TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 01 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6126/2019 R.G. vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Cambria, Parte_1 Parte_2 giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
, quale titolare della Controparte_1 ditta IDROJONICA, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Alberto Vermiglio, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2019 e Parte_1 Parte_2 presentavano opposizione avverso il precetto del 4 novembre 2019 chiedendo contestualmente la sospensione dello stesso.
A sostegno dell'opposizione deducevano l'irregolarità e invalidità ed inefficacia del precetto opposto per mancata allegazione della procura ad litem, e per difetto di sottoscrizione. Eccepivano, inoltre, l'invalidità ed inefficacia della notifica del titolo e precetto opposti e la prescrizione delle somme richieste. Infine deducevano l'inesistenza,
l'invalidità e l'inefficacia del titolo e del precetto nei confronti dei soci ed eccepivano l'inosservanza del c.d. beneficium preventivae excussionis.
Tanto premesso, chiedevano in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
di riconoscere e dichiarare l'irregolarità formale e quindi l'illegittimità, invalidità,
1 erroneità del precetto e titolo opposti per i motivi esposti con la condanna alle spese e compensi difensivi. Co
2. Con memoria del 2 settembre 2020 si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento contestando il fondamento del ricorso in fatto e in diritto. Controparte_2
Osservava che l'eccezione sull'omessa allegazione della procura nell'atto di precetto notificato era superata col deposito della procura e dell'autorizzazione all'azione da parte del Giudice Fallimentare.
Rilevava che la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c. non comporta la necessità per il creditore di esperire in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, quando sia dimostrata l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito.
Concludeva, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Con ordinanza del 8.9.2020 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
4. In data 18 settembre 2020 la Curatela del Fallimento di proponeva Controparte_2 reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la predetta ordinanza, ribadendo i motivi fatti valere nella prima fase. Come memoria del 19.10.2020 si costituivano in giudizio Pt_1
e eccependo la tardività del reclamo e contestando nel merito il
[...] Parte_2 fondamento del reclamo.
5. Con provvedimento del 12.11.2020 veniva rigettato il reclamo e confermata l'ordinanza di sospensione, ravvisati i requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora.
6. L'udienza del 1° luglio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
7. Per ciò che concerne i profili della controversia questo giudicante ritiene che la fattispecie in esame possa essere decisa in applicazione del principio della ragione più liquida, condividendo le argomentazioni poste alla base dell'ordinanza di rigetto del reclamo.
La sentenza resa secondo il principio della ragione più liquida permette al giudice di decidere la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Ciò si giustifica in base ai principi di economia processuale e di celerità del giudizio, rientranti nella nozione di giusto processo che si ricava dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., tale per cui ragioni operative prevalgono su quelle di natura sistematica e permettono di derogare all'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. Il principio trova oggi applicazione e coniuga le
2 esigenze di risposta di giustizia in un quadro di economia processuale e economicità di giudizio.
In questa prospettiva, è fondato il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale.
Tale doglianza integra un motivo di opposizione all'esecuzione, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità secondo cui “l'opposizione del socio avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (cfr., in un caso diverso ma corrispondente in termini di principio generale, Cass., 14/11/2011, n.
23749)” (Cass. civ. Sez. III, 20.4.2023, n. 10715).
Si richiamano, altresì, le articolate motivazioni espresse da Cass. n. 23749/2011, richiamata nella pronuncia dianzi citata.
“L'art. 2304 cod. civ. prevede il beneficium excussionis in favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (ovvero, nel caso di società semplice o di società irregolare, dopo l'escussione dei beni sociali che il socio richiesto del pagamento gli abbia indicato come agevolmente idonei a soddisfarlo).
Trattasi di beneficio operante, secondo la giurisprudenza di questa Corte, esclusivamente in sede esecutiva, poiché non è impedito al creditore, pure se abbia un titolo esecutivo di origine stragiudiziale, di formarsene uno giudiziale nei confronti del socio (cfr. già Cass.
n. 7582/83, nonché Cass. n. 1050/96, n. 13183/99, n. 15700/02, n. 6048/03, n. 15713/04, n.
1040/09); e ciò in ragione del fatto che, se il titolo riguarda la società, può essere azionato pure contro il socio (Cass. n. 613/03, n. 19946/04, nonché, da ultimo, Cass. n. 6734/11), mentre altrettanto non avviene nel caso inverso.
Proprio perché il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, la preventiva escussione di questa si configura come condizione dell'azione esecutiva nei confronti del singolo socio.
Più specificamente, in applicazione del principio dell'art. 2740 c.c. e del concetto di garanzia generale che è connesso al patrimonio del debitore a favore del creditore, il beneficio attiene alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale ed opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva
3 prima della società, dotata di autonomia patrimoniale (cfr. Cass. n. 15036/05); pertanto, il creditore sociale è privo del diritto di agire nei suoi confronti, se non abbia preventivamente escusso la società. Ne segue che l'inosservanza dell'art. 2304 cod. civ. può essere eccepita dal socio, anche quando l'azione esecutiva sia soltanto minacciata nei suoi confronti con la notificazione del precetto (cfr. Cass. n. 15036/05 cit.) e comunque quando sia iniziata, mediante opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. (cfr. anche Cass. n.
3399/94, in motivazione).
Poiché la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione, senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis (cfr., fra le tante, Cass. n. 16262/05, n. 8112/06, n.
24047/09), l'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 cod. civ., si configura come opposizione all'esecuzione.
Essa infatti attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, quindi al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo”.
Così qualificata l'opposizione, va osservato che nel caso di specie è stato violato, come detto, l'art.. 2304 c.c. secondo cui “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”.
Viene pertanto riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone il beneficium excussionis, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Deve dunque ritenersi che la curatela del Fallimento di prima di Controparte_2 procedere esecutivamente nei confronti di e avrebbe dovuto Parte_1 Parte_2 procedere nei confronti del patrimonio della società Parte_3
[...]
Non appaiono idonei ad escludere il beneficium excussionis il mero fallimento della società
e la relazione periodica resa nella relativa procedura, non risultando, invero, alcuna una dichiarazione di incapienza del patrimonio.
La mera dichiarazione di fallimento dell'impresa è stata reputata inidonea a rappresentare un “indice certo di incapienza patrimoniale”, analogamente, anche l'infruttuoso
4 esperimento di un singolo atto di esecuzione forzata, come nel caso di un pignoramento presso terzi, è stato ritenuto non rilevante per escludere il beneficio di preventiva escussione giacché l'impresa societaria ben potrebbe disporre di altri cespiti di valore (si veda, ex multis, Corte Cass., Sez. IV., 03 marzo 2011, n. 5136).
Sarebbe stato pertanto onere della curatela, prima di procedere esecutivamente nei confronti dei soci, attendere la conclusione della procedura nei confronti della società anche se fallita.
Va poi evidenziato che la curatrice del fallimento della società di persone nella p.e.c. del
30.03.21 ha affermato che non era possibile stabilire la possibilità di acquisire ulteriore attivo e l'ammontare della prededuzione, per cui non si può ritenere assolto l'onus probandi dell'incapienza in capo al creditore.
La curatela non ha quindi dimostrato di non potersi soddisfare sul patrimonio sociale della e nella procedura concorsuale apertasi a seguito del fallimento della Parte_3 Pt_3
dichiarato peraltro su istanza del sig.
[...] CP_2
8. La fondatezza del motivo esaminato rende superfluo lo scrutinio delle restanti censure, conducendo all'accoglimento dell'opposizione.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli opponenti, come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2020, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'attività svolta ed applicando i valori tariffari medi per il presente giudizio e i minimi per la fase cautelare.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , con Parte_1 Parte_2 ricorso depositato in data 10.12.2019, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto opposto;
- condanna la resistente al pagamento delle spese in favore dei ricorrenti quantificate in complessivi € 17.424,50 (di cui € 13.395,00 per la fase di merito ed € 4.029,50 per la fase cautelare, oltre oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 02 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
5