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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6107/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BO ST
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CO SA
CONVENUTO
(C.F. ) contumace CP_2 P.IVA_3
RZ AT
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - in via preliminare: dichiarare la contumacia della terza chiamata;
- ancora in via preliminare: respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto
pagina 1 di 6 opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta nonché di pronta soluzione;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in narrativa,
l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di Lucca ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma III c.c., e conseguentemente Voglia revocare il decreto ingiuntivo de quo in quanto emesso da Autorità Giudiziaria territorialmente incompetente;
- nel merito, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui alla parte motiva;
- in ogni caso: rigettare ogni ulteriore eventuale richiesta avversaria;
- in denegata ipotesi di accertata fondatezza – anche parziale
– delle pretese di con condanna della società a Controparte_1 CP_2 rilevare indenne e manlevare la da ogni pretesa della Parte_1 [...]
- con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a Controparte_3 favore del Procuratore che si dichiara antistatario”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, respingere tutte le domande dell'attrice con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con opposizione alla concessione della chiamata in causa della cedente e sin d'ora CP_2 alle prove per testi richieste al momento in via generica dalla controparte, con vittoria di spese e compensi”
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
982/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 29 marzo 2024 su ricorso di con il quale era stato ingiunto alla opponente il Controparte_1 pagamento della somma di euro 61.613,90, oltre interessi e spese. L'opponente ha dedotto, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, sostenendo che il foro competente fosse quello di Lucca, luogo del domicilio del debitore ceduto, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma III, c.c.
pagina 2 di 6 Ha inoltre eccepito l'inesistenza di una valida notifica della cessione del credito, affermando che la comunicazione inviata da il 24 novembre 2022 CP_1 fosse priva di allegati comprovanti l'effettiva cessione e non idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio. Ha aggiunto che i pagamenti delle fatture erano stati effettuati alla cedente mediante assegni consegnati contestualmente alla fornitura del CP_2 carburante, secondo prassi commerciale, e che tali pagamenti dovessero considerarsi liberatori, essendo avvenuti prima della conoscenza della cessione. Ha evidenziato, inoltre, che la mancata conferma da parte di aveva rafforzato la CP_2 convinzione dell'inesistenza della cessione. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto di ogni domanda avversaria e, in via subordinata, la condanna di a manlevare CP_2 [...] da ogni pretesa della Banca, con vittoria di spese. Parte_1
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza del Tribunale di Firenze fosse determinata dall'art. 20 c.p.c., in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio doveva eseguirsi presso il domicilio del creditore cessionario. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di cessione notificata prima della scadenza dell'obbligazione, il foro competente è quello del domicilio del cessionario. Ha affermato che la cessione dei crediti era stata conclusa e notificata prima della scadenza delle fatture, come provato dai contratti di cessione e dalla PEC del 24 novembre 2022, e che la comunicazione via PEC fosse idonea a rendere opponibile la cessione, non essendo necessaria la trasmissione del contratto. Ha inoltre dedotto che i pagamenti effettuati da a non Parte_1 CP_2 fossero liberatori, essendo avvenuti dopo la notifica della cessione, e che la consegna degli assegni non costituisse pagamento ma mera garanzia. Ha chiesto, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà e la vittoria di spese. Il Giudice Istruttore ha autorizzato la chiamata in causa della società che, CP_2 ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa è stata istruita documentalmente e con prove orali e all'udienza del 25.11.2025 è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza ex art. 281-sexies c.p.c..
°°° 1. L'eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile in quanto non sono pagina 3 di 6 contestati tutti i possibili fori alternativi, ossia il luogo in cui l'obbligazione è sorta e ogni altro criterio rilevante ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. (ex multis Cass. 25766/2024). 2. La cessione del credito è stata comunicata con pec del 24.11.2025. Il fatto che l'atto di cessione non sia stato sottoscritto dal cedente e che non fosse allegato l'accordo di cessione non è elemento che rende invalida la comunicazione in quanto poneva comunque nella consapevolezza della mutata Parte_1 titolarità del rapporto, con possibilità di richiedere l'eventuale esibizione dei contratti o richiesta di conferma al cedente (Cass. 5869/2014). La ha prodotto in sede monitoria i contratti di cessione per il+ quali non è CP_1 stata formulata nell'atto di opposizione alcuna contestazione specifica;
le doglianze avanzate con la prima memoria risultano tardive e la titolarità attiva è quindi provata. Nel merito non sussistono contestazioni specifiche e tempestive sulla sussistenza e ammontare del credito se non in ordine all'asserito pagamento avvenuto in favore di . CP_2
3. Gli asseriti pagamenti che l'opponente dichiara avvenuti in favore di a mezzo assegni post-datati non sono tuttavia opponibili alla Banca. CP_2
In caso di assegno bancario l'effetto liberatorio si verifica, infatti, solo con la riscossione della somma portata dal titolo (Cass. 12685/2024; Cass. 28418/2024) ed è pacifico che, nel caso di specie, l'incasso sia successivo. La Suprema Corte ha, in particolare, stabilito che “l'incasso di un assegno post- datato, successivo alla notificazione del pignoramento, non è opponibile al creditore pignorante ex art. 2917 c.c. anche se, in ipotesi, la dazione dell'assegno al creditore, da parte del debitore esecutato, abbia proceduto il pignoramento” (Cass. 6265/2012).
4. Nei rapporti con la pertanto, l'opposizione va rigettata con conferma CP_1 del decreto ingiuntivo opposto.
5. Passando al rapporto con il terzo chiamato, la domanda di manleva risulta invece fondata e va accolta. ha prodotto (doc. 2) per tutte le fatture oggetto di cessione, Parte_1 azionate in via monitoria dalla Banca, copia degli assegni intestati a e della CP_2 relativa negoziazione sul conto corrente della società presso la banca Monte dei paschi di Siena. Il legale di rappresentante di , NO Nigro, a cui è stato notificata la CP_2 richiesta di interrogatorio formale in data 9.10.2025, non è comparso all'udienza del 11.11.2025 senza giustificato motivo per cui possono ritenere ammesse ex art.
pagina 4 di 6 232 c.p.c. le circostanze dedotte ovvero che al momento di ogni consegna del carburante a la aveva richiesto il rilascio di assegni Parte_1 CP_2 bancari precompilati e post datati a garanzia della prestazione;
che gli assegni oggetto delle fatture cedute sono stati tutti regolarmente incassati da e CP_2 che quest'ultima ha omesso di comunicare al legale rappresentante della
[...] che vi era stata una cessione del credito a Parte_1 CP_1 [...]
incassando gli assegni. CP_1
Tali circostanze risultano confermate dalla testimonianza resa dal teste Tes_1
che si è occupato materialmente dello scarico del gasolio. Egli ha confermato
[...] dell'esistenza di tale prassi commerciale e che, in nessun caso, la consegna del carburante è avvenuta senza il rilascio contestuale di assegno bancario. L'incasso degli assegni dopo il perfezionamento della cessione del credito è illegittimo. Da ciò discende l'obbligo di restituzione delle somme, prive di giustificazione causale.
dovrà quindi tenere indenne a ogni pretesa della CP_2 Parte_1
anche relativamente alle spese del presente giudizio, avendo indebitamente CP_1 riscosso gli assegni dopo la cessione del credito. 6. Le spese di lite, nei rapporti tra e la Banca, vanno posti a Parte_1 carico della prima poiché soccombente. Nei rapporti con il terzo chiamato, le spese vanno invece addebitate a quest'ultimo avendo dato causa alla lite e risultando soccombente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
minimi per la fase decisoria in considerazione delle modalità semplificate della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 982/2024, già esecutivo;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 12.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a manlevare e tenere indenne CP_4 Parte_1 di tutte le somme che le stessa è tenuta a corrispondere a
[...]
in forza del decreto ingiuntivo n. 982/2024 e della Controparte_1 presente sentenza;
4) condanna al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
pagina 5 di 6 dell'ulteriore somma di € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario avv. Cristina Bibolotti.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Firenze, 28.11.2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6107/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BO ST
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CO SA
CONVENUTO
(C.F. ) contumace CP_2 P.IVA_3
RZ AT
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - in via preliminare: dichiarare la contumacia della terza chiamata;
- ancora in via preliminare: respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto
pagina 1 di 6 opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta nonché di pronta soluzione;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare per tutti i motivi dedotti in narrativa,
l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di Lucca ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma III c.c., e conseguentemente Voglia revocare il decreto ingiuntivo de quo in quanto emesso da Autorità Giudiziaria territorialmente incompetente;
- nel merito, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo per le ragioni di cui alla parte motiva;
- in ogni caso: rigettare ogni ulteriore eventuale richiesta avversaria;
- in denegata ipotesi di accertata fondatezza – anche parziale
– delle pretese di con condanna della società a Controparte_1 CP_2 rilevare indenne e manlevare la da ogni pretesa della Parte_1 [...]
- con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a Controparte_3 favore del Procuratore che si dichiara antistatario”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, respingere tutte le domande dell'attrice con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con opposizione alla concessione della chiamata in causa della cedente e sin d'ora CP_2 alle prove per testi richieste al momento in via generica dalla controparte, con vittoria di spese e compensi”
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
982/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 29 marzo 2024 su ricorso di con il quale era stato ingiunto alla opponente il Controparte_1 pagamento della somma di euro 61.613,90, oltre interessi e spese. L'opponente ha dedotto, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, sostenendo che il foro competente fosse quello di Lucca, luogo del domicilio del debitore ceduto, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma III, c.c.
pagina 2 di 6 Ha inoltre eccepito l'inesistenza di una valida notifica della cessione del credito, affermando che la comunicazione inviata da il 24 novembre 2022 CP_1 fosse priva di allegati comprovanti l'effettiva cessione e non idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio. Ha aggiunto che i pagamenti delle fatture erano stati effettuati alla cedente mediante assegni consegnati contestualmente alla fornitura del CP_2 carburante, secondo prassi commerciale, e che tali pagamenti dovessero considerarsi liberatori, essendo avvenuti prima della conoscenza della cessione. Ha evidenziato, inoltre, che la mancata conferma da parte di aveva rafforzato la CP_2 convinzione dell'inesistenza della cessione. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto di ogni domanda avversaria e, in via subordinata, la condanna di a manlevare CP_2 [...] da ogni pretesa della Banca, con vittoria di spese. Parte_1
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza del Tribunale di Firenze fosse determinata dall'art. 20 c.p.c., in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio doveva eseguirsi presso il domicilio del creditore cessionario. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di cessione notificata prima della scadenza dell'obbligazione, il foro competente è quello del domicilio del cessionario. Ha affermato che la cessione dei crediti era stata conclusa e notificata prima della scadenza delle fatture, come provato dai contratti di cessione e dalla PEC del 24 novembre 2022, e che la comunicazione via PEC fosse idonea a rendere opponibile la cessione, non essendo necessaria la trasmissione del contratto. Ha inoltre dedotto che i pagamenti effettuati da a non Parte_1 CP_2 fossero liberatori, essendo avvenuti dopo la notifica della cessione, e che la consegna degli assegni non costituisse pagamento ma mera garanzia. Ha chiesto, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà e la vittoria di spese. Il Giudice Istruttore ha autorizzato la chiamata in causa della società che, CP_2 ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa è stata istruita documentalmente e con prove orali e all'udienza del 25.11.2025 è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza ex art. 281-sexies c.p.c..
°°° 1. L'eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile in quanto non sono pagina 3 di 6 contestati tutti i possibili fori alternativi, ossia il luogo in cui l'obbligazione è sorta e ogni altro criterio rilevante ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. (ex multis Cass. 25766/2024). 2. La cessione del credito è stata comunicata con pec del 24.11.2025. Il fatto che l'atto di cessione non sia stato sottoscritto dal cedente e che non fosse allegato l'accordo di cessione non è elemento che rende invalida la comunicazione in quanto poneva comunque nella consapevolezza della mutata Parte_1 titolarità del rapporto, con possibilità di richiedere l'eventuale esibizione dei contratti o richiesta di conferma al cedente (Cass. 5869/2014). La ha prodotto in sede monitoria i contratti di cessione per il+ quali non è CP_1 stata formulata nell'atto di opposizione alcuna contestazione specifica;
le doglianze avanzate con la prima memoria risultano tardive e la titolarità attiva è quindi provata. Nel merito non sussistono contestazioni specifiche e tempestive sulla sussistenza e ammontare del credito se non in ordine all'asserito pagamento avvenuto in favore di . CP_2
3. Gli asseriti pagamenti che l'opponente dichiara avvenuti in favore di a mezzo assegni post-datati non sono tuttavia opponibili alla Banca. CP_2
In caso di assegno bancario l'effetto liberatorio si verifica, infatti, solo con la riscossione della somma portata dal titolo (Cass. 12685/2024; Cass. 28418/2024) ed è pacifico che, nel caso di specie, l'incasso sia successivo. La Suprema Corte ha, in particolare, stabilito che “l'incasso di un assegno post- datato, successivo alla notificazione del pignoramento, non è opponibile al creditore pignorante ex art. 2917 c.c. anche se, in ipotesi, la dazione dell'assegno al creditore, da parte del debitore esecutato, abbia proceduto il pignoramento” (Cass. 6265/2012).
4. Nei rapporti con la pertanto, l'opposizione va rigettata con conferma CP_1 del decreto ingiuntivo opposto.
5. Passando al rapporto con il terzo chiamato, la domanda di manleva risulta invece fondata e va accolta. ha prodotto (doc. 2) per tutte le fatture oggetto di cessione, Parte_1 azionate in via monitoria dalla Banca, copia degli assegni intestati a e della CP_2 relativa negoziazione sul conto corrente della società presso la banca Monte dei paschi di Siena. Il legale di rappresentante di , NO Nigro, a cui è stato notificata la CP_2 richiesta di interrogatorio formale in data 9.10.2025, non è comparso all'udienza del 11.11.2025 senza giustificato motivo per cui possono ritenere ammesse ex art.
pagina 4 di 6 232 c.p.c. le circostanze dedotte ovvero che al momento di ogni consegna del carburante a la aveva richiesto il rilascio di assegni Parte_1 CP_2 bancari precompilati e post datati a garanzia della prestazione;
che gli assegni oggetto delle fatture cedute sono stati tutti regolarmente incassati da e CP_2 che quest'ultima ha omesso di comunicare al legale rappresentante della
[...] che vi era stata una cessione del credito a Parte_1 CP_1 [...]
incassando gli assegni. CP_1
Tali circostanze risultano confermate dalla testimonianza resa dal teste Tes_1
che si è occupato materialmente dello scarico del gasolio. Egli ha confermato
[...] dell'esistenza di tale prassi commerciale e che, in nessun caso, la consegna del carburante è avvenuta senza il rilascio contestuale di assegno bancario. L'incasso degli assegni dopo il perfezionamento della cessione del credito è illegittimo. Da ciò discende l'obbligo di restituzione delle somme, prive di giustificazione causale.
dovrà quindi tenere indenne a ogni pretesa della CP_2 Parte_1
anche relativamente alle spese del presente giudizio, avendo indebitamente CP_1 riscosso gli assegni dopo la cessione del credito. 6. Le spese di lite, nei rapporti tra e la Banca, vanno posti a Parte_1 carico della prima poiché soccombente. Nei rapporti con il terzo chiamato, le spese vanno invece addebitate a quest'ultimo avendo dato causa alla lite e risultando soccombente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
minimi per la fase decisoria in considerazione delle modalità semplificate della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 982/2024, già esecutivo;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 12.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a manlevare e tenere indenne CP_4 Parte_1 di tutte le somme che le stessa è tenuta a corrispondere a
[...]
in forza del decreto ingiuntivo n. 982/2024 e della Controparte_1 presente sentenza;
4) condanna al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
pagina 5 di 6 dell'ulteriore somma di € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario avv. Cristina Bibolotti.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Firenze, 28.11.2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 6 di 6