Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 800.000 annue, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 800.000 annue, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.