostenere - un conto era la reiterata deroga dell’esenzione totale dei vettori cargo dal criterio del taglio lineare degli slots di cui alla Tabella 2019 disposta con i provvedimenti oggetto del precedente giudizio, altro è, invece, “ il mantenimento dell’operatività al 100% dei vettori cargo attualmente schedulati ” - vale a dire la decisione di assegnare dieci slots a DH.
In tal senso, depongono, sempre, le considerazioni già spese dalle Sezione nella sentenza n. 21758/25, ove si afferma come, in ogni caso, il giudicato formatosi sulla pronuncia n. 22198/2024 (di cui in quella sede RY lamentava l’inottemperanza) non “ preclu (desse) all’Enac la possibilità di confermare l’assegnazione dei 10 slot già attribuiti al vettore cargo DH, laddove tale scelta fosse stata sorretta da una congrua e idonea motivazione, come effettivamente occorso nel caso di specie ”,
poi espressamente chiarendo che NA, “ con l’adozione dei provvedimenti impugnati, non ha preservato in maniera immotivata la distribuzione degli slot assegnati in favore dei vettori cargo nel 2019, perpetrando illegittimamente la misura di salvaguardia allora adottata appannaggio di tali operatori economici ”, bensì ha “ inteso mantenere unicamente “l’operatività al 100% dei voli cargo attualmente schedulati”, corrispondenti ai soli 10 slot assegnati a DH ”.
Ugualmente privo di fondamento appare, poi, l’altro motivo di asserita violazione delle linee guida IATA, del Regolamento CE 793/2004 e del Regolamento UE 1008/2008 nonché di incompetenza ed eccesso di potere dell’NA.
Ferma restando, infatti, la competenza esclusiva del coordinatore designato dallo Stato Italiano (Assoclearance) ad assegnare gli slots – circostanza in alcun modo contestata da NA – l’amministrazione si è limitata a cristallizzare i parametri di coordinamento discussi e definiti dal Comitato, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento CE 95/1993 come modificato dal Regolamento CE 793/2004.
Né vi è stata alcuna violazione delle linee guida IATA, atteso che, come anche espressamente riconosciuto dalla ricorrente, i criteri ivi citati devono essere applicati secondo ragione e non in ordine tassativo e che, come già ritenuto dalla Sezione, sempre nella pronuncia n. 21758/25, “risulta sproporzionato o irragionevole il bilanciamento operato dall’Enac in ordine alla distribuzione degli slot tra i vettori del trasporto passeggeri e quelli dei vettori cargo”, tenuto conto che a RY è stato assegnato per ciascuna stagione un numero di slots sempre superiore ai 400 spettanti in base alla Tabella 2019.
Peraltro, depone in tal senso anche la previsione di cui all’art. 19 del Regolamento UE 1008/2008, che stabilisce che uno scalo può essere dedicato esclusivamente a una tipologia di servizi solo qualora sia stata preventivamente regolamentata la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti, sicchè, mancando tale regolamentazione, l’aeroporto di PI deve necessariamente mantenere l’operatività di entrambe le tipologie di servizio, peraltro apparendo i dieci slots assegnati al settore cargo come strettamente necessari a garantire l’operatività del relativo servizio.
La Sezione ha, altresì, già avuto modo di precisare a tal proposito come non potesse ritenersi “ esigibile un differente contegno provvedimentale da parte dell’NA in ordine all’assegnazione degli slot ”, in quanto “ da un lato, non avrebbe potuto non tener conto del fatto che il Comitato di Coordinamento aveva disposto in favore di RY la pressoché totale riallocazione degli slot che si erano resi disponibili nell’aeroporto di PI e, dall’altro, che tale scalo aeroportuale non risulta, allo stato, dedicato in via esclusiva all’erogazione del servizio di trasporto passeggeri, stante la non sussistenza delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e dalle linee guida pubblicate dalla IATA, come espressamente chiarito dall’Enac nel provvedimento del 4 marzo 25 ” (in tal senso, quanto si legge nella sentenza n. 21758/25).
Infine, nessuna discriminazione è stata perpetrata a danno di RY e a beneficio di DH nell’attribuzione degli slots a PI come dimostrato dai documenti depositati in giudizio da parte resistente, dai quali risulta come RY detenga il 100% di quelli attribuiti al servizio di trasporto passeggeri e il 98% del totale dell’aeroporto di PI (in tal senso, il deposito documentale eseguito da NA il 28 gennaio 02).
In conclusione, per quanto fin qui detto, il gravame proposto da RY deve essere dichiarato inammissibile, meritando comunque di essere anche disatteso in ragione della sua manifesta infondatezza.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in favore sia si NA che di DH, mentre possono essere compensate nei confronti dei dicasteri, in quanto costituiti con memoria di pura forma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato mediante la proposizione di successivi motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge, in quanto manifestamente infondato.
Condanna la ricorrente, al rimborso, in favore di NA e di DH, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 02 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
NO CA, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NO CA | EN ST |
IL SEGRETARIO