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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LI EP, Relatore
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2023 depositato il 13/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220005576573000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210009164471000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210016544025000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 15.9.2022 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Sicilia-
Assessorato dell'Economia-Dipartimento Finanze e Credito, successivamente depositato presso questa
Corte il 13.1.2023, il sig. Ricorrente_1, nato in [...] il [...], ed ivi residente in [...], n. 49, CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso tre cartelle di pagamento numeri: 1) 297 2022 00055765
73/000, notificata il 16/08/2022, portante un carico di € 244,67, a titolo di tassa auto, anno 2019, e relativi accessori, con riferimento al veicolo targato Targa_1; 2) 297 2021 00091644 71/000, notificata il 20/7/2022, portante un carico di € 251,83, a titolo di tassa auto, anno 2018, e relativi accessori, con riferimento al veicolo targato Targa_1; 3) 297 2021 00165440 25/000, notificata il 2/8/2022, portante un carico di € 266,35, a titolo di tassa auto, anno 2018, e relativi accessori, con riferimento al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente lamentava la mancata notifica di alcun atto prodromico alle cartelle impugnate in relazione alle tasse auto richieste e ne eccepiva la prescrizione triennale.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, previa sospensione delle cartelle impugnate di annullarle.
Con ordinanza n° 170/2023, depositata il 24.2.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti di legge.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione e per la Regione Sicilia.
All'udienza del 7.10.2025 la Corte, in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia non costituitesi nonostante avessero ricevuto regolarmente la notifica del ricorso a mezzo pec in data
15.9.2022.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. Tale norma nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale (Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018).
Pertanto non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa auto per gli anni 2018 e 2019 e relativi accessori contenute nelle cartelle impugnate numeri 297 2022
00055765 73/000 e 297 2021 00091644 71/000.
Per la tassa auto relativa all'anno 2016, invece, tale norma non era ancora in vigore e la previa notifica dell'accertamento era necessaria, tanto che nella cartella n° 297 2021 00165440 25/000 riporta l'indicazione di un precedente avviso di accertamento n° 651104938343, che sarebbe stato notificato il 5.11.2019
(“AVVISO ACCERT. N. 651104938343 NOT. IL 05/11/2019”).
In ogni caso quest'ultima cartella, notificata il 2.8.2022, in mancanza di prova della notifica del richiamato accertamento, risulta essere il primo atto con il quale viene richiesta la tassa auto relativa all'anno 2016, con evidente maturazione già in data 31.12.2019 del termine prescrizionale, ancor prima che entrasse in vigore la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza.
Con riferimento alle tasse auto 2018 e 2019 il termine prescrizionale triennale per provvedere alla notifica della cartella va individuato rispettivamente nel 31.12.2021 e nel 31.12.2022.
Per l'anno 2019 la cartella notificata il 16.8.2022 è evidentemente tempestiva, anche a prescindere dalla richiamata sospensione dei termini.
Per l'anno 2018 trova applicazione l'art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla documentazione in atti, il ruolo contenuto nella cartella n° 297 2021 00091644 71/000, relativo alla tassa auto 2018, è stato consegnato all'Agente della riscossione il 25.2.2021, il termine ultimo per la notifica della stessa cartella va individuato nel 31.12.2023. Ne deriva che anche per il 2018, la suddetta cartella notificata il 20.7.2022, è tempestiva.
Il parziale accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso di cui in premessa, annulla la cartella di pagamento n° 297
2021 00165440 25/000 e conferma quelle individuate con i numeri 297 2022 00055765 73/000 e 297 2021
00091644 71/000.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese processuali.
Ragusa lì 7/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU AL ZI TU
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LI EP, Relatore
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 60/2023 depositato il 13/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220005576573000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210009164471000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210016544025000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 15.9.2022 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Sicilia-
Assessorato dell'Economia-Dipartimento Finanze e Credito, successivamente depositato presso questa
Corte il 13.1.2023, il sig. Ricorrente_1, nato in [...] il [...], ed ivi residente in [...], n. 49, CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso, nei confronti dei suddetti enti, avverso tre cartelle di pagamento numeri: 1) 297 2022 00055765
73/000, notificata il 16/08/2022, portante un carico di € 244,67, a titolo di tassa auto, anno 2019, e relativi accessori, con riferimento al veicolo targato Targa_1; 2) 297 2021 00091644 71/000, notificata il 20/7/2022, portante un carico di € 251,83, a titolo di tassa auto, anno 2018, e relativi accessori, con riferimento al veicolo targato Targa_1; 3) 297 2021 00165440 25/000, notificata il 2/8/2022, portante un carico di € 266,35, a titolo di tassa auto, anno 2018, e relativi accessori, con riferimento al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente lamentava la mancata notifica di alcun atto prodromico alle cartelle impugnate in relazione alle tasse auto richieste e ne eccepiva la prescrizione triennale.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione, previa sospensione delle cartelle impugnate di annullarle.
Con ordinanza n° 170/2023, depositata il 24.2.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti di legge.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione e per la Regione Sicilia.
All'udienza del 7.10.2025 la Corte, in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Sicilia non costituitesi nonostante avessero ricevuto regolarmente la notifica del ricorso a mezzo pec in data
15.9.2022.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 2 della Legge Regione Sicilia n° 16 dell'11.8.2015 (introdotto dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9) “Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. Tale norma nella parte in cui consente all'ente impositore di iscrivere immediatamente a ruolo le somme dovute a titolo di tassa auto senza previa necessaria notifica di un avviso di accertamento o di altro atto di ingiunzione ha superato il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale (Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018).
Pertanto non era necessaria la notifica di alcun atto prodromico per iscrivere a ruolo le somme a titolo di tassa auto per gli anni 2018 e 2019 e relativi accessori contenute nelle cartelle impugnate numeri 297 2022
00055765 73/000 e 297 2021 00091644 71/000.
Per la tassa auto relativa all'anno 2016, invece, tale norma non era ancora in vigore e la previa notifica dell'accertamento era necessaria, tanto che nella cartella n° 297 2021 00165440 25/000 riporta l'indicazione di un precedente avviso di accertamento n° 651104938343, che sarebbe stato notificato il 5.11.2019
(“AVVISO ACCERT. N. 651104938343 NOT. IL 05/11/2019”).
In ogni caso quest'ultima cartella, notificata il 2.8.2022, in mancanza di prova della notifica del richiamato accertamento, risulta essere il primo atto con il quale viene richiesta la tassa auto relativa all'anno 2016, con evidente maturazione già in data 31.12.2019 del termine prescrizionale, ancor prima che entrasse in vigore la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza.
Con riferimento alle tasse auto 2018 e 2019 il termine prescrizionale triennale per provvedere alla notifica della cartella va individuato rispettivamente nel 31.12.2021 e nel 31.12.2022.
Per l'anno 2019 la cartella notificata il 16.8.2022 è evidentemente tempestiva, anche a prescindere dalla richiamata sospensione dei termini.
Per l'anno 2018 trova applicazione l'art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla documentazione in atti, il ruolo contenuto nella cartella n° 297 2021 00091644 71/000, relativo alla tassa auto 2018, è stato consegnato all'Agente della riscossione il 25.2.2021, il termine ultimo per la notifica della stessa cartella va individuato nel 31.12.2023. Ne deriva che anche per il 2018, la suddetta cartella notificata il 20.7.2022, è tempestiva.
Il parziale accoglimento del ricorso legittima la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso di cui in premessa, annulla la cartella di pagamento n° 297
2021 00165440 25/000 e conferma quelle individuate con i numeri 297 2022 00055765 73/000 e 297 2021
00091644 71/000.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese processuali.
Ragusa lì 7/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU AL ZI TU