TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 03/12/2025 N. 527/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3
- - rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_4 Parte_5 Parte_6
HI RA nonchè dall'Avv.to PALMIERI DANIELA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; e dall'Avv.to ASSAEL IVAN ( ) Indirizzo Telematico;
ed C.F._2 elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CALZA ALDOSAVINI Controparte_1 [...]
( ) VIA PIETRASANTA, 12 C/O AVV. IACOPO ALIVERTI CP_2 C.F._3
PIURI 20141 MILANO;
( ) VIA FILIPPINO LIPPI Controparte_3 C.F._4
33/B 20131 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA GENOVA THAON DI REVEL
21 MILANO
RESISTENTE
1/4 Dott. Riccardo Atanasio OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
A seguito di sentenza non definitiva in data 3.11.25 con la quale il Tribunale di Milano ha: dichiarato la nullità e comunque disapplicato le clausole contenute all''art 10 c. 1 del CCNL del 12 marzo 1980 e successive modifiche e norme collegate, nella parte in Controparte_4 cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_4 dichiarato il diritto dei ricorrenti a che ciascun giorno di ferie venga retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti
(tenuto conto del divisore 30) da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile dichiarato che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono i seguenti:
Indennità presenza;
Indennità Fest. non goduta;
Indennità Maneggio denaro;
Indennità accordo 21/5/81;
Indennità mancato sonno;
Indennità Orio;
Indennità Magg. lavoro notturno;
nonché, quanto ai ricorrenti e , oltre alle precedenti, anche le Parte_7 Parte_4 seguenti indennità:
Indennità ERS 2;
Indennità ERS 3;
Indennità ERS 4; con esclusione delle indennità per lavoro straordinario (110 e 130%), indennità di trasferta, indennità supero nastro, indennità misura oraria, indennità riposo in FN-FI; indennità spostato riposo autostradale e compenso recupero autostradale;
condannato a pagare ai ricorrenti le differenze retributive da accertare Controparte_1 in prosieguo di giudizio;
rinviando al definito per le spese;
2/4 Dott. Riccardo Atanasio i procuratori delle parti hanno fornito al Giudice conteggi condivisi (a seguito di specifico invito del Giudice in tal senso) che pertanto vengono fatti propri dal Giudice.
Pertanto, in esecuzione della sentenza non definitiva la società resistente va condannata a pagare le seguenti somme in favore, rispettivamente, di ciascuno dei ricorrenti:
- 2.357,04 lordi;
Parte_1
- 3.101,42 lordi;
Parte_2
- € 1.325,85 lordi;
Parte_3
- 4.512.96 lordi;
Parte_4
- € 2.258,26 lordi;
Parte_6
- 2.700,00 lordi;
Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
La società va altresì condannata a rimborsare all'Avv. Nyranne Controparte_1
Moshi, all'Avv. Ivan EL ed all' Avv. Daniela Palmieri che si dichiarano antistatari la metà delle spese di lite che si determinano in € 7.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali - compensata tra le parti l'altra metà delle spese -nonché € 259 per cu, compensata tra le parti l'altra metà delle spese (in considerazione della parziale reciproca soccombenza) nonché € 259 per cu.
Sentenza esecutiva
PQM
condanna a pagare le seguenti somme in favore, rispettivamente, di Controparte_1 ciascuno dei ricorrenti:
- 2.357,04 lordi;
Parte_1
- 3.101,42 lordi;
Parte_2
- € 1.325,85 lordi;
Parte_3
- 4.512.96 lordi;
Parte_4
- € 2.258,26 lordi;
Parte_6
- 2.700,00 lordi Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. condanna altresì a rimborsare all'Avv. Nyranne Moshi, all'Avv. Ivan Controparte_1
EL ed all' Avv. Daniela Palmieri, che si dichiarano antistatari, la metà delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali – compensata tra le parti l'altra metà delle spese - nonché € 259 per cu.
Sentenza esecutiva
3/4 Dott. Riccardo Atanasio
Milano, 03/12/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 03/12/2025 N. 527/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3
- - rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_4 Parte_5 Parte_6
HI RA nonchè dall'Avv.to PALMIERI DANIELA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; e dall'Avv.to ASSAEL IVAN ( ) Indirizzo Telematico;
ed C.F._2 elett.te dom.ti presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTI contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CALZA ALDOSAVINI Controparte_1 [...]
( ) VIA PIETRASANTA, 12 C/O AVV. IACOPO ALIVERTI CP_2 C.F._3
PIURI 20141 MILANO;
( ) VIA FILIPPINO LIPPI Controparte_3 C.F._4
33/B 20131 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA GENOVA THAON DI REVEL
21 MILANO
RESISTENTE
1/4 Dott. Riccardo Atanasio OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
A seguito di sentenza non definitiva in data 3.11.25 con la quale il Tribunale di Milano ha: dichiarato la nullità e comunque disapplicato le clausole contenute all''art 10 c. 1 del CCNL del 12 marzo 1980 e successive modifiche e norme collegate, nella parte in Controparte_4 cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_4 dichiarato il diritto dei ricorrenti a che ciascun giorno di ferie venga retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti
(tenuto conto del divisore 30) da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile dichiarato che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono i seguenti:
Indennità presenza;
Indennità Fest. non goduta;
Indennità Maneggio denaro;
Indennità accordo 21/5/81;
Indennità mancato sonno;
Indennità Orio;
Indennità Magg. lavoro notturno;
nonché, quanto ai ricorrenti e , oltre alle precedenti, anche le Parte_7 Parte_4 seguenti indennità:
Indennità ERS 2;
Indennità ERS 3;
Indennità ERS 4; con esclusione delle indennità per lavoro straordinario (110 e 130%), indennità di trasferta, indennità supero nastro, indennità misura oraria, indennità riposo in FN-FI; indennità spostato riposo autostradale e compenso recupero autostradale;
condannato a pagare ai ricorrenti le differenze retributive da accertare Controparte_1 in prosieguo di giudizio;
rinviando al definito per le spese;
2/4 Dott. Riccardo Atanasio i procuratori delle parti hanno fornito al Giudice conteggi condivisi (a seguito di specifico invito del Giudice in tal senso) che pertanto vengono fatti propri dal Giudice.
Pertanto, in esecuzione della sentenza non definitiva la società resistente va condannata a pagare le seguenti somme in favore, rispettivamente, di ciascuno dei ricorrenti:
- 2.357,04 lordi;
Parte_1
- 3.101,42 lordi;
Parte_2
- € 1.325,85 lordi;
Parte_3
- 4.512.96 lordi;
Parte_4
- € 2.258,26 lordi;
Parte_6
- 2.700,00 lordi;
Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
La società va altresì condannata a rimborsare all'Avv. Nyranne Controparte_1
Moshi, all'Avv. Ivan EL ed all' Avv. Daniela Palmieri che si dichiarano antistatari la metà delle spese di lite che si determinano in € 7.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali - compensata tra le parti l'altra metà delle spese -nonché € 259 per cu, compensata tra le parti l'altra metà delle spese (in considerazione della parziale reciproca soccombenza) nonché € 259 per cu.
Sentenza esecutiva
PQM
condanna a pagare le seguenti somme in favore, rispettivamente, di Controparte_1 ciascuno dei ricorrenti:
- 2.357,04 lordi;
Parte_1
- 3.101,42 lordi;
Parte_2
- € 1.325,85 lordi;
Parte_3
- 4.512.96 lordi;
Parte_4
- € 2.258,26 lordi;
Parte_6
- 2.700,00 lordi Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. condanna altresì a rimborsare all'Avv. Nyranne Moshi, all'Avv. Ivan Controparte_1
EL ed all' Avv. Daniela Palmieri, che si dichiarano antistatari, la metà delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali – compensata tra le parti l'altra metà delle spese - nonché € 259 per cu.
Sentenza esecutiva
3/4 Dott. Riccardo Atanasio
Milano, 03/12/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio