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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2550/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4219/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo ES S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1799/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/4/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento per IMU 2019 in favore del Comune di Napoli n. 166588/3782 del 27/11/2024, adducendo la carenza di legittimazione della concessionaria ES RL (Società_1), il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la violazione del principio del contraddittorio e l'intervenuta prescrizione del credito, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
All'udienza dell'11/7/2025 il processo veniva rinviato al 12 settembre 2025 per consentire alla Ricorrente il deposito della prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte entro il giorno 1/9/2025 e rinviava all'udienza del 12/9/2025.
All'udienza del 12/9/2025 il Giudice, rilevato che la notifica del ricorso a cura della Ricorrente era stata eseguita ad un indirizzo pec diverso dal domicilio eletto dal Resistente nell'atto impugnato, ordinava alla stessa Ricorrente, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4-bis, D. Lgs. 546/1992, di regolarizzare la notifica del ricorso entro cinque giorni e rinviava a nuovo ruolo. La Ricorrente provvedeva in conformità.
Il 13/01/12026 si costituivano ES RL e Municipia SpA attribuendo a Municipia SpA e non a NOV la paternità dell'atto impugnato e rivendicando, in ogni caso, la piena legittimazione attiva di Società_1, l'esauriente motivazione dell'atto gravato e la mancata maturazione dei termini di prescrizione del diritto azionato, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi preliminarmente l'eccezione di carenza della legittimazione attiva della ES RL. In merito, si deve in primo luogo osservare che l'atto gravato risulta emesso da Municipia SpA e, in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 184, co. 1°, D. Lgs. 50/2016 rettificato con Comunicato del 15/7/2016,
l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità consente all'aggiudicatario di costituire una società di progetto in forma di società, anche a responsabilità limitata, che abbia un ammontare minimo stabilito dal bando. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Ne deriva che, nel caso di specie, ES RL era subentrata a titolo originario nella posizione dell'aggiudicataria concessionaria. Sul punto vi era stato rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. da parte di altra Sezione di questa Corte che sollecitava la Suprema Corte ad una lettura «costituzionalmente orientata» dell'art. 184 D. Lgs. 50/2016 tesa a verificare la valida ed efficace costituzione una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) nell'albo previsto dall'art. 53 D. Lgs. 446/1997, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge. Il rinvio pregiudiziale è stato poi dichiarato inammissibile con sentenza Cass.,
Sez. Trib., 20 marzo 2025, n. 7495, perché nelle more è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 che, nel convertire il D-L 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto milleproroghe 2025), ha inserito nell'art. 3 del convertendo D-L il comma 14-septies con il quale ha offerto l'interpretazione autentica secondo la quale « le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società». Pertanto, per espresso dettato legislativo, la società di progetto, detenuta al cento per cento dalla società concessionaria qualificata in gara, era subentrata nel rapporto di concessione ed era, quindi, legittimata a svolgere l'attività della concessionaria senza detrimento delle garanzie per i contribuenti e per l'Erario, garantite in solido dall'aggiudicataria.
Non sussiste sia il difetto di motivazione genericamente lamentato, poiché l'atto individua con precisione l'immobile gravato e le ragioni del credito azionato, sia la violazione del contraddittorio, dal momento che, secondo l'insegnamento delle Società_2 RL (24823/2015), l'amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi
“armonizzati” mentre, nel caso di specie, esso non risulta specificamente sancito né dall'art. 12 L. 212/2000 né da altra norma dell'ordinamento, considerato, peraltro, che in ricorso non sono nemmeno enunciate in concreto le ragioni che il Ricorrente avrebbe potuto far valere, onere indefettibile al fine di evitare che l'opposizione appaia meramente pretestuosa.
Infine, in virtù della sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D-L 18/2020 (conv. con modif. con L.
27/2020), non è maturata la prescrizione del credito
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge in favore della Resistente_1 SpA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4219/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo ES S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1799/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/4/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento per IMU 2019 in favore del Comune di Napoli n. 166588/3782 del 27/11/2024, adducendo la carenza di legittimazione della concessionaria ES RL (Società_1), il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la violazione del principio del contraddittorio e l'intervenuta prescrizione del credito, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
All'udienza dell'11/7/2025 il processo veniva rinviato al 12 settembre 2025 per consentire alla Ricorrente il deposito della prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte entro il giorno 1/9/2025 e rinviava all'udienza del 12/9/2025.
All'udienza del 12/9/2025 il Giudice, rilevato che la notifica del ricorso a cura della Ricorrente era stata eseguita ad un indirizzo pec diverso dal domicilio eletto dal Resistente nell'atto impugnato, ordinava alla stessa Ricorrente, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4-bis, D. Lgs. 546/1992, di regolarizzare la notifica del ricorso entro cinque giorni e rinviava a nuovo ruolo. La Ricorrente provvedeva in conformità.
Il 13/01/12026 si costituivano ES RL e Municipia SpA attribuendo a Municipia SpA e non a NOV la paternità dell'atto impugnato e rivendicando, in ogni caso, la piena legittimazione attiva di Società_1, l'esauriente motivazione dell'atto gravato e la mancata maturazione dei termini di prescrizione del diritto azionato, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi preliminarmente l'eccezione di carenza della legittimazione attiva della ES RL. In merito, si deve in primo luogo osservare che l'atto gravato risulta emesso da Municipia SpA e, in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 184, co. 1°, D. Lgs. 50/2016 rettificato con Comunicato del 15/7/2016,
l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità consente all'aggiudicatario di costituire una società di progetto in forma di società, anche a responsabilità limitata, che abbia un ammontare minimo stabilito dal bando. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Ne deriva che, nel caso di specie, ES RL era subentrata a titolo originario nella posizione dell'aggiudicataria concessionaria. Sul punto vi era stato rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. da parte di altra Sezione di questa Corte che sollecitava la Suprema Corte ad una lettura «costituzionalmente orientata» dell'art. 184 D. Lgs. 50/2016 tesa a verificare la valida ed efficace costituzione una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) nell'albo previsto dall'art. 53 D. Lgs. 446/1997, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge. Il rinvio pregiudiziale è stato poi dichiarato inammissibile con sentenza Cass.,
Sez. Trib., 20 marzo 2025, n. 7495, perché nelle more è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 che, nel convertire il D-L 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto milleproroghe 2025), ha inserito nell'art. 3 del convertendo D-L il comma 14-septies con il quale ha offerto l'interpretazione autentica secondo la quale « le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società». Pertanto, per espresso dettato legislativo, la società di progetto, detenuta al cento per cento dalla società concessionaria qualificata in gara, era subentrata nel rapporto di concessione ed era, quindi, legittimata a svolgere l'attività della concessionaria senza detrimento delle garanzie per i contribuenti e per l'Erario, garantite in solido dall'aggiudicataria.
Non sussiste sia il difetto di motivazione genericamente lamentato, poiché l'atto individua con precisione l'immobile gravato e le ragioni del credito azionato, sia la violazione del contraddittorio, dal momento che, secondo l'insegnamento delle Società_2 RL (24823/2015), l'amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi
“armonizzati” mentre, nel caso di specie, esso non risulta specificamente sancito né dall'art. 12 L. 212/2000 né da altra norma dell'ordinamento, considerato, peraltro, che in ricorso non sono nemmeno enunciate in concreto le ragioni che il Ricorrente avrebbe potuto far valere, onere indefettibile al fine di evitare che l'opposizione appaia meramente pretestuosa.
Infine, in virtù della sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D-L 18/2020 (conv. con modif. con L.
27/2020), non è maturata la prescrizione del credito
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 900,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge in favore della Resistente_1 SpA