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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 30.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2657/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Di Stefano Dario;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
-convenuto contumace-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.3.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l lamentando l'illegittimo recupero da parte di quest'ultimo di somme indebitamente CP_2 percepite a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2016, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- che l'Ill.ma autorità giudicante, per le motivazioni in narrativa, dichiari nullo
e/o illegittimo il recupero delle somme in compensazione di cui al provvedimento Missiva n.
664930300090 con cui l' di Catania comunicava che il recupero di somme indebitamente CP_2 percepite su prestazione di disoccupazione agricola per un importo di Euro 4.827,64 in ordine al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 ed ogni provvedimento successivo eventualmente
1 emesso dall' Provinciale di Catania;
- che l'Ill.ma autorità giudicante, per Controparte_3
l'effetto, ordini la restituzione degli importi trattenuti in compensazione a decorrere dal mese di marzo 2024 oltre ai mesi a scadere. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa ammonta ad € 4.827,64 e che il contributo unificato non è dovuto in quanto il reddito del ricorrente è inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R.
30.05.2002 n. 115 come da dichiarazione sostitutiva che si allega. Si allega Missiva INSP n.
664930300090. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione dichiarandosi antistatario”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto nel mese di gennaio 2024 la missiva n. 664930300090, mediante la quale l' comunicava che CP_2 avrebbe provveduto al recupero delle somme indebitamente percepite (pari ad € 4.827,64) a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 mediante trattenuta pari al 20% sulla pensione VOARTS n. 48301910. Ha quindi lamentato l'illegittimità del recupero, in quanto operato in violazione del limite di impignorabilità fissato dall'art. 545 co. 7 c.p.c.; ha poi dedotto la violazione del divieto di compensazione di cui all'art. 1246 co. 3 c.p.c. e l'impossibilità di operare la compensazione propria stante la diversità di titoli da cui traggono origine le poste creditorie.
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'ente previdenziale, quest'ultimo non si è costituito in giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza del 14.11.2024.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, la causa
è stata trattata all'udienza di discussione del 30.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione di parte ricorrente;
all'esito, sulle note di trattazione scritta depositate in atti, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1. Oggetto della controversia è la legittimità del recupero dell'indebito previdenziale sotto lo specifico profilo della ritenuta violazione della garanzia del trattamento minimo pensionistico e, per altro verso, del limite del quinto dell'importo pensionistico, limiti fissati dall'art. 545 co. 7 c.p.c. Nessuna contestazione è stata mossa da parte ricorrente in ordine all'an della pretesa creditoria di , sicché deve considerarsi pacifico che parte ricorrente non CP_2 avesse diritto a percepire l'importo di € 4.827,64 a titolo di disoccupazione agricola per l'anno
2016.
2 2.2. Tanto chiarito, osserva il Tribunale che la fattispecie trova regolazione normativa nell'art. 69 della L. n. 153/1969 (“Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”), ai sensi del quale: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso
l' derivanti da indebite prestazioni percepite a carico Controparte_1 di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in CP_1 questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Le somme dovute all , per prestazioni Controparte_1 indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale norma consente all' anche il recupero diretto, mediante trattenuta e in via di compensazione, degli indebiti, CP_2 purché sia garantito il rispetto del limite del quinto del trattamento pensionistico sottoposto a trattenuta e dell'importo corrispondente al c.d. trattamento pensionistico minimo (cfr. Cass. n.
9001/2003; Cass. n. 206/16; Cass. n. 3648/19).
Trattasi di una disciplina speciale che regola la possibilità per l di Controparte_4 effettuare trattenute sui trattamenti erogati, a fronte di “indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive”; tale CP_1 specialità induce ad escludere che possano trovare applicazione i diversi limiti fissati dall'art. 545 co. 7 c.p.c. in via generale per la pignorabilità delle pensioni, questi ultimi richiamati da parte ricorrente a sostegno della propria domanda e consistenti nella previsione di impignorabilità dell' “ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”.
È sufficiente a riguardo richiamare quanto di recente chiarito dalla Corte di Cassazione che, proprio in merito al rapporto tra la disciplina di cui al citato art. 69 e i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c, in un caso analogo a quello di specie, ha affermato che il controllo di legittimità della trattenuta effettuata da riguarda solo “i limiti di pignorabilità che devono CP_2 essere rispettati dall nell'effettuare la trattenuta, secondo quanto stabilito dall'art. 69 CP_1 della legge n. 153 del 1969, quindi, che la trattenuta non superi la misura del quinto
3 dell'ammontare del trattamento e che venga fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”, precisando poi che “la novella dell'art. 545 c.p.c. di cui all'art. 13 comma 1 lettera l) del D.L. n. 83/15 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che prevede specifici limiti di pignorabilità per le pensioni e gli altri assegni di quiescenza - consistenti (a seguito dell'ulteriore novella di cui all'art. 21-bis del D.L.
9.8.22 n. 115, convertito con mod. dalla legge n. 142/22) nel doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di Euro 1.000,00, nonché la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge - pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto
(27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della Corte Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, ovvero CP_ quando l' agisca per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest'ultimo caso, si applica la norma di favore per CP_ l' di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969 […]”.
Poiché nel caso di specie l' ha agito trattenendo in compensazione crediti derivanti CP_2 dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico (id est, disoccupazione agricola), non trova applicazione il limite dei 1.000,00 € fissato dall'art. 545 co. 7 c.p.c. pur invocato da parte ricorrente, in quanto non pertinente rispetto alla fattispecie. Né, d'altra parte, è stata dedotta la violazione del diverso limite del trattamento pensionistico minimo , fissato per l'anno CP_2
2024 in € 598,61.
Nemmeno risulta violato il limite del quinto del trattamento pensionistico sottoposto a trattenuta, dal momento che nella lettera di comunicazione del recupero l' ha comunicato CP_2 di effettuare una “trattenuta pari al 20%”, percentuale rispettosa del limite del quinto;
d'altra parte, il ricorrente non ha nemmeno specificato il concreto ammontare delle trattenute mensili effettuate da in rapporto all'ammontare complessivo della pensione percepita, il che CP_2 preclude ogni valutazione sulla eventuale trattenuta in concreto di un importo superiore al limite del quinto della pensione (il cui importo, anch'esso, non è stato specificato).
Ne consegue che il ricorso va rigettato in quanto infondato, non essendo stata da parte ricorrente compiutamente allegata né dimostrata la violazione dei limiti fissati dall'art. 69 della
L. n. 153/1969.
3. Nulla sulle spese di lite nei confronti di , tenuto conto della contumacia della parte CP_2 convenuta vittoriosa.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2657/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Catania, 01/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 30.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2657/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Di Stefano Dario;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
-convenuto contumace-
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.3.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l lamentando l'illegittimo recupero da parte di quest'ultimo di somme indebitamente CP_2 percepite a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2016, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- che l'Ill.ma autorità giudicante, per le motivazioni in narrativa, dichiari nullo
e/o illegittimo il recupero delle somme in compensazione di cui al provvedimento Missiva n.
664930300090 con cui l' di Catania comunicava che il recupero di somme indebitamente CP_2 percepite su prestazione di disoccupazione agricola per un importo di Euro 4.827,64 in ordine al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 ed ogni provvedimento successivo eventualmente
1 emesso dall' Provinciale di Catania;
- che l'Ill.ma autorità giudicante, per Controparte_3
l'effetto, ordini la restituzione degli importi trattenuti in compensazione a decorrere dal mese di marzo 2024 oltre ai mesi a scadere. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa ammonta ad € 4.827,64 e che il contributo unificato non è dovuto in quanto il reddito del ricorrente è inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R.
30.05.2002 n. 115 come da dichiarazione sostitutiva che si allega. Si allega Missiva INSP n.
664930300090. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione dichiarandosi antistatario”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto nel mese di gennaio 2024 la missiva n. 664930300090, mediante la quale l' comunicava che CP_2 avrebbe provveduto al recupero delle somme indebitamente percepite (pari ad € 4.827,64) a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 mediante trattenuta pari al 20% sulla pensione VOARTS n. 48301910. Ha quindi lamentato l'illegittimità del recupero, in quanto operato in violazione del limite di impignorabilità fissato dall'art. 545 co. 7 c.p.c.; ha poi dedotto la violazione del divieto di compensazione di cui all'art. 1246 co. 3 c.p.c. e l'impossibilità di operare la compensazione propria stante la diversità di titoli da cui traggono origine le poste creditorie.
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'ente previdenziale, quest'ultimo non si è costituito in giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza del 14.11.2024.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, la causa
è stata trattata all'udienza di discussione del 30.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione di parte ricorrente;
all'esito, sulle note di trattazione scritta depositate in atti, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1. Oggetto della controversia è la legittimità del recupero dell'indebito previdenziale sotto lo specifico profilo della ritenuta violazione della garanzia del trattamento minimo pensionistico e, per altro verso, del limite del quinto dell'importo pensionistico, limiti fissati dall'art. 545 co. 7 c.p.c. Nessuna contestazione è stata mossa da parte ricorrente in ordine all'an della pretesa creditoria di , sicché deve considerarsi pacifico che parte ricorrente non CP_2 avesse diritto a percepire l'importo di € 4.827,64 a titolo di disoccupazione agricola per l'anno
2016.
2 2.2. Tanto chiarito, osserva il Tribunale che la fattispecie trova regolazione normativa nell'art. 69 della L. n. 153/1969 (“Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”), ai sensi del quale: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso
l' derivanti da indebite prestazioni percepite a carico Controparte_1 di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in CP_1 questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Le somme dovute all , per prestazioni Controparte_1 indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale norma consente all' anche il recupero diretto, mediante trattenuta e in via di compensazione, degli indebiti, CP_2 purché sia garantito il rispetto del limite del quinto del trattamento pensionistico sottoposto a trattenuta e dell'importo corrispondente al c.d. trattamento pensionistico minimo (cfr. Cass. n.
9001/2003; Cass. n. 206/16; Cass. n. 3648/19).
Trattasi di una disciplina speciale che regola la possibilità per l di Controparte_4 effettuare trattenute sui trattamenti erogati, a fronte di “indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive”; tale CP_1 specialità induce ad escludere che possano trovare applicazione i diversi limiti fissati dall'art. 545 co. 7 c.p.c. in via generale per la pignorabilità delle pensioni, questi ultimi richiamati da parte ricorrente a sostegno della propria domanda e consistenti nella previsione di impignorabilità dell' “ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”.
È sufficiente a riguardo richiamare quanto di recente chiarito dalla Corte di Cassazione che, proprio in merito al rapporto tra la disciplina di cui al citato art. 69 e i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c, in un caso analogo a quello di specie, ha affermato che il controllo di legittimità della trattenuta effettuata da riguarda solo “i limiti di pignorabilità che devono CP_2 essere rispettati dall nell'effettuare la trattenuta, secondo quanto stabilito dall'art. 69 CP_1 della legge n. 153 del 1969, quindi, che la trattenuta non superi la misura del quinto
3 dell'ammontare del trattamento e che venga fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”, precisando poi che “la novella dell'art. 545 c.p.c. di cui all'art. 13 comma 1 lettera l) del D.L. n. 83/15 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che prevede specifici limiti di pignorabilità per le pensioni e gli altri assegni di quiescenza - consistenti (a seguito dell'ulteriore novella di cui all'art. 21-bis del D.L.
9.8.22 n. 115, convertito con mod. dalla legge n. 142/22) nel doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di Euro 1.000,00, nonché la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge - pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto
(27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della Corte Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, ovvero CP_ quando l' agisca per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest'ultimo caso, si applica la norma di favore per CP_ l' di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969 […]”.
Poiché nel caso di specie l' ha agito trattenendo in compensazione crediti derivanti CP_2 dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico (id est, disoccupazione agricola), non trova applicazione il limite dei 1.000,00 € fissato dall'art. 545 co. 7 c.p.c. pur invocato da parte ricorrente, in quanto non pertinente rispetto alla fattispecie. Né, d'altra parte, è stata dedotta la violazione del diverso limite del trattamento pensionistico minimo , fissato per l'anno CP_2
2024 in € 598,61.
Nemmeno risulta violato il limite del quinto del trattamento pensionistico sottoposto a trattenuta, dal momento che nella lettera di comunicazione del recupero l' ha comunicato CP_2 di effettuare una “trattenuta pari al 20%”, percentuale rispettosa del limite del quinto;
d'altra parte, il ricorrente non ha nemmeno specificato il concreto ammontare delle trattenute mensili effettuate da in rapporto all'ammontare complessivo della pensione percepita, il che CP_2 preclude ogni valutazione sulla eventuale trattenuta in concreto di un importo superiore al limite del quinto della pensione (il cui importo, anch'esso, non è stato specificato).
Ne consegue che il ricorso va rigettato in quanto infondato, non essendo stata da parte ricorrente compiutamente allegata né dimostrata la violazione dei limiti fissati dall'art. 69 della
L. n. 153/1969.
3. Nulla sulle spese di lite nei confronti di , tenuto conto della contumacia della parte CP_2 convenuta vittoriosa.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2657/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Catania, 01/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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