Articolo 9 della Legge 6 marzo 1976, n. 51
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 aprile 1976
Art. 9.
L' articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"In occasione di regate organizzate dai circoli velici riconosciuti dalla Federazione della vela o dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana e di allenamenti collegiali e singoli autorizzati dai predetti circoli e in occasione di manifestazioni sportive indette dalla Federazione motonautica, per le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 e per i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, ammessi a parteciparvi, la navigazione e' consentita oltre le 6 miglia; inoltre le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 8 sono autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne anche se sprovviste della licenza di cui allo stesso articolo 8.
In tutti i casi di cui al precedente comma dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Federazione della vela e dalla Federazione motonautica per le imbarcazioni e natanti da regata".
Entrata in vigore il 4 aprile 1976