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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/11/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 95/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 95/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 07.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Botricello (CZ), alla via Nazionale n. C.F._1
229 – presso lo studio dell'avv. AIELLO GREGORIO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Botricello (CZ), alla via Nazionale n. C.F._3
292 – presso lo studio dell'avv. IANNONE SALVATORE (cod. fisc. - C.F._4
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO; intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 23.01.2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Cutro (KR), il 09.09.2016 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cutro al n. 2 – parte II – Serie A – anno 2016); di aver avuto una figlia,
[...]
, nata a [...], il [...] (minorenne); Per_1
Tanto premesso, chiedevano pertanto, con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale ed altresì che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 105/2025, pronunciata il 17/04/2025, il Tribunale di
NE omologava le condizioni della loro separazione;
Con ordinanza emessa in pari data il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno Giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 07.10.2025, ore 9.00.
Pertanto, le parti, depositavano tempestivamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 28/02/2025, letti gli atti, con ordinanza del 07.10.2025, resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione n. 105/2025, pronunciata il 17/04/2025 dall'odierno Tribunale (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
24/05/1983 a NE (KR), cod. fisc. e , C.F._1 Parte_2
nata il [...] a [...] cod. fisc. (matrimonio celebrato C.F._3
con rito concordatario in Cutro (KR), il 09.09.2016, con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 2 – parte II – Serie A – anno 2016) ed ordina all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Cutro (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di NE, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 95/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 07.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Botricello (CZ), alla via Nazionale n. C.F._1
229 – presso lo studio dell'avv. AIELLO GREGORIO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Botricello (CZ), alla via Nazionale n. C.F._3
292 – presso lo studio dell'avv. IANNONE SALVATORE (cod. fisc. - C.F._4
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO; intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 23.01.2025, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Cutro (KR), il 09.09.2016 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cutro al n. 2 – parte II – Serie A – anno 2016); di aver avuto una figlia,
[...]
, nata a [...], il [...] (minorenne); Per_1
Tanto premesso, chiedevano pertanto, con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale ed altresì che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 105/2025, pronunciata il 17/04/2025, il Tribunale di
NE omologava le condizioni della loro separazione;
Con ordinanza emessa in pari data il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno Giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 07.10.2025, ore 9.00.
Pertanto, le parti, depositavano tempestivamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 28/02/2025, letti gli atti, con ordinanza del 07.10.2025, resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione n. 105/2025, pronunciata il 17/04/2025 dall'odierno Tribunale (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
24/05/1983 a NE (KR), cod. fisc. e , C.F._1 Parte_2
nata il [...] a [...] cod. fisc. (matrimonio celebrato C.F._3
con rito concordatario in Cutro (KR), il 09.09.2016, con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 2 – parte II – Serie A – anno 2016) ed ordina all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Cutro (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di NE, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli